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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1513/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 1513/2022 promossa da:
P.IVA: ), in persona degli amministratori giudiziari p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vibo Valentia Via Boccaccio n.ro 7, elettivamente domiciliata, in Vibo Valentia, Via Giovanni
XXIII n. 74, presso lo studio dell'avv. Nazzareno Rubino, in forza di procura speciale del 29.11.2022 e giusta autorizzazione del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 28.11.2022, allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
titolare dell'Impresa Individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del curatore, dott.ssa
[...] CodiceFiscale_1 Controparte_3
elettivamente domiciliato, in Genova (GE), Via Ceccardi n. 2/10, presso lo studio dell'avv. Stefano
Podestà, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello e giusta autorizzazione del G.D. del 23.01.2023
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1901/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 03.05.2022
- Pagamento fatture
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n.ro 1901/2022 emessa dal
Tribunale di Torino nella persona del Giudice D.ssa Simonetta Rossi in data 02.05.2022 e depositata il
03.05.2022 accogliere per i motivi di cui all'espositiva il presente appello e per l'effetto:
- accertare e dichiarare che la ha correttamente adempiuto al pagamento delle fatture Parte_1
n.ro 26/2015, 01/2016 e 2/2016 emesse da e per l'effetto rigettare la domanda formulata CP_1 dalla Curatela del Fallimento titolare dell'Impresa Individuale Controparte_1 Controparte_2
dichiarando che nulla è dovuto in favore della stessa a tale titolo;
[...]
- accertare e dichiarare che la ha correttamente adempiuto al pagamento delle fatture Parte_1
n.ro 03/2016 e 4/2016 emesse da e per l'effetto rigettare la domanda formulata dalla CP_1
Curatela del Fallimento titolare dell'Impresa Individuale Hydrovitale di Vitale Michele” CP_1 dichiarando che nulla è dovuto in favore della stessa a tale titolo;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare accertare e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità
dell'appello frapposto, giacché sfornito di una ragionevole probabilità di esser accolto per tutti i motivi
esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, emettere, all'esito della prima udienza ex art. 350
c.p.c., provvedimento di inammissibilità del ridetto appello ex art. 348-ter c.p.c per tutti i motivi esposti
nella narrativa del presente atto;
nel merito rigettare in ogni caso l'appello proposto, poiché infondato e/o improvato e/o come meglio e, per
l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10/03/2020, la Curatela del Fallimento CP_1
chiedeva alla il pagamento dell'importo di € 86.758,00, a titolo di
[...] Parte_1
corrispettivo in relazione al “Contratto di Appalto per l'Esecuzione di Opere di Ordinaria e
Straordinaria Manutenzione”, credito portato da nove fatture, di cui una relativa all'anno 2015 e otto relative all'anno 2016.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente allegava che, a seguito della dichiarazione di fallimento, eseguite le debite verifiche, risultava che le nove fatture sopra menzionate erano ancora tutte da saldare;
che, sollecitato il pagamento alla questa sosteneva di avere già Parte_1
pagato ed inviava copia delle fatture in uno con le asserite ricevute di pagamento;
che, richiesti ulteriori pagina 2 di 10 chiarimenti a , questi riferiva di avere incassato qualche somma in contante, “ma ben CP_1 poco”; che, dall'esame della documentazione inviata dalla risultava trattarsi di Parte_1
ventisei ricevute, relative a tre fatture, prive di data certa;
due fatture erano state sottoscritte per quietanza direttamente all'interno del testo e senza alcun timbro e infine quattro fatture risultavano pagate mediante bonifici bancari, eseguite su un conto corrente presso , sconosciuto alla CP_4
procedura; che, in relazione ai documenti allegati a tre delle suddette fatture (le nn. 26/2015,1/2016 e
2/2016), la Curatela appurava inoltre trattarsi di copie di un unico documento originale, sia per la posizione delle lettere, sia per la posizione del timbro e della firma.
Sosteneva pertanto il che tali quietanze, prive di data certa, non fossero opponibili alla CP_1
Curatela e, per contro, rivelassero la simulazione dei pagamenti, chiedendo, di conseguenza, la condanna della al pagamento del complessivo importo di € 86.758,00. Parte_1
La convenuta contestava la fondatezza della domanda, chiedendone l'integrale Parte_1
reiezione.
Deduceva la società convenuta che, a seguito dell'esecuzione delle opere, la ditta individuale di CP_1
aveva emesso regolari fatture, che erano state integralmente saldate dall'appaltante, in parte a
[...]
mezzo bonifico bancario e in parte, su espressa richiesta di , a mezzo pagamenti rateali CP_1
in contanti, dietro il rilascio di quietanze, redatte di proprio pugno da;
che la CP_1 [...]
per ogni pagamento, aveva quindi provveduto alla registrazione delle operazioni nelle Parte_1
proprie scritture contabili, conservate a norma di legge. Sosteneva pertanto la convenuta che non fosse affatto provata la simulazione dei pagamenti;
che fossero inapplicabili alla fattispecie i limiti di cui all'art. 2704 c.c., atteso che essa esponente, quale convenuta in giudizio dal curatore, poteva opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che fosse d'ostacolo l'art. 2709 c.c.
La chiedeva altresì l'ammissione di prova testimoniale, nonché CTU grafologica, Parte_1
volta ad accertare la compilazione e sottoscrizione da parte del delle quietanze di pagamento. CP_1
Disposto il mutamento del rito, venivano assunte le prove testimoniali dedotte dalla Parte_1
mentre veniva rigettata l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dalla convenuta, alla luce
[...] del decreto di fissazione dell'udienza preliminare del 17.06.2021 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, nei confronti del fallito , per aver distratto o comunque occultato somme dal CP_1
conto corrente postale ed aver emesso fatture per operazioni inesistenti.
