Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di potere territoriale dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, poiché la competenza territoriale dell'ufficio finanziario deve essere individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Poiché il domicilio fiscale della ricorrente è a Scandicci (FI) dal 2018 e l'intimazione di pagamento è successiva a tale data, l'ufficio di Pistoia non era territorialmente competente.

  • Altro
    Violazione di legge

    Le censure relative alla violazione di legge sono state assorbite dalla decisione sulla carenza di potere territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo