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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 31.07.2023 da
(p.iva ), di seguito solo Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli Pt_1 Parte_1 avvocati Marita Pipinato (c.f. ) e Filippo Raccanelli (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marita Pipinato in C.F._2
Vicenza (VI), Contrà S. Antonio, n. 7, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in Appello;
contro
(c.f./p.iva ), di seguito solo , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Zanco (c.f. Parte_2
, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia – Marghera (VE), C.F._3 via delle Industrie, n. 19/D, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato in data 21 febbraio
2022 avanti il Tribunale Ordinario di Vicenza nel giudizio R.G. n. 1040/2022.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1253/2023 - pubblicata il 27.06.2023 e notificata il
30.06.2023 - del Tribunale di Vicenza, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 17.02.2025, previa rassegna delle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa revoca dell'ordinanza non impugnabile emessa in data 09/01/2024, nei termini di cui sopra da intendersi qui riportati:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformarsi la sentenza n. 1253/2023, Rep. 1980/2023, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 27/06/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 1040/2022, pubblicata in pari data e notificata ai sensi della L. n.
53/1994 in data 30/06/2023, accogliendosi tutte le domande di merito ed istruttorie formulate dalla convenuta, odierna appellante, nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente richiamate e che qui si riportano:
“1) Rigettarsi le domande come proposte dall'attrice riducendo la pretesa economica attorea in quella somma che si riterrà dovuta.
Nello specifico:
[.
- quanto alla fattura n. 209/V del 25/02/2020 per complessivi € 2.918,98 [linea “salva vita” doc. 4 di
], accertato e dichiarato che si è resa disponibile, come peraltro PT Parte_1 concordato con la ditta , al pagamento del solo noleggio della linea vita, ridurre la pretesa CP_1 attorea portata dalla fattura medesima nella somma dovuta per il solo noleggio del dispositivo di sicurezza;
- quanto alla fattura n. 1432/01 del 24/03/2020 di complessivi € 2.657,26 [pannello recinzione doc. 5 di ], accertato e dichiarato che il materiale fornito dalla ditta presenta vizi e PT Controparte_1 difetti, così come indicati in narrativa, ridurre la pretesa economica dell'attrice nella somma che verrà accertata come dovuta.
2) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre il 15% spese generali e accessori (Iva e cpa) come per legge”.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli di seguito formulati (la numerazione è quella corrispondente ai capitoli di prova non ammessi formulati con la memoria istruttoria di primo grado) preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) nel mese di agosto 2019 la ditta OB spa di Altavilla Vicentina ordinava a la Parte_1 fornitura e l'installazione di parapetti di protezione per lucernari con rete antigrandine?
2 2) a fronte di tale ordine ET BR chiedeva alla ditta la fornitura Controparte_1 dell'attrezzatura e del materiale edile necessari per l'esecuzione della commessa OB?
3) la ditta forniva a un pannello recinzione per la cui fornitura emetteva la CP_1 Parte_1 fattura n. 1432/01 del 24/03/2020 per complessivi € 2.657,26 e una linea vita?
4) per la fornitura della linea vita la ditta emetteva la fattura n. 963/V dell'11.10.2019 CP_1 intestata alla ditta OB spa, in quanto la linea vita doveva essere acquistata direttamente dalla ditta OB stessa?
5) la ditta OB successivamente all'emissione della fattura n. 963/V dell'11.10.2019 chiedeva alla AT l'emissione di nota di accredito per la linea vita in quanto non più intenzionata al suo acquisto, chiedendo che la relativa fattura fosse emessa nei confronti della , come da Parte_1 comunicazione mail prodotta doc. 4 di parte convenuta, che il teste previo esame conferma? 6)
dava il suo consenso all'intestazione della fattura di cui al capitolo precedente poi Parte_1 emessa da il 25.02.2020 per complessivi € 2.918,98 con l'accordo però di corrispondere solo CP_1 il noleggio della linea vita da restituire alla , previa emissione di relativa nota di accredito? CP_1
7) terminati i lavori presso il cantiere OB, IA BR restituiva, come da accordi, la linea vita presso la sede di ? CP_1
8) raggiungeva l'accordo di cui ai capitoli precedenti e cioè di corrispondere solo il Parte_1 noleggio della linea vita e di restituire la medesima alla ditta con il signor , CP_1 Persona_1 dipendente della ditta ? CP_1
12) al momento della consegna dei tubi ET BR chiedeva alla AT una decurtazione del prezzo stante l'esistenza di vizi e difetti?
