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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3017/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati
Giuseppe Accardi, Roberto Matta e Francesca Macis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro la , con sede in Cagliari, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, P.IVA_1
per procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Alessandra Braglia e Giovanni Parisi, dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in CP_2
Cagliari
Convenuta
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCULSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- per effetto della accertata illegittimità e/o nullità della revoca ad opera della dell'incarico del ricorrente di Controparte_1
pagina 1 direzione generale del CFVA -Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, confermare integralmente il provvedimento d'urgenza adottato e per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in capo al ricorrente e condannare la
[...]
al ristoro del danno come accertato, nella Controparte_1
misura di € 418.900,70, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato del presente giudizio”.
Nell'interesse della convenuta: “Si conclude affinché Codesto Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, voglia rigettare le domande risarcitorie proposte nei confronti dell'Amministrazione regionale in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2022 il dottor Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, domandando il risarcimento dei danni subiti.
1.1. Premesso di essere dirigente in servizio a tempo indeterminato della (egli, già dirigente dell'Agenzia Controparte_1
Forestas dal maggio 2007, per effetto della cessione del contratto individuale di lavoro, era divenuto dipendente regionale dal 30.5.2019), ha esposto come segue i fatti per cui è causa.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 30.6.2020
(“Dirigente . Attribuzione delle funzioni di Direttore Parte_1
generale della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma
1”), e in forza del successivo decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma N.P. 2834/55 del 1.7.2020 (“Dirigente Pt_1
(matr. 004579) – “Conferimento funzioni di direttore generale
[...]
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”), al ricorrente era stata
pagina 2 affidata la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (CFVA), per un periodo di tre anni, in continuità con le precedenti nomine di cui ai decreti n. 23882 del 3 luglio 2019 e n. 43928 del 31 dicembre 2019.
Con la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del
21.7.2021 (avente per oggetto “Revoca delle funzioni di direzione generale. Legge regionale 21 giugno 2021, n.10, articolo 21, comma 1”), mai comunicata individualmente all'interessato e pubblicata tardivamente dalla stessa Regione, seguita dal decreto dell'Assessore al personale NP 2634/29 del 28.7.2021 (“Dirigente (matr. Parte_1
004579) - Revoca funzioni di direttore generale della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”), comunicato all'interessato tramite e-mail ordinaria in pari data, al ricorrente era stato revocato l'incarico di Direzione generale del CFVA prima della scadenza triennale, e precisamente circa un anno dopo il conferimento.
Con separata determinazione del Direttore generale del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione (“Dirigente (matr. 004579) – Trattamento Parte_1
economico a seguito revoca funzioni di direttore generale della
Direzione generale dell'Industria”), era stata stabilita la conservazione per dodici mesi (dal 21.7.2021 al 20.7.2022), dell'originaria indennità, pari alla retribuzione di posizione prevista per il Direttore generale dall'art. 5 del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale.
La non aveva inteso annullare né modificare il CP_1
provvedimento di revoca, nemmeno in seguito alle numerose richieste in tal senso inoltrate dal ricorrente, che ne aveva lamentato l'illegittimità.
Il ricorrente, pertanto, era rimasto privo di qualsiasi attribuzione dirigenziale per diversi mesi. Al solo fine di non rimanere del tutto inerte
– pur recandosi regolarmente presso la sede di lavoro – egli aveva richiesto di essere assegnato ad altra funzione dirigenziale, anche
pagina 3 inferiore a quella che gli era stata illegittimamente sottratta, in attesa della restituzione al suo incarico originario.
Dopo un lungo carteggio – nel quale il ricorrente aveva reiterato, senza riscontro nel merito, le legittime e fondate richieste anzidette – in data 29 dicembre 2021 era stato comunicato al ricorrente il trasferimento della sua sede lavorativa al Servizio ispettorato forestale di Oristano, nel quale era stato chiamato a svolgere attività di sostituto facente funzioni di
Direttore del servizio per la zona di Oristano. Si era trattato, chiaramente, di un drastico demansionamento rispetto all'incarico apicale di Direttore generale del quale era stato illegittimamente privato.
Nonostante ampie rassicurazioni, del tutto informali e rese oralmente, sul fatto che il datore di lavoro gli avrebbe riassegnato il suo incarico originario, ciò non era avvenuto.
Pertanto, egli aveva presentato ricorso in via d'urgenza ex art. 700
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Cagliari, richiedendo che venisse disposta l'immediata reintegrazione nelle funzioni di Direttore generale del
CFVA.
Il predetto ricorso era stato accolto con l'ordinanza del 5.8.2022, che aveva disposto la sospensione della citata deliberazione della Giunta
Regionale e del citato decreto assessoriale, ordinando alla di CP_1
ripristinare immediatamente in capo al ricorrente l'incarico di Direttore generale del CFVA e di consentire al medesimo l'immediato esercizio delle relative funzioni.
La aveva omesso l'impugnazione del predetto CP_1
provvedimento, anche in seguito alla notifica del medesimo in data
9.8.2022, e, con nota dell'11.8.2022, aveva comunicato al ricorrente di voler dare attuazione all'ordine giudiziale.
Il ricorrente ha evidenziato come l'ordinanza in esame avesse accolto il motivo di illegittimità del provvedimento di revoca fondato sul superamento del termine di decadenza stabilito dall'art. 21 della Legge
pagina 4 Regionale n. 10/2021, pubblicata nel BURAS il 22 giugno 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo alla detta pubblicazione.
Secondo l'ordinanza, avrebbero dovuto essere adottati, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n.
10/2021, sia la delibera di Giunta, sia il successivo decreto dell'Assessore competente in materia di personale, decreto, invece, quest'ultimo, che, nella fattispecie, era pacificamente intervenuto il 28 luglio 2021, ben oltre, quindi, il previsto termine di 30 giorni, compiutosi il 23 luglio 2021.
In conseguenza di tali rilievi, il Tribunale aveva ravvisato l'inefficacia o comunque l'illegittimità del provvedimento di revoca, poiché il previsto termine di 30 giorni era decorso senza che il procedimento di revoca si fosse perfezionato e avesse prodotto i propri effetti;
di conseguenza, l'incarico dirigenziale, da intendersi, quindi, confermato, non si era efficacemente interrotto ed era destinato a proseguire, salvo sopravvenienze, fino alla sua naturale scadenza prevista all'atto della nomina.
1.2. Tanto esposto, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno patito per effetto della condotta illegittima tenuta dalla CP_1
sia in sede stragiudiziale, sia nell'ambito del procedimento cautelare sopra citato.
Il ricorrente ha osservato come la avesse preferito tener ferma CP_1
la revoca del dirigente pur nella piena consapevolezza dell'illegittimità del provvedimento adottato e dell'enorme danno arrecato al dipendente, non curandosi in alcun modo delle istanze di quest'ultimo, che aveva sempre creduto e sperato in una composizione bonaria della vicenda.
