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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 629/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Parte_1 sentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Andrea Rizzo e Mario
Sormini, presso il cui studio in Genova, V. Pammatone 7/32, è eletti- vamente domiciliata,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall' avv. Giorgio Filippi, elettivamente domiciliata in Genova, V. Gabriele
D'Annunzio 4/44, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraris,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello reiectis contra- riis, in riforma dell'impugnata Sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in da- ta 18.05.2023, previo l'espletamento dell'opportuna istruttoria, così come richiesta nel termini del giudizio di primo grado, nell'atto di appello e qui rinnovata, - con- dannare la CF / P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, al pagamento in favore di codice fiscale e P. I.V.A. n. P.IVA_2 Parte_1
, della somma complessiva pari ad euro 93.600,00 (euro novanta- P.IVA_3 tremilaseicento/00) così come richiesto con fattura n. 3/2021 dell'8.03.2021 oltre
1 interessi ex art. 1224 c.c., dalla scadenza al saldo, perché, quale committente e beneficiaria delle attività lavorative richieste negli anni 2019 e 2020 ometteva il pagamento del dovuto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenuti fondati i motivi esposti nella comparsa di costituzio- ne e risposta depositata nell'interesse della appellata, - nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1182 del
2023, emessa dal Tribunale di Genova in data 18/5/2023 e pubblicata in pari data;
- in via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui cap. 1); 2); 3); 4); 5) e 6) articolati nella seconda memoria ex art. 183, 6° com- ma, c.p.c., depositata dal sottoscritto difensore nel corso del giudizio di primo gra- do, con il teste ivi indicato. Ci si oppone, inoltre, alla richiesta di controparte di ammissione dei mezzi istruttori dalla stessa articolati. Nella denegata ed assurda ipotesi di ammissione dell'avversa prova testimoniale, il sottoscritto difensore chiede di essere ammesso alla prova contraria sulle medesime circostanze con il proprio teste. Con riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., di tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate in primo grado che si abbiano qui per ripetu- te e trascritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribu- zione al sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto con cui il Tribunale di Savona le aveva ingiunto di pagare ad Pt_1
[... l'importo di € 93.000,00 oltre interessi di mora, dalla seconda società pre- teso quale corrispettivo per l'attività prestata, così descritta nel ricorso moni- torio: “ponteggi, manutenzioni edili a fabbricati, manutenzioni a capannoni ed attività di pulizia, riguardanti richieste di intervento, urgenti ed ulteriori ri- spetto ai contratti d'appalto, già remunerati, per le quali era stata concordata una quantificazione 25 euro/ora, come da offerta accettata”.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribu- nale adito e, nel merito, che la pretesa creditoria era sfornita di prove.
Con sentenza n. 182/2022 il Tribunale di Savona si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Genova e riassumeva il procedimento, chie- Pt_1 dendo la condanna di al pagamento della suddetta somma di € CP_1
93.000,00, oltre interessi.
2 Con sentenza n. 1182 del 18 maggio 2023 il Tribunale di Genova così statuiva:
“definitivamente pronunciando, respinge la domanda di
contro
Parte_1 [...]
e condanna la prima a rimborsare alla se- Controparte_2 conda le spese di lite, liquidate in parte motiva, oltre accessori di legge.”.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di nullità della comparsa di riassunzione, riteneva la domanda attorea sfornita di prova posto che aveva de- CP_1 dotto di non avere mai affidato alla controparte incarichi per lavori extra e di avere invece commissionato, nel corso del 2018, l'esecuzione di attività per la realizzazione di ponteggi per un controvalore di € 300.000, integralmente corrisposti.
non aveva negato l'esistenza del contratto per € 300.000 (opponen- Pt_1 dosi all'ammissione del relativo capo di prova dedotto da in quanto CP_1 circostanza non contestata) e non aveva negato l'avvenuto pagamento del corrispettivo, per cui avrebbe avuto l'onere di dimostrare che l'attività lavora- tiva descritta nei capitoli di prova dedotti fosse stata resa in esecuzione di un contratto diverso dall'appalto conferitole nel corso del 2018 per il quale era stata pagata.
I capi di prova dedotti non erano idonei a fornire tale prova perché non con- sentivano di capire come le prestazioni lavorative che erano tesi a provare si inquadrassero rispetto a detto appalto, lacuna che non poteva essere colma- ta attraverso l'ammissione del capo 2 (“gli incarichi venivano conferiti, se- condo le esigenze della in forma verbale”), trattando- Controparte_1 si di capitolo inammissibilmente generico e comunque inidoneo a dimostrare che gli accordi così presi esulassero da quelli inerenti al contratto di appalto.