- Si chiede vengano ammessi come testi i signori , residente a [...]; , Testimone_1 Testimone_2 residente a [...]; residente a [...]. Testimone_3
- Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dal patrocinio di parte appellata che dovessero essere ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta con espressa riserva di altri indicarne.
- Si chiede, inoltre, CTU volta alla quantificazione dell'importo dovuto da a titolo di Parte_1 noleggio della linea vita fornita dalla ditta , nonché dell'importo dovuto per i tubi di sostegno CP_1 della rete antigrandine, risultati viziati, con conseguente determinazione della riduzione del prezzo richiesto dalla fornitrice ditta . CP_1
- Con vittoria di spese e compensi di lite oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3 - Si producono i seguenti documenti con numerazione successiva a quelli prodotti con l'atto di citazione in grado d'appello: All.3) disposizione di bonifico ET BR del 08/10/2023; All. 4) notifica atto di precetto e sentenza di primo grado”;
per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni indicate in narrativa e negli atti depositati nel primo grado di giudizio:
Nel merito:
– rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1253/2023, R.G. n. 1040/2022, Repert. n. 1980/2023, emessa in data 27 giugno 2023 dal
Tribunale Ordinario di Vicenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
– rigettare integralmente le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
– condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 3, C.P.C.;
In via istruttoria:
– ammettersi prova per testi sulle circostanze esposte nell'atto di citazione e negli scritti difensivi depositati nel giudizio R.G. n. 1040/2020 avanti il Tribunale Ordinario di Vicenza, da intendersi qui di seguito richiamate, anteposta la locuzione “vero che”, e sui capitoli di prova indicati nella memoria istruttoria ex artt. 183, comma 6, n. 2, C.P.C., depositata in data 12.10.2022 nel predetto giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati;
– rigettare la richiesta di ammissione di CTU e le istanze istruttorie formulate dall'appellante;
– nella denegata ipotesi di ammissione di prova per testi sui capitoli formulati da controparte, ammettere a prova contraria i testi già indicati dalla scrivente difesa nella memoria istruttoria ex artt.
183, comma 6, n. 2, C.P.C., depositata in data 12.10.2022 nel giudizio R.G. n. 1040/2022 avanti il
Tribunale Ordinario di Vicenza;
– si producono in duplicato i documenti da n. 1 a n. 11 depositati nel giudizio di primo grado (come da elenco allegato) ed i seguenti atti estratti in duplicato dai fascicolo R.G. n. 1040/2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza (come da elenco allegato): A) Atto di citazione depositato il 21.02.2022; B)
Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, C.P.C., depositata il 12.09.2022; C) Memoria ex art. 183, comma
2, n. 2, C.P.C., depositata il 12.10.2022; D) Memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, C.P.C., depositata il
28.10.2022; E) Nota di deposito di citazione testimoniale, depositata il 23.01.2023; F) Citazione
4 testimonale depositata il 23.01.2023; G) Note conclusive, depositate il 15.06.2023; H) Sentenza n.
1253/2023, R.G. n. 1040/2022, Repert. n. 1980/2023, emessa in data 27 giugno 2023 dal Tribunale
Ordinario di Vicenza;
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
– provvedere alla correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata sostituendo nel
[... dispositivo, a pag. 4, punto 1), le parole “...Accerta e dichiara che Parte_1
è creditrice nei confronti di .” con le parole ...Accerta e Parte_1 Controparte_2 dichiara che di Geom. è debitrice nei confronti di Parte_1 Pt_1 Pt_1
.”. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione notificato in data 18.02.2022, la società conveniva in giudizio la CP_1 società innanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendo di accertare e dichiarare che quest'ultima Pt_1 era debitrice per la somma complessiva di € 5.576,24, oltre ad interessi di mora dalla scadenza delle relative fatture all'effettivo pagamento.
[. Esponeva di avere venduto alla BR sia attrezzatura [v. linea “salva vita” da € 2.918,98 doc. 4 di
], sia materiale edile [v. pannello recinzione da € 2.657,26 doc. 5 di ], che la non PT PT Pt_1 aveva provveduto ai relativi pagamenti e che - poi - aveva abbandonato la strumentazione presso la sede della medesima AT senza previo consenso.
