TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/07/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 886/2024 e promossa con ricorso depositato il 17.12.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ledro, via Ampola, n. 63/a; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. Gianluca Ottaviano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foggia, via Flaminia Conca n. 31;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Fornace (TN), via Pistol, n. 6;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come in ricorso
Parte resistente- contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato l'11.12.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
- che con sentenza n. 893/2017, pubblicata il 12.09.2017, il Tribunale di Trento ha, fra il resto, posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia nata il [...] e Persona_1 attualmente di 16 anni, pari ad € 260,00 mensili, che solo a partire da maggio scorso il resistente ha rivalutato, versando ora € 306,00 mensili;
- che, considerate le maggiori esigenze della minore in ragione della sua crescita e del fatto che la madre è gravata da numerose spese straordinarie (per allergie, ortodontiche, ecc..), a cui oltretutto di recente il resistente ha rifiutato di concorrere, sussisterebbero i presupposti per aumentare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della minore.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a parziale Parte_1
modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 893/2017, pubblicata il 12.09.2017 dal
Tribunale di Trento, di aumentare ad € 500,00 mensili il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, oltre alla vittoria delle spese del giudizio
2. Nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, il resistente non si è costituito, limitandosi a comparire personalmente senza l'assistenza di un difensore: all'udienza del 18.06.2025 è pertanto stato dichiarato contumace.
3. Alla medesima udienza la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al
Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 25.06.2025 la Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Ciò premesso, va esaminata la domanda di aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia minore.
5.1. La domanda di parte ricorrente è meritevole di parziale accoglimento.
5.1.1. Sono infatti decorsi più di sette anni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio e pertanto non v'è dubbio che le esigenze della figlia minore all'epoca di soli 8 anni, oggi di 16, siano Per_1 aumentate. Sul punto si ricorda l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. sentenza Cass.
Sez. 1, 29/04/2022, n. 13664, Rv. 664764 - 01).
5.1.2. Quanto alla misura dell'aumento, va considerato che:
pagina2 di 4 - ha 16 anni;
Per_1
- la madre è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come infermiera e, stando alla documentazione depositata, in specie all'estratto conto relativo all'anno 2023, risulta che percepisca una retribuzione mensile media, calcolata su dodici mensilità, pari a circa € 1.890; vive con il compagno che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, svolge la professione di meccanico, e dal quale ha avuto una figlia di tre anni;
la famiglia vive in un appartamento condotto in locazione e per il quale la ricorrente versa un canone pari a € 400,00 mensili (cfr. estratti conto depositati);
- il padre, stando alla sentenza di divorzio, svolge anch'egli la professione di infermiere e, all'epoca, era gravato del mantenimento di due ulteriori figli nati da precedente unione: tale ultima circostanza, tuttavia, considerato il rilevate lasso temporale tempo trascorso fra la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l'odierno giudizio, non può essere tenuta buona in assenza di alcuna dimostrazione positiva circa la persistenza di un simile obbligo. La raggiunta indipendenza economica dei ragazzi, oramai maggiorenni, è stata confermata anche dal padre in udienza;
- dal documento 20 di parte ricorrente si evince che la richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente era di soli € 400,00, di talché si deve ritenere che la misura di €
500,00 formulata in tale sede ecceda quanto la madre reputa necessario per garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita e al mantenimento del tenore garantito dall'assegno stabilito dalla sentenza di divorzio.
