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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1674 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO DI
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/71) – indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.2.2025, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
CP_ Lavoro, al fine di sentir condannare l' al pagamento dei ratei della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, stante il positivo accertamento del relativo requisito sanitario, giusta decreto di omologa emesso in data 25.6.2024 nel procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n. 9039/2023 R.G.L.
Esponeva la ricorrente: che il suddetto decreto era stato notificato in pari data, mentre il modello CP_ AP70 era stato inoltrato all' il successivo 14.8.2024; che, nel periodo dal 26.6.2024 al
9.8.2024, essa istante era stata ricoverata presso il Centro Medico di Riabilitazione “Vita” in CP_ Cerignola;
che, in data 10.9.2024, aveva appreso che l' con nota racc. a.r. del 5.8.2024, aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento assistenziale in suo godimento con 1 decorrenza dall'1.1.2024, per effetto dell'asserita assenza della stessa ad una nuova visita di revisione, fissata per il giorno 22.7.2024; che, con ricorso al Comitato Provinciale dell'Ente, proposto in data 29.10.2024 per il tramite del Patronato ella aveva segnalato di non aver CP_2 ricevuto alcun avviso di convocazione per la visita di revisione e di essere stata, in ogni caso, impossibilitata a parteciparvi, stante il suo ricovero presso il Centro Medico di Riabilitazione
“Vita”; che il Comitato, con nota e-mail del 31.10.2024, aveva, dal canto suo, evidenziato che essa istante era risultata assente ad una prima convocazione in data 11.6.2024 e, successivamente, in occasione della seconda visita, fissata per il giorno 22.7.2024, e ciò sebbene le convocazioni fossero state ambedue regolarmente notificate mediante apposita raccomandata con avviso di ricevimento;
che, all'esito di p.e.c. del 21.11.2024, con la quale era stato comprovato il proprio impedimento a presentarsi alle due visite di revisione, l'Ente gestore aveva inteso convocarla a nuova visita per il giorno 7.1.2025; che, all'esito di detta visita, era stata riconosciuta in capo ad essa istante un'invalidità civile nella misura del 75%; che, tuttavia, nulla era stato corrisposto in suo favore per effetto del decreto di omologa del 25.6.2024. CP_ Tanto esposto in fatto ed allegato il perdurante inadempimento dell' la Pt_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare il diritto alla percezione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente come riconosciuto da codesto Tribunale con decreto di omologa del 25/06/2024, emesso nell'ambito del proc n. 9039/2023 R.G.; 2) accertare e dichiarare che il citato decreto di omologa è divenuto irrevocabile per mancata proposizione del giudizio di merito ex art. 445 comma 6
c.p.c.; 3) dichiarare che la ricorrente vanta in forza del predetto decreto il pieno diritto a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 dal
16/05/2023 fino al 07/01/2025 (data della nuova visita di revisione); 4) condannare, per
l'effetto, l'ente convenuto al pagamento delle somme dovute per le prestazioni economiche disposte in forza del decreto di omologa, oltre interessi come per legge;
5) condannare l'ente convenuto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c; 6) condannare, infine, l'ente convenuto al pagamento delle spese di giustizia da riconoscersi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2 CP_
2.1. Va opportunamente premesso che, secondo quanto dedotto (e documentato) dall' nel periodo da maggio ad agosto del 2023 sono stati puntualmente corrisposti alla ricorrente i ratei della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento.
A partire dalla mensilità di settembre, l' ha, quindi, erogato l'assegno di invalidità civile, CP_3 sospendendone l'erogazione con modello TE08 dell'8.5.2024 (doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Le suddette circostanze di fatto sono pacifiche, oltre ad essere documentalmente provate.
Ne consegue che la parte ricorrente avrebbe diritto unicamente al pagamento dei ratei di pensione e di indennità di accompagnamento maturati a decorrere da settembre del 2023 e fino al 7.1.2025, allorquando – sottoposta a visita di revisione straordinaria – l'assistibile veniva riconosciuta invalida in misura pari al 75%, con un esito, dunque, diverso rispetto a quello riportato nel decreto di omologa.
2.2. Obietta, tuttavia, l' che alla non spetterebbe il diritto alle prestazioni sopra CP_3 Pt_1 indicate “e, anche qualora le fosse spettato, costei sarebbe comunque decaduta”, di guisa che alcuna somma potrebbe esserle corrisposta.
A tal fine, l'Ente ha svolto una difesa del seguente tenore: “La ricorrente godeva di prestazione
INVCIV N. 044310007107807 (044,3100,07107807 - PREST A INV/CIECO
CIVILE/SORDOMUTO O ASS.SOC.), con decorrenza ottobre 2020. In data 16 maggio 2023 costei ha avuto accesso all'ambulatorio di visita presso la Commissione per la valutazione della Invalidità Civile n. 311 del 16 maggio 2023, dove è stata identificata a mezzo Carta di
Identità N. rilasciata dal comune di Cerignola in data 10 marzo 2015. Numero_1
L'accompagnatore, persona di sua fiducia, ha riferito l'assunzione di psicofarmaci prima della visita. Alla valutazione clinica, cui si è presentata in carrozzina, appariva poco vigile, oppositiva, mutacica, scarsamente collaborante, tanto da non permettere la valutazione dei passaggi posturali e della deambulazione per scarsa compliance, sebbene in conservato tonotrofismo compatibilmente all'età anagrafica. Tuttavia il quadro clinico contrastava con la diagnosi da certificato ASL FG del 2 febbraio 2023 in cui era riportato, “emiparesi facio- branchio-crurale”. Pertanto, la Commissione ha chiesto all' di verificare, con riferimento CP_1 alla documentazione esibita per conto della sig.ra , se i seguenti certificati Parte_1 fossero conformi a verità: • Certificato redatto dal dott. del 26 aprile 2023; • Persona_1
Certificato di visita cardiologica redatto in data 2 febbraio 2023 presso;
• Certificato CP_4 di visita internistica redatto in data 4 aprile 2023 presso;
• Referto spirometria del 4 CP_4 aprile 2023 redatta presso;
• Certificato di visita geriatrica redatto in data 7 febbraio CP_4
2023 presso • Valutazione multidimensionale geriatrica redatta in data 7 febbraio CP_4
3 2023 presso Con Pec del 18/05/2023, l' ha chiesto, alla , la CP_4 CP_1 Parte_2 verifica di veridicità/conformità all'originale della predetta documentazione portata in visione alla commissione per la valutazione della Invalidità Civile in data 16 maggio 2023 con riferimento alla sig.ra (c.f. . In risposta, la Parte_1 C.F._1 [...]
ha comunicato di aver acquisito il riscontro da parte dei sanitari presunti firmatari dei Pt_2 certificati in esame e ha ritenuto: • Certificato medico a firma del dott. del 26 aprile Persona_2
2023: non rispondente al vero;
• Certificato di visita cardiologica a firma del dott. Persona_3 del 2 febbraio 2023: non rispondente al vero;
• Referto della valutazione clinica e spirometrica
a firma della Dott.sa del 4 aprile 2023: conforme a verità; • Certificato di visita Per_4 geriatrica a firma del dott. del 19 gennaio 2023: non rispondente al vero;
• Parte_3
Certificato di visita geriatrica del 7 febbraio 2023 eseguita presso DSS Cerignola – ASL FG: non rispondente al vero. Con riferimento ai predetti fatti, all'udienza del 01/7/2024 l' si CP_3
è costituito parte civile nel giudizio penale davanti al Tribunale di Foggia
contro
Parte_1
(RGNR n.6075-23, DIB. N. 2128/2024), per l'ipotesi di reato di tentata truffa
[...]
(presentazione certificati contraffatti alla Commissione medica di ) per la CP_1 Pt_2 revisione” (pagg.
3-4 della memoria di costituzione).