2- Con comparsa del 30.05.2022, si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni ed Pt_1 argomentazioni di controparte e chiedendo il rigetto delle domande avversarie nonché la riduzione delle pretese economiche attoree nella somma ritenuta di giustizia.
3- La causa veniva istruita documentalmente e con assunzione di prova orale.
4- In data 27.06.2023, veniva pubblicata la Sentenza N° 1253/2023 con cui il Tribunale di Vicenza:
1) accertava e dichiarava che la BR era debitrice nei confronti della della somma di € CP_1
5.576,24, oltre ad interessi di mora dalla scadenza delle fatture n. 209/V del 25.02.2020 per € 2.918,98
(scaduta il 31.03.2010) e n. 1432/01 del 24.03.2020 per € 2.657,26 (scaduta il 30.04.2010) all'effettivo pagamento;
2) condannava la a pagare alla la somma complessiva di € 5.576,24, oltre ad interessi Pt_1 CP_1 di mora dalla scadenza delle predette fatture all'effettivo pagamento;
5 3) liquidava le spese di lite - a carico della ed a favore della - in complessivi € Pt_1 CP_1
2.750,00, di cui € 250,00 per esborsi, € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. ed
I.V.A. ai sensi di legge.
5- Con atto di citazione notificato il 31.07.2023, la ha proposto Appello avverso tale pronuncia Pt_1 sulla base dei seguenti motivi.
5.1- Contraddittorietà delle motivazioni e contrasto delle stesse rispetto alle risultanze probatorie. Erroneità della Sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha accolto le pretese attoree basandosi sull'asserita mancanza di prova dei
“difetti” lamentati dalla convenuta, per poi ritenerli esistenti ancorché non rilevanti, cadendo - così - in contraddizione.
La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale è contraria alle risultanze istruttorie.
Il doc. 5 della BR rappresenta i “tubolari” forniti dalla , privi della zincatura nelle CP_1 saldature;
detta mancanza è stata causa di ruggine.
I “difetti” in parola sono stati confermati dalle deposizioni testimoniali, oltre che dal legale rappresentante della AT.
La BR ha contestato tempestivamente (al momento della consegna) alla AT la presenza dei
“vizi” a mezzo di telefonata, rendendosi disponibile - al contempo - a corrispondere per la merce fornita un importo inferiore rispetto a quanto preteso, sulla scorta dei “vizi/difetti” riscontrati.
5.2- Mancata ammissione ed acquisizione delle prove richieste. Nullità della Sentenza impugnata.
Il Giudice di I Grado ha qualificato il contratto intervenuto fra le parti alla stregua di una compravendita, anziché di un noleggio, in ragione del d.d.t. n. 2019/11840/V del 30.09.2019 [v. line
“salva vita” doc. 2 di ] e dell'ordine n. OC2/2020/00069 del 02.03.2020 [v. pannello recinzione PT doc. 3 di ], poiché entrambi i documenti fanno riferimento ad una vendita, omettendo - però - di PT considerare la fattura n. 209/V del 25.02.2020.
La AT ha emesso la fattura n. 963/V dell'11.10.2019 nei confronti della ditta OB (cliente finale della fornitura) che aveva espresso la volontà di acquistare la “linea vita”, quale dispositivo di sicurezza;
tuttavia, in corso d'opera, la stessa OB si era dichiarata non più intenzionata all'acquisto, come da documentazione prodotta (v. doc. 4 fascicolo di ); in tale frangente, la PT
, al fine di evitare un “blocco” dei lavori, si era resa disponibile a che la fattura venisse a lei Pt_1 intestata, con l'accordo che - una volta terminati i lavori - la medesima avrebbe corrisposto Pt_1 alla AT solamente il prezzo per l'utilizzo della “linea vita”, riconsegnandole il dispositivo.
Quindi, la AT ha emesso nei confronti della la fattura n. 209/V del 25.02.2020 per Pt_1 complessive € 2.918,98 (v. linea “salva vita”).