5.2. Alla luce di tali considerazioni, quindi, si aumenta a € 400,00 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario della minore Persona_1
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità), vanno integralmente compensate, considerata la mancata opposizione del resistente e l'accoglimento limitato della domanda di parte ricorrente, oltretutto formulata in misura eccedente rispetto alle richieste stragiudiziali fatte a Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 893/2017, pubblicata il 12.09.2017 dal Tribunale di Trento, così provvede:
1. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario della minore Controparte_1 pari a € 400,00 mensili a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Persona_1
provvedimento; tale imposto, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno cinque di ogni mese;
Parte_1
2. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 26.06.2025
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
La presidente
Mariateresa Dieni
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 886/2024 e promossa con ricorso depositato il 17.12.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ledro, via Ampola, n. 63/a; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. Gianluca Ottaviano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foggia, via Flaminia Conca n. 31;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Fornace (TN), via Pistol, n. 6;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come in ricorso
Parte resistente- contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato l'11.12.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
- che con sentenza n. 893/2017, pubblicata il 12.09.2017, il Tribunale di Trento ha, fra il resto, posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia nata il [...] e Persona_1 attualmente di 16 anni, pari ad € 260,00 mensili, che solo a partire da maggio scorso il resistente ha rivalutato, versando ora € 306,00 mensili;
- che, considerate le maggiori esigenze della minore in ragione della sua crescita e del fatto che la madre è gravata da numerose spese straordinarie (per allergie, ortodontiche, ecc..), a cui oltretutto di recente il resistente ha rifiutato di concorrere, sussisterebbero i presupposti per aumentare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della minore.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a parziale Parte_1
modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 893/2017, pubblicata il 12.09.2017 dal
Tribunale di Trento, di aumentare ad € 500,00 mensili il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, oltre alla vittoria delle spese del giudizio
2. Nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, il resistente non si è costituito, limitandosi a comparire personalmente senza l'assistenza di un difensore: all'udienza del 18.06.2025 è pertanto stato dichiarato contumace.
3. Alla medesima udienza la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al
Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 25.06.2025 la Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Ciò premesso, va esaminata la domanda di aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia minore.
5.1. La domanda di parte ricorrente è meritevole di parziale accoglimento.
5.1.1. Sono infatti decorsi più di sette anni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio e pertanto non v'è dubbio che le esigenze della figlia minore all'epoca di soli 8 anni, oggi di 16, siano Per_1 aumentate. Sul punto si ricorda l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. sentenza Cass.
Sez. 1, 29/04/2022, n. 13664, Rv. 664764 - 01).
5.1.2. Quanto alla misura dell'aumento, va considerato che:
pagina2 di 4 - ha 16 anni;
Per_1
- la madre è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come infermiera e, stando alla documentazione depositata, in specie all'estratto conto relativo all'anno 2023, risulta che percepisca una retribuzione mensile media, calcolata su dodici mensilità, pari a circa € 1.890; vive con il compagno che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, svolge la professione di meccanico, e dal quale ha avuto una figlia di tre anni;
la famiglia vive in un appartamento condotto in locazione e per il quale la ricorrente versa un canone pari a € 400,00 mensili (cfr. estratti conto depositati);
- il padre, stando alla sentenza di divorzio, svolge anch'egli la professione di infermiere e, all'epoca, era gravato del mantenimento di due ulteriori figli nati da precedente unione: tale ultima circostanza, tuttavia, considerato il rilevate lasso temporale tempo trascorso fra la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l'odierno giudizio, non può essere tenuta buona in assenza di alcuna dimostrazione positiva circa la persistenza di un simile obbligo. La raggiunta indipendenza economica dei ragazzi, oramai maggiorenni, è stata confermata anche dal padre in udienza;
- dal documento 20 di parte ricorrente si evince che la richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente era di soli € 400,00, di talché si deve ritenere che la misura di €
500,00 formulata in tale sede ecceda quanto la madre reputa necessario per garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita e al mantenimento del tenore garantito dall'assegno stabilito dalla sentenza di divorzio.
5.2. Alla luce di tali considerazioni, quindi, si aumenta a € 400,00 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario della minore Persona_1
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa complessità), vanno integralmente compensate, considerata la mancata opposizione del resistente e l'accoglimento limitato della domanda di parte ricorrente, oltretutto formulata in misura eccedente rispetto alle richieste stragiudiziali fatte a Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c., a parziale modifica della sentenza n. 893/2017, pubblicata il 12.09.2017 dal Tribunale di Trento, così provvede:
1. PONE a carico di un contributo per il mantenimento ordinario della minore Controparte_1 pari a € 400,00 mensili a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Persona_1
provvedimento; tale imposto, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno cinque di ogni mese;
Parte_1
2. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 26.06.2025
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
La presidente
Mariateresa Dieni
pagina4 di 4