Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2025, proposto dall’avv. Giuseppe Sartorio, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia Tauro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria n. 364/2024 del 4 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia Tauro;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa BE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso tempestivamente notificato e depositato, l’avv. Giuseppe Sartorio, in qualità di procuratore distrattario della società Wind Tre S.p.A., ha chiesto l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 364/2024 del 4 giugno 2024, notificata in pari data, con cui questo Tribunale, nel definire il giudizio n. 00351/2023 REG.RIC., ha condannato il Comune di Gioia Tauro “ al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta”;
RILEVATO che:
- il Comune di Gioia Tauro, costituitosi in giudizio, con memoria del 30.07.2025, dopo aver dedotto la pendenza di una procedura straordinaria di liquidazione avviata, ai sensi dell’art. 246 TUEL, in data 29.6.2017, ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, al quale il ricorrente ha, successivamente aderito (memoria dell’1.09.2025), per il tempo necessario per procedere alla spontanea ottemperanza al giudicato;
- in vista della camera di consiglio del 19.11.2025, il ricorrente ha dato atto, di ciò fornendo prova documentale, della sopravvenuta stipula di un accordo transattivo, in esecuzione del quale le sue pretese creditorie sarebbero state integralmente soddisfatte (memorie difensive del 16.09.2025 e del 24.09.2025), chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite;
RITENUTO che la natura novativa dell’accordo in atti - in forza del quale il creditore procedente ha accettato “ in via transattiva, novativa e pro bono pacis la somma di € 2.444,00 (pari alla somma richiesta nel giudizio di ottemperanza sottratta l’IVA), con rinuncia agli interessi, oltre € 300,00 a titolo di contributo unificato per il giudizio di ottemperanza” – osti alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinando piuttosto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO, infine, che le spese di lite, in linea con le richieste dell’interessato, possano essere integralmente compensate tra le parti, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato, il cui pagamento è divenuto oggetto del summenzionato accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN TI, Presidente
BE MA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA | IN TI |
IL SEGRETARIO