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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/09/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.g. 702