Una siffatta indisponibilità ad un accordo bonario era stata palesata in modo ancor più evidente nel corso del procedimento cautelare, allorquando la era già a conoscenza dell'irrimediabile CP_1
illegittimità dei suoi provvedimenti di revoca dei suoi dirigenti apicali,
pagina 5 poiché erano già stati decisi, in senso sfavorevole all'Ente, i procedimenti d'urgenza analoghi intentati da altri dirigenti ( e ). Per_1 Per_2
Su tali aspetti della vicenda, il ricorrente ha ulteriormente dedotto quanto segue.
1.2.1. Per quanto concerne la fase precedente al procedimento cautelare, ha evidenziato di essersi immediatamente attivato, dopo il provvedimento di revoca, per rendersi disponibile allo svolgimento di un altro incarico dirigenziale, anche di livello inferiore, al solo fine di evitare una situazione di inoperosità, posto che egli restava dipendente della ma era stato privato di qualsiasi attribuzione o compito CP_1
operativo.
Pertanto, con PEC del 6 agosto 2021, egli aveva inoltrato alla
Direzione generale del personale la “Richiesta trasferimento e manifestazione disponibilità a rivestire le funzioni di direttore presso il
Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano del CFVA o il Servizio tecnico e della vigilanza”, in tal modo aderendo alla procedura selettiva per l'attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali bandita dalla
Direzione generale del CFVA (determinazione n. 1318 del 27.7.2021), rivolta agli ufficiali (area C) del Corpo, al fine di assegnare i rispettivi
Direttori a sei Servizi che ne erano privi.
Essendo in possesso dei titoli richiesti, il ricorrente si era proposto per rivestire le funzioni di direttore presso uno dei seguenti Servizi del
CFVA: “Servizio tecnico e della vigilanza” e/o “Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano”, pur intendendo tale assegnazione come impiego temporaneo, in previsione della restituzione di quello che gli era stato sottratto illegittimamente.
In seguito ad uno scambio di corrispondenza con il datore di lavoro, in data 15 settembre 2021 (con nota prot. n. 30075) il Direttore generale del personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione aveva ordinato al ricorrente, unitamente agli altri colleghi direttori generali revocati ( , e , di sgomberare i loro Per_2 Per_1 Per_3
pagina 6 rispettivi uffici, indicando quali “spazi idonei da adibire a sede temporanea per le SS.LL. nelle more della definizione degli incarichi presso gli uffici dell'amministrazione” gli uffici della sede di via Mameli
n. 115.
Tale sede non ospitava uffici regionali attivi, ma soltanto dei locali vuoti messi a disposizione del (Comitato per la rappresentanza CP_3
negoziale della Regione Sarda) e dei sindacati, per cui tale soluzione era stata evidentemente adottata al fine di allontanare i dirigenti non graditi dai loro uffici e dalla sede di appartenenza, al fine di isolarli, anche fisicamente, e dunque per umiliarne la persona e la figura professionale.
La notizia di un simile trasferimento aveva avuto una rilevante eco pubblica, come dimostrato dalla pubblicazione dell'articolo della testata
Sardinia post che, nel descrivere la sede di via Mameli, aveva dato conto del fatto che tra il personale regionale essa è significativamente chiamata
“Caienna della o “cimitero degli elefanti”. CP_1
Con PEC del 17.9.2021 il ricorrente aveva riscontrato la comunicazione che ne aveva disposto il trasferimento di sede, richiedendo l'annullamento di tale disposizione in autotutela, nonché
l'attribuzione dell'incarico di direttore del Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano.
Nell'occasione il ricorrente aveva rilevato, inoltre, come tale ordine di trasferimento fosse del tutto immotivato e privo di logica, poiché lo stesso giorno della sua revoca dall'incarico di Direttore generale del
CFVA egli aveva sgomberato la propria stanza e, con il consenso espresso dal comandante facente funzioni, subito si era trasferito in un'altra stanza, non assegnata ad alcun dipendente, al sesto piano nello stesso stabile della Direzione generale del CFVA.
Ed ancora, il ricorrente aveva contestato che, in forza del suo rapporto di lavoro quale dirigente a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale – CFVA, aveva diritto a percepire “le indennità di funzione previste per gli appartenenti al Corpo forestale e di
pagina 7 vigilanza ambientale”, di cui invece era stato di fatto e illegittimamente privato per effetto dei provvedimenti anzidetti.
Infine, aveva richiesto l'accesso agli atti antecedenti alla nota prot. n.
30075 del 15.9.2021, ovvero agli atti prodromici all'ordine di trasferimento in parola.
Con PEC del 20.9.2021, la Direzione generale del personale aveva riscontrato le richieste del ricorrente al solo fine di confermare il contenuto dei precedenti atti.
A tale PEC aveva fatto seguito la risposta via PEC del ricorrente in data 22.9.2021, rimasta senza esito.
Con nota del 4.10.2021 il ricorrente aveva comunicato alla Direzione generale del personale che, poiché nella sede di via Mameli non erano presenti le attrezzature minime indispensabili per lo svolgimento dell'attività dirigenziale, egli aveva ripreso servizio presso la sede della
Direzione generale del CFVA. Nella stessa nota aveva inoltre rilevato che, come aveva potuto apprendere dalla consultazione del sistema informativo SIBAR, egli non risultava più inquadrato nella Direzione generale di appartenenza della CFVA, ma presso la Direzione generale del personale, pur in assenza di qualsiasi provvedimento che avesse disposto in tal senso.
Il 6 ottobre 2021, la Direzione generale del personale aveva comunicato il suo “nulla osta alla prestazione dell'attività lavorativa
Co della presso l'ufficio reso disponibile presso la sede del CFVA”, ammettendo così l'inequivocabile appartenenza del alla Direzione Pt_1
generale del CFVA.
Erano seguite una serie di comunicazioni e interlocuzioni, anche con l'Assessore al Personale, mediante le quali il ricorrente aveva sollecitato invano il riscontro alle proprie richieste.
Frattanto, il 30 novembre 2021 il ricorrente aveva subito un infortunio sul lavoro nel suo ufficio in via Biasi al sesto piano della Direzione generale del CFVA (nel tentativo di recuperare un oggetto caduto per
pagina 8 terra, aveva spostato una cassaforte in dotazione alla stanza ed aveva incastrato la mano sinistra tra la cassaforte ed un altro mobile, procurandosi la lussazione del mignolo della mano sinistra).
In data 29 dicembre 2021 il dottor – prorogato nelle sue Per_4
funzioni di comandante facente funzioni del CFVA nonostante la scadenza del termine di 90 giorni – aveva comunicato al ricorrente il suo trasferimento dalla Direzione generale del CFVA al Servizio ispettorato forestale di Oristano, al quale era preposto quale sostituto facente funzioni di direttore del servizio per tale sede.
Presso tale sede il ricorrente aveva preso servizio a partire dalla cessazione dell'infortunio (2.3.2022), rimanendovi sino allo spontaneo adempimento del provvedimento giudiziale di reintegrazione nel ruolo di direttore generale del CFVA.
Nelle more, aveva presentato il già citato ricorso ex art. 700 c.p.c..
