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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 277/2025 V.G. promosso da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Lucia Faraoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Salceto, n. 101/A, GI (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “Voglia l'Ecc.Mo Tribunale di Siena adito, pronunciare la separazione personale dei coniugi , previo Parte_1 Parte_2 trattenimento della causa in decisione, alle seguenti espresse CONDIZIONI:
1)Le Parti, vivranno le loro vite, autonomamente, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, si dichiarano autonomi economicamente e rinunciano reciprocamente in maniera chiara ed univoca ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) I coniugi dichiarano che il figlio , nato il [...] è autonomo Per_1 economicamente e che quindi per lo stesso non vi è da disporre alcunchè, i Per coniugi dichiarano inoltre che vi è un figlio minorenne: , nato il [...] in [...] quale gli stessi si impegnano a versare la somma mensile di €
700,00 cadauno nel conto corrente cointestato e aperto presso Intesa San
Paolo filiale di GI nr. 1000/4350 e che tale cifra andrà a coprire anche le spese ordinarie dell'abitazione familiare sita in GI (SI) Loc.
Ceneracola nr. 1 da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario.: Per 4) che il figlio minore viene affidato in base alle regole dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori ed abiterà in via Ceneracola nr.1 nella casa di proprietà al 50% di entrambi i coniugi ma che viene affidata a Parte_2
. Quando il sig. vrà trovato una diversa sistemazione
[...] Parte_1
Per nelle vicinanze, trascorrerà alternativamente una settimana nell'abitazione familiare di Via Ceneracola nr. 1 assegnata alla madre e una settimana nella nuova sistemazione del padre. Il padre si impegna a trovare una abitazione dotata di camera idonea ad accogliere i figli;
5)Le Parti confermano, anche in questa sede, il consenso reciproco al rilascio
e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità validi per
l'espatrio”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento,
2 ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(06/07/2004), maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed Per_1
Per
(28/07/201); ritenuto che le condizioni inerenti al minore siano rispondenti al suo interesse morale e materiale apparendo, pertanto, non indispensabile procedere alla sua audizione;
Solo con riferimento al punto 5) sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
3 rilevato che i coniugi in data 15/06/1996 si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Barberino Val d'Elsa (FI) per l'anno 1996 al n. 27, parte II, serie B;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
14/04/1971 a GI (SI) e , nata il [...] a Parte_2
GI (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 15/06/1996, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barberino Val
d'Elsa (FI) per l'anno 1996 al n. 27, parte II, serie B, alle condizioni di cui al ricorso;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Barberino Val d'Elsa in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 28/03/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
4 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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