Versione
7 dicembre 1950
7 dicembre 1950
Art. 14. (Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternita' dell'interessato;
b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.
Detta dichiarazione e' rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identita' ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.
E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 o 18 del testo unico medesimo,
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternita' dell'interessato;
b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.
Detta dichiarazione e' rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identita' ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.
E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 o 18 del testo unico medesimo,
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Brescia, sentenza 20/06/2022, n. 1744Provvedimento: R.G. 11884/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA FO ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11884/2013 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI OL ATTORE contro Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI FRANCESCA e dell'avv. GALANTINI CARLO FRANCESCO Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. BONETTI MICHELE CONVENUTO Controparte_3 (già CP_4 ), con l'avv. Michele Bonetti; TERZA INTERVENUTA Conclusioni Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente …Leggi di più...
- assicurazione del credito·
- art. 1916 c.c.·
- art. 2033 c.c.·
- ripetizione indebito·
- polizza collettiva·
- interesse assicurato·
- accollo premio assicurativo·
- surroga assicurativa·
- art. 2041 c.c.·
- nullità clausole contrattuali