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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4245/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2267/2021 e vertente
TRA
(c. f.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( , quale erede del Sig.
[...] C.F._2 Per_1
elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza Cesarea, 5, nello studio
[...]
dell'avv. MUNI ANTONIO (c.f. , che li rappresenta e C.F._3
difende per procura in atti
E (c. f. ) e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (c. f. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Verona, Vicolo S. Bernardino, 5°, nello studio dell'Avv. ROSSI
MARCO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti
CONCLUSIONI per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli,
contrariis reiectis, così provvedere:
a) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata, per i motivi suesposti;
b) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2267/21 emessa dal
Tribunale di Napoli, 2^ Sezione Civile, dott. Ettore Pastore Alinante, a definizione
del giudizio avente n. 30066/2019 R.G.A.C., depositata in cancelleria in data
10/03/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui
integralmente si riportano:
In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto
opposto per i motivi suesposti;
nel merito:
In via principale, accertare l'illegittimità della pretesa azionata da Controparte_1
a mezzo del procedimento monitorio R.G. n. 29801/2018 e che nulla è dovuto alla
società convenuta opposta per le ragioni in premessa e, di conseguenza, annullare e
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) Emettere ogni più altro opportuno provvedimento di ragione e di legge;
2 d) Con vittoria di spese ed onorari, relativi ad entrambi i gradi giudizio di giudizio,
oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione
delle spese ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI per l'appellata: In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art. 348 bis
cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata;
Nel merito:
3) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 2267/2021
del 10/3/2021 (RG n. 30066/2019) del Tribunale di Napoli, con vittoria di spese e
compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Su richiesta di il Tribunale di Napoli in data 7.11.2018 Controparte_1
emise il decreto n. 8356/2018, con cui ingiunse il pagamento di € 30.874,42 a e, in solido con lui, ma per la minor somma di € Parte_1
27.066,91, a quale coobbligato, il tutto oltre agli interessi Persona_1
così come richiesti ed alle spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
La richiesta monitoria era basata su due diversi rapporti. Da un canto, un contratto di apertura di credito al consumo a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), stipulato da con DI, il cui credito impagato, pari ad € Parte_1
3.807,44, era stato ceduto a con atto del 6.12.2012, come Parte_3
risultante dalla G.U. n. 145 parte seconda del 13.12.2012, e, poi,
3 ulteriormente ceduto in data 4.11.2014 a come da G.U. n. Controparte_3
81, parte seconda, del 13.11.2014, ed infine passato a quale Controparte_1
conferitaria del rampo d'azienda, ceduto il 29.6.2018, relativo alle attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di dall'altro, CP_3
un contratto di finanziamento per prestito personale stipulato da Parte_1
con DI, le cui obbligazioni erano garantite come coobbligato
[...]
da , recante un saldo, a seguito della richiesta di rientro e Persona_1
decadenza dal beneficio del termine, di € 27.066,98 (€ 10.076,97 per capitale residuo ed € 16.990,01 per interessi), parimenti oggetto delle cessioni sopra indicate.
§ 2. Avverso il citato decreto proposero opposizione , in Parte_1
proprio e quale erede, unitamente a , anch'egli opponente, Parte_2
di , nelle more deceduto. Persona_1
Si costituì la resistendo all'opposizione. Controparte_1
§ 3. Con sentenza n. 2267/2021, pubblicata il 10.03.2021, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e condannato in solido tra loro e a pagare a la Pt_1 Parte_2 Controparte_1
somma di € 27.066,91, oltre interessi come da decreto ingiuntivo, e le spese di giudizio, quantificate in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il Tribunale, esaminando i motivi di opposizione: a) ha, innanzitutto,
ritenuto fondata la deduzione degli opponenti in merito alla inefficacia dell'ingiunzione in quanto tardivamente notificata a e Parte_1
non notificata a o ai suoi eredi;
b) ha ritenuto sussistente Persona_1
la legittimazione di dal momento che le varie cessioni del Controparte_1
credito erano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del
4 T.U.B., e, in ogni caso, perché la notificazione del decreto ingiuntivo era idonea a produrre gli stessi effetti di cui all'art. 1264 c.c.; c) ha considerato,
poi, irrilevante il disconoscimento operato da delle Parte_1
sottoscrizioni apposte ai contratti invocati dalla creditrice e le dichiarazioni di entrambi gli opponenti di non conoscere la firma del loro dante causa, dal momento che l'opposta aveva prodotto in giudizio una serie di documenti provenienti dal debitore principale (attestato di lavoro, buste paga, CUD,
carta d'identità) e dal coobbligato (carta di identità e due buste paga), la cui disponibilità non poteva dipendere – in mancanza di spiegazioni alternative
– che dalla effettiva consegna al momento della sottoscrizione dei contratti;
d) ha ritenuto, infine, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti unicamente in riferimento al credito nascente dall'apertura di credito mediante carta di credito (rispetto alla quale l'ultimo pagamento risaliva, secondo l'estratto conto prodotto dall'opposta, al 2.11.2007), ma non anche in relazione al finanziamento personale, che sarebbe scaduto 84 mesi dopo la stipula e, dunque, nel 2014, molto meno di 10 anni prima dell'avvio del giudizio.