Anche la mail del 27/3/19 prodotta come doc. 3, con cui accettava CP_1 la tariffa oraria proposta da , nulla provava in ordine alla sussistenza Pt_1 del credito e anzi contraddiceva la tesi della attrice, perché precisava che le richieste e le prestazioni di intervento sarebbero state formalizzate a mezzo di email e controfirma di consuntivo lavori, e non con semplici intese verbali.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazio- Parte_1 ne ritualmente notificato in data 27 giugno 2023, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo Controparte_1
, con comparsa di costituzione depositata in data 5 ottobre CP_1
3 2023, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame e chieden- done nel merito la reiezione.
Con ordinanza 10 febbraio 2024 il CI formulava proposta conciliativa cui le parti, all'udienza del 7 marzo 2024, dichiaravano di non volere aderire.
Il CI fissava l'udienza del 15 gennaio 2025 per provvedere alla rimessione della causa al Collegio, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposi- to telematico di sintetiche note scritte e assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, con ordinanza 28 febbraio 2025, trat- teneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
Con provvedimento 31 marzo 2025 il Presidente, visto il programma per lo smaltimento delle cause arretrate, disponeva l'assegnazione della
contro
- versia a Consigliere Ausiliario e ne disponeva la rimessione sul ruolo, fis- sando udienza di precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 13 maggio 2025, il Giudice Ausiliario istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
1. L'eccezione di inammissibilità del gravame
Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che l'atto di impugnazione con- sente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate. Va, invero, osservato che
"la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale pro- posizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di pri- mo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice"
(Cass. n. 22781 del 27/10/2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del
30/05/2018) e ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
2. L'appello
4 Primo motivo d'appello: Erroneità della Sentenza per aver posto a fondamento della decisione circostanze non allegate in violazione dell'art. 115 c.p.c..
Con tale motivo si duole che il primo Giudice abbia ritenuto Parte_1 che tutte le prestazioni svolte dall'attrice rientrassero nell'alveo del contratto concluso nel 2018 sebbene non avesse mai ec- CP_1 cepito tale circostanza e il contratto non potesse intendersi protratto per gli anni 2019 e 2020, periodo a cui si riferivano le prestazioni.
si era limitata a negare che fossero state effettuate pre- CP_1 stazioni per tali annualità.
L'appellante deduce che, nonostante l'inspiegabile reiezione delle istanze istruttorie, l'esecuzione delle attività e la loro non riconducibilità al contratto già remunerato era stata provata attraverso la produzione delle numerose richieste di pagamento e documentando la crescente necessità di di utilizzare la manodopera di per lavo- CP_1 Parte_1 razioni urgenti ed extra contratto.
Nella mail 27 marzo 2019 (doc. 3) si quotavano dette prestazioni in €
25,00 orari e non vi sarebbe stata nessuna necessità di tale formaliz- zazione se le attività fossero già state comprese nel contratto del 2018
e se è vero, prosegue l'appellante, che nella medesima comunicazione si prevedeva la formalizzazione delle richieste per iscritto, nella pratica ciò non è poi accaduto, nonostante ripetute richieste di formalizzazione da parte di . Pt_1
La sentenza, ad avviso dell'appellante, è dunque errata nella parte in cui confonde le prestazioni extra contratto con quelle rese e pagate in forza del contratto del 2018 ed è proprio in virtù del rapporto consolida- to tra le due imprese che l'odierna appellante si è indotta, in buona fe- de, ad effettuare le prestazioni richieste soltanto verbalmente. ha comunque prodotto la dichiarazione dei dipendenti che Parte_1 hanno eseguito l'attività e da tali documenti si possono evincere il quantitativo di ore e le specifiche prestazioni.
Secondo motivo d'appello: Contraddittorietà e/o errata, omessa e/o insufficiente motivazione su punti determinanti della controversia. Ri- chiesta ex art. 356 c.p.c. si duole che il Tribunale abbia rigettato le sue istanze istrutto- Parte_1 rie, così impedendole di provare i propri assunti.
5 I capitoli di prova, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di pri- me cure, erano idonei a provare l'attività, i tempi in cui era avvenuta e la spettanza del corrispettivo richiesto, oltre che le dinamiche e le mo- dalità con cui gli incarichi extra contratto venivano conferiti.
L'appellante richiama, in particolare, i capi di prova in cui viene chiesta conferma ai dipendenti di in merito (i) alla loro presenza sui can- Pt_1 tieri di nelle annualità 2019 e 2020 (capitoli da 1 Controparte_1
a 4), (ii) ai soggetti ed alle modalità con cui venivano loro impartite le mansioni da svolgere, secondo le esigenze della committente (capitoli da 5 a 7) e, infine (iii) ai colloqui e rassicurazioni in merito alla corre- sponsione di quanto spettante ad per le lavorazioni extra (capi- Pt_1 tolo 8), elementi fondamentali proprio per individuare analiticamente le lavorazioni extra contratto non retribuite. evidenzia che non aveva eccepito che tali lavo- Parte_1 CP_1 razioni fossero in esecuzione del precedente contratto conclusosi nel
2018 e le lavorazioni effettuate negli anni 2019 e 2020 non potevano che scaturire da un nuovo contratto: onde le prove dedotte dall'odierna appellante (che insiste per la loro ammissione nel presente giudizio) erano necessarie ed idonee a provare la committenza e l'esecuzione delle lavorazioni per le quali è stato preteso il pagamento della fattura di cui al D.I. opposto.