1.2.2. Per quanto concerne la condotta tenuta dalla nel corso CP_1
del procedimento cautelare, parte ricorrente ne ha ravvisato il carattere dilatorio, essendosi l'Amministrazione difesa in giudizio pur nella piena consapevolezza dell'assoluta illegittimità del provvedimento di revoca, come dimostrato dal fatto che prima della decisione del giudizio instaurato dal ricorrente erano stati definiti gli altri procedimenti intentati dai dirigenti e , anch'essi revocati con provvedimento Per_1 Per_2
immotivato ed illegittimo.
Parte ricorrente ha quindi rilevato che il giudice aveva tenuto il procedimento una prima volta a riserva per la decisione all'esito dell'udienza del 15.6.2022, dopo una nutrita serie di note depositate da entrambe le parti e la celebrazione di tre udienze, e che, con istanza fuori udienza depositata il 23.6.2022, aveva richiesto la Parte_2
convocazione delle parti davanti al Giudice, con rimessione in istruttoria della causa, chiedendo “fissarsi udienza per la comparizione delle parti, essendovi la possibilità per il Dott. di occupare una posizione Pt_1
pagina 9 come Direttore Generale equivalente a quella richiesta con potenziale integrale soddisfazione dell'interesse vantato dallo stesso ricorrente”.
Nella successiva udienza del 6.7.2022 il Segretario generale della si era tuttavia limitato a dichiarare che “la Regione è disponibile CP_1
a trovare una soluzione conciliativa, la quale, per competenza, dovrebbe ottenere l'approvazione della Giunta”, specificando, tuttavia, che “in alternativa, le soluzioni percorribili dal punto di vista giuridico che egli proporrà alla Giunta saranno quelle di un rimpasto ovvero della convalida dell'atto di revoca”.
Nel periodo successivo all'udienza del 6.7.2022, nonostante gli incontri e i colloqui tra il ricorrente e i rappresentati del datore di lavoro, nessuna intesa era stata trovata, né alcuna proposta era stata formulata dalla e pertanto la causa era stata decisa come detto. CP_1
Dunque, fino all'ultimo la aveva tenuto una condotta CP_1
palesemente dilatoria, nella speranza che il dirigente accettasse un accordo palesemente al ribasso, con ovvia frustrazione del suo diritto e delle sue legittime aspettative.
Il ricorrente ha inoltre allegato che la vicenda lavorativa sopra descritta aveva determinato in lui un enorme stress psicologico, sfociato in un disturbo d'ansia generalizzato scatenato da stress lavorativo, diagnosticato dallo psichiatra dottor in data 28 Persona_5
settembre 2021 (come da certificati prodotti), e che, ancora alla data di deposito del ricorso, lo obbligavano ad essere seguito per ricevere adeguato supporto psicologico e farmacologico.
1.3. Venendo alla determinazione del danno subito, il ricorrente ha indicato le seguenti voci:
1. danno patrimoniale per differenza tra trattamento dovuto e percepito: € 33.387,01;
2. danno da demansionamento: € 150.679,50;
3. danno alla professionalità: € 75.339,75;
4. danno all'immagine: € 75.339,75;
pagina 10
5. danno da perdita di chances sul mercato del lavoro: € 45.203,85;
6. danno alla dignità della persona: € 45.203,85;
7. danno non patrimoniale: € 53.929,00.
Per un totale di euro 479.082,71, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo, ed oltre ulteriori importi dovuti in applicazione del C.C.R.L..
1.3.1. Con riguardo alla prima voce di danno (“danno patrimoniale per differenza tra trattamento dovuto e percepito”), il ricorrente ha fatto riferimento al mancato guadagno che aveva dovuto subire per essere stato privato della sua posizione dirigenziale apicale nel periodo dal 28 luglio 2021 (data di comunicazione della rimozione) al 9 agosto 2022
(data di reintegro nella sua posizione), ovvero per un anno e 11 giorni.
In particolare, egli ha lamentato il mancato pagamento dell'importo di euro 32.428,12, pari all'indennità di risultato annua riconosciuta per la posizione apicale ricoperta, ed ha quindi quantificato il danno subito in misura pari all'indennità spettantegli per un intero anno, oltre ad 11 giorni dal 28 luglio al 9 agosto 2022, per un totale di euro 33.387,01.
1.3.2. Con riguardo al danno da demansionamento, ha rilevato che quanto gli era accaduto integrava un esempio macroscopico di demansionamento, tale da sconfinare nel vero e proprio mobbing.
Egli, infatti, era passato dall'essere un dirigente apicale dell'Amministrazione regionale ad essere del tutto privo di attribuzioni concrete, essendo costretto a recarsi al lavoro pur non avendo letteralmente niente da fare, essendo stato inviato in un altro stabile al chiaro fine di evitargli qualsiasi possibilità di contatto o prossimità ai suoi pari grado.
In ragione di ciò, ha richiesto il riconoscimento di una forma di ristoro estremamente incisiva, corrispondente ad un importo pari all'intera retribuzione tabellare per il periodo considerato.
1.3.3. Con riguardo all'invocato danno alla professionalità, il ricorrente ha evidenziato che esso andava a compensare la privazione,
pagina 11 per il lungo lasso di tempo di circa otto mesi, di qualsiasi ruolo o attribuzione operativa, essendo stato poi egli assegnato ad un incarico dirigenziale di livello nettamente inferiore a quello di sua spettanza, per i successivi mesi fino all'esecuzione dell'ordinanza giudiziale che lo aveva restituito alla sua posizione.
Tale danno è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari alla metà della retribuzione spettante per ogni mese di dequalificazione.
1.3.4. Con riguardo all'invocato danno all'immagine, esso era dipeso dalla lesione alla reputazione pubblica che il ricorrente aveva subito per effetto della revoca.
Secondo parte ricorrente, per le tempistiche degli eventi e per quanto affermato, anche nel procedimento d'urgenza, dalla stessa la CP_1
reale motivazione sottesa alla disposta revoca risiedeva soltanto nell'asserita sua partecipazione al “pranzo di Sardara”, al quale avevano partecipato numerosi esponenti di spicco dell'Amministrazione regionale e della politica locale, vicenda rispetto alla quale era stata avviata un'indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cagliari.
Ebbene, dall'indagine era emersa l'assoluta estraneità del ricorrente, per il quale, a conclusione delle indagini, la Procura aveva richiesto il non luogo a procedere.
Secondo parte ricorrente, una siffatta lesione della sua immagine pubblica era pertanto irrimediabile, posto che la notizia della sua reintegrazione, contrariamente a quella della sua rimozione, era stata del tutto ignorata dalla stampa, con la conseguenza che la pubblica opinione avrebbe conservato soltanto l'immagine del dirigente cacciato dalla sua posizione apicale per effetto di una sua asserita partecipazione a un evento discusso e deprecato dalla stampa e dal pubblico.
Anche tale danno è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari alla metà della retribuzione spettante per ogni mese di dequalificazione.
pagina 12 1.3.5. Meritava un'autonoma liquidazione anche il danno da perdita di chances sul mercato del lavoro, conseguente al prolungato periodo di assenza dall'Amministrazione regionale.