§ 4. e hanno proposto appello per la riforma Pt_1 Parte_2
della sentenza di primo grado, affidandolo a quattro motivi.
§ 4.1. Col primo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione di in Controparte_1
particolare, secondo gli appellanti, risulterebbe contraddittoria ed insufficiente la motivazione del primo giudice per aver ritenuto sufficiente la pubblicazione in G.U. degli atti di cessione o adeguata la notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. effettuata con il decreto ingiuntivo, di cui lo stesso
5 giudice aveva correttamente valutato essere stata del tutto omessa quanto a o ai suoi eredi ed essere avvenuta ben oltre il termine di Persona_1
sessanta giorni quanto a . Parte_1
§ 4.2. Col secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha disatteso il disconoscimento delle firme apposte ai contratti ed alle raccomandate contenenti le presunte notifiche della cessione con contestuale diffida ad adempiere invocate dalla creditrice, atti tutti in relazione ai quali era stata anche sporta querela ad istanza degli appellanti, trattandosi, a loro dire, di un tentativo di truffa perpetrato ai loro danni, rispetto al quale dunque emergeva il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla supposta creditrice.
§ 4.3. Col terzo motivo, i sigg.ri reiterano – anche in relazione al Pt_1
contratto di finanziamento – l'eccezione di prescrizione, attesa la mancata notifica di atti interruttivi.
§ 4.4. Da ultimo, gli appellanti lamentano l'erroneità della regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che nel dispositivo erano stati solidalmente condannati a rimborsare ad le CP_1
spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 per esborsi, oltre spese generali: a loro dire, la somma liquidata per esborsi risultava eccessivamente onerosa e non proporzionata ai costi verosimilmente sostenuti dalla parte opposta.
§ 5. Si è costituita (già mediante la Controparte_1 Controparte_1
mandataria resistendo al gravame, di cui ha Controparte_2
preliminarmente eccepito l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.
6 § 6. Nel corso del giudizio, gli appellanti hanno rinunciato all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.4.2025, con la concessione di un termine di 20
giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.
§ 7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Quanto alla prima disposizione invocata, l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta (salvo quanto si dirà a proposito del terzo motivo) le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U.,
13.12.2022, n. 36481). Quanto all'art. 348 bis c.p.c., invece, la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in
limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione;
dunque, il fatto stesso che il Collegio abbia ritenuto di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 8. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
§ 8.1. Quanto al primo motivo, va evidenziato che le contestazioni sollevate dagli opponenti, odierni appellanti, non riguardavano, e non riguardano,
l'intervenuta cessione del credito da DI a , prima, e da Parte_3
questa a poi;
ma attenevano alla sussistenza di una rituale CP_3
notificazione di tali cessioni.
