CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210151173536 LO 2017
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200056260379 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200056260379 LO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220052688337 LO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna le cartelle dipagamento di cui appresso:
293 2020 0056260379 000,
293 2021 0151173536 000,
293 2022 0052688337 000, relative alla tassa automobilistica anni 2017, 2018 e 2019, tutte notificate il 10.1022
Conviene in giudizio:
Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito,
Agenzia delle Entrate - Riscossione
Il ricorrente impugnava le suddette cartelle deducendo:
1. mancanza del presupposto impositivo. In particolare sostiene che(testuale)"... Le cartelle di pagamento veicolano una pretesa creditoria avanzata dall'ente impositore, provvista, tuttavia, di qualsivoglia presupposto impositivo, in quanto il Sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente, non era più proprietario dell'autovettura negli anni 2017, 2018 e 2019. Invero, l'odierno ricorrente trasferiva la proprietà del veicolo a favore del Sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), nato a [...] il Data_nascita_1, il quale procedeva, inoltre, alla modifica della targa, da "Targa_1", a "Targa_2". Quanto ivi sostenuto, trova conferma nell'interrogazione dell'archivio nazionale veicoli, allegata al presente ricorso (All. 2). In seguito al trasferimento di proprietà, viene del tutto meno il presupposto impositivo della tassa in questione, stante la perdita del possesso del veicolo successiva al trasferimento di proprietà dello stesso. Come emerge, inoltre, dalla consultazione dell'archivio P.R.A. del 03.11.2022, tale veicolo, riportante la targa Targa_1 non risulta, invero, iscritto al P.R.A (All. 3). Ciò, in quanto la targa risulta cessata dal 30.05.2006 (All. 2). La targa a cui le cartelle di pagamento fanno riferimento è, dunque, del tutto inesistente".
2. mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
3. intervenuta prescrizione, almeno relativamente all'annualità 2017.
Gli Uffici resistenti non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta, tenuto conto che la mancata costituzione degli Uffici resistenti non comporta alcuna automatica ammissione delle ragioni attoree, permanendo in capo al ricorrente l'onere probatorio dei fatti dedotti.
1. Sulla tempestività della notifica delle tre cartelle
Dalla documentazione in atti emerge che le cartelle sono state notificate il 10.10.2022. I ruoli risultano resi esecutivi nel 2020. Ai fini della verifica della tempestività, devono essere considerati i periodi di sospensione dei termini disposti dalla normativa emergenziale COVID-19, in particolare gli artt. 68 D.L. 18/2020 e 157
D.L. 34/2020, che hanno sospeso l'attività notificatoria degli atti della riscossione dall'08.03.2020 al
31.08.2021. Applicando tali sospensioni, la notifica del 10.10.2022 risulta tempestiva.
2. Sulla necessità dell'avviso di accertamento
Per la tassa automobilistica regionale siciliana trova applicazione la disciplina della L.R. Sicilia n. 16/2015, che prevede la riscossione tramite ruolo senza obbligo di previo avviso di accertamento nelle ipotesi ordinarie.
Il motivo è pertanto infondato.
3. Sulla dedotta assenza del presupposto impositivo
La documentazione prodotta non consente di ritenere provata la perdita della proprietà del veicolo negli anni oggetto di imposizione. Infatti non risultano al P.T.T. gli allegati 2 e 3 che la parte ricorrente ha affermato di allegare al ricorso
Il motivo deve essere respinto.
4. Sulla prescrizione
Anche in relazione all'annualità 2017, il termine prescrizionale triennale risulta sospeso per effetto delle norme emergenziali sopra richiamate.
La notifica del 2022 è dunque nei termini.
CONCLUSIONI
Il ricorso risulta infondato in tutti i suoi motivi.
La mancata costituzione delle Amministrazioni resistenti, pur integrando condotta processuale neutra, non incide sul merito della controversia.