Ed infatti, dal curriculum e dallo stato di servizio del ricorrente, per effetto delle condotte illegittime della sarebbe risultato un CP_1
“buco temporale” che ben avrebbe potuto essere valutato in senso negativo da quelle Amministrazioni pubbliche o da quei soggetti privati che avessero inteso selezionare un dirigente.
Tale danno è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari al
30% della retribuzione spettante per l'intero periodo di durata della forzata inattività.
1.3.6. Il ricorrente ha inoltre invocato il danno alla dignità della sua persona, osservando come la forzata e prolungata inattività alla quale era stato costretto avesse inciso in modo devastante sulla sua vita privata, relazionale e sui suoi rapporti familiari, avendolo fatto, a torto ma comprensibilmente, sentire inutile, improduttivo e incapace di porre rimedio ad una condizione d'inattività impostagli dal datore di lavoro.
Anche tale danno è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari al 30% della retribuzione spettante per l'intero periodo di durata della forzata inattività.
1.3.7. Infine, quanto al danno esistenziale e biologico, il ricorrente, richiamati i certificati medici in atti, ha quantificato tale danno facendo ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenendo conto di un danno per invalidità permanente stimato nel 10% e di un periodo di inabilità pari a quello di privazione del ruolo di spettanza (379 giorni), rapportati alla sua età all'epoca dei fatti (55 anni).
2. La si è costituta in giudizio ed Controparte_1
ha resistito all'avverso ricorso.
In particolare, ha allegato che la revoca del ricorrente dal suo incarico dirigenziale era maturata in un contesto del tutto particolare, poiché la possibilità di revoca anticipata era stata prevista dalla nuova disposizione
pagina 13 dell'art. 21 della Legge Regionale n. 10/2021, che aveva introdotto uno spoils system c.d. una tantum.
Nell'interpretare tale disposizione di legge, difformemente rispetto a quanto poi deciso dal Tribunale, la aveva ritenuto che fosse CP_1
sufficiente ad integrare il perfezionamento della fattispecie la delibera della Giunta Regionale, non potendo il successivo decreto dell'Assessore del personale discostarsi da essa.
In tale contesto, la situazione di stallo nell'assegnazione dei nuovi incarichi ai dirigenti revocati era durata solo alcuni mesi (per il ricorrente sino al 29 dicembre 2021) perché, proprio in virtù della riorganizzazione in atto, doveva essere ancora nominato il Segretario generale, figura istituita da tale nuova legge, il quale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), svolge un ruolo fondamentale nella nomina di tutti gli altri dirigenti.
Tale nomina era avvenuta solo a fine ottobre 2021.
Per quanto concerneva la lamentata assegnazione preso gli uffici di via Mameli, la ha precisato quanto segue. CP_1
In attesa dei nuovi incarichi, i Direttori generali revocati erano a disposizione della Direzione del personale, che ha sede in Cagliari, viale
Trieste n. 190. L'unico luogo disponibile, ma assolutamente inadeguato, presso tale sede era la sala riunioni della Direzione generale. Per tale ragione era stata scelta la sede di via Mameli (sede del , CP_3
assolutamente idonea per una sistemazione temporanea nelle more della definizione degli incarichi presso gli uffici dell'Amministrazione.
Per altro verso, lo stesso ricorrente non aveva subito alcun disagio, in quanto egli, per sua stessa ammissione, aveva preso servizio in una stanza ubicata presso la direzione generale del CFVA.
Ed infatti il ricorrente, che dal 2 settembre 2021 al 1° ottobre 2021 si trovava in ferie, in data 4 ottobre 2021 aveva ripreso servizio direttamente presso l'ufficio sito nella sede del CFVA, timbrando il cartellino anche nelle giornate del 5, 6 e 7 ottobre 2021, mentre successivamente aveva prestato l'attività di lavoro presso la propria
pagina 14 abitazione, in conseguenza delle note problematiche derivanti dall'emergenza COVID.
La ha poi osservato come il ricorrente non avesse, in ogni CP_1
caso, subito i danni lamentati.
In primo luogo, egli non aveva tenuto conto del fatto che, nel periodo di circa un anno da lui preso in considerazione, egli aveva goduto di un mese di ferie ed era stato per lungo tempo assente per infortunio.
In secondo luogo, egli non aveva neppure tenuto conto del fatto che, nel dicembre 2021, era stato assegnatario di un incarico dirigenziale, certamente compatibile con la qualifica da lui posseduta.
Sul punto, la ha ulteriormente precisato che l'incarico di CP_1
Direttore generale non è una qualifica attribuita per sempre, ma un incarico a tempo su base fiduciaria, e che il ricorrente, durante l'anno di revoca, aveva svolto le funzioni di Direttore di servizio, attinenti alla sua qualifica dirigenziale.
Considerati il periodo di ferie (nel mese di settembre) e la malattia
(dal mese di novembre 2021 a quello di marzo 2022), il ricorrente era quindi rimasto concretamente privo di un incarico dirigenziale solo nell'ottobre 2021, per un periodo assai limitato.
Per quanto concerneva il danno patrimoniale, la Regione ha allegato che, in primo luogo, con il provvedimento successivo alla revoca, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, gli era stata attribuita per dodici mesi la conservazione dell'originaria indennità pari alla retribuzione di posizione prevista per il Direttore generale ai sensi dell'art. 5 del
C.C.R.L..
Inoltre, con particolare riferimento alla retribuzione di risultato, ha rilevato che, successivamente all'ordinanza del Tribunale di Cagliari e della nota del Direttore Generale e Personale prot. 32652 CP_5
dell'11.8.2022, il Servizio personale della Direzione generale del
Personale aveva immediatamente provveduto a disporre la corresponsione delle differenze retributive spettanti dal 21 luglio 2022
pagina 15 sino all'effettiva riassunzione delle funzioni di Direttore generale del
CFVA avvenuta in data 12 agosto 2022 (v. buste paga di settembre e ottobre 2022).
Quanto spettante per il periodo dal 13 al 31 agosto 2022 era stato corrisposto con le medesime mensilità di settembre e ottobre 2022 in quanto all'atto dalla presa di servizio gli stipendi di agosto erano già stati elaborati.
Si era provveduto alla liquidazione dell'acconto della retribuzione di risultato 2021 e nel mese di novembre 2022, come per tutti gli altri dirigenti regionali, alla liquidazione del saldo in qualità di Direttore generale come comunicato al medesimo ricorrente per le vie brevi con e- mail del 6 settembre 2022 e successivamente formalmente con nota prot.
37326 del 29.9.2022.
Pertanto, nulla era dovuto a titolo di danno patrimoniale.
Per quanto concerneva il danno da demansionamento, la ha CP_1
ritenuto che, per le ragioni illustrate, alcun demansionamento avesse subito il ricorrente, non potendo la revoca dell'incarico dirigenziale integrare di per sé tale fattispecie.
