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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 103 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e E. CASCIO
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha impugnato la sentenzaCon ricorso in appello depositato in data 1/4/2022
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR
639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione. Egli in particolare, in quanto titolare di pensione VO n. 10083116 con decorrenza gennaio
2008, liquidata con n. 1270 settimane sino al 31/12/92(quota A) e n. 779 settimane dopo tale data(quota B), aveva domandato di neutralizzare l'intero anno 2007 o comunque le settimane di mobilità fruita nello stesso anno, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94,
201/99, 432/99, ossia mediante espunzione dei periodi di minore retribuzione che incidono negativamente sulla misura della pensione. Aveva domandato altresì di accreditare correttamente i contributi figurativi relativi ai periodi di malattia, ai sensi dell'art 8 comma 3 L 155/81(richiamato dall'art 1, comma 2 D.lvo 564/96), considerando la media delle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi di malattia, o dell'anno antecedente, compresi gli emolumenti extramensili. L'appellante ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in base ad ambedue le causali. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato nel merito. Questa Corte ritiene che la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio
Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 dalla domanda giudiziale del 3/11/2020, ossia antecedenti al 3/11/2017.
Per i restanti si è proceduto ad istruire la causa a mezzo di ctu. Quest'ultima ha rilevato che la CP contribuzione figurativa per malattia asseritamente non computata dall' era stata in realtà già computata correttamente dall' CP_3. Quanto alla neutralizzazione, invece, il ctu ha rilevato che essa è conveniente eliminando l'ultimo anno di servizio, ossia il 2007, perché si ottiene un rateo CP iniziale di pensione di € 2090,01 superiore rispetto al rateo di € 2045,67 erogato dall'
La neutralizzazione è ancora possibile alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità(sentenza della Cassazione n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, per cui nulla osta alla neutralizzazione nel caso di specie, posto che non
è in discussione la salvaguardia dell'anzianità contributiva minima.
In conclusione in accoglimento di questo motivo di appello, deve rideterminarsi la pensione alla
,CP data iniziale in € 2090,01 anziché € 2045,67 riconosciuti dall' Spettano al ricorrente le conseguenti differenze pensionistiche maturate nel triennio a decorrere dal 3/11/2017 all'attualità, quantificate in € 4672,96 da novembre 2017 a gennaio 2024. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte 1 alla ricostituzione della pensione n. VO 10083116 con decorrenza 1/1/2008, CP individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 2090,01; per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, adeguata all'attualità e delle differenze di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal 3 novembre 2017 all'attualità, quantificate dal ctu fino al gennaio 2024 in € 4672,96. Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo. Condanna 1'CP - al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in € 1000,00 oltre oneri accessori come per legge e per il secondo grado in €
1700,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Pone le spese di ctu a carico dell'CP
Taranto, 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 103 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e E. CASCIO
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha impugnato la sentenzaCon ricorso in appello depositato in data 1/4/2022
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR
639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione. Egli in particolare, in quanto titolare di pensione VO n. 10083116 con decorrenza gennaio
2008, liquidata con n. 1270 settimane sino al 31/12/92(quota A) e n. 779 settimane dopo tale data(quota B), aveva domandato di neutralizzare l'intero anno 2007 o comunque le settimane di mobilità fruita nello stesso anno, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94,
201/99, 432/99, ossia mediante espunzione dei periodi di minore retribuzione che incidono negativamente sulla misura della pensione. Aveva domandato altresì di accreditare correttamente i contributi figurativi relativi ai periodi di malattia, ai sensi dell'art 8 comma 3 L 155/81(richiamato dall'art 1, comma 2 D.lvo 564/96), considerando la media delle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi di malattia, o dell'anno antecedente, compresi gli emolumenti extramensili. L'appellante ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in base ad ambedue le causali. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato nel merito. Questa Corte ritiene che la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio
Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 dalla domanda giudiziale del 3/11/2020, ossia antecedenti al 3/11/2017.
Per i restanti si è proceduto ad istruire la causa a mezzo di ctu. Quest'ultima ha rilevato che la CP contribuzione figurativa per malattia asseritamente non computata dall' era stata in realtà già computata correttamente dall' CP_3. Quanto alla neutralizzazione, invece, il ctu ha rilevato che essa è conveniente eliminando l'ultimo anno di servizio, ossia il 2007, perché si ottiene un rateo CP iniziale di pensione di € 2090,01 superiore rispetto al rateo di € 2045,67 erogato dall'
La neutralizzazione è ancora possibile alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità(sentenza della Cassazione n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, per cui nulla osta alla neutralizzazione nel caso di specie, posto che non
è in discussione la salvaguardia dell'anzianità contributiva minima.
In conclusione in accoglimento di questo motivo di appello, deve rideterminarsi la pensione alla
,CP data iniziale in € 2090,01 anziché € 2045,67 riconosciuti dall' Spettano al ricorrente le conseguenti differenze pensionistiche maturate nel triennio a decorrere dal 3/11/2017 all'attualità, quantificate in € 4672,96 da novembre 2017 a gennaio 2024. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte 1 alla ricostituzione della pensione n. VO 10083116 con decorrenza 1/1/2008, CP individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 2090,01; per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, adeguata all'attualità e delle differenze di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal 3 novembre 2017 all'attualità, quantificate dal ctu fino al gennaio 2024 in € 4672,96. Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo. Condanna 1'CP - al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in € 1000,00 oltre oneri accessori come per legge e per il secondo grado in €
1700,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Pone le spese di ctu a carico dell'CP
Taranto, 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019