§ 8.1.1. Ora, la giurisprudenza di legittimità, a cui anche questa corte ritiene di conformarsi, ha ormai operato una distinzione (che coinvolge anche i
7 connessi oneri probatori) a seconda che le contestazioni operate dal debitore ceduto riguardino la sussistenza del contratto di cessione (o, il che è lo stesso, la ricomprensione del credito in discussione nell'ambito del contratto di cessione), ovvero concernano soltanto l'idoneità della notificazione;
ed in questo quadro ha chiarito che il meccanismo previsto dall'art. 58 TUB, di pubblicazione sulla G.U. degli avvisi di cessione di crediti in blocco, vale a semplificare gli oneri di notificazione, ma non esonera dalla prova del contratto di cessione (e/o dalla dimostrazione che il credito in contestazione sia compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco). In tal senso, si veda, ad esempio, tra le pronunce più recenti, l'ordinanza n. 17944 del 22/06/2023
della terza sezione della Suprema Corte, secondo cui in tema di cessione di
crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della
notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del
quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Tale recente pronunciamento, tra l'altro, espressamente richiama numerosi altri precedenti, secondo i quali l'onere di fornire la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale è, com'è naturale, dimensionato sulle avverse contestazioni, e, dunque, sussiste salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
8 Dunque, nel caso di specie, poiché gli opponenti/appellanti non hanno mai contestato la sussistenza dei contratti di cessione richiamati negli avvisi di pubblicazione riportati nelle G.U. prodotti dalla creditrice opposta, né tanto meno la ricomprensione del contratto di finanziamento relativo a e Pt_2
tra quelli oggetto di cessione, l'unica questione da Persona_1
vagliare attiene alla sussistenza di adeguata prova della notificazione di tale cessione (che, com'è evidente, è atto successivo alla cessione stessa) che ha formato oggetto di specifica contestazione.
§ 8.1.2. Ebbene, sotto tale profilo, la motivazione resa dal primo giudice a sostegno del rigetto del relativo motivo di opposizione è da confermare. Da
un canto, infatti, sono stati prodotti da gli estratti di pubblicazione CP_1
sulla G.U. delle cessioni in blocco da DI a e da Controparte_4
quest'ultima a dall'altro, è parimenti vero che la Controparte_3
pubblicazione in oggetto può essere validamente sostituita anche da atti di notificazione individuali, compresi gli atti introduttivi di un giudizio: in tal senso, si è condivisibilmente osservato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385
del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti
giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei
debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando
la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di
quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato
da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è
subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto,
9 ovvero nel corso del giudizio (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
Dunque, nel caso di specie, a prescindere dalla pubblicazione della cessione in G.U., è sicuramente uno strumento equivalente la notificazione del d.i. da parte della cessionaria al debitore principale , risultando Parte_1
del tutto irrilevante che la notificazione sia risultata intempestiva ai fini dell'efficacia del decreto ingiuntivo (che, infatti, è stata in tal senso sanzionata con la sentenza impugnata). Né rileva che al coobbligato la notificazione sia stata del tutto omessa, dal momento Persona_1
che i suoi eredi, vale a dire lo stesso e , hanno Pt_1 Parte_2
CP_ comunque avuto conoscenza dell'intimazione (e della affermazione di di essere cessionaria dei crediti) avverso la quale hanno proposto
[...]
opposizione.
§ 8.2. È pure infondato il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la decisione del tribunale nella parte in cui non ha considerato l'avvenuto disconoscimento, operato da degli atti Parte_1
apparentemente a sua firma, né le affermazioni degli eredi di Per_1
di non conoscere la sottoscrizione del loro dante causa.
[...]
§ 8.2.1. Questa Corte ritiene di dover dare continuità a principi anche di recente più volte affermati (e, del resto, coerenti con la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente), secondo cui la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento,
il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile,
trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello
10 precedente. La Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale, osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo, si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio, cui consegue la sola possibilità di proporre querela di falso (Cass. civ. n. 21744/04: Il riconoscimento della sottoscrizione,
idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria
prevista dall'art. 2702 cod. civ., può essere anche implicito e può assumere rilievo
anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale;
tuttavia, il
riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile
dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la
proposizione di querela di falso). Ne consegue che il sottoscrittore che abbia,
anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale,
non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12; in senso analogo da ultimo Trib. di Livorno, nella sentenza n. 740 del 2024).
§ 8.2.2. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto, sia pure con sintetica motivazione, priva di una giustificazione alternativa la circostanza che la creditrice avesse a disposizione una serie di documenti univocamente idonei a dimostrare la fattiva partecipazione dei alla conclusione Pt_1
del contratto (attestati di lavoro, buste paga, CUD, carte d'identità); ed ancor più rilevante, nel senso indicato di implicito riconoscimento, appare la circostanza evidenziata dalla difesa dell'appellata, secondo cui sia dal
11 rendiconto relativo alla carta revolving (che, peraltro, non interessa più
questo giudizio di appello) sia da quello relativo al finanziamento personale emerge che i signori hanno anche provveduto a pagare parte delle Pt_1
rate, con ciò implicitamente riconoscendo l'autenticità anche dei documenti contrattuali a loro riferibili.
Per completezza, va anche aggiunto che la contestazione della conformità
delle copie prodotte agli originali è sostanzialmente irrilevante, essendo pacifico in giurisprudenza che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni (giurisprudenza costante).
Consegue a quanto detto, naturalmente, anche l'irrilevanza ai fini di causa della querela sporta da , con cui ipotizza di essere Parte_1
rimasto vittima di un tentativo di truffa.
§ 8.3. È, invece, inammissibile il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che non sia prescritto il credito fatto valere relativamente al finanziamento personale. Ed infatti, il motivo, che si basa sulla contestazione delle cessioni di credito, non si confronta con la motivazione esposta dal primo giudice, che ha invece affermato che nei mutui con piano di rimborso rateale il diritto del mutuante si prescrive in dieci anni a partire dalla
12 scadenza dell'ultima rata, che, nel caso di specie, sarebbe venuta a scadere nel 2014, ben prima del decennio anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado.
§ 8.4. Da ultimo, è infondato il punto del gravame concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. È, sì, vero che nel dispositivo della sentenza impugnata si legge la condanna dei a Pt_1
rimborsare alla le spese del giudizio, “che liquida in € Controparte_1
4.000,00 per esborsi, oltre spese generali”; ma è del tutto evidente che si tratta di un mero refuso terminologico, dal momento che quell'importo è da intendersi a titolo di compensi, non a caso non menzionati, e da maggiorare delle spese generali, che non a caso costituiscono una percentuale sui compensi stessi.
§ 9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
tenuto conto del valore della controversia (€ 27.000,00, scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00) e facendo applicazione dei valori minimi di tariffa in considerazione del minimo superamento dello scaglione tariffario inferiore (quello sino ad € 26.000,00).
§ 10. Va dato atto della sussistenza delle condizioni - ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 Parte_2
di Napoli, n. 2267/2021 del 10.03.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna e , in solido tra loro, al pagamento Pt_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, liquidate complessivamente in € Controparte_2
5.745,40, di cui € 4.996,00 per compensi professionali ed € 749,40 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte
d'appello di Napoli, il 12.06.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4245/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2267/2021 e vertente
TRA
(c. f.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( , quale erede del Sig.
[...] C.F._2 Per_1
elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza Cesarea, 5, nello studio
[...]
dell'avv. MUNI ANTONIO (c.f. , che li rappresenta e C.F._3
difende per procura in atti
E (c. f. ) e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (c. f. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Verona, Vicolo S. Bernardino, 5°, nello studio dell'Avv. ROSSI
MARCO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti
CONCLUSIONI per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli,
contrariis reiectis, così provvedere:
a) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata, per i motivi suesposti;
b) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2267/21 emessa dal
Tribunale di Napoli, 2^ Sezione Civile, dott. Ettore Pastore Alinante, a definizione
del giudizio avente n. 30066/2019 R.G.A.C., depositata in cancelleria in data
10/03/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui
integralmente si riportano:
In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto
opposto per i motivi suesposti;
nel merito:
In via principale, accertare l'illegittimità della pretesa azionata da Controparte_1
a mezzo del procedimento monitorio R.G. n. 29801/2018 e che nulla è dovuto alla
società convenuta opposta per le ragioni in premessa e, di conseguenza, annullare e
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) Emettere ogni più altro opportuno provvedimento di ragione e di legge;
2 d) Con vittoria di spese ed onorari, relativi ad entrambi i gradi giudizio di giudizio,
oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione
delle spese ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI per l'appellata: In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art. 348 bis
cpc, attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
2) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata;
Nel merito:
3) Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado n. 2267/2021
del 10/3/2021 (RG n. 30066/2019) del Tribunale di Napoli, con vittoria di spese e
compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Su richiesta di il Tribunale di Napoli in data 7.11.2018 Controparte_1
emise il decreto n. 8356/2018, con cui ingiunse il pagamento di € 30.874,42 a e, in solido con lui, ma per la minor somma di € Parte_1
27.066,91, a quale coobbligato, il tutto oltre agli interessi Persona_1
così come richiesti ed alle spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
La richiesta monitoria era basata su due diversi rapporti. Da un canto, un contratto di apertura di credito al consumo a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), stipulato da con DI, il cui credito impagato, pari ad € Parte_1
3.807,44, era stato ceduto a con atto del 6.12.2012, come Parte_3
risultante dalla G.U. n. 145 parte seconda del 13.12.2012, e, poi,
3 ulteriormente ceduto in data 4.11.2014 a come da G.U. n. Controparte_3
81, parte seconda, del 13.11.2014, ed infine passato a quale Controparte_1
conferitaria del rampo d'azienda, ceduto il 29.6.2018, relativo alle attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di dall'altro, CP_3
un contratto di finanziamento per prestito personale stipulato da Parte_1
con DI, le cui obbligazioni erano garantite come coobbligato
[...]
da , recante un saldo, a seguito della richiesta di rientro e Persona_1
decadenza dal beneficio del termine, di € 27.066,98 (€ 10.076,97 per capitale residuo ed € 16.990,01 per interessi), parimenti oggetto delle cessioni sopra indicate.
§ 2. Avverso il citato decreto proposero opposizione , in Parte_1
proprio e quale erede, unitamente a , anch'egli opponente, Parte_2
di , nelle more deceduto. Persona_1
Si costituì la resistendo all'opposizione. Controparte_1
§ 3. Con sentenza n. 2267/2021, pubblicata il 10.03.2021, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, e condannato in solido tra loro e a pagare a la Pt_1 Parte_2 Controparte_1
somma di € 27.066,91, oltre interessi come da decreto ingiuntivo, e le spese di giudizio, quantificate in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Il Tribunale, esaminando i motivi di opposizione: a) ha, innanzitutto,
ritenuto fondata la deduzione degli opponenti in merito alla inefficacia dell'ingiunzione in quanto tardivamente notificata a e Parte_1
non notificata a o ai suoi eredi;
b) ha ritenuto sussistente Persona_1
la legittimazione di dal momento che le varie cessioni del Controparte_1
credito erano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del
4 T.U.B., e, in ogni caso, perché la notificazione del decreto ingiuntivo era idonea a produrre gli stessi effetti di cui all'art. 1264 c.c.; c) ha considerato,
poi, irrilevante il disconoscimento operato da delle Parte_1
sottoscrizioni apposte ai contratti invocati dalla creditrice e le dichiarazioni di entrambi gli opponenti di non conoscere la firma del loro dante causa, dal momento che l'opposta aveva prodotto in giudizio una serie di documenti provenienti dal debitore principale (attestato di lavoro, buste paga, CUD,
carta d'identità) e dal coobbligato (carta di identità e due buste paga), la cui disponibilità non poteva dipendere – in mancanza di spiegazioni alternative
– che dalla effettiva consegna al momento della sottoscrizione dei contratti;
d) ha ritenuto, infine, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti unicamente in riferimento al credito nascente dall'apertura di credito mediante carta di credito (rispetto alla quale l'ultimo pagamento risaliva, secondo l'estratto conto prodotto dall'opposta, al 2.11.2007), ma non anche in relazione al finanziamento personale, che sarebbe scaduto 84 mesi dopo la stipula e, dunque, nel 2014, molto meno di 10 anni prima dell'avvio del giudizio.
§ 4. e hanno proposto appello per la riforma Pt_1 Parte_2
della sentenza di primo grado, affidandolo a quattro motivi.
§ 4.1. Col primo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione di in Controparte_1
particolare, secondo gli appellanti, risulterebbe contraddittoria ed insufficiente la motivazione del primo giudice per aver ritenuto sufficiente la pubblicazione in G.U. degli atti di cessione o adeguata la notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. effettuata con il decreto ingiuntivo, di cui lo stesso
5 giudice aveva correttamente valutato essere stata del tutto omessa quanto a o ai suoi eredi ed essere avvenuta ben oltre il termine di Persona_1
sessanta giorni quanto a . Parte_1
§ 4.2. Col secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha disatteso il disconoscimento delle firme apposte ai contratti ed alle raccomandate contenenti le presunte notifiche della cessione con contestuale diffida ad adempiere invocate dalla creditrice, atti tutti in relazione ai quali era stata anche sporta querela ad istanza degli appellanti, trattandosi, a loro dire, di un tentativo di truffa perpetrato ai loro danni, rispetto al quale dunque emergeva il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla supposta creditrice.
§ 4.3. Col terzo motivo, i sigg.ri reiterano – anche in relazione al Pt_1
contratto di finanziamento – l'eccezione di prescrizione, attesa la mancata notifica di atti interruttivi.
§ 4.4. Da ultimo, gli appellanti lamentano l'erroneità della regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che nel dispositivo erano stati solidalmente condannati a rimborsare ad le CP_1
spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00 per esborsi, oltre spese generali: a loro dire, la somma liquidata per esborsi risultava eccessivamente onerosa e non proporzionata ai costi verosimilmente sostenuti dalla parte opposta.
§ 5. Si è costituita (già mediante la Controparte_1 Controparte_1
mandataria resistendo al gravame, di cui ha Controparte_2
preliminarmente eccepito l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.
6 § 6. Nel corso del giudizio, gli appellanti hanno rinunciato all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.4.2025, con la concessione di un termine di 20
giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.
§ 7. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Quanto alla prima disposizione invocata, l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta (salvo quanto si dirà a proposito del terzo motivo) le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U.,
13.12.2022, n. 36481). Quanto all'art. 348 bis c.p.c., invece, la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in
limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione;
dunque, il fatto stesso che il Collegio abbia ritenuto di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 8. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
§ 8.1. Quanto al primo motivo, va evidenziato che le contestazioni sollevate dagli opponenti, odierni appellanti, non riguardavano, e non riguardano,
l'intervenuta cessione del credito da DI a , prima, e da Parte_3
questa a poi;
ma attenevano alla sussistenza di una rituale CP_3
notificazione di tali cessioni.
§ 8.1.1. Ora, la giurisprudenza di legittimità, a cui anche questa corte ritiene di conformarsi, ha ormai operato una distinzione (che coinvolge anche i
7 connessi oneri probatori) a seconda che le contestazioni operate dal debitore ceduto riguardino la sussistenza del contratto di cessione (o, il che è lo stesso, la ricomprensione del credito in discussione nell'ambito del contratto di cessione), ovvero concernano soltanto l'idoneità della notificazione;
ed in questo quadro ha chiarito che il meccanismo previsto dall'art. 58 TUB, di pubblicazione sulla G.U. degli avvisi di cessione di crediti in blocco, vale a semplificare gli oneri di notificazione, ma non esonera dalla prova del contratto di cessione (e/o dalla dimostrazione che il credito in contestazione sia compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco). In tal senso, si veda, ad esempio, tra le pronunce più recenti, l'ordinanza n. 17944 del 22/06/2023
della terza sezione della Suprema Corte, secondo cui in tema di cessione di
crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della
notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del
quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Tale recente pronunciamento, tra l'altro, espressamente richiama numerosi altri precedenti, secondo i quali l'onere di fornire la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale è, com'è naturale, dimensionato sulle avverse contestazioni, e, dunque, sussiste salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
8 Dunque, nel caso di specie, poiché gli opponenti/appellanti non hanno mai contestato la sussistenza dei contratti di cessione richiamati negli avvisi di pubblicazione riportati nelle G.U. prodotti dalla creditrice opposta, né tanto meno la ricomprensione del contratto di finanziamento relativo a e Pt_2
tra quelli oggetto di cessione, l'unica questione da Persona_1
vagliare attiene alla sussistenza di adeguata prova della notificazione di tale cessione (che, com'è evidente, è atto successivo alla cessione stessa) che ha formato oggetto di specifica contestazione.
§ 8.1.2. Ebbene, sotto tale profilo, la motivazione resa dal primo giudice a sostegno del rigetto del relativo motivo di opposizione è da confermare. Da
un canto, infatti, sono stati prodotti da gli estratti di pubblicazione CP_1
sulla G.U. delle cessioni in blocco da DI a e da Controparte_4
quest'ultima a dall'altro, è parimenti vero che la Controparte_3
pubblicazione in oggetto può essere validamente sostituita anche da atti di notificazione individuali, compresi gli atti introduttivi di un giudizio: in tal senso, si è condivisibilmente osservato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385
del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti
giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei
debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando
la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole
controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di
quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato
da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è
subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto,
9 ovvero nel corso del giudizio (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
Dunque, nel caso di specie, a prescindere dalla pubblicazione della cessione in G.U., è sicuramente uno strumento equivalente la notificazione del d.i. da parte della cessionaria al debitore principale , risultando Parte_1
del tutto irrilevante che la notificazione sia risultata intempestiva ai fini dell'efficacia del decreto ingiuntivo (che, infatti, è stata in tal senso sanzionata con la sentenza impugnata). Né rileva che al coobbligato la notificazione sia stata del tutto omessa, dal momento Persona_1
che i suoi eredi, vale a dire lo stesso e , hanno Pt_1 Parte_2
CP_ comunque avuto conoscenza dell'intimazione (e della affermazione di di essere cessionaria dei crediti) avverso la quale hanno proposto
[...]
opposizione.