Entrambi i motivi, che in quanto connessi vanno esaminati con- giuntamente, sono infondati.
Sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1 ha contestato di avere richiesto ad l'esecuzione di prestazioni Pt_1 extra rispetto al contratto stipulato nel 2018 e interamente retribuito, della cui esistenza la stessa dava atto nel ricorso monitorio. Pt_1
Si legge in proposito a pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione: “... si rileva, infine, che la nel corso del 2018, ha commissionato CP_1 alla ricorrente l'esecuzione di attività aventi ad oggetto la realizzazione di ponteggi per un controvalore di oltre € 300.000,00, che è stato pun- tualmente ed integralmente corrisposto alla come peraltro Parte_1 dalla stessa riconosciuto...” e nella narrativa del ricorso monitorio Al- peh deduceva di esser stata “... incaricata dalla Controparte_1 dell'esecuzione di opere, eseguite negli esercizi 2019 e 2020, per
[...] realizzazione di ponteggi, manutenzioni edili a fabbricati, manutenzioni
6 a capannoni ed attività di pulizia, riguardanti richieste di intervento, ur- genti ed ulteriori rispetto ai contratti d'appalto, già remunerati, per le quali era stata concordata una quantificazione 25 euro/ora, come da offerta, accettata, (All. n. 2)...”. aveva anche negato (cfr. pag. 5 citazione) che il doc. 2 pro- CP_1 dotto con il ricorso monitorio (ovverosia la e.mail 27 marzo 2019 da della del seguente tenore “la presente quale CP_3 CP_1 accettazione della tariffa di € 25/ora/ uomo per varie ed eventuali mo- difiche richieste dal Collega in copia. Sarà cura dello stesso Per_1 inviarVi via mail richiesta di intervento e di verificare e siglare il com- provante lavori da Voi esibito a consuntivo. A fronte di ciò sarà nostra cura emetter ODA a copertura onde permetterVi la fatturazione”) pro- vasse il conferimento di un incarico ulteriore rispetto a quello oggetto dell'appalto del 2018 e che fosse stata richiesta l'esecuzione di lavori extra.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, non ha contestato CP_4
l'esistenza del contratto d'appalto del 2018, deducendo che quelle esposte nella fattura posta a base del ricorso monitorio fossero attività diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto iniziale, con- tratto che, tuttavia, non ha prodotto, così impedendo in radice ogni ve- rifica circa l'essere tali attività comprese o meno nel contratto origina- rio.
Contrariamente a quanto argomentato, in particolare, con il primo mo- tivo di appello, le richieste di pagamento e di formalizzazione degli or- dini, in quanto documenti di provenienza della stessa , non pro- Pt_1 vano nulla circa l'effettiva esecuzione di prestazioni extra contratto e l'accettazione di una determinata tariffa oraria per opere “extra” nulla prova in ordine alla concreta esecuzione di dette opere.
Del tutto condivisibilmente, poi, il primo Giudice non ha ammesso le prove orali sul punto poiché le circostanza dedotte, quand'anche con- fermate, avrebbero provato unicamente l'esecuzione di determinate prestazioni in determinati periodi ma non che dette prestazioni potes- sero considerarsi “extra” rispetto a quelle dedotte nel contratto d'appalto che non è stato versato in atti.
Peraltro la parte non ha dato prova neppure della sussistenza di altro e diverso contratto quale causa petendi della domanda di pagamento,
7 prova di cui questa era onerata attesa la contestazione di controparte: nessuno dei capitoli di prova dedotti era idoneo a tal fine non avendo ad oggetto circostanze tese a dimostrare la conclusione del contratto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è una impugnazione del de- creto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'ac- certamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c.. Il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostan- ziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che as- sume posizione sostanziale di convenuto).
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non co- stituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944,
Rv. 668145 - 01)
Concludendo la decisione di primo grado deve pertanto essere con- fermata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e della natura della controversia, nonché della mancanza, nel presente grado, di fase istruttoria:
1. fase di studio € 2.977,00
2. fase introduttiva € 1.911,00
3. fase di trattazione € 4.326,00
4. fase decisionale € 5.103,00
Totale complessivi €14.317,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Giorgio Filippi, dichiaratosi antistatario
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in- troduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente rigettato.
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte ap- pellata che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ove dovuta, disponendone la di- strazione in favore dell'avv. Giorgio Filippi, antistatario;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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