Com'è evidente, il fatto impeditivo della pretesa attorea risiederebbe nella ipotizzata falsità documentale commessa dalla ricorrente in occasione della (prima) visita di revisione eseguita in data 16.5.2023. CP_
2.3. Tale essendo la prospettazione difensiva dell' deve essere subito disattesa l'istanza di sospensione necessaria del processo “fino al passaggio in giudicato della decisione penale”, quale avanzata dall'Istituto ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Soccorre, in senso contrario a quanto auspicato dall'Ente, il consolidato orientamento di legittimità, compendiato in Cass. n. 23256/2019 e di seguito riportato per quanto di interesse:
“Nel codice di procedura penale vigente non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 codice abrogato, nè sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate e contenute nel capo secondo del Titolo primo del Libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 c.p.c. in sede di nuova formulazione di detto articolo da parte della novella introdotta dalla L. n. 353 del 1990. Ne consegue che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressochè) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 nuovo c.p.p., comma 3, (azione
4 promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotta in giudizio (v., ex aliis, Cass., sentt. n. 3820 del 2010, ord. n. 23516 del 2015)”.
A ciò si aggiunga che – come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte –
“La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. n. 15248/2021).
Non è questo, tuttavia, il caso in esame, posto che l'eventuale declaratoria di responsabilità penale a carico dell'odierna ricorrente non potrebbe minimamente scalfire l'accertamento sanitario contenuto nel decreto di omologa.
Difatti, è sufficiente leggere la relazione di C.T.U., a firma del dott. Persona_5
(depositata in data 7.5.2024 nel procedimento di istruzione preventiva), per avvedersi che alcuno dei documenti asseritamente falsi è stato scrutinato dall'ausiliare (perché, all'evidenza, nemmeno prodotto nel suddetto procedimento dalla parte interessata).
Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità tra il processo penale promosso a carico della (per tentata truffa perpetrata mediante la presentazione di Pt_1 documentazione sanitaria contraffatta alla Commissione Medica dell' ) ed il Parte_2 presente processo previdenziale, non sussistono i presupposti per disporre l'invocata sospensione.
2.4. Per le ragioni innanzi esposte, non si ravvisano neppure specifici fatti impeditivi ai fini del pagamento delle prestazioni in favore della parte istante.
Come detto, infatti, i certificati medici asseritamente non conformi al vero non hanno formato oggetto di esame da parte del C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico.
In siffatto contesto e non avendo l' manifestato dissenso avverso le risultanze peritali, CP_3
l'accertamento del requisito sanitario non può essere sovvertito (fatti salvi gli esiti di una successiva visita di revisione, come in concreto avvenuto), trovando applicazione il principio secondo cui “Il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u.
5 nell'accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., quinto comma, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché le conclusioni dell'accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, prima dell'emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 8878/2015).
2.5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dunque condannarsi l' a CP_3 corrispondere, in favore della parte ricorrente, i ratei della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, quali maturati in relazione al periodo da settembre del 2023 fino al
7.1.2025 (data della nuova visita di revisione), cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. CP_ Dagli importi spettanti a tale titolo devono, tuttavia, detrarsi le somme che l' ha
(pacificamente) già erogato all'assistita a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo da settembre del 2023 a maggio del 2024.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, senza l'aumento del 10% di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante il mancato funzionamento CP_ dei collegamenti ipertestuali inseriti in ricorso – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. NO DI, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., pure evocato dalla CP_ ricorrente, non ravvisandosi in concreto nel comportamento dell' gli estremi di una condotta processualmente abusiva (Cass. civ. Sez. II, 21 giugno 2025, n. 16620).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1674/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di dei ratei della pensione d'inabilità e dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, quali maturati in relazione al periodo da settembre del 2023 fino al
7.1.2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e detratto quanto già erogato alla parte ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo da settembre del 2023
a maggio del 2024;
6 CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. NO DI.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/11/2025
Il Giudice
NO CA
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