La Regione ha inoltre osservato come la quantificazione dell'asserito danno da parte del ricorrente fosse esorbitante, avendo egli proceduto ad un'evidente duplicazione di varie voci risarcitorie, soggiungendo come il ricorrente avesse allegato di aver subito una serie di pregiudizi (alla professionalità, all'immagine, da perdita di chances, alla dignità personale), a suo dire derivanti dal demansionamento, senza tuttavia dar prova dei propri assunti.
Per quanto concerneva il danno non patrimoniale (esistenziale e biologico), la ha allegato come difettasse del tutto la prova del CP_1
nesso di causalità tra la revoca dall'incarico dirigenziale e il pregiudizio lamentato, verosimilmente riconducibile ad altre cause.
In ordine a tali aspetti, la Regione ha ulteriormente rilevato che, come si poteva evincere dalla documentazione medica prodotta dal medesimo
pagina 16 ricorrente (v. i certificati del medico psichiatra che lo aveva in cura), tale asserito disagio avrebbe avuto origine dal noto episodio del “pranzo di
Sardara” avvenuto il 7 aprile 2021.
Era accaduto che, nonostante i divieti imposti dalla normativa all'epoca vigente, emanata per contrastare la diffusione del COVID, la
Guardia di Finanza aveva fatto un'incursione in un albergo termale di
Sardara, cogliendo sul fatto circa quaranta commensali. In tale albergo era presente anche il ricorrente, all'epoca dei fatti Direttore generale del
CFVA.
Tale vicenda aveva avuto una enorme risonanza mediatica perché molti dei suddetti commensali rivestivano rilevanti incarichi pubblici, anche all'interno dell'Amministrazione regionale.
Dai certificati medici prodotti dal ricorrente, e in particolare da quello del settembre 2021, risultava che il disagio psicofisico da lui lamentato sarebbe iniziato, comprensibilmente, in tale periodo, ragion per cui nulla avrebbe avuto a che fare con la revoca.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale della parte convenuta, prova testimoniale e c.t.u. medico – legale sulla persona del ricorrente, è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
Si rileva che nelle note di trattazione scritta depositate in data
9.12.2022 il ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento del saldo della retribuzione di risultato, ma solo nel mese di novembre, e quindi successivamente all'introduzione della causa, invocando la conseguente soccombenza virtuale della in relazione a tale voce di danno. CP_1
Con le stesse note ha altresì prodotto il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Cagliari depositato in data 18.10.2022.
******
4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
4.1. La condotta produttiva di danno.
pagina 17 Il ricorrente ha lamentato di aver subito ingenti danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivanti dalla condotta complessivamente tenuta dalla nella vicenda sopra esposta, CP_1
consistita, in sintesi: nell'aver disposto illegittimamente la revoca dell'incarico dirigenziale di Direttore generale del CFVA (dirigente apicale del predetto Corpo) nel luglio 2021 (i); nell'aver lasciato il ricorrente del tutto inoperoso per un lungo lasso di tempo, salvo poi attribuirgli un incarico dirigenziale avente un'importanza notevolmente inferiore rispetto a quello precedente (presso il Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano del CFVA), solo nel dicembre 2021 (ii); nell'aver resistito nel procedimento cautelare, nonostante fosse già a conoscenza dell'esito sfavorevole tanto dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. promossi da altri dirigenti regionali che avevano subito il medesimo trattamento, quanto dei reclami ex art. 669 – terdecies c.p.c. avverso le ordinanze del Tribunale (iii).
Secondo parte ricorrente, la predetta revoca, oltre che illegittima sotto un profilo formale, in quanto, come deciso dal Tribunale, era stata adottata oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, era da considerarsi illegittima anche sotto un profilo sostanziale, poiché adottata in spregio dei canoni di correttezza e buona fede, avendo essa costituito una reazione punitiva a fronte della partecipazione al pranzo di Sardara.
Come è noto, in tema di pubblico impiego c.d. privatizzato, rispetto ad un'illegittima cessazione anticipata dell'incarico, il dirigente è titolare di un diritto soggettivo, che dà titolo alla reintegrazione nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre, a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico, il medesimo è titolare di un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'Amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all'art. 97 della
Costituzione (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 5546 del
28.2.2020).
pagina 18 Nel caso di specie, la prima delle situazioni giuridiche soggettive sopra richiamate, ovverosia il diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico di Direttore generale del CFVA per tutta la durata prevista,
è stata violata dall'Amministrazione regionale, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
4.1.1. La revoca dell'incarico dirigenziale.
La predetta revoca, per quanto d'interesse nella presente sede, è da ritenersi illegittima, sotto un duplice profilo.
La revoca del ricorrente dall'incarico di dirigente apicale del CFVA è stata espressamente disposta ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. n.
10/2021.
Ai sensi di tale disposizione, “L'attribuzione delle funzioni di direzione generale è confermata o revocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di silenzio, decorso tale termine, i direttori generali in carica presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino a naturale scadenza dei rispettivi contratti”.
La predetta Legge Regionale è stata pubblicata nel BURAS il 22 giugno 2021 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione (si veda l'art. 24 della legge medesima), e quindi il 23 giugno 2021.
Come ha ritenuto questo Tribunale nella citata ordinanza emessa a conclusione del procedimento cautelare, la non ha rispettato il CP_1
predetto termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previsto a pena di decadenza, come dimostrato dalla previsione della conferma in caso di mancato esercizio del potere “decorso tale termine”.
Come infatti ha precisato il Tribunale, la revoca del dirigente affidatario di un incarico di Direzione generale, è disciplinata, quanto ai suoi aspetti procedimentali, dell'art. 28 della Legge Regionale n.
31/1998: poiché, secondo tale disposizione (comma 1), le funzioni di direttore generale sono conferite “con decreto dell'Assessore competente
pagina 19 in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale …”, deve ritenersi che la medesima procedura dovesse e debba essere adottata per gli eguali e contrari provvedimenti di revoca.
Il Tribunale ha ritenuto che, in base al chiaro dettato normativo, il procedimento di revoca in discussione costituisce una fattispecie complessa, nella quale la delibera di Giunta ha il ruolo di un mero atto endoprocedimentale, mentre è il decreto assessoriale che costituisce l'atto conclusivo del procedimento e che determina, pertanto, il perfezionamento della fattispecie e, con esso, la produzione degli effetti dell'intero procedimento.
A sostegno di tale esito interpretativo vi è la previsione per cui soltanto il decreto assessoriale – e non la delibera di Giunta – deve essere comunicato all'interessato.
Nel caso di specie il decreto del competente Assessore è stato adottato in data 28 luglio 2021, ben oltre, quindi, il previsto termine di 30 giorni, compiutosi il 23 luglio 2021.
In ordine alla revoca, nel presente giudizio rileva un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento, che il Tribunale non ha esaminato in sede cautelare, avendo deciso in base alla ragione più liquida.
