Decreto cautelare 29 novembre 2021
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo, non costituito in giudizio;
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine di Teramo del -OMISSIS-. ed avente ad oggetto “ Presa d'atto del provvedimento di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale emesso nei confronti del Dott. -OMISSIS-….ex art 4 D.L. 44/2021 convertito dalla L. 28 maggio 2021 n. 76 ed adempimenti conseguenti. ” 2021 trasmesso a mezzo raccomandata a/r, ricevuto il -OMISSIS-;
2) dell'annotazione in Albo Professionale accanto all'iscritto dr.-OMISSIS-;
3) della cancellazione del nominativo del dr.-OMISSIS- dall'Albo Nazionale;
4) della comunicazione FNOMCeO n. -OMISSIS-, ove interpretata in pregiudizio al ricorrente;
5) della comunicazione FNOMCeO n. -OMISSIS-, ove interpretata in pregiudizio al ricorrente;
8) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale del procedimento amministrativo avviato dalla ASL Teramo e dalla OMCeO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, dirigente medico della ASL di Teramo, iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Teramo, impugna, con tre articolati motivi di ricorso, gli atti indicati in epigrafe con i quali l’Ordine lo ha sospeso, dandone pubblicità sull’Albo degli iscritti, dall’esercizio della professione a seguito dell’accertamento, da parte della ASL di Teramo, della violazione dell’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 1.4.2021 n. 44.
Resiste al ricorso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 il ricorso è passato in decisione sull’avviso dato alle parti di un possibile difetto di giurisdizione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie nel caso in cui l’iscritto al corrispondente Ordine non si sottoponga alla vaccinazione obbligatoria per il virus SARS – CoV-2 imposta dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021, è una conseguenza del mero accertamento della mancata assunzione del vaccino.
Su tali presupposti la Corte costituzionale (sentenza del 9 febbraio 2023 n. 16) - nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate su analoga questione dal T.A.R. Lombardia con ordinanza n. 22 del 2022 - ha riconosciuto che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con motivazioni che il Collegio condivide: “ Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429, hanno confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria proprio in relazione all’impugnazione, da parte di un fisioterapista libero professionista, del provvedimento con cui l’Ordine professionale territorialmente competente lo ha sospeso dall’esercizio della professione sanitaria, per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale.
In tale pronuncia la Corte di cassazione ha ritenuto che appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo. Lo svolgimento dell’attività libero professionale, infatti, «viene sospeso temporaneamente […] in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, che pone un requisito [la vaccinazione contro il SARS-CoV-2] per l’esercizio [della stessa] ».
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini stabiliti dall’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.