Con sentenza in data 03.05.2022 il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , condannava la a corrispondere in favore del CP_1 Parte_1 CP_1
pagina 3 di 10 la somma di € 70.758,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, nonché a CP_1
rifondergli le spese di giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, ha proposto appello la con atto di Parte_1
citazione notificato in data 01/12/2022, al fine di ottenerne la riforma, con conseguente reiezione di ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla Curatela. Il si è costituito in Controparte_1
giudizio, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, il suo rigetto, in quanto infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 31.01.2024 venivano precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, ed erano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino, preso atto che le fatture di cui veniva chiesto il pagamento si riferivano a prestazioni eseguite dalla ditta individuale negli anni 2015–2016, e dunque in epoca Controparte_1
anteriore alla dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 18/06/2018, ha osservato come
[...] non contestasse l'esecuzione delle prestazioni, né il corrispettivo, bensì assumesse di Parte_1
avere già provveduto al pagamento, con conseguente estinzione delle obbligazioni a suo carico. Per contro il sosteneva che si trattasse di pagamenti simulati, o, in ogni caso, che i pagamenti CP_1
eseguiti fossero privi di data certa.
La sentenza ha quindi operato una distinzione tra le fatture, per le quali i pagamenti risultavano eseguiti a mezzo bonifici bancari, e quelle per le quali i pagamenti sarebbero stati eseguiti in contanti.
Quanto alle prime, e cioè le fatture nn. 5/2016, 6/2016, 7/2016 e 8/2016, i pagamenti erano stati eseguiti a mezzo bonifici bancari eseguiti su conto corrente intestato a acceso presso CP_1
(docc. 7, 8, 9,10 di parte convenuta); la circostanza che quel conto corrente non Controparte_5
fosse noto dalla Curatela risultava irrilevante, in forza del principio giurisprudenziale che consente al terzo di opporre al tutte le eccezioni, che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, CP_1
con specifico riguardo alle obbligazioni contratte in epoca antecedente al fallimento. Pertanto, il credito portato da quelle fatture, pari a € 16.000,00, doveva ritenersi estinto.
In ordine alle quietanze di pagamento, il Tribunale ne ha invece escluso l'efficacia probatoria di confessione stragiudiziale, considerandole prove liberamente valutabili dal Giudice;
per cui, procedendo al loro esame, è stato osservato come per le fatture nn. 26/2015, 01/2016 e 02/2016, fossero state rilasciate plurime quietanze redatte su fogli separati, che non costituivano quindi un corpo unico con le fatture;
la loro datazione risulterebbe poco attendibile, in quanto la fattura più recente pagina 4 di 10 risulterebbe pagata un anno prima rispetto a quelle più risalenti;
inoltre la circostanza che si trattasse di pagamenti in contanti, per importi elevati, a distanza di pochi giorni gli uni dagli altri, minava ulteriormente l'efficacia probatoria dei documenti in questione. Né la prova avrebbe potuto ritenersi raggiunta sulla base delle deposizioni dei testi, i quali, pur avendo assistito ad alcuni pagamenti in contanti, non avrebbero saputo precisare a quali fatture si riferissero. Ad identica soluzione il
Tribunale è pervenuto con riguardo al credito portato dalle fatture nn. 3/2016 e 4/2016, per le quali la quietanza era stata inserita nel corpo della fattura, senza tuttavia che fosse stato apposto il timbro della ditta.
Non risultando quindi provato il pagamento del residuo credito di € 70.758,00, il primo Giudice, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la al pagamento di Parte_1
tale somma in favore del , con rimborso delle spese di lite. CP_1 CP_1
I motivi d'impugnazione
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto non provato il pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 26/2015, 1/2016 e
2/2016, ritenendo implausibile che i pagamenti, anziché con strumenti bancari, fossero stati fatti in contanti, in date ravvicinate, talvolta imputando i pagamenti alle fatture più recenti e non a quelle più remote.
La decisione sul punto risulterebbe illogica ed erronea, non avendo considerato la produzione delle dichiarazioni vergate e sottoscritte di proprio pugno da;
tale evidenza documentale non CP_1
può essere svilita dalle pretestuose contestazioni avversarie, secondo cui le quietanze sarebbero state in gran parte fotocopiate in un unico documento, e comunque, dopo il deposito degli originali cartacei, non è stata contestata l'autografia e l'imputabilità al di quelle dichiarazioni. Inoltre entrambi i CP_1
testi escussi, pur con gli inevitabili limiti di memoria legati al tempo trascorso, hanno confermato che i pagamenti avvenivano in tranches di 2.000-3.000 euro, riferendo di avere assistito alla predisposizione delle quietanze, che sono state loro esibite, precisando come fosse stato il per sue esigenze CP_1
personali a chiedere dei pagamenti rateali e in contanti;
che inoltre vi era una giustificazione logica fornita dai testi al fatto che i pagamenti venissero eseguiti a fine anno, quando la Parte_1
aveva maggiori disponibilità di contante in cassa.
Parte appellata, nel confutare tali censure, insiste nel rilevare la mancanza di data certa delle dichiarazioni rese dal fallito su fogli separati ed osserva come i testi avessero dimostrato di non avere alcuna cognizione diretta, essendosi limitati a riferire circostanze, cui non avevano assistito di persona.
