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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE AD, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4757/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041116014000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 24), la
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., impugnava la cartella di pagamento n.
071/2024/00411160/14 di complessivi € 6.890,16, notificata in data 7 marzo 2024.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso, respingendo il primo motivo di opposizione incentrato sul difetto di motivazione e sull'assenza della notifica di un atto prodromico. In particolare, il collegio evidenziava che la cartella era stata adottata a seguito del mancato pagamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2022, ai sensi dell'art 54 bis del DPR 633/72 in tema di IVA e quindi sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente, non essendo necessaria l'emissione di un atto di accertamento.
Così statuiva la sentenza impugnata: “Il suddetto tipo di controllo, infatti, non comporta alcuna rettifica degli imponibili dichiarati (compito questo devoluto alle tipologie di controllo sostanziale), bensì, prevede che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione delle imposte, delle ritenute e dei contributi dovuti sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”.
Nella sentenza si citava l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che aveva sancito la non necessarietà dell'avviso di rettifica laddove l'obbligazione tributaria sia determinata mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo.
Veniva disattesa anche l'ulteriore doglianza fondata sull'illegittimità della notifica in quanto proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. A parere dei giudici di primo grado, la pec risultava correttamente notificata consentendo alla società contribuente di articolare le proprie difese. Rilevavano altresì i primi giudici che “l'indirizzo Email_4 è presente ufficialmente nel registro IPA dal 2022 come risulta da nota dichiarativa Attestazione di Iscrizione nei Pubblici Registri di cui Registri a firma dell'AGID di cui al N. prot. 0021115 del 11/11/2022 che conferma che gli indirizzi p.e.c. con formato notifica.acc.[nomeregione]@ pec.ageziariscossione.gov.lit sono comparsi “…solo a partire dall'elenco
PEC pubblicato in IPA in data 02/09/2022…” con conseguenza che la “…data di opponibilità a terzi è il 2 settembre 2022”.
Infine veniva respinta anche l'ultima censura con la seguente motivazione:
“Anche il motivo riferito agli interessi va rigettato in quanto la cartella appare congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, ed al conseguente periodo di competenza, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato "ex lege" dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (in tema di cartella di pagamento v. Cass. Sez. T., n. 06812 e n. 08508 del 2019)”.
Proponeva appello la società contribuente fondato sui seguenti motivi:
- Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3 comma 3 della Legge 241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del
D.Lgs. 546/1992, poiché la sentenza non aveva considerato che la cartella impugnata non era stata preceduta dalla notifica di atti prodromici (avviso bonario);
- Eccezione di violazione dell'art.23 del D. Lgs. n.546/92 e degli artt. 115 e 167, comma 2, cpc, da parte dell'Agenzia delle Entrate, non essendo stata rilevata dalla sentenza impugnata la tardività della costituzione in giudizio di Agenzia Entrate SC che non le consentiva di spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio;
- Eccezione per l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore del resistente e violazione art.15, comma 2, del D.Lgs. n.546/92, che secondo parte appellante dovevano essere compensate;
- Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della L. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72. Violazione dell'art.3 della Costituzione, non essendo stato rilevato che la notifica della pec era pervenuta da un indirizzo non risultante dai pubblici registri e comunque nella specie non poteva valere il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.;
- Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo;
- Nullità della sentenza per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, dell'art. 36 del D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, depositando atto di controdeduzioni, mentre non si costituiva l'ADER sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In prima battuta, è privo di pregio l'ultimo motivo di doglianza che raccoglie in maniera generica una serie di censure da muovere alla sentenza impugnata, che, a parere del Collegio, invece si distingue per le condivisibili rationes decidendi che non risultano essere state attaccate adeguatamente con la presente impugnazione, inidonea a sovvertire un percorso argomentativo della sentenza impugnata lineare e corredato da solida motivazione. Quanto al primo motivo di gravame relativo alla dedotta omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, parte appellante non si confronta con la sentenza impugnata. Questa, dopo aver rilevato che le cartelle erano state emesse ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e quindi non sussisteva alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ha precisato che non occorreva né la notifica dell'avviso bonario né la comunicazione di irregolarità.
