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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CE, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, EL
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 08920249005758692000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione un'intimazione di pagamento facente seguito a quattro cartelle esattoriali notificate tra il 2022 e il 2023.
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
1)carenza di Potere dell'Ader Pistoia;
2) violazione dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si incentra sull'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia, in quanto la ricorrente ha sede in provincia di Firenze.
La censura è fondata.
La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Infatti l'art. 31 del d.p.r. n. 600/1973 ascrive la competenza all'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata;
analogamente, l'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973 statuisce che l'ufficio accertatore forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano, mentre il successivo art. 24 stabilisce che l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Su tali statuizioni non ha inciso il d.l. n. 193/2016, secondo cui l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 203/2005 è attribuito all'Agenzia delle Entrate, che lo svolge tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della riscossione, con i poteri e secondo la normativa di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.p.r. n. 602/1973. Quest'ultima si articola in strutture centrali e periferiche, le strutture periferiche sono suddivise in aree territoriali, con competenza su base provinciale o sovra provinciale.
Orbene, l'attuale domicilio fiscale della ricorrente (Comune di Scandicci) risale al 5.2.2018 e persiste tuttora
(come da visura camerale costituente il documento n. 2 allegato al ricorso), talché, considerato che la gravata intimazione e gli atti connessi e presupposti sono successivi a tale data, ai fini dell'individuazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente occorre prendere a riferimento il Comune di Scandicci.
Peraltro, due delle presupposte cartelle di pagamento promanano rispettivamente dalla Camera di
Commercio di Firenze e dalla Direzione provinciale di Firenze, e quindi tengono conto (a differenza dell'atto impugnato) del Comune in cui è situata la sede della ricorrente, mentre per altra cartella (emessa dalla
Direzione di Pistoia) il ruolo è stato sicuramente consegnato dopo il 2018, trattandosi di imposta riguardante l'anno 2022; per la restante cartella, avente a oggetto l'IVA dovuta in relazione al 2015, l'Ufficio non ha specificato in quale data il ruolo relativo all'imposta sia stato consegnato dall'ente impositore, talchè risulta dirimente la circostanza che l'impugnata intimazione sia successiva alla data di insediamento della società istante nella sede di Scandicci (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia, I, 14.2.2024, n. 27).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite, valutata la particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TERRUSI CE, Presidente
BELLUCCI GIANLUCA, EL
MELE MARIA ELENA, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 08920249005758692000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione un'intimazione di pagamento facente seguito a quattro cartelle esattoriali notificate tra il 2022 e il 2023.
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
1)carenza di Potere dell'Ader Pistoia;
2) violazione dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si incentra sull'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pistoia, in quanto la ricorrente ha sede in provincia di Firenze.
La censura è fondata.
La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Infatti l'art. 31 del d.p.r. n. 600/1973 ascrive la competenza all'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata;
analogamente, l'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973 statuisce che l'ufficio accertatore forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano, mentre il successivo art. 24 stabilisce che l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.
Su tali statuizioni non ha inciso il d.l. n. 193/2016, secondo cui l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 203/2005 è attribuito all'Agenzia delle Entrate, che lo svolge tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della riscossione, con i poteri e secondo la normativa di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.p.r. n. 602/1973. Quest'ultima si articola in strutture centrali e periferiche, le strutture periferiche sono suddivise in aree territoriali, con competenza su base provinciale o sovra provinciale.
Orbene, l'attuale domicilio fiscale della ricorrente (Comune di Scandicci) risale al 5.2.2018 e persiste tuttora
(come da visura camerale costituente il documento n. 2 allegato al ricorso), talché, considerato che la gravata intimazione e gli atti connessi e presupposti sono successivi a tale data, ai fini dell'individuazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente occorre prendere a riferimento il Comune di Scandicci.
Peraltro, due delle presupposte cartelle di pagamento promanano rispettivamente dalla Camera di
Commercio di Firenze e dalla Direzione provinciale di Firenze, e quindi tengono conto (a differenza dell'atto impugnato) del Comune in cui è situata la sede della ricorrente, mentre per altra cartella (emessa dalla
Direzione di Pistoia) il ruolo è stato sicuramente consegnato dopo il 2018, trattandosi di imposta riguardante l'anno 2022; per la restante cartella, avente a oggetto l'IVA dovuta in relazione al 2015, l'Ufficio non ha specificato in quale data il ruolo relativo all'imposta sia stato consegnato dall'ente impositore, talchè risulta dirimente la circostanza che l'impugnata intimazione sia successiva alla data di insediamento della società istante nella sede di Scandicci (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia, I, 14.2.2024, n. 27).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite, valutata la particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.