Il citato art. 21 della L.R. n. 10/2021, nell'aver previsto tout court in capo alla un potere insindacabile di revoca delle funzioni di CP_1
Direzione generale, senza la previsione di alcun contraddittorio con l'interessato, appare simile al disposto dell'art. 3, comma 7, della Legge
15 luglio 2002, n. 145, che prevedeva un meccanismo di cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali di livello generale al momento dello spirare del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge (secondo tale disposizione “i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in
pagina 20 vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione”).
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 103 del 23 marzo 2007, per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Secondo la motivazione della citata sentenza, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti “può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato (sentenza n. 193 del 2002). Deve, pertanto, ritenersi necessario che – alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale prima richiamata – sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa
– per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista;
dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico
e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “con riferimento al pubblico impiego, merita di essere sottolineata, in particolare, la rilevanza che assume il "giusto procedimento" quale condizione necessaria della revoca dell'incarico di funzione dirigenziale, essendosi ribadito come la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti "può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato" (cfr.
Corte Cost. sent. n. 103 e 104 del 2007), e, più in generale, che "... la
pagina 21 valutazione dell'idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e procedure di carattere oggettivo assistite da un'ampia pubblicità e garanzia del contraddittorio" (così Corte Cost. n. 313 del 1996)” (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 4479 del 21.3.2012, in motivazione).
È evidente come tali garanzie non fossero rispettate dal dettato della
Legge Regionale in esame.
Pertanto, qualora fosse stata rilevante nel giudizio a quo, ovverosia nell'ipotesi in cui la avesse tempestivamente esercitato il potere CP_1
di revoca, il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 21, comma 1, della L.R. n. 10/2021, che con tutta probabilità sarebbe stata accolta, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento adottato in forza di una legge dichiarata incostituzionale.
Che nel caso concreto il potere di revoca del ricorrente non sia stato esercitato nell'ottica del perseguimento dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa è dimostrato dal contegno assunto dalla CP_1
Pur a fronte di un provvedimento di siffatta rilevanza, dalle evidenti ricadute negative sulla carriera professionale del dirigente, la CP_1
non ha inteso fornire alcuna motivazione atta a sorreggere la propria scelta.
Da tale omissione questo giudice trae il convincimento per cui il ricorrente è stato revocato non perché avesse riportato valutazioni negative in merito al proprio precedente operato, ovvero per ragioni inerenti al mancato conseguimento di determinati risultati, tali da inficiare il legame fiduciario tra il dirigente e il vertice politico, bensì unicamente per aver partecipato al pranzo di Sardara, insieme ad altri dirigenti destinatari del medesimo trattamento (in particolare, l'ing.
v. l'articolo di Sardinia post prodotto da parte Persona_6
ricorrente).
pagina 22 Tale convincimento è rafforzato dal fatto che l'incarico di Direttore generale rivestito dal ricorrente, di durata triennale, sarebbe andato a scadenza il 1° luglio 2023, ragion per cui la revoca è intervenuta nelle fasi iniziali del suo espletamento.
In tal modo la invece di effettuare un giudizio valutativo CP_1
incentrato sull'operato del dirigente apicale e sui risultati da lui conseguiti, perseguendo una logica prettamente punitiva e senza alcun contraddittorio, ha inteso sollevare dall'incarico un dirigente ritenuto reo di aver tenuto un comportamento considerato disdicevole agli occhi dell'opinione pubblica.
4.1.2. La condotta successiva alla revoca.
Risulta documentalmente dagli atti di causa che un nuovo incarico dirigenziale è stato conferito al ricorrente soltanto a fine dicembre dell'anno 2021.
Si è trattato di un incarico non avente carattere apicale, bensì di livello evidentemente inferiore rispetto a quello di Direttore generale del CFVA.
Il ricorrente è rimasto privo di qualsiasi incarico dirigenziale per un lasso di tempo di circa cinque mesi.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente, durante tale lasso temporale, è rimasto del tutto inoperoso.
I testimoni sentiti nel corso del procedimento, ed in particolare il dirigente anch'egli coinvolto nelle medesime Persona_6
vicende, in quanto revocato dall'incarico apicale di Direttore generale dell'Assessorato , ha dichiarato che il ricorrente, lui stesso e Parte_3
altri dirigenti apicali revocati (il dottor e la dottoressa RS
), erano stati lasciati inoperosi presso la sede di via Mameli. A_
Ha inoltre dichiarato che i predetti uffici, di cui inizialmente neppure disponeva delle chiavi, “erano sprovvisti di telefono e di collegamento internet” e che vi erano soltanto “due scrivanie vuote e una sala riunioni, se non ricordo male”.
pagina 23 Ed ancora, ha riferito che presso la sede di via Mameli “Non vi erano uscieri né commessi. Eravamo solo noi dirigenti revocati e basta”.
Riferendosi ai dirigenti revocati, ha dichiarato che “Eravamo del tutto inoperosi, privi di qualsivoglia compito assegnato”.
È poi emerso che, nell'ottobre del 2021, il ricorrente ha ottenuto l'assenso al trasferimento presso una stanza situata al sesto piano della sede della Direzione generale del CFVA in via Biasi a Cagliari.
Come ha dichiarato il testimone all'epoca dei fatti Testimone_1
comandante facente funzioni del CFVA, il cambio di sede del Pt_1
ovverosia la sua assegnazione in via Mameli, “è durato dal 15 settembre al 18 ottobre 2021, come ho verificato di recente”.
Secondo la Regione, invece, il ricorrente avrebbe preso possesso della stanza presso la Direzione generale del CFVA in via Biasi già al rientro dalle sue ferie, nei primi giorni di ottobre 2021.
In ogni caso, anche dopo il rientro in via Biasi la situazione del ricorrente non mutò, essendo egli rimasto inoperoso sino al conferimento del nuovo incarico dirigenziale.
La testimone , che ha dichiarato di lavorare negli uffici Tes_2
della Direzione generale del CFVA, ha dichiarato di aver visto il Pt_1
una volta trasferitosi nella stanza al sesto piano, del tutto inoperoso, oltre che demoralizzato (“Vedevo che stava lì e non aveva niente da fare”
“Lui stava nella stanza. Non so che cosa facesse, né se qualcuno gli avesse dato dei compiti, non aveva incarichi dirigenziali, un po' parlava con i colleghi, mi ricordo che, a mio avviso, era un po' giù”).
Ancor più rivelatrici dello stato di inoperosità in cui venne lasciato il risultano le dichiarazioni rese dal testimone Pt_1 Testimone_1
Il testimone ha riferito che il “chiese di coordinare le Pt_1
operazioni dell'incendio del Montiferro. Io non lo potei accordare perché lo spostamento ad Oristano avrebbe comportato l'implicita assunzione del ruolo di direttore dell'Ispettorato. Questo movimento non risultava assentito dalla direzione politica. Non potevo assegnagli
pagina 24 l'incarico dirigenziale. Solo il 28 dicembre 2021 ottenni l'assenso del segretario generale per operare presso l'Ispettorato di Oristano come facente funzioni, e quindi con l'implicito esercizio delle funzioni dirigenziali. Preciso che il non assunse le funzioni subito perché Pt_1
infortunato”.