Tale assunto è conforme alla costante giurisprudenza della Corte (da ultimo Cass. n. 677 del 2025), secondo la quale la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n.
600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale, poi, non è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 che, infatti, lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis cit., che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. 17/12/2019, n. 33344). Si è aggiunto che in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dall'omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. 30/06/2021, n. 18405).
Deve essere disatteso anche l'altro motivo di appello, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità del processo notificatorio eseguito a mezzo pec senza tener conto che l'indirizzo di posta del mittente non era tra quelli registrati nei pubblici registri.
Tale doglianza è priva di pregio trattandosi di indirizzo di posta elettronica certificata incontestabilmente riconducibile all'Agenzia Entrate SC.
Si condivide peraltro il recente arresto della Suprema Corte che sul tema ha statuito che: “In tema di notificazione a mezzo pec della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass. 18684 del 03.07.2023). Va aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo (cfr. ancora Cass. n. 677 del 2025).
Infondato è altresì il motivo di appello che censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato la tardività della costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate SC, non assumendo alcuna rilevanza la tardiva costituzione a fronte della circostanza che non sono state sollevate eccezioni non rilevabili di ufficio (cfr. atto di controdeduzioni depositato in primo grado).
E' costante l'insegnamento della Cassazione sul punto che si è pronunciata in questi termini: “Nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato - sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse”.
Infine, va respinto anche il motivo di appello fondato sul difetto della indicazione di criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, condividendosi le puntuali argomentazioni già compendiate nella sentenza impugnata.
Non va ignorato quanto controdedotto sul tema dall'Ufficio che ha precisato che qualora con riferimento agli interessi controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del
D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, gli stessi erano stati calcolati nel rispetto della previsione citata, ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE AD, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4757/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 24 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041116014000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 24), la
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., impugnava la cartella di pagamento n.
071/2024/00411160/14 di complessivi € 6.890,16, notificata in data 7 marzo 2024.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso, respingendo il primo motivo di opposizione incentrato sul difetto di motivazione e sull'assenza della notifica di un atto prodromico. In particolare, il collegio evidenziava che la cartella era stata adottata a seguito del mancato pagamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2022, ai sensi dell'art 54 bis del DPR 633/72 in tema di IVA e quindi sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente, non essendo necessaria l'emissione di un atto di accertamento.
Così statuiva la sentenza impugnata: “Il suddetto tipo di controllo, infatti, non comporta alcuna rettifica degli imponibili dichiarati (compito questo devoluto alle tipologie di controllo sostanziale), bensì, prevede che l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, proceda alla liquidazione delle imposte, delle ritenute e dei contributi dovuti sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”.
Nella sentenza si citava l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che aveva sancito la non necessarietà dell'avviso di rettifica laddove l'obbligazione tributaria sia determinata mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo.
Veniva disattesa anche l'ulteriore doglianza fondata sull'illegittimità della notifica in quanto proveniente da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri. A parere dei giudici di primo grado, la pec risultava correttamente notificata consentendo alla società contribuente di articolare le proprie difese. Rilevavano altresì i primi giudici che “l'indirizzo Email_4 è presente ufficialmente nel registro IPA dal 2022 come risulta da nota dichiarativa Attestazione di Iscrizione nei Pubblici Registri di cui Registri a firma dell'AGID di cui al N. prot. 0021115 del 11/11/2022 che conferma che gli indirizzi p.e.c. con formato notifica.acc.[nomeregione]@ pec.ageziariscossione.gov.lit sono comparsi “…solo a partire dall'elenco
PEC pubblicato in IPA in data 02/09/2022…” con conseguenza che la “…data di opponibilità a terzi è il 2 settembre 2022”.
Infine veniva respinta anche l'ultima censura con la seguente motivazione:
“Anche il motivo riferito agli interessi va rigettato in quanto la cartella appare congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, ed al conseguente periodo di competenza, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato "ex lege" dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (in tema di cartella di pagamento v. Cass. Sez. T., n. 06812 e n. 08508 del 2019)”.
