Articolo 84 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 83Articolo 85
Versione
14 febbraio 1970
Art. 84.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1963-64 (articolo 80)...... L. 7.256.534.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 82).......... " 1.854.113.823
-------------------
Residui passivi al 30 giugno 1964... L. 9.110.648.210
-------------------
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970