6 Una volta conclusi i lavori presso il cantiere della ditta OB, la BR ha provveduto a riconsegnare il dispositivo di sicurezza presso la sede della , come da accordi presi con tale CP_1 della stessa , attendendo di conoscere l'importo per il mero utilizzo della “linea Persona_1 CP_1 vita”.
La AT - invece - ha preteso il pagamento dell'intero importo fatturato (v. € 2.918,98) ed ha disconosciuto gli accordi intercorsi, sostenendo la fondatezza delle sue ragioni proprio in forza della fattura di vendita n. 209/V del 25.02.2020.
Poiché si tratta di documento a formazione unilaterale, se viene contestato fra le parti il rapporto sottostante, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite.
In altri termini, la AT non ha dimostrato l'accordo alla base della fattura emessa;
non esiste alcun preventivo della “linea vita”, né esiste un contratto di vendita tra le parti.
La BR, con memoria ex art. 183 co. VI, n. 2, c.p.c., ha espressamente chiesto al Giudicante di essere ammessa a provare per testi la reale natura dell'accordo fra le parti, ossia il noleggio, formulando - a tal fine - i capitoli da 1) a 8).
L'appellante ha avuto/ha a sua disposizione esclusivamente tale strumento processuale per dimostrare la propria tesi difensiva.
Il Tribunale non ha ammesso la capitolazione poiché contraria a documenti, ciò in contrasto con i precedenti della Corte di Cassazione secondo cui “il divieto di prova per testi di cui all'art. 2722 c.c. non opera riguardo alle fatture in quanto contenenti dichiarazioni unilaterali”.
Invece, il d.d.t. n. 2019/11840/V del 30.09.2019 per linea “salva vita” (sempre alla base della decisione del Giudice di I Grado) è un documento contabile, ha validità fiscale, attesta l'avvenuta consegna della merce, ma non può costituire prova della natura del rapporto sottostante.
Il Giudice di prime cure - infine - ha errato nel ritenere che l'ordine n. OC2/2020/00069 del
02.03.2020 confermerebbe l'acquisto della “linea vita”; tale ordine - difatti - si riferisce all'acquisto di pannelli di recinzione di cui alla fattura n. 1432/01 del 24.03.2020 da € 2.657,26.
La decisione del Tribunale di non ammettere i capitoli da 1 a 8, poiché ritenuti contrari a documenti, ed il capitolo 12, perché considerato irrilevante, ha cagionato alla un grave danno, impedendole di Pt_1 provare un aspetto fondamentale della controversia.
Il difetto di ammissione della prova testimoniale rappresenta un vizio di motivazione laddove risulta mancante proprio l'esame di una circostanza determinante, posta alla base della decisione impugnata.
Se il Giudicante avesse ammesso le prove testimoniali come richiesto, avrebbe appreso la reale volontà delle parti di stipulare un contratto di noleggio.
Tale censura è talmente significativa da determinare la nullità della decisione per illogicità manifesta.
7 La ha chiesto in I Grado anche l'espletamento di una CTU volta a quantificare l'importo Pt_1 dovuto alla Giuriato a tiolo di noleggio della “linea vita” nonché per i “tubi” di sostegno della rete antigrandine viziati; il Giudice nulla ha disposto.
5.3- Insufficiente e/o omessa motivazione.
La Sentenza non ha dato conto dei motivi in diritto e - dunque - non ha consentito di comprendere le ragioni giuridiche poste a suo fondamento, impedendo ogni controllo sul percorso logico- argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.
6- La AT si è costituita in II Grado chiedendo il rigetto dell'Appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna della per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Pt_1
7- La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 17.02.2025 (tenutasi con modalità cartolare), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8- L'Appello proposto non può trovare accoglimento.
8.1- Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da “vizi” che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Per “vizio” deve intendersi qualsiasi anomalia oppure qualsiasi elemento perturbante che abbia le conseguenze considerate dalla norma.
Nonostante le lievi o minime imperfezioni esulino dall'ambito della garanzia, deve rilevarsi che la disposizione, prevedendo l'ipotesi di riduzione significativa del valore, comprende tutti i casi in cui il bene, nonostante possa ugualmente servire all'impiego a cui è destinato, presenti dei difetti che riescono a deprezzarlo rispetto alle originarie determinazioni contrattuali.
Spetta al compratore che domanda la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.
l'onere di allegare e provare l'esistenza e l'incidenza dei vizi del bene compravenduto.
