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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/09/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato RULLO Parte_1 C.F._1
MARZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in RI (MO) in data 25.07.2009. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI atto n. 3 p. 1 anno 2009.
1 Dalla loro unione non sono nati figli.
2. I coniugi si sono separati con sentenza n. 1246/2015 pubblicata il 7.7.2015, R.G. 10609/2014, essendo stati autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, sin dal 05.02.2015.
3. Con ricorso del 24.05.2025 la ricorrente, sig.ra ha chiesto dichiararsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto da in RI (MO) in data 25.7.2009 con Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RI atto n. 3 p. a anno Controparte_1
2009.
4. Nel giudizio così radicato il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.
5. All'esito dell'udienza del 17.09.2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
La domanda volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco della difesa di parte ricorrente e dalla scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita. Le stesse sono quantificate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014
n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione dell'attività svolta (introduzione del giudizio e partecipazione alla prima e unica udienza), in misura corrispondente circa ai valori minimi
- vista la semplicità delle questioni trattate - per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento
(da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale..
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 25/07/2009 in RAVARINO (MO) da
(nata a [...] il [...]) con (nato a Parte_1 Controparte_1
MODENA (MO) il 24/02/1971), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
2 di RAVARINO (MO), atto n. 3 p. 1 anno 2009;
2. condanna il convenuto a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che liquida in € 2.034,20 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RAVARINO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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