Giova anzitutto precisare, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte, quali siano le coordinate, in base alle quali debbono essere valutate le prove offerte dalla a dimostrazione Parte_1
pagina 5 di 10 dei fatti estintivi delle proprie obbligazioni.
E' pacifico in giurisprudenza il principio, secondo cui “…la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. n. 4288/05, n. 23318/12)” (v. Cass. n. 21258/2014).
Ne consegue dunque che la quietanza proveniente dal soggetto poi dichiarato fallito, nel giudizio in cui
è parte il curatore, non ha valore di prova piena, non superabile da prova contraria, ma essa è certamente una prova, sia pure liberamente valutabile, che può essere messa in discussione solo nel caso in cui siano offerte prove ad essa contrarie, ovvero nel caso in cui essa presenti caratteri intrinseci, che ne inficino l'attendibilità.
Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie, in cui le quietanze non presentano delle intrinseche incoerenze o elementi di palese inverosimiglianza rispetto ai fatti da esse rappresentati, oltre ad essere state le modalità e le tempistiche di quei pagamenti confermate dalle deposizioni testimoniali, così da essersi delineato un quadro probatorio del tutto attendibile dell'intervenuta estinzione, per pagamento, dei crediti portati dal gruppo di fatture, cui si riferisce il primo motivo d'impugnazione.
Sempre dal punto di vista dell'onere probatorio, giova osservare come, proprio perché la quietanza proveniente dal soggetto poi dichiarato fallito, conserva il suo valore di prova, sarebbe spettato al dimostrare la natura simulata di quelle quietanze, prova che il , una volta CP_1 CP_1
rinunciato a disconoscere la provenienza di quei documenti da , ha affidato ad elementi CP_1
di carattere indiziario, del tutto insufficienti.
Orbene la prima di tali fatture, la n. 26 del 04/11/2016 dell'importo di complessivi € 11.224,00, reca in calce la seguente dicitura “Nota: pagamento rateale concordato tra le parti”. Quindi seguono cinque quietanze, integralmente redatte di proprio pugno da , con il calce il timbro della CP_1
e la firma, in cui si dà atto del ricevimento di pagamenti in contanti, eseguiti dal dott. CP_2
pagina 6 di 10 , riferiti a tale fattura, nelle date del 05/12/2015 per € 2.500,00; del 15/12/2015 per € Persona_1
2.500,00; del 23/12/2015 per € 2.224,00; del 28/12/2015 per € 2.500,00 e del 30/12/2015 per €
1.500,00.
Analogamente per la fattura n. 1/2016 del 07/01/2016, dell'importo di € 35.575,20, risulta annotato in calce “pagamento rateale concordato con il cliente” e a tale fattura si riferiscono le 14 quietanze di analogo tenore delle precedenti, riferite a pagamenti di importo variabile, compreso tra i 3.000,00 e poco meno di 2.000,00 euro, nell'arco di circa tre mesi (tra il 05/09/2017 e il 28/12/2017).
E così per la fattura n. 2/2016 del 11/01/2016, dell'importo di € 18.958,80, con identica annotazione in calce di “pagamento rateale da concordare con il cliente”, vi sono sette quietanze redatte da CP_1
sempre con timbro e firma in calce, relative a pagamenti eseguiti nel periodo tra aprile e
[...]
dicembre 2016.
Con riferimento proprio a queste due fatture la sentenza impugnata ha rilevato come sia anomalo il fatto che i pagamenti sono stati anzitutto imputati alla fattura meno risalente, anziché a quella più remota.
Tale argomento non pare dirimente al fine di dimostrare la natura simulata delle quietanze, né risulta dotato di univoco significato.
Peraltro va considerato come si trattasse di fatture emesse a distanza di 4 giorni l'una dall'altra (il 7 e l'11 gennaio del 2016), sicché esse sono sostanzialmente coeve, e la scelta di aver pagato prima, con suddivisione in un minor numero di rate, quella di importo più basso e dopo, con frazionamento in un maggior numero di rate, ben 14, quella di importo più elevato non può costituire indice di un'anomalia nel pagamento, né tanto meno – come nel caso di specie è stato ritenuto – dimostrazione del carattere simulato delle quietanze.
Al riguardo, il teste , all'epoca dipendente della ha riferito – Testimone_1 Parte_1
difformemente da quanto sostenuto da parte appellata - non solo di quanto avrebbe appreso da _1
, riguardo a pagamenti in contanti eseguiti alla ditta del Vitale, che “aveva chiesto il pagamento
[...] in contanti se possibile”, ma ha anche confermato di avere egli stesso assistito in taluni casi a tali pagamenti, che riguardavano importi compresi tra i 2.500,00 e i 3.000,00 euro, precisando come in quelle occasioni il procedesse a redigere di suo pugno le dichiarazioni di quietanza, che il teste CP_1
ha riconosciuto come corrispondenti a quelle che gli venivano mostrate. Sempre il teste ha Tes_1
altresì chiarito come la disponibilità di denaro per questi pagamenti derivasse alla Parte_1
che gestiva delle strutture turistiche, dal fatto che alcuni clienti pagavano in contanti e quindi il
[...]
contante, prima di essere versato in banca, veniva utilizzato per pagare i fornitori;
aggiungendo altresì come la maggior disponibilità di contante vi fosse nell'ultimo periodo dell'anno, dopo che le strutture pagina 7 di 10 avevano chiuso intorno a settembre/ottobre ed il denaro era stato inviato in sede.