Nel giudizio di I Grado, la ha dedotto che “i tubi per il sostegno della rete antigrandine forniti Pt_1 dalla AT (…) presentavano dei vizi e difetti”.
Nello specifico, “la saldatura a vista non risultava curata e mancava la relativa cromatura dei tubi.
Difetti questi che, con il passare del tempo, avrebbero causato l'arrugginirsi dei tubi stessi”.
Deve darsi atto - innanzitutto - che l'istruttoria esperita in I ha permesso di acclarare che i “tubi” PT asseritamente viziati sono pannelli di recinzione, in quanto destinati alla chiusura temporanea di aree di cantiere.
[. La circostanza, rilevata dalla AT, trova conferma nell'ordine di cui al doc. 3 (fascicolo attrice
) e nella fattura n. 1432/01 del 24.03.2020 (v. doc. 5 fascicolo attrice ). PT PT
8 Orbene, secondo la ricostruzione dei testimoni, i pannelli forniti dalla erano zincati (non CP_1 cromati) e non avevano funzione estetica (v. teste : “quelli che forniamo sono zincati e Parte_2 non cromati perché sono pannelli da cantiere e non hanno funzione estetica ma solo di recinzione”; teste : “i pannelli non sono cromati ma hanno una zincatura (…) preciso che i pannelli Testimone_4 che abbiamo fornito alla ET servono a delimitare i cantieri e quindi non hanno alcun Pt_1 funzione estetica”; teste “preciso che le barriere che mi si mostrano sono zincate e non Persona_1 cromate”; teste “i tubolari in oggetto sono zincati”). Testimone_1
Il teste , rispondendo al capitolo 9), ha dichiarato che le foto di cui al doc. 5 della Testimone_2
in I rappresentano i pannelli che sono stati forniti, precisando che “dove vi è la Pt_1 PT saldatura manca la cromatura e questo può causare la ruggine”, salvo poi sostenere di non conoscere la differenza tra cromatura e zincatura.
Quest'ultima testimonianza non può essere considerata dirimente ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda proposta dalla BR in , poiché il teste non solo ha sostenuto che è PT stata l'assenza di cromatura a causare la ruggine, ma ha ammesso persino di non conoscere la differenza tra cromatura e zincatura.
Secondo il teste , i beni forniti erano esenti da vizi (“non vedo difetti, la parte scura Testimone_4 vicino agli incastri è data dalla saldatura e non da ruggine;
non ritengo che possa dar luogo a ruggine”).
La circostanza è stata ribadita dal teste secondo il quale “le barriere sono zincate e non Persona_1 cromate e non hanno nessun tipo di difetto;
l'annerimento che si vede è normale per il caso di saldatura su zincatura”.
Per il teste , “i tubolari in oggetto sono zincati, però quando si fa una saldatura, Testimone_5 bisognerebbe recuperare la zincatura sulla saldatura e in questo caso non era stato fatto, come si vede dalle foto, in quanto vi sono diversi colori dove c'è la saldatura”; , tuttavia, non ha specificato Tes_1
i rischi correlati al mancato recupero della zincatura sulla saldatura;
quindi, non è dato sapere se il predetto recupero avesse mera finalità estetica o fosse funzionale a prevenire il rischio di formazione della ruggine.
L'insieme delle dichiarazioni testimoniali a commento delle immagini di cui al doc. 5 della in Pt_1
I non dimostra la sussistenza di vizi che abbiano reso i beni inidonei all'uso a cui erano PT destinati o che ne abbiano diminuito in modo apprezzabile il valore.
Non risulta comprovato - difatti - che le segnature/gli annerimenti, determinati dalla saldatura sulla zincatura, possano essere stati causa di ruggine.
9 È bene ribadire altresì che - come emerso dall'istruttoria - i “tubolari” per cui è causa non avevano funzione estetica, ma solo di mera recinzione temporanea di cantiere.
Non va trascurato - infine - che la in I Grado non ha allegato né dimostrato la formazione di Pt_1 ruggine sui medesimi “tubolari”, nonostante fra la consegna (o - comunque - l'installazione) degli stessi e l'instaurazione del giudizio fosse trascorso un considerevole lasso di tempo.