Lo stesso testimone ha precisato ancora che il “Il 26 agosto Pt_1
chiese due servizi, l'Ispettorato di Oristano e il Servizio Tecnico della
Vigilanza”, circostanza che risulta documentalmente, riferendo che
“Tuttavia io non potevo assegnargli incarichi dirigenziali, perché non avevo l'assenso dell'organo politico. Ottenni il predetto assenso solo il
28 dicembre 2021”.
Anche il predetto testimone ha dichiarato che “Il di fatto era Pt_1
inoperoso. Andava in ufficio ma non aveva dei compiti specifici”.
Non è poi contestato - e risulta dalla c.d. anagrafica SIBAR - il fatto che, per effetto della revoca dell'incarico dirigenziale, il ricorrente è stato formalmente assegnato presso la Direzione generale del personale.
La vicenda appare tanto più grave ove si consideri la situazione concreta in cui versavano gli uffici del CFVA in quel periodo, dal momento che risultavano vacanti numerosi incarichi dirigenziali.
Sul punto il testimone ha dichiarato quanto segue: “Preciso Per_4
che l'unica posizione occupata da dirigenti era l'ispettorato di Cagliari.
La aveva necessità di coprire le posizioni dirigenziali. Alcune CP_1
posizioni erano occupate da funzionari incaricati ai sensi dell'art. 28 comma 4 della L.R. n. 31/1998, mentre altre erano totalmente prive di incarico”.
Anche il testimone all'epoca dei fatti di causa Tes_3
commissario capo del CFVA, ha riferito che, nel periodo in esame, “In organico i dirigenti del CFVA erano tre, l'ing. , poi incaricato Per_9
della D.G. della Pubblica Istruzione, il dott. e il dott. ”. Pt_1 Per_4
Risultano, poi, comprovati documentalmente tanto la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. quanto la successiva ordinanza di accoglimento.
pagina 25 4.2. Il risarcimento del danno. Cessazione della materia del contendere in ordine al danno patrimoniale e risarcimento del danno non patrimoniale.
La materia del contendere deve ritenersi cessata avuto riguardo al danno patrimoniale.
Come già osservato, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto l'indennità di risultato e di non aver più nulla da pretendere a titolo di danno patrimoniale.
Merita di essere risarcito il danno non patrimoniale.
Si ritiene di dover riportare il principio di diritto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità: “In caso di illegittima revoca di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro pubblico, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ma ben può la sua dimostrazione in giudizio essere fornita con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, alla luce dalla complessiva valutazione di precisi elementi in tal senso significativi
(motivazioni e ragioni dell'illegittimità del provvedimento di revoca, caratteristiche, durata, gravità e conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale ecc.), la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico e valutativo seguito dal giudice di merito” (in tal senso la citata sentenza della Suprema
Corte n. 4479/2012).
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dal ricorrente può essere suddiviso in due sottovoci: il danno non patrimoniale conseguente alla dequalificazione professionale, comprensivo di tutti gli aspetti indicati dal ricorrente (quali danno da demansionamento, danno alla
pagina 26 professionalità, ecc.), e il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, accertata mediante c.t.u. medico – legale.
4.2.1. Il danno non patrimoniale conseguente alla dequalificazione professionale.
Come è noto, richiamando i principi più volte affermati in materia, deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto, pur valorizzando o ritenendo preminenti alcune di esse in base a requisiti di precisione, gravità e concordanza (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, n. 13928 del 3 maggio 2022).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale di cui ora si discute, pur non ricorrendo tale danno in re ipsa, ovverosia in ogni caso di inadempimento datoriale, esso può essere provato dal lavoratore attraverso l'allegazione di elementi gravi, precisi e concordanti, dai quali il giudice può desumerne l'esistenza in via presuntiva e determinarne l'entità anche in via equitativa, in base agli elementi di fatto emersi in corso di causa.
Ed infatti, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità
e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (v., tra le numerose pronunce in tal senso, limitando la citazione alle più recenti,
Cass. civ., Sezione Lavoro, 15 luglio 2021, n. 20253; Id. 16 dicembre
2020, n. 28810; Id. 10 gennaio 2018, n. 330).
È stato inoltre precisato che, nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del
pagina 27 comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore (v. Trib. Reggio
Emilia, sez. lav., 20.1.2022, n. 8).
Il carattere non patrimoniale del danno accertato giustifica l'utilizzo di un criterio equitativo per stabilire la misura del risarcimento, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In particolare, per quanto concerne la quantificazione, uno dei criteri maggiormente adoperati dalla giurisprudenza (v. ad es., Trib. Venezia, sez. lav., 7.7.2017, n. 263) consiste nel rapportare il danno in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda percepita mensilmente dal lavoratore, sempre tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Tornando al caso di specie, la prova del danno non patrimoniale in esame è emersa in modo chiaro ed evidente.
La condotta produttiva di danno ed il carattere pregiudizievole della stessa sono agevolmente emersi dalle produzioni documentali e dalla prova testimoniale di cui si è dato conto.
Il ricorrente, destinatario di un incarico dirigenziale apicale, ha subito l'illegittima revoca del predetto incarico, nel quale è stato ripristinato a distanza di circa un anno e soltanto in seguito alla spiegata azione giudiziaria. Nelle more, pur in un contesto caratterizzato da numerose vacanze nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali presso il CFVA, egli
è rimasto del tutto inoperoso per circa cinque mesi, per poi vedersi assegnato un incarico di natura non apicale.
Attesa la gravità delle condotte, si ritiene giusto ed equo quantificare il danno in esame come segue.
In primo luogo, si ritiene di dover riconoscere al lavoratore la somma di euro 38.400,00, pari all'80% dell'intera retribuzione lorda percepita
(circa euro 12.000,00) per quattro mensilità, ovverosia per l'arco temporale nel quale egli è rimasto del tutto inoperoso, al netto delle ferie,
pagina 28 delle quali egli ha usufruito nel settembre 2001 (dal 2 settembre 2021 al
1° ottobre 2021).
In secondo luogo, si ritiene di dover riconoscere al lavoratore la somma di euro 25.200,00, pari al 30% della retribuzione lorda percepita
(circa euro 3.600,00) per le ulteriori sette mensilità relative al periodo in cui egli è stato destinatario di un incarico dirigenziale inferiore.
Per un totale di euro 63.600,00.
Tale somma, liquidata a valori attuali, è da ritenersi satisfattiva di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale diversi dalla lesione alla salute.
Nell'operare tale valutazione si ha riguardo: in primo luogo, alla gravità della dequalificazione subita, distinguendo opportunamente i due periodi (il primo, di totale inoperosità, ed il secondo, di adibizione ad un incarico inferiore); in secondo luogo, al lasso di tempo in cui la condotta datoriale è durata, nonostante i numerosi tentativi posti in essere dallo stesso lavoratore per farla cessare;
in terzo luogo, alla qualifica apicale rivestita ed all'esperienza professionale maturata dal lavoratore;
in quarto luogo, alla conoscenza della dequalificazione subita all'interno dell'ambiente di lavoro ed anche all'esterno (per via dell'incarico apicale da lui rivestito, la situazione del ricorrente era nota a tutti all'interno del
CFVA; inoltre, la vicenda dei dirigenti presenti al pranzo di Sardara ha formato oggetto di interessamento da parte della stampa locale).