Anche il teste , sia pure in termini meno precisi, ha comunque confermato la prassi di Testimone_2
pagamenti effettuati in contanti dal in favore di ed il fatto che in quelle _1 CP_1
occasioni venissero redatte delle ricevute, del tipo di quelle che gli sono state mostrate.
Significativamente il teste ha riferito - circostanza che risulta del tutto coerente con le imputazioni che sono poi state elevate nei confronti di - che: “…il aveva problemi suoi personali CP_1 CP_1 che ci raccontava e che non poteva ricevere pagamenti su conti correnti bancari”.
Giova altresì rilevare che la prova dei pagamenti da parte della risulta altresì Parte_1
corroborata da ulteriore documentazione prodotta dall'odierna appellante, sulla cui attendibilità non sono state mosse specifiche contestazioni, e cioè la “Scheda contabile” del fornitore , CP_1
redatta su supporto informatico, con l'annotazione dei pagamenti eseguiti per contanti e delle varie date in cui i versamenti sono avvenuti (v. doc. 6 parte appellante).
Si tratta di documentazione interna alla società, che riscontra tuttavia, anche dal punto di vista del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, le risultanze delle sopra citate quietanze di pagamento.
Il motivo d'appello, sulla scorta delle considerazioni svolte, deve quindi trovare accoglimento, dovendosi ritenere provato dalla il pagamento delle suindicate fatture. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la decisione di primo grado, per non avere ritenuto provato il pagamento delle fatture nn. 3/2016 e 4/2016, per le quali la quietanza è inserita nella fattura stessa.
Sostiene parte appellante che il ragionamento sotteso alla statuizione sia contraddittorio ed illogico, avendo il Tribunale mutuato le medesime ragioni, che hanno condotto a ritenere non provato il pagamento rateale delle altre fatture, nonostante con riferimento a queste due fatture non emergesse alcuna delle asserite anomalie, che avrebbero connotato il pagamento in contanti delle altre fatture
(pagamenti rateali per importi elevati e ricevute di pagamento redatte su fogli separati). Né poteva attribuirsi rilievo al fatto che non fosse stato apposto il timbro dell'impresa individuale, visto la dichiarazione di avvenuto pagamento era stata redatta sullo stesso documento fiscale.
Anche tale motivo d'impugnazione merita accoglimento.
Si tratta di due fatture: la n. 3/2016 dell'importo di € 2.500,00, per la quale, sullo stesso documento è riportata l'annotazione “Pagamento contanti” e la firma di;
la n. 4/2016, anch'essa CP_1 dell'importo di € 2.500,00, reca la dichiarazione “pagata contanti” seguita dalla firma del . CP_1
Essendo la quietanza inserita nello stesso documento fiscale, che peraltro è interamente manoscritto e che nell'intestazione riporta il timbro di ”, non è dato comprendere CP_2 CP_1
quale rilevanza abbia, sul piano probatorio, la mancanza di un secondo timbro in corrispondenza della pagina 8 di 10 quietanza, dato che ciò che rileva è in ogni caso la sottoscrizione da parte del titolare della ditta individuale, la cui autenticità non è stata disconosciuta.
Nella fattispecie si tratta di due fatture di importo molto più contenuto rispetto a quelle per le quali era stato convenuto un pagamento rateale, il cui ammontare corrispondeva sostanzialmente agli importi che venivano versati ratealmente, e che quindi è del tutto plausibile che siano state pagate in un'unica soluzione.
L'assenza di una data in corrispondenza della quietanza non può che far presumere che il pagamento sia avvenuto nella stessa data di emissione e consegna della fattura (e cioè nelle date del 01/05/2016 e del 31/05/2016), come del resto è confermato dalle annotazioni riportate nella “Scheda contabile” del fornitore.
Del resto, la stessa sentenza impugnata, ha correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte: “...secondo cui in tema di azioni proponibili dal curatore fallimentare, la posizione di tale organo, quando eserciti diritti già nel patrimonio del fallito, non equivale a quella di un terzo ma consiste nel subentro nella stessa posizione del fallito (Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 2008).
5.1.1. Infatti, allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni prive di data certa, ex art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 2004).
…..
….
Egli non ha agito in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma ha esercitato un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione (sostanziale e) processuale, nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi.
….
…evocato in giudizio dal curatore, il terzo convenuto poteva a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 e ss. cod. civ.” (v. Cass. 21/1172019 n. 30446).