L'odierna appellante - innanzi al Tribunale - ha chiesto semplicemente una CTU per quantificare l'importo dovuto per i “tubi” di sostegno della rete antigrandine, risultati “viziati”, con relativa diminuzione del prezzo chiesto dalla AT.
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, per le ragioni finora enunciate, deve trovare accoglimento la pretesa azionata in I Grado dalla stessa AT.
Pertanto, è da ritenersi assorbita la questione relativa ai “tempi” della denuncia dei vizi.
8.2- Anche il secondo motivo di Appello è da respingere.
La fattispecie descritta dall'appellante con il secondo motivo di gravame è riconducibile nell'istituto della c.d. simulazione relativa nella compravendita di beni mobili.
La OB e la - difatti - hanno concluso un contratto di vendita; la BR è subentrata CP_1 nella posizione contrattuale della OB; sarebbe seguito un patto di segno contrario rispetto alla documentazione predisposta dalla AT ed accettata/sottoscritta dalla BR, in virtù del quale la
BR e la avrebbero manifestato la volontà di concludere fra di loro un contratto di CP_1 noleggio e non un contratto di compravendita.
L'originaria vendita, attenendo a beni mobile, è stata conclusa oralmente.
Allorché la simulazione relativa riguardi un negozio a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c.; sicché, nel rapporto fra le parti, può essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova viene chiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorre una delle condizioni previste dall'art. 2724 c.c. (v. principio di prova per iscritto;
impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento;
perdita incolpevole del documento), che costituiscono “eccezioni” al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c. (v. Cass. 22978/2022 che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n.
740 del 18.03.1970).
Nel caso di specie - tuttavia - la prova indicata dalla non è funzionale a dimostrare l'illiceità Pt_1 del contratto dissimulato, né - tantomeno - ricorre una delle condizioni di cui al citato art. 2724 c.c.
Ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale a norma dell'art 2724 c.c. - infatti - l'allegazione specifica della causa dell'impossibilita di procurarsi la prova scritta costituisce un onere della parte che
10 intende avvalersene e che non può reputarsi soddisfatto dalla semplice asserzione di poter fornire la prova soltanto con tale mezzo (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3904 del 16.06.1981).
Ne deriva che non è suscettibile di censura alcuna la decisione del Tribunale anche in relazione alla pretesa della AT correlata alla linea “salva vita”.
La pluralità dei documenti dimessi induce questo Collegio a ritenere provato il “titolo” (v. contratto di compravendita) sul quale si fonda la domanda proposta dell'odierna appellata nel giudizio di I Grado;
in particolare:
- la fattura 209/V del 25.02.2020 (v. doc. 4 fascicolo ), accettata dalla , riporta la CP_1 Pt_1 dicitura “fattura immediata vendita”; la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza
n. 26801 del 21.10.2019);
- il documento n. 4 della BR in I Grado, come rilevato dalla AT, attesta inequivocabilmente la volontà della BR (a detta della OB) che le attrezzature oggetto della fattura n. 209/V del
25.02.2020 fornite dalla AT “rimangano alla sua (della BR) struttura”;
- il “d.d.t. Vendita” n. 2019/11840/V del 30.09.2019, sottoscritto dalla in pari data, indica Pt_1 come “Causale trasporto: VENDITA”;
- nel doc. 6 (fascicolo BR I Grado) di data 15.06.2020 si legge espressamente: “si decide (da ambo le parti) di rigirare la fattura a noi con l'accordo di tornare in contratto, a fine lavori, per avere una valutazione sulla merce usata da rivendere presso ”; il verbo “rivendere” presuppone una CP_1 precedente vendita;
mai la BR fa riferimento ad un noleggio prima del sorgere del contenzioso.
Dalle premesse deriva la conferma della Sentenza impugnata.
8.3 - Risulta assorbito il terzo motivo d'Appello.
9. La soccombenza di parte appellante comporta la rifusione delle spese di lite in favore dell'odierna appellata, liquidate in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, per le fasi effettivamente espletate.
10. L'avere proposto impugnazione non ha dato luogo ad una condotta processuale che merita di essere stigmatizzata anche con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della controparte istante, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico;
difatti, a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della
11 colpa, mancano in fatto ed in diritto i requisiti per delineare con oggettiva evidenza la pretestuosità dell'azione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese del gravame che liquida nella misura €
3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.06.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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