Si ritiene di dover quantificare il danno da dequalificazione professionale, in relazione al primo dei due periodi sopra individuati, nella misura dell'80% in luogo di quella del 100%, come invece invocato da parte ricorrente, in ragione del fatto che una siffatta quantificazione è in genere riservata ai casi più gravi di mobbing, comportanti reiterate, continue ed assai gravi vessazioni e umiliazioni sul luogo di lavoro
(mentre le circostanze del caso concreto non appaiono connotate da tale estrema gravità).
Si ritiene che le varie voci di danno individuate dal ricorrente non abbiano una loro rilevanza autonoma, bensì, al più, una valenza
pagina 29 descrittiva dei vari aspetti del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, che deve essere unitariamente considerato.
Per contro, aderendo alla liquidazione del danno per come proposta dal ricorrente si finirebbe per operare un'evidente moltiplicazione della medesima posta risarcitoria.
4.2.2. Il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute.
Venendo ora al danno non patrimoniale alla salute, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, da ritenersi congruamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è emerso che il ricorrente è a tutt'oggi affetto da “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e
Umore Depresso”, patologia che, in termini di certezza o comunque di notevole probabilità, deve ritenersi in rapporto di dipendenza causale con la situazione di dequalificazione in cui egli è venuto a trovarsi.
Sul punto si osserva ulteriormente che, a quanto risulta dalla certificazione medica in atti, il ricorrente ha iniziato a manifestare sintomi ansioso – depressivi in seguito all'episodio del pranzo di Sardara, avvenuto in data 7 aprile 2021.
Nel volgere di poco tempo, egli è stato fatto oggetto dapprima – a quanto si apprende dalle difese della – di un procedimento CP_1
disciplinare conclusosi senza l'adozione di alcun provvedimento a suo carico, e quindi della revoca dall'incarico.
Nelle more è stato aperto, anche nei suoi confronti, un procedimento penale, che, per quanto lo riguarda, si è concluso con l'archiviazione (v. il decreto di archiviazione del G.I.P. depositato in data 18.10.2022, prodotto dalla difesa del ricorrente).
Ciò posto, non si è concordi con la nel ritenere che la CP_1
condotta dell'Ente non abbia avuto alcuna incidenza nel consolidamento della patologia ansioso - depressiva, ormai cronicizzatasi, da cui è affetto il ricorrente.
pagina 30 Ed infatti, se è vero che l'evento scatenante è costituito dal pranzo di
Sardara, vicenda alla quale la è evidentemente estranea CP_1
(essendosi lo stesso svolto presso un locale privato), è anche vero che, come già osservato, proprio la partecipazione del ricorrente a tale evento ha indotto la ad adottare la revoca “punitiva” nei suoi confronti. CP_1
In ogni caso, a prescindere dai motivi per cui la revoca è stata disposta, si può ragionevolmente presumere che la sopra descritta condotta posta in essere dalla nell'ambito dell'intera vicenda CP_1
abbia significativamente aggravato la sindrome ansioso – depressiva già insorta poco tempo prima in capo al ricorrente.
Di tale circostanza ha debitamente tenuto conto il consulente tecnico d'ufficio nella determinazione della percentuale di danno biologico
(secondo il c.t.u. “il Disturbo Psichico rilevato su Parte_1
avrebbe giustificato – in toto, una percentuale più ampia della percentuale 10%, ma, una volta scorporati i segni e sintomi psicopatologici connessi con fatti e/o circostanze, estranei alla vicenda oggetto del contendere, il Periziato è risultato portatore di una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile, al netto di fenomeni psicopatologici estranei ai fatti oggetto del presente procedimento, in termini di danno biologico, con una percentuale di invalidità permanente pari al 10% (dieci%) del totale, non essendo ipotizzabile una diversa quantificazione”: pag. 15 della relazione).
Dalla condotta addebitabile alla sono quindi derivati esiti CP_1
invalidanti di natura permanente (danno biologico) nella misura del 10%, mentre è stata riconosciuta dal c.t.u. un'inabilità temporanea parziale al
30% per 90 giorni.
Si ritiene che il danno vada liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
In applicazione delle predette tabelle, tenuto conto altresì dell'età del ricorrente all'epoca dei fatti (55 anni), deve stimarsi un danno non patrimoniale alla salute pari ad euro 27.134,00.
pagina 31 Al ricorrente è inoltre dovuto il risarcimento del lucro cessante derivato dalla mancata disponibilità della somma che avrebbe dovuto percepire, a titolo riparatorio, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso.
Con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima (v., per tutte,
Cass. civ., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il danno da ritardo nella prestazione è liquidato attraverso il riconoscimento al ricorrente di un'ulteriore voce che correntemente è definita in termini di interessi compensativi.
Tali interessi vengono commisurati al tasso legale, che appare un parametro di riferimento adeguato.
Conseguentemente, il danno da ritardo è liquidabile, in via equitativa, tenuto conto di quanto risulterebbe dall'applicazione di un interesse di tale misura sul valore originario del danno.
Pertanto, il valore del danno, seppur precedentemente liquidato alla data attuale, viene a tal fine dapprima nuovamente stimato con riferimento al tempo dell'illecito (28 luglio 2021), con procedimento c.d. di devalutazione secondo la variazione degli indici Istat, per poi essere aggiornato mediante l'applicazione degli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla data della decisione (v. ancora Cass. civ., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Si ottiene, pertanto, l'importo di euro 29.825,17, dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute.
4.3. Il danno conclusivamente liquidato.
pagina 32 Al ricorrente spetta pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma di euro 93.425,17, liquidata a valori attuali.
Venendo agli accessori, trattandosi di somme dovute al pubblico dipendente e maturate in un periodo successivo al 31 dicembre 1994, vige il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto dall'art. 22, comma 36, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, potendosi riconoscere la rivalutazione monetaria solo se superiore alla somma dovuta per interessi e con esclusione, in questo caso, della spettanza di questi ultimi.
Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. civ., Sezione Lavoro, n. 13624 del 2.7.2020).
Spetta quindi al ricorrente la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
5. In considerazione dell'entità della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria rispetto alla notevole entità della somma domandata (euro 479.082,71, poi ridotta in seguito al pagamento delle spettanze retributive), e pur considerando l'incidenza della soccombenza virtuale sulla domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale, le spese processuali vengono compensate per metà, mentre la viene condannata alla CP_1
rifusione delle spese processuali residue, che si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto
pagina 33 della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00).
6. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
2) condanna la a pagare in favore Controparte_1
di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1
somma di euro 93.425,17, oltre la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
3) compensa le spese processuali per metà e condanna la
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alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali residue, che liquida in euro 303,50 per spese di contributo unificato ed in euro 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della Controparte_1
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Cagliari, 25 settembre 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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