L'evocato tema dell'assenza di data certa delle quietanze risulta pertanto inconferente nel caso di pagina 9 di 10 specie.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente integrale reiezione della domanda di pagamento delle fatture proposta dal della di nei CP_1 CP_2 CP_1
confronti della Parte_1
Le spese di giudizio
Dall'accoglimento dell'appello e dalla conseguente integrale soccombenza del CP_6
discende, in base al principio della soccombenza, la condanna del
[...] CP_1
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Tale liquidazione deve avvenire, in misura compresa tra i valori medi e quelli minimi previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da
€ 52.000,00 a € 260.000,00), e quindi, per il primo grado, in complessivi € 9.428,00 (di cui € 2.300,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria e € 2.600,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in € 7.440,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per quella introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed € 1.165,50 per esposti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 1901/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 03/05/2022, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge integralmente la domanda proposta dal titolare della ditta individuale nei Controparte_1 CP_2
confronti della Parte_1 condanna il titolare della ditta individuale a Controparte_1 CP_2
rifondere alla le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto Parte_1
al giudizio di primo grado, in € 9.428,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, e, quanto al presente giudizio d'appello, in € 7.440,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 1.165,50 per esposti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/06/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 1513/2022 promossa da:
P.IVA: ), in persona degli amministratori giudiziari p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vibo Valentia Via Boccaccio n.ro 7, elettivamente domiciliata, in Vibo Valentia, Via Giovanni
XXIII n. 74, presso lo studio dell'avv. Nazzareno Rubino, in forza di procura speciale del 29.11.2022 e giusta autorizzazione del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 28.11.2022, allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
titolare dell'Impresa Individuale Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del curatore, dott.ssa
[...] CodiceFiscale_1 Controparte_3
elettivamente domiciliato, in Genova (GE), Via Ceccardi n. 2/10, presso lo studio dell'avv. Stefano
Podestà, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello e giusta autorizzazione del G.D. del 23.01.2023
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1901/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 03.05.2022
- Pagamento fatture
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n.ro 1901/2022 emessa dal
Tribunale di Torino nella persona del Giudice D.ssa Simonetta Rossi in data 02.05.2022 e depositata il
03.05.2022 accogliere per i motivi di cui all'espositiva il presente appello e per l'effetto:
- accertare e dichiarare che la ha correttamente adempiuto al pagamento delle fatture Parte_1
n.ro 26/2015, 01/2016 e 2/2016 emesse da e per l'effetto rigettare la domanda formulata CP_1 dalla Curatela del Fallimento titolare dell'Impresa Individuale Controparte_1 Controparte_2
dichiarando che nulla è dovuto in favore della stessa a tale titolo;
[...]
- accertare e dichiarare che la ha correttamente adempiuto al pagamento delle fatture Parte_1
n.ro 03/2016 e 4/2016 emesse da e per l'effetto rigettare la domanda formulata dalla CP_1
Curatela del Fallimento titolare dell'Impresa Individuale Hydrovitale di Vitale Michele” CP_1 dichiarando che nulla è dovuto in favore della stessa a tale titolo;
- Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare accertare e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità
dell'appello frapposto, giacché sfornito di una ragionevole probabilità di esser accolto per tutti i motivi
esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, emettere, all'esito della prima udienza ex art. 350
c.p.c., provvedimento di inammissibilità del ridetto appello ex art. 348-ter c.p.c per tutti i motivi esposti
nella narrativa del presente atto;
nel merito rigettare in ogni caso l'appello proposto, poiché infondato e/o improvato e/o come meglio e, per
l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10/03/2020, la Curatela del Fallimento CP_1
chiedeva alla il pagamento dell'importo di € 86.758,00, a titolo di
[...] Parte_1
corrispettivo in relazione al “Contratto di Appalto per l'Esecuzione di Opere di Ordinaria e
Straordinaria Manutenzione”, credito portato da nove fatture, di cui una relativa all'anno 2015 e otto relative all'anno 2016.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente allegava che, a seguito della dichiarazione di fallimento, eseguite le debite verifiche, risultava che le nove fatture sopra menzionate erano ancora tutte da saldare;
che, sollecitato il pagamento alla questa sosteneva di avere già Parte_1
pagato ed inviava copia delle fatture in uno con le asserite ricevute di pagamento;
che, richiesti ulteriori pagina 2 di 10 chiarimenti a , questi riferiva di avere incassato qualche somma in contante, “ma ben CP_1 poco”; che, dall'esame della documentazione inviata dalla risultava trattarsi di Parte_1
ventisei ricevute, relative a tre fatture, prive di data certa;
due fatture erano state sottoscritte per quietanza direttamente all'interno del testo e senza alcun timbro e infine quattro fatture risultavano pagate mediante bonifici bancari, eseguite su un conto corrente presso , sconosciuto alla CP_4
procedura; che, in relazione ai documenti allegati a tre delle suddette fatture (le nn. 26/2015,1/2016 e
2/2016), la Curatela appurava inoltre trattarsi di copie di un unico documento originale, sia per la posizione delle lettere, sia per la posizione del timbro e della firma.
Sosteneva pertanto il che tali quietanze, prive di data certa, non fossero opponibili alla CP_1
Curatela e, per contro, rivelassero la simulazione dei pagamenti, chiedendo, di conseguenza, la condanna della al pagamento del complessivo importo di € 86.758,00. Parte_1
La convenuta contestava la fondatezza della domanda, chiedendone l'integrale Parte_1
reiezione.
Deduceva la società convenuta che, a seguito dell'esecuzione delle opere, la ditta individuale di CP_1
aveva emesso regolari fatture, che erano state integralmente saldate dall'appaltante, in parte a
[...]
mezzo bonifico bancario e in parte, su espressa richiesta di , a mezzo pagamenti rateali CP_1
in contanti, dietro il rilascio di quietanze, redatte di proprio pugno da;
che la CP_1 [...]
per ogni pagamento, aveva quindi provveduto alla registrazione delle operazioni nelle Parte_1
proprie scritture contabili, conservate a norma di legge. Sosteneva pertanto la convenuta che non fosse affatto provata la simulazione dei pagamenti;
che fossero inapplicabili alla fattispecie i limiti di cui all'art. 2704 c.c., atteso che essa esponente, quale convenuta in giudizio dal curatore, poteva opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che fosse d'ostacolo l'art. 2709 c.c.
La chiedeva altresì l'ammissione di prova testimoniale, nonché CTU grafologica, Parte_1
volta ad accertare la compilazione e sottoscrizione da parte del delle quietanze di pagamento. CP_1
Disposto il mutamento del rito, venivano assunte le prove testimoniali dedotte dalla Parte_1
mentre veniva rigettata l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dalla convenuta, alla luce
[...] del decreto di fissazione dell'udienza preliminare del 17.06.2021 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, nei confronti del fallito , per aver distratto o comunque occultato somme dal CP_1
conto corrente postale ed aver emesso fatture per operazioni inesistenti.
Con sentenza in data 03.05.2022 il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento della domanda proposta dal , condannava la a corrispondere in favore del CP_1 Parte_1 CP_1
pagina 3 di 10 la somma di € 70.758,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, nonché a CP_1
rifondergli le spese di giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, ha proposto appello la con atto di Parte_1
citazione notificato in data 01/12/2022, al fine di ottenerne la riforma, con conseguente reiezione di ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla Curatela. Il si è costituito in Controparte_1
giudizio, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, il suo rigetto, in quanto infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 31.01.2024 venivano precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, ed erano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino, preso atto che le fatture di cui veniva chiesto il pagamento si riferivano a prestazioni eseguite dalla ditta individuale negli anni 2015–2016, e dunque in epoca Controparte_1
anteriore alla dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 18/06/2018, ha osservato come
[...] non contestasse l'esecuzione delle prestazioni, né il corrispettivo, bensì assumesse di Parte_1
avere già provveduto al pagamento, con conseguente estinzione delle obbligazioni a suo carico. Per contro il sosteneva che si trattasse di pagamenti simulati, o, in ogni caso, che i pagamenti CP_1
eseguiti fossero privi di data certa.
La sentenza ha quindi operato una distinzione tra le fatture, per le quali i pagamenti risultavano eseguiti a mezzo bonifici bancari, e quelle per le quali i pagamenti sarebbero stati eseguiti in contanti.
Quanto alle prime, e cioè le fatture nn. 5/2016, 6/2016, 7/2016 e 8/2016, i pagamenti erano stati eseguiti a mezzo bonifici bancari eseguiti su conto corrente intestato a acceso presso CP_1
(docc. 7, 8, 9,10 di parte convenuta); la circostanza che quel conto corrente non Controparte_5
fosse noto dalla Curatela risultava irrilevante, in forza del principio giurisprudenziale che consente al terzo di opporre al tutte le eccezioni, che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, CP_1
con specifico riguardo alle obbligazioni contratte in epoca antecedente al fallimento. Pertanto, il credito portato da quelle fatture, pari a € 16.000,00, doveva ritenersi estinto.
In ordine alle quietanze di pagamento, il Tribunale ne ha invece escluso l'efficacia probatoria di confessione stragiudiziale, considerandole prove liberamente valutabili dal Giudice;
per cui, procedendo al loro esame, è stato osservato come per le fatture nn. 26/2015, 01/2016 e 02/2016, fossero state rilasciate plurime quietanze redatte su fogli separati, che non costituivano quindi un corpo unico con le fatture;
la loro datazione risulterebbe poco attendibile, in quanto la fattura più recente pagina 4 di 10 risulterebbe pagata un anno prima rispetto a quelle più risalenti;
inoltre la circostanza che si trattasse di pagamenti in contanti, per importi elevati, a distanza di pochi giorni gli uni dagli altri, minava ulteriormente l'efficacia probatoria dei documenti in questione. Né la prova avrebbe potuto ritenersi raggiunta sulla base delle deposizioni dei testi, i quali, pur avendo assistito ad alcuni pagamenti in contanti, non avrebbero saputo precisare a quali fatture si riferissero. Ad identica soluzione il
Tribunale è pervenuto con riguardo al credito portato dalle fatture nn. 3/2016 e 4/2016, per le quali la quietanza era stata inserita nel corpo della fattura, senza tuttavia che fosse stato apposto il timbro della ditta.
Non risultando quindi provato il pagamento del residuo credito di € 70.758,00, il primo Giudice, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la al pagamento di Parte_1
tale somma in favore del , con rimborso delle spese di lite. CP_1 CP_1
I motivi d'impugnazione
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha ritenuto non provato il pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 26/2015, 1/2016 e
2/2016, ritenendo implausibile che i pagamenti, anziché con strumenti bancari, fossero stati fatti in contanti, in date ravvicinate, talvolta imputando i pagamenti alle fatture più recenti e non a quelle più remote.
La decisione sul punto risulterebbe illogica ed erronea, non avendo considerato la produzione delle dichiarazioni vergate e sottoscritte di proprio pugno da;
tale evidenza documentale non CP_1
può essere svilita dalle pretestuose contestazioni avversarie, secondo cui le quietanze sarebbero state in gran parte fotocopiate in un unico documento, e comunque, dopo il deposito degli originali cartacei, non è stata contestata l'autografia e l'imputabilità al di quelle dichiarazioni. Inoltre entrambi i CP_1
testi escussi, pur con gli inevitabili limiti di memoria legati al tempo trascorso, hanno confermato che i pagamenti avvenivano in tranches di 2.000-3.000 euro, riferendo di avere assistito alla predisposizione delle quietanze, che sono state loro esibite, precisando come fosse stato il per sue esigenze CP_1
personali a chiedere dei pagamenti rateali e in contanti;
che inoltre vi era una giustificazione logica fornita dai testi al fatto che i pagamenti venissero eseguiti a fine anno, quando la Parte_1
aveva maggiori disponibilità di contante in cassa.
Parte appellata, nel confutare tali censure, insiste nel rilevare la mancanza di data certa delle dichiarazioni rese dal fallito su fogli separati ed osserva come i testi avessero dimostrato di non avere alcuna cognizione diretta, essendosi limitati a riferire circostanze, cui non avevano assistito di persona.
Giova anzitutto precisare, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte, quali siano le coordinate, in base alle quali debbono essere valutate le prove offerte dalla a dimostrazione Parte_1
pagina 5 di 10 dei fatti estintivi delle proprie obbligazioni.
E' pacifico in giurisprudenza il principio, secondo cui “…la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva d'effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. n. 4288/05, n. 23318/12)” (v. Cass. n. 21258/2014).
Ne consegue dunque che la quietanza proveniente dal soggetto poi dichiarato fallito, nel giudizio in cui
è parte il curatore, non ha valore di prova piena, non superabile da prova contraria, ma essa è certamente una prova, sia pure liberamente valutabile, che può essere messa in discussione solo nel caso in cui siano offerte prove ad essa contrarie, ovvero nel caso in cui essa presenti caratteri intrinseci, che ne inficino l'attendibilità.
Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie, in cui le quietanze non presentano delle intrinseche incoerenze o elementi di palese inverosimiglianza rispetto ai fatti da esse rappresentati, oltre ad essere state le modalità e le tempistiche di quei pagamenti confermate dalle deposizioni testimoniali, così da essersi delineato un quadro probatorio del tutto attendibile dell'intervenuta estinzione, per pagamento, dei crediti portati dal gruppo di fatture, cui si riferisce il primo motivo d'impugnazione.
Sempre dal punto di vista dell'onere probatorio, giova osservare come, proprio perché la quietanza proveniente dal soggetto poi dichiarato fallito, conserva il suo valore di prova, sarebbe spettato al dimostrare la natura simulata di quelle quietanze, prova che il , una volta CP_1 CP_1
rinunciato a disconoscere la provenienza di quei documenti da , ha affidato ad elementi CP_1
di carattere indiziario, del tutto insufficienti.
Orbene la prima di tali fatture, la n. 26 del 04/11/2016 dell'importo di complessivi € 11.224,00, reca in calce la seguente dicitura “Nota: pagamento rateale concordato tra le parti”. Quindi seguono cinque quietanze, integralmente redatte di proprio pugno da , con il calce il timbro della CP_1
e la firma, in cui si dà atto del ricevimento di pagamenti in contanti, eseguiti dal dott. CP_2
pagina 6 di 10 , riferiti a tale fattura, nelle date del 05/12/2015 per € 2.500,00; del 15/12/2015 per € Persona_1
2.500,00; del 23/12/2015 per € 2.224,00; del 28/12/2015 per € 2.500,00 e del 30/12/2015 per €
1.500,00.
Analogamente per la fattura n. 1/2016 del 07/01/2016, dell'importo di € 35.575,20, risulta annotato in calce “pagamento rateale concordato con il cliente” e a tale fattura si riferiscono le 14 quietanze di analogo tenore delle precedenti, riferite a pagamenti di importo variabile, compreso tra i 3.000,00 e poco meno di 2.000,00 euro, nell'arco di circa tre mesi (tra il 05/09/2017 e il 28/12/2017).
E così per la fattura n. 2/2016 del 11/01/2016, dell'importo di € 18.958,80, con identica annotazione in calce di “pagamento rateale da concordare con il cliente”, vi sono sette quietanze redatte da CP_1
sempre con timbro e firma in calce, relative a pagamenti eseguiti nel periodo tra aprile e
[...]
dicembre 2016.
Con riferimento proprio a queste due fatture la sentenza impugnata ha rilevato come sia anomalo il fatto che i pagamenti sono stati anzitutto imputati alla fattura meno risalente, anziché a quella più remota.
Tale argomento non pare dirimente al fine di dimostrare la natura simulata delle quietanze, né risulta dotato di univoco significato.
Peraltro va considerato come si trattasse di fatture emesse a distanza di 4 giorni l'una dall'altra (il 7 e l'11 gennaio del 2016), sicché esse sono sostanzialmente coeve, e la scelta di aver pagato prima, con suddivisione in un minor numero di rate, quella di importo più basso e dopo, con frazionamento in un maggior numero di rate, ben 14, quella di importo più elevato non può costituire indice di un'anomalia nel pagamento, né tanto meno – come nel caso di specie è stato ritenuto – dimostrazione del carattere simulato delle quietanze.
Al riguardo, il teste , all'epoca dipendente della ha riferito – Testimone_1 Parte_1
difformemente da quanto sostenuto da parte appellata - non solo di quanto avrebbe appreso da _1
, riguardo a pagamenti in contanti eseguiti alla ditta del Vitale, che “aveva chiesto il pagamento
[...] in contanti se possibile”, ma ha anche confermato di avere egli stesso assistito in taluni casi a tali pagamenti, che riguardavano importi compresi tra i 2.500,00 e i 3.000,00 euro, precisando come in quelle occasioni il procedesse a redigere di suo pugno le dichiarazioni di quietanza, che il teste CP_1
ha riconosciuto come corrispondenti a quelle che gli venivano mostrate. Sempre il teste ha Tes_1
altresì chiarito come la disponibilità di denaro per questi pagamenti derivasse alla Parte_1
che gestiva delle strutture turistiche, dal fatto che alcuni clienti pagavano in contanti e quindi il
[...]
contante, prima di essere versato in banca, veniva utilizzato per pagare i fornitori;
aggiungendo altresì come la maggior disponibilità di contante vi fosse nell'ultimo periodo dell'anno, dopo che le strutture pagina 7 di 10 avevano chiuso intorno a settembre/ottobre ed il denaro era stato inviato in sede.
Anche il teste , sia pure in termini meno precisi, ha comunque confermato la prassi di Testimone_2
pagamenti effettuati in contanti dal in favore di ed il fatto che in quelle _1 CP_1
occasioni venissero redatte delle ricevute, del tipo di quelle che gli sono state mostrate.
Significativamente il teste ha riferito - circostanza che risulta del tutto coerente con le imputazioni che sono poi state elevate nei confronti di - che: “…il aveva problemi suoi personali CP_1 CP_1 che ci raccontava e che non poteva ricevere pagamenti su conti correnti bancari”.
Giova altresì rilevare che la prova dei pagamenti da parte della risulta altresì Parte_1
corroborata da ulteriore documentazione prodotta dall'odierna appellante, sulla cui attendibilità non sono state mosse specifiche contestazioni, e cioè la “Scheda contabile” del fornitore , CP_1
redatta su supporto informatico, con l'annotazione dei pagamenti eseguiti per contanti e delle varie date in cui i versamenti sono avvenuti (v. doc. 6 parte appellante).
Si tratta di documentazione interna alla società, che riscontra tuttavia, anche dal punto di vista del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, le risultanze delle sopra citate quietanze di pagamento.
Il motivo d'appello, sulla scorta delle considerazioni svolte, deve quindi trovare accoglimento, dovendosi ritenere provato dalla il pagamento delle suindicate fatture. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censura la decisione di primo grado, per non avere ritenuto provato il pagamento delle fatture nn. 3/2016 e 4/2016, per le quali la quietanza è inserita nella fattura stessa.
Sostiene parte appellante che il ragionamento sotteso alla statuizione sia contraddittorio ed illogico, avendo il Tribunale mutuato le medesime ragioni, che hanno condotto a ritenere non provato il pagamento rateale delle altre fatture, nonostante con riferimento a queste due fatture non emergesse alcuna delle asserite anomalie, che avrebbero connotato il pagamento in contanti delle altre fatture
(pagamenti rateali per importi elevati e ricevute di pagamento redatte su fogli separati). Né poteva attribuirsi rilievo al fatto che non fosse stato apposto il timbro dell'impresa individuale, visto la dichiarazione di avvenuto pagamento era stata redatta sullo stesso documento fiscale.
Anche tale motivo d'impugnazione merita accoglimento.
Si tratta di due fatture: la n. 3/2016 dell'importo di € 2.500,00, per la quale, sullo stesso documento è riportata l'annotazione “Pagamento contanti” e la firma di;
la n. 4/2016, anch'essa CP_1 dell'importo di € 2.500,00, reca la dichiarazione “pagata contanti” seguita dalla firma del . CP_1
Essendo la quietanza inserita nello stesso documento fiscale, che peraltro è interamente manoscritto e che nell'intestazione riporta il timbro di ”, non è dato comprendere CP_2 CP_1
quale rilevanza abbia, sul piano probatorio, la mancanza di un secondo timbro in corrispondenza della pagina 8 di 10 quietanza, dato che ciò che rileva è in ogni caso la sottoscrizione da parte del titolare della ditta individuale, la cui autenticità non è stata disconosciuta.
Nella fattispecie si tratta di due fatture di importo molto più contenuto rispetto a quelle per le quali era stato convenuto un pagamento rateale, il cui ammontare corrispondeva sostanzialmente agli importi che venivano versati ratealmente, e che quindi è del tutto plausibile che siano state pagate in un'unica soluzione.
L'assenza di una data in corrispondenza della quietanza non può che far presumere che il pagamento sia avvenuto nella stessa data di emissione e consegna della fattura (e cioè nelle date del 01/05/2016 e del 31/05/2016), come del resto è confermato dalle annotazioni riportate nella “Scheda contabile” del fornitore.
Del resto, la stessa sentenza impugnata, ha correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte: “...secondo cui in tema di azioni proponibili dal curatore fallimentare, la posizione di tale organo, quando eserciti diritti già nel patrimonio del fallito, non equivale a quella di un terzo ma consiste nel subentro nella stessa posizione del fallito (Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 2008).
5.1.1. Infatti, allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni prive di data certa, ex art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 2004).
…..
….
Egli non ha agito in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito (e, dunque, nella veste processuale di terzo), ma ha esercitato un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione (sostanziale e) processuale, nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il fallito agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi.
….
…evocato in giudizio dal curatore, il terzo convenuto poteva a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 e ss. cod. civ.” (v. Cass. 21/1172019 n. 30446).
L'evocato tema dell'assenza di data certa delle quietanze risulta pertanto inconferente nel caso di pagina 9 di 10 specie.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente integrale reiezione della domanda di pagamento delle fatture proposta dal della di nei CP_1 CP_2 CP_1
confronti della Parte_1
Le spese di giudizio
Dall'accoglimento dell'appello e dalla conseguente integrale soccombenza del CP_6
discende, in base al principio della soccombenza, la condanna del
[...] CP_1
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Tale liquidazione deve avvenire, in misura compresa tra i valori medi e quelli minimi previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da
€ 52.000,00 a € 260.000,00), e quindi, per il primo grado, in complessivi € 9.428,00 (di cui € 2.300,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria e € 2.600,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in € 7.440,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per quella introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed € 1.165,50 per esposti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 1901/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 03/05/2022, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge integralmente la domanda proposta dal titolare della ditta individuale nei Controparte_1 CP_2
confronti della Parte_1 condanna il titolare della ditta individuale a Controparte_1 CP_2
rifondere alla le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto Parte_1
al giudizio di primo grado, in € 9.428,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, e, quanto al presente giudizio d'appello, in € 7.440,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 1.165,50 per esposti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/06/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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