Proponeva appello la società contribuente fondato sui seguenti motivi:
- Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3 comma 3 della Legge 241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del
D.Lgs. 546/1992, poiché la sentenza non aveva considerato che la cartella impugnata non era stata preceduta dalla notifica di atti prodromici (avviso bonario);
- Eccezione di violazione dell'art.23 del D. Lgs. n.546/92 e degli artt. 115 e 167, comma 2, cpc, da parte dell'Agenzia delle Entrate, non essendo stata rilevata dalla sentenza impugnata la tardività della costituzione in giudizio di Agenzia Entrate SC che non le consentiva di spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio;
- Eccezione per l'indebita assegnazione delle spese di giudizio in favore del resistente e violazione art.15, comma 2, del D.Lgs. n.546/92, che secondo parte appellante dovevano essere compensate;
- Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della L. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72. Violazione dell'art.3 della Costituzione, non essendo stato rilevato che la notifica della pec era pervenuta da un indirizzo non risultante dai pubblici registri e comunque nella specie non poteva valere il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.;
- Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi e alle sanzioni e la metodica di calcolo;
- Nullità della sentenza per violazione degli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, dell'art. 36 del D.Lgs. n.546/92 e dell'art.112 cpc. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, depositando atto di controdeduzioni, mentre non si costituiva l'ADER sebbene raggiunta da regolare processo notificatorio
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In prima battuta, è privo di pregio l'ultimo motivo di doglianza che raccoglie in maniera generica una serie di censure da muovere alla sentenza impugnata, che, a parere del Collegio, invece si distingue per le condivisibili rationes decidendi che non risultano essere state attaccate adeguatamente con la presente impugnazione, inidonea a sovvertire un percorso argomentativo della sentenza impugnata lineare e corredato da solida motivazione. Quanto al primo motivo di gravame relativo alla dedotta omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, parte appellante non si confronta con la sentenza impugnata. Questa, dopo aver rilevato che le cartelle erano state emesse ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e quindi non sussisteva alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ha precisato che non occorreva né la notifica dell'avviso bonario né la comunicazione di irregolarità.
Tale assunto è conforme alla costante giurisprudenza della Corte (da ultimo Cass. n. 677 del 2025), secondo la quale la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n.
600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale, poi, non è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 che, infatti, lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis cit., che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. 17/12/2019, n. 33344). Si è aggiunto che in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dall'omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. 30/06/2021, n. 18405).
Deve essere disatteso anche l'altro motivo di appello, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità del processo notificatorio eseguito a mezzo pec senza tener conto che l'indirizzo di posta del mittente non era tra quelli registrati nei pubblici registri.
Tale doglianza è priva di pregio trattandosi di indirizzo di posta elettronica certificata incontestabilmente riconducibile all'Agenzia Entrate SC.
Si condivide peraltro il recente arresto della Suprema Corte che sul tema ha statuito che: “In tema di notificazione a mezzo pec della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr. Cass. 18684 del 03.07.2023). Va aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo (cfr. ancora Cass. n. 677 del 2025).
Infondato è altresì il motivo di appello che censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato la tardività della costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate SC, non assumendo alcuna rilevanza la tardiva costituzione a fronte della circostanza che non sono state sollevate eccezioni non rilevabili di ufficio (cfr. atto di controdeduzioni depositato in primo grado).
E' costante l'insegnamento della Cassazione sul punto che si è pronunciata in questi termini: “Nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato - sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse”.
Infine, va respinto anche il motivo di appello fondato sul difetto della indicazione di criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, condividendosi le puntuali argomentazioni già compendiate nella sentenza impugnata.
Non va ignorato quanto controdedotto sul tema dall'Ufficio che ha precisato che qualora con riferimento agli interessi controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del
D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, gli stessi erano stati calcolati nel rispetto della previsione citata, ove si legge che: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca