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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 987/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO VASTA, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Liuzzo
[...] C.F._3
( ), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._5
pagina 1 di 9 (C.F. ); Controparte_4 P.IVA_1
OPPOSTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Catania e il rappresentante legale della società Controparte_3 [...] per ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare Controparte_4 di compravendita dell'unità immobiliare sita in Riposto, facente parte del complesso edilizio sito sul terreno identificato al foglio 2 particelle 1098, 1099, 1100, 1092, 1093, 1097, contratto stipulato il 21 luglio 2007 e parzialmente modificato con scrittura privata del 24 ottobre 2008. Gli attori deducevano di avere versato la complessiva somma di euro 496.500,00 e che l'immobile non era stato ancora completato, per cui chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie a completare la villetta e ad acquisire la necessaria certificazione catastale, nonché il risarcimento del danno dovuto al mancato godimento del bene.
1.2 Si costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto della domanda, evidenziando che il bene oramai era diverso rispetto a quello oggetto del preliminare.
1.3 Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda attorea e trasferiva il bene immobile, condannava, inoltre, i convenuti in solido a pagare agli attori euro 61.514,00 per completare l'immobile secondo le previsioni contrattuali, oltre ai danni derivanti dall'inadempimento.
2. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Controparte_3
2.1 La società proponeva appello incidentale. Controparte_4
2.2 Gli originari attori resistevano all'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.3 La Corte d'appello di Catania accoglieva solo in parte l'appello principale proposto da CP_3
in relazione alla condanna al pagamento delle forniture e della posa in opera dei materiali e
[...] confermava nel resto l'impugnata sentenza.
3. La sentenza d'appello passava in giudicato a seguito del rigetto del successivo ricorso per cassazione proposto da , giusta la sentenza della Corte di Cassazione n. 34/2024, pubblicata il 2 Controparte_3 gennaio 2024.
pagina 2 di 9 4. Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., notificato il 6 luglio 2024, Pt_1 conveniva, dinanzi alla Corte d'appello di Catania, i coniugi e
[...] Controparte_1
la società e il proprio Controparte_2 Controparte_4 coniuge, , con il quale si trovava in regime di comunione legale dei beni, per sentire Controparte_3 dichiarare nulla giacché inutiliter data la sentenza del Tribunale di Catania n. 4762/2019 del 5/12/2019, con la quale era stata trasferita l'unità immobiliare sita in Riposto di loro proprietà, successivamente confermata, sul punto, in appello (con sentenza n. 1206/2021 depositata il 31/05/20219) e in cassazione
(con sentenza n 34/2024 depositata il 2/1/2024), in quanto emessa in violazione delle regole sul litisconsorzio necessario, essendo la stessa litisconsorte pretermesso.
4.1 Costituitisi nel giudizio, e hanno dedotto Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
4.2. La società e non hanno svolto Controparte_4 Controparte_3 attività difensiva nel presente giudizio.
4.3. All'udienza del 12 maggio 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, la causa, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti ed esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di terzo proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
1.1 È accertato in fatto che la ha agito nella qualità di litisconsorte necessario pretermesso in Pt_1 relazione alla sentenza - passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione – emessa dalla Corte d'appello di Catania, intervenuta tra il proprio coniuge, , con il quale si Controparte_3 trovava in regime di comunione legale dei beni, i coniugi e Controparte_1 CP_2
e la società Con tale pronuncia era stato,
[...] Controparte_4 tra l'altro, disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. di un immobile di cui la era Pt_1 comproprietaria, insieme al , nonostante non fosse stata evocata in giudizio. CP_3
Al riguardo, risulta dagli atti che l'unità immobiliare promessa in vendita, ancora non completata, insiste, almeno in parte, su un terreno acquistato da con atto pubblico del 3/4/2007, Controparte_3 nel quale egli dichiarava di essere coniugato con la signora e di trovarsi in regime Parte_1 di comunione legale dei beni.
pagina 3 di 9 Parimenti incontestato è che sia il giudice di primo grado sia quello di appello non hanno provveduto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
1.2 Ciò premesso, il Collegio osserva che la nella predetta qualità) deve ritenersi pienamente Pt_1 legittimata alla proposizione dell'impugnazione prevista dall'art. 404, comma 1, c.p.c.
Deve osservarsi, infatti, che la odierna opponente ex art. 404, comma 1, c.p.c., era Pt_1 litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre instaurato nei confronti del promittente venditore, , il quale, pur essendo Controparte_3 coniugato in regime di comunione legale dei beni, aveva stipulato il contratto preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, ossia la Pt_1
Da questi elementi emerge che la suddetta conclusione risulta conforme all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il litisconsorte necessario, rimasto estraneo al giudizio perché non posto in condizioni di parteciparvi, è pienamente legittimato a proporre l'opposizione di terzo qualora vanti un diritto incompatibile con la statuizione della sentenza emessa in quel giudizio (Cass.
1441/2022).
In particolare, con riferimento all'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che, in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo comproprietario per l'intero della cosa (Cass. S.U. n. 17952/2007).
È stato infatti chiarito che “detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre e
l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, sarebbe inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto”.
Di conseguenza, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del coniuge non stipulante, il processo svoltosi senza la partecipazione di un litisconsorte necessario deve ritenersi nullo e va nuovamente celebrato a contraddittorio integro (cfr. Cass. n. 8040/2019 in motivazione).
pagina 4 di 9 Tanto premesso, sulla base dei principi richiamati, deve osservarsi che, nel caso di specie, la mancata rilevazione, anche d'ufficio, del vizio di integrità del contraddittorio nel giudizio di esecuzione specifica, sia in primo grado che in appello, comporta la nullità dell'intero procedimento.
A loro volta, gli opposti coniugi e hanno invocato il Controparte_1 Controparte_2 consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “per l'esecuzione in forma specifica,
a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di compravendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma
è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 cpc, nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione” (Cass. n. 20439/2019).
Hanno quindi osservato che, nel caso di specie, la mancanza del necessario consenso dell'altro coniuge determinerebbe un vizio di annullabilità del contratto stesso, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto (nella specie avutasi quantomeno a far data dal 24.4.2022 – doc. D) o dalla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (nel caso, eseguita il
30/1/2014 – doc. A).
Tale termine, di prescrizione e non di decadenza, inizia a decorrere dalla data in cui il coniuge non consenziente ha avuto conoscenza dell'atto o dalla data della eventuale trascrizione di questo atto nei registri della conservatoria (Cass. n. 1279/1996).
Sulla base di ciò, gli opposti hanno sostenuto che il diritto della i sarebbe ormai estinto, con Pt_1 conseguenze “inevitabili” sulla ammissibilità della opposizione di terzo da lei proposta.
A sostegno di tale tesi, hanno richiamato precedenti della Corte di Cassazione (sentenze n. 24721/2009
e n. 466/2014), secondo cui, sebbene l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. non sia soggetta al termine previsto dall'art. 325, comma 1, c.p.c. (riferibile alla sola opposizione di terzo revocatoria), l'esercizio di tale rimedio impugnatorio rinviene un limite nell'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone.
Hanno quindi concluso per l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla rilevando che la Pt_1 stessa “non aveva più alcuna possibilità di contestare il trasferimento dell'immobile agli acquirenti, avendo perso ogni possibilità di invalidare l'impegno di vendita assunto dal marito”.
pagina 5 di 9 Secondo gli stessi opposti, questa conclusione troverebbe conferma anche nel principio enunciato da
Cass. n. 5656 del 2012, secondo cui “va dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie, violazione del litisconsorzio necessario) senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, la richiesta al giudice di riesame della questione di merito”. E' stato, infatti, precisato che “l'interesse ad agire, anche in tale tipologia d'impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica”.
Tuttavia, tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa.
Deve ribadirsi, infatti, quanto sottolineato dal più recente arresto di Cass. n. 1441/2022, il quale, nel rilevare come la conclusione seguita dalla sentenza n. 5656 del 2012 appia sostanzialmente isolata nel panorama giurisprudenziale della stessa Corte, sia precedente che successivo, ha altresì evidenziato che tale pronuncia si fonda su un presupposto non meritevole di essere condiviso.
Il presupposto in questione è rappresentato dall'affermazione secondo cui, “nella situazione descritta, non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 354 c.p.c., che impone al giudice di appello, qualora ravvisi che la sentenza impugnata è stata emessa in difetto di integrità del contraddittorio, di non decidere la causa nel merito, ma di rimettere le parti davanti al giudice di primo grado. Tale inapplicabilità comporterebbe che il giudice della opposizione di terzo, pur verificata la pretermissione nel giudizio di un litisconsorte necessario, una volta esaurita la fase rescindente, dovrebbe comunque decidere il merito della controversa, con la conseguenza che il terzo opponente avrebbe altresì l'onere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di dedurre difese e censure che investano le questioni di merito. Tant'è che, a sostegno della propria conclusione, la sentenza in commento richiama l'indirizzo di questa Corte che considera inammissibile l'appello che, senza proporre censure anche nel merito, deduca solo vizi processuali, qualora ovviamente la decisione appellata abbia deciso anche nel merito e fatti salvi i casi in cui la legge preveda la retrocessione del processo davanti al primo giudice (art. 354 c.p.c.), possibilità che, come si è detto, è stata esclusa dalla decisione del 2012”.
Tuttavia, la stessa Corte, nella sentenza n. 1441 del 2022, evidenzia come tale affermazione di inapplicabilità dell'art. 354 c.p.c. non tenga conto “della disposizione di cui all'art. 406 c.p.c., secondo
pagina 6 di 9 cui davanti al giudice adito con la domanda di opposizione di terzo "si osservano le norme per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dal presente capo". Ora, tra le disposizioni processuali che regolano il giudizio di appello vi è, a pieno titolo, dal momento che mira a salvaguardare proprio il principio del doppio grado di giurisdizione, l'art. 354 c.p.c. In questo senso del resto si è espressa la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, che ha affermato che nel caso in cui l'opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata è di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullità, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 c.p.c. (così le sentenze sopra richiamate Cass. n. 4665 del
2021; Cass. n. 11289 del 2020; Cass. 3925 del 2016; Cass. 9878 del 1997; Cass. 2134 del 1995; Cass.
n. 4896 del 1983; Cass. n. 2033 del 1969)” (così in motivazione Cass. n. 1441 del 2022).
Da quanto precede deriva l'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. proposta dalla a nulla rilevando che l'opponente si sia limitata a dedurre e provare la Pt_1 violazione dell'integrità del contraddittorio, senza svolgere difese nel merito. Invero, “il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente, trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice” (Cass. n. 1441 del 2022).
Non può dubitarsi, infatti, che la odierna opponente, in quanto coniuge rimasto estraneo al Pt_1 contratto preliminare oggetto del giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., celebrato
“inter alios”, al momento dell'introduzione di tale giudizio - poi conclusosi con la sentenza impugnata che ha deciso nel merito in sua assenza - fosse ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, tale da renderla litisconsorte necessario in quel giudizio, e, in quanto tale, pregiudicata (ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma primo) dalla sentenza che ha disposto il trasferimento del bene di cui era comproprietaria, unitamente al , senza che ella abbia partecipato al relativo giudizio di merito - CP_3 né in primo né in secondo grado - né al giudizio di legittimità.
In tale situazione, risulta irrilevante l'eventuale decorso del termine annuale di prescrizione previsto per la proposizione dell'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, ai sensi dell'art. 184
c.c., atteso che l'accoglimento dell'impugnazione si fonda sulla mancata partecipazione al giudizio di pagina 7 di 9 merito di un litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932.
L'accoglimento dell'opposizione di terzo proposta da parte del litisconsorte necessario pretermesso comporta, altresì, il venir meno dell'efficacia della sentenza d'appello opposta anche tra le parti originarie del processo, poiché, in questo caso, il pregiudizio del terzo è costituito dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza, sicché è il giudizio stesso ad essere viziato da una nullità insanabile (Cass. n. 3925/2016; Cass. 2033/1969).
Va precisato, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la nullità investe necessariamente l'intero rapporto processuale, essendo stato dedotto in giudizio un unitario rapporto sostanziale, plurisoggettivo e inscindibile. Inoltre, gli effetti della nullità si propagano anche alle statuizioni relative alle domande economiche consequenziali, le quali, sebbene non soggette al litisconsorzio necessario, risultano avvinte da un necessario collegamento logico-giuridico con la domanda ex art. 2932 c.p.c.
Ne deriva che l'intero giudizio dovrà essere rinnovato davanti al primo giudice a contraddittorio integro, in relazione a tutte le domande proposte.
In considerazione dei mutamenti della giurisprudenza intervenuti sulle questioni di natura processuale risultate dirimenti, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per la medesima ragione, le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 987/2024 R.G., dichiara la contumacia di e della società Controparte_3 Controparte_4
in accoglimento dell'opposizione di terzo proposta da ai sensi dell'art. 404, comma Parte_1
1, c.p.c., dichiara la nullità dell'impugnata sentenza n. 1206/2021, emessa da questa Corte d'appello di
Catania e pubblicata il 31/05/2021 - passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione –
(resa nel procedimento iscritto al n. 312/2020 R.G.), per mancata integrazione, sin dal primo grado, del contraddittorio nei confronti di Parte_1
pagina 8 di 9 per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Catania, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e
354 c.p.c., affinché il giudizio sia integralmente rinnovato a contraddittorio integro.
Compensa con e le spese del presente giudizio;
Controparte_1 Controparte_2
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 987/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO VASTA, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Liuzzo
[...] C.F._3
( ), giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._5
pagina 1 di 9 (C.F. ); Controparte_4 P.IVA_1
OPPOSTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Catania e il rappresentante legale della società Controparte_3 [...] per ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare Controparte_4 di compravendita dell'unità immobiliare sita in Riposto, facente parte del complesso edilizio sito sul terreno identificato al foglio 2 particelle 1098, 1099, 1100, 1092, 1093, 1097, contratto stipulato il 21 luglio 2007 e parzialmente modificato con scrittura privata del 24 ottobre 2008. Gli attori deducevano di avere versato la complessiva somma di euro 496.500,00 e che l'immobile non era stato ancora completato, per cui chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie a completare la villetta e ad acquisire la necessaria certificazione catastale, nonché il risarcimento del danno dovuto al mancato godimento del bene.
1.2 Si costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto della domanda, evidenziando che il bene oramai era diverso rispetto a quello oggetto del preliminare.
1.3 Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda attorea e trasferiva il bene immobile, condannava, inoltre, i convenuti in solido a pagare agli attori euro 61.514,00 per completare l'immobile secondo le previsioni contrattuali, oltre ai danni derivanti dall'inadempimento.
2. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Controparte_3
2.1 La società proponeva appello incidentale. Controparte_4
2.2 Gli originari attori resistevano all'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.3 La Corte d'appello di Catania accoglieva solo in parte l'appello principale proposto da CP_3
in relazione alla condanna al pagamento delle forniture e della posa in opera dei materiali e
[...] confermava nel resto l'impugnata sentenza.
3. La sentenza d'appello passava in giudicato a seguito del rigetto del successivo ricorso per cassazione proposto da , giusta la sentenza della Corte di Cassazione n. 34/2024, pubblicata il 2 Controparte_3 gennaio 2024.
pagina 2 di 9 4. Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., notificato il 6 luglio 2024, Pt_1 conveniva, dinanzi alla Corte d'appello di Catania, i coniugi e
[...] Controparte_1
la società e il proprio Controparte_2 Controparte_4 coniuge, , con il quale si trovava in regime di comunione legale dei beni, per sentire Controparte_3 dichiarare nulla giacché inutiliter data la sentenza del Tribunale di Catania n. 4762/2019 del 5/12/2019, con la quale era stata trasferita l'unità immobiliare sita in Riposto di loro proprietà, successivamente confermata, sul punto, in appello (con sentenza n. 1206/2021 depositata il 31/05/20219) e in cassazione
(con sentenza n 34/2024 depositata il 2/1/2024), in quanto emessa in violazione delle regole sul litisconsorzio necessario, essendo la stessa litisconsorte pretermesso.
4.1 Costituitisi nel giudizio, e hanno dedotto Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
4.2. La società e non hanno svolto Controparte_4 Controparte_3 attività difensiva nel presente giudizio.
4.3. All'udienza del 12 maggio 2025, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, la causa, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti ed esaurita la discussione orale, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di terzo proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
1.1 È accertato in fatto che la ha agito nella qualità di litisconsorte necessario pretermesso in Pt_1 relazione alla sentenza - passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione – emessa dalla Corte d'appello di Catania, intervenuta tra il proprio coniuge, , con il quale si Controparte_3 trovava in regime di comunione legale dei beni, i coniugi e Controparte_1 CP_2
e la società Con tale pronuncia era stato,
[...] Controparte_4 tra l'altro, disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. di un immobile di cui la era Pt_1 comproprietaria, insieme al , nonostante non fosse stata evocata in giudizio. CP_3
Al riguardo, risulta dagli atti che l'unità immobiliare promessa in vendita, ancora non completata, insiste, almeno in parte, su un terreno acquistato da con atto pubblico del 3/4/2007, Controparte_3 nel quale egli dichiarava di essere coniugato con la signora e di trovarsi in regime Parte_1 di comunione legale dei beni.
pagina 3 di 9 Parimenti incontestato è che sia il giudice di primo grado sia quello di appello non hanno provveduto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
1.2 Ciò premesso, il Collegio osserva che la nella predetta qualità) deve ritenersi pienamente Pt_1 legittimata alla proposizione dell'impugnazione prevista dall'art. 404, comma 1, c.p.c.
Deve osservarsi, infatti, che la odierna opponente ex art. 404, comma 1, c.p.c., era Pt_1 litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre instaurato nei confronti del promittente venditore, , il quale, pur essendo Controparte_3 coniugato in regime di comunione legale dei beni, aveva stipulato il contratto preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, ossia la Pt_1
Da questi elementi emerge che la suddetta conclusione risulta conforme all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il litisconsorte necessario, rimasto estraneo al giudizio perché non posto in condizioni di parteciparvi, è pienamente legittimato a proporre l'opposizione di terzo qualora vanti un diritto incompatibile con la statuizione della sentenza emessa in quel giudizio (Cass.
1441/2022).
In particolare, con riferimento all'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che, in caso di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo comproprietario per l'intero della cosa (Cass. S.U. n. 17952/2007).
È stato infatti chiarito che “detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre e
l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, sarebbe inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto”.
Di conseguenza, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del coniuge non stipulante, il processo svoltosi senza la partecipazione di un litisconsorte necessario deve ritenersi nullo e va nuovamente celebrato a contraddittorio integro (cfr. Cass. n. 8040/2019 in motivazione).
pagina 4 di 9 Tanto premesso, sulla base dei principi richiamati, deve osservarsi che, nel caso di specie, la mancata rilevazione, anche d'ufficio, del vizio di integrità del contraddittorio nel giudizio di esecuzione specifica, sia in primo grado che in appello, comporta la nullità dell'intero procedimento.
A loro volta, gli opposti coniugi e hanno invocato il Controparte_1 Controparte_2 consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “per l'esecuzione in forma specifica,
a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di compravendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma
è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 cpc, nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione” (Cass. n. 20439/2019).
Hanno quindi osservato che, nel caso di specie, la mancanza del necessario consenso dell'altro coniuge determinerebbe un vizio di annullabilità del contratto stesso, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto (nella specie avutasi quantomeno a far data dal 24.4.2022 – doc. D) o dalla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (nel caso, eseguita il
30/1/2014 – doc. A).
Tale termine, di prescrizione e non di decadenza, inizia a decorrere dalla data in cui il coniuge non consenziente ha avuto conoscenza dell'atto o dalla data della eventuale trascrizione di questo atto nei registri della conservatoria (Cass. n. 1279/1996).
Sulla base di ciò, gli opposti hanno sostenuto che il diritto della i sarebbe ormai estinto, con Pt_1 conseguenze “inevitabili” sulla ammissibilità della opposizione di terzo da lei proposta.
A sostegno di tale tesi, hanno richiamato precedenti della Corte di Cassazione (sentenze n. 24721/2009
e n. 466/2014), secondo cui, sebbene l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. non sia soggetta al termine previsto dall'art. 325, comma 1, c.p.c. (riferibile alla sola opposizione di terzo revocatoria), l'esercizio di tale rimedio impugnatorio rinviene un limite nell'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone.
Hanno quindi concluso per l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla rilevando che la Pt_1 stessa “non aveva più alcuna possibilità di contestare il trasferimento dell'immobile agli acquirenti, avendo perso ogni possibilità di invalidare l'impegno di vendita assunto dal marito”.
pagina 5 di 9 Secondo gli stessi opposti, questa conclusione troverebbe conferma anche nel principio enunciato da
Cass. n. 5656 del 2012, secondo cui “va dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie, violazione del litisconsorzio necessario) senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, la richiesta al giudice di riesame della questione di merito”. E' stato, infatti, precisato che “l'interesse ad agire, anche in tale tipologia d'impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica”.
Tuttavia, tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa.
Deve ribadirsi, infatti, quanto sottolineato dal più recente arresto di Cass. n. 1441/2022, il quale, nel rilevare come la conclusione seguita dalla sentenza n. 5656 del 2012 appia sostanzialmente isolata nel panorama giurisprudenziale della stessa Corte, sia precedente che successivo, ha altresì evidenziato che tale pronuncia si fonda su un presupposto non meritevole di essere condiviso.
Il presupposto in questione è rappresentato dall'affermazione secondo cui, “nella situazione descritta, non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 354 c.p.c., che impone al giudice di appello, qualora ravvisi che la sentenza impugnata è stata emessa in difetto di integrità del contraddittorio, di non decidere la causa nel merito, ma di rimettere le parti davanti al giudice di primo grado. Tale inapplicabilità comporterebbe che il giudice della opposizione di terzo, pur verificata la pretermissione nel giudizio di un litisconsorte necessario, una volta esaurita la fase rescindente, dovrebbe comunque decidere il merito della controversa, con la conseguenza che il terzo opponente avrebbe altresì l'onere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di dedurre difese e censure che investano le questioni di merito. Tant'è che, a sostegno della propria conclusione, la sentenza in commento richiama l'indirizzo di questa Corte che considera inammissibile l'appello che, senza proporre censure anche nel merito, deduca solo vizi processuali, qualora ovviamente la decisione appellata abbia deciso anche nel merito e fatti salvi i casi in cui la legge preveda la retrocessione del processo davanti al primo giudice (art. 354 c.p.c.), possibilità che, come si è detto, è stata esclusa dalla decisione del 2012”.
Tuttavia, la stessa Corte, nella sentenza n. 1441 del 2022, evidenzia come tale affermazione di inapplicabilità dell'art. 354 c.p.c. non tenga conto “della disposizione di cui all'art. 406 c.p.c., secondo
pagina 6 di 9 cui davanti al giudice adito con la domanda di opposizione di terzo "si osservano le norme per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dal presente capo". Ora, tra le disposizioni processuali che regolano il giudizio di appello vi è, a pieno titolo, dal momento che mira a salvaguardare proprio il principio del doppio grado di giurisdizione, l'art. 354 c.p.c. In questo senso del resto si è espressa la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, che ha affermato che nel caso in cui l'opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata è di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullità, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 c.p.c. (così le sentenze sopra richiamate Cass. n. 4665 del
2021; Cass. n. 11289 del 2020; Cass. 3925 del 2016; Cass. 9878 del 1997; Cass. 2134 del 1995; Cass.
n. 4896 del 1983; Cass. n. 2033 del 1969)” (così in motivazione Cass. n. 1441 del 2022).
Da quanto precede deriva l'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. proposta dalla a nulla rilevando che l'opponente si sia limitata a dedurre e provare la Pt_1 violazione dell'integrità del contraddittorio, senza svolgere difese nel merito. Invero, “il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente, trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice” (Cass. n. 1441 del 2022).
Non può dubitarsi, infatti, che la odierna opponente, in quanto coniuge rimasto estraneo al Pt_1 contratto preliminare oggetto del giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., celebrato
“inter alios”, al momento dell'introduzione di tale giudizio - poi conclusosi con la sentenza impugnata che ha deciso nel merito in sua assenza - fosse ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, tale da renderla litisconsorte necessario in quel giudizio, e, in quanto tale, pregiudicata (ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma primo) dalla sentenza che ha disposto il trasferimento del bene di cui era comproprietaria, unitamente al , senza che ella abbia partecipato al relativo giudizio di merito - CP_3 né in primo né in secondo grado - né al giudizio di legittimità.
In tale situazione, risulta irrilevante l'eventuale decorso del termine annuale di prescrizione previsto per la proposizione dell'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, ai sensi dell'art. 184
c.c., atteso che l'accoglimento dell'impugnazione si fonda sulla mancata partecipazione al giudizio di pagina 7 di 9 merito di un litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932.
L'accoglimento dell'opposizione di terzo proposta da parte del litisconsorte necessario pretermesso comporta, altresì, il venir meno dell'efficacia della sentenza d'appello opposta anche tra le parti originarie del processo, poiché, in questo caso, il pregiudizio del terzo è costituito dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza, sicché è il giudizio stesso ad essere viziato da una nullità insanabile (Cass. n. 3925/2016; Cass. 2033/1969).
Va precisato, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la nullità investe necessariamente l'intero rapporto processuale, essendo stato dedotto in giudizio un unitario rapporto sostanziale, plurisoggettivo e inscindibile. Inoltre, gli effetti della nullità si propagano anche alle statuizioni relative alle domande economiche consequenziali, le quali, sebbene non soggette al litisconsorzio necessario, risultano avvinte da un necessario collegamento logico-giuridico con la domanda ex art. 2932 c.p.c.
Ne deriva che l'intero giudizio dovrà essere rinnovato davanti al primo giudice a contraddittorio integro, in relazione a tutte le domande proposte.
In considerazione dei mutamenti della giurisprudenza intervenuti sulle questioni di natura processuale risultate dirimenti, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per la medesima ragione, le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 987/2024 R.G., dichiara la contumacia di e della società Controparte_3 Controparte_4
in accoglimento dell'opposizione di terzo proposta da ai sensi dell'art. 404, comma Parte_1
1, c.p.c., dichiara la nullità dell'impugnata sentenza n. 1206/2021, emessa da questa Corte d'appello di
Catania e pubblicata il 31/05/2021 - passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione –
(resa nel procedimento iscritto al n. 312/2020 R.G.), per mancata integrazione, sin dal primo grado, del contraddittorio nei confronti di Parte_1
pagina 8 di 9 per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Catania, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e
354 c.p.c., affinché il giudizio sia integralmente rinnovato a contraddittorio integro.
Compensa con e le spese del presente giudizio;
Controparte_1 Controparte_2
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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