Considerata tuttavia la particolarità delle questioni trattate e il quadro normativo emergenziale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, 21.1.126
Il Relatore II Presidente
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210151173536 LO 2017
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200056260379 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200056260379 LO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220052688337 LO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna le cartelle dipagamento di cui appresso:
293 2020 0056260379 000,
293 2021 0151173536 000,
293 2022 0052688337 000, relative alla tassa automobilistica anni 2017, 2018 e 2019, tutte notificate il 10.1022
Conviene in giudizio:
Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito,
Agenzia delle Entrate - Riscossione
Il ricorrente impugnava le suddette cartelle deducendo:
1. mancanza del presupposto impositivo. In particolare sostiene che(testuale)"... Le cartelle di pagamento veicolano una pretesa creditoria avanzata dall'ente impositore, provvista, tuttavia, di qualsivoglia presupposto impositivo, in quanto il Sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente, non era più proprietario dell'autovettura negli anni 2017, 2018 e 2019. Invero, l'odierno ricorrente trasferiva la proprietà del veicolo a favore del Sig. Nominativo_1 (C.F. CF_1), nato a [...] il Data_nascita_1, il quale procedeva, inoltre, alla modifica della targa, da "Targa_1", a "Targa_2". Quanto ivi sostenuto, trova conferma nell'interrogazione dell'archivio nazionale veicoli, allegata al presente ricorso (All. 2). In seguito al trasferimento di proprietà, viene del tutto meno il presupposto impositivo della tassa in questione, stante la perdita del possesso del veicolo successiva al trasferimento di proprietà dello stesso. Come emerge, inoltre, dalla consultazione dell'archivio P.R.A. del 03.11.2022, tale veicolo, riportante la targa Targa_1 non risulta, invero, iscritto al P.R.A (All. 3). Ciò, in quanto la targa risulta cessata dal 30.05.2006 (All. 2). La targa a cui le cartelle di pagamento fanno riferimento è, dunque, del tutto inesistente".
2. mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
3. intervenuta prescrizione, almeno relativamente all'annualità 2017.
Gli Uffici resistenti non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta, tenuto conto che la mancata costituzione degli Uffici resistenti non comporta alcuna automatica ammissione delle ragioni attoree, permanendo in capo al ricorrente l'onere probatorio dei fatti dedotti.
1. Sulla tempestività della notifica delle tre cartelle
Dalla documentazione in atti emerge che le cartelle sono state notificate il 10.10.2022. I ruoli risultano resi esecutivi nel 2020. Ai fini della verifica della tempestività, devono essere considerati i periodi di sospensione dei termini disposti dalla normativa emergenziale COVID-19, in particolare gli artt. 68 D.L. 18/2020 e 157
D.L. 34/2020, che hanno sospeso l'attività notificatoria degli atti della riscossione dall'08.03.2020 al
31.08.2021. Applicando tali sospensioni, la notifica del 10.10.2022 risulta tempestiva.
2. Sulla necessità dell'avviso di accertamento
Per la tassa automobilistica regionale siciliana trova applicazione la disciplina della L.R. Sicilia n. 16/2015, che prevede la riscossione tramite ruolo senza obbligo di previo avviso di accertamento nelle ipotesi ordinarie.
Il motivo è pertanto infondato.
3. Sulla dedotta assenza del presupposto impositivo
La documentazione prodotta non consente di ritenere provata la perdita della proprietà del veicolo negli anni oggetto di imposizione. Infatti non risultano al P.T.T. gli allegati 2 e 3 che la parte ricorrente ha affermato di allegare al ricorso
Il motivo deve essere respinto.
4. Sulla prescrizione
Anche in relazione all'annualità 2017, il termine prescrizionale triennale risulta sospeso per effetto delle norme emergenziali sopra richiamate.
La notifica del 2022 è dunque nei termini.
CONCLUSIONI
Il ricorso risulta infondato in tutti i suoi motivi.
La mancata costituzione delle Amministrazioni resistenti, pur integrando condotta processuale neutra, non incide sul merito della controversia.
Considerata tuttavia la particolarità delle questioni trattate e il quadro normativo emergenziale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, 21.1.126
Il Relatore II Presidente