§ 8.2. È pure infondato il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la decisione del tribunale nella parte in cui non ha considerato l'avvenuto disconoscimento, operato da degli atti Parte_1
apparentemente a sua firma, né le affermazioni degli eredi di Per_1
di non conoscere la sottoscrizione del loro dante causa.
[...]
§ 8.2.1. Questa Corte ritiene di dover dare continuità a principi anche di recente più volte affermati (e, del resto, coerenti con la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente), secondo cui la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento,
il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile,
trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello
10 precedente. La Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale, osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo, si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio, cui consegue la sola possibilità di proporre querela di falso (Cass. civ. n. 21744/04: Il riconoscimento della sottoscrizione,
idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria
prevista dall'art. 2702 cod. civ., può essere anche implicito e può assumere rilievo
anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale;
tuttavia, il
riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile
dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la
proposizione di querela di falso). Ne consegue che il sottoscrittore che abbia,
anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale,
non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12; in senso analogo da ultimo Trib. di Livorno, nella sentenza n. 740 del 2024).
§ 8.2.2. Dunque, correttamente il primo giudice ha ritenuto, sia pure con sintetica motivazione, priva di una giustificazione alternativa la circostanza che la creditrice avesse a disposizione una serie di documenti univocamente idonei a dimostrare la fattiva partecipazione dei alla conclusione Pt_1
del contratto (attestati di lavoro, buste paga, CUD, carte d'identità); ed ancor più rilevante, nel senso indicato di implicito riconoscimento, appare la circostanza evidenziata dalla difesa dell'appellata, secondo cui sia dal
11 rendiconto relativo alla carta revolving (che, peraltro, non interessa più
questo giudizio di appello) sia da quello relativo al finanziamento personale emerge che i signori hanno anche provveduto a pagare parte delle Pt_1
rate, con ciò implicitamente riconoscendo l'autenticità anche dei documenti contrattuali a loro riferibili.
Per completezza, va anche aggiunto che la contestazione della conformità
delle copie prodotte agli originali è sostanzialmente irrilevante, essendo pacifico in giurisprudenza che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni (giurisprudenza costante).
Consegue a quanto detto, naturalmente, anche l'irrilevanza ai fini di causa della querela sporta da , con cui ipotizza di essere Parte_1
rimasto vittima di un tentativo di truffa.
§ 8.3. È, invece, inammissibile il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che non sia prescritto il credito fatto valere relativamente al finanziamento personale. Ed infatti, il motivo, che si basa sulla contestazione delle cessioni di credito, non si confronta con la motivazione esposta dal primo giudice, che ha invece affermato che nei mutui con piano di rimborso rateale il diritto del mutuante si prescrive in dieci anni a partire dalla
12 scadenza dell'ultima rata, che, nel caso di specie, sarebbe venuta a scadere nel 2014, ben prima del decennio anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado.
§ 8.4. Da ultimo, è infondato il punto del gravame concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio. È, sì, vero che nel dispositivo della sentenza impugnata si legge la condanna dei a Pt_1
rimborsare alla le spese del giudizio, “che liquida in € Controparte_1
4.000,00 per esborsi, oltre spese generali”; ma è del tutto evidente che si tratta di un mero refuso terminologico, dal momento che quell'importo è da intendersi a titolo di compensi, non a caso non menzionati, e da maggiorare delle spese generali, che non a caso costituiscono una percentuale sui compensi stessi.
§ 9. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
tenuto conto del valore della controversia (€ 27.000,00, scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00) e facendo applicazione dei valori minimi di tariffa in considerazione del minimo superamento dello scaglione tariffario inferiore (quello sino ad € 26.000,00).
§ 10. Va dato atto della sussistenza delle condizioni - ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 Parte_2
di Napoli, n. 2267/2021 del 10.03.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna e , in solido tra loro, al pagamento Pt_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, liquidate complessivamente in € Controparte_2
5.745,40, di cui € 4.996,00 per compensi professionali ed € 749,40 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico degli appellanti del contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte
d'appello di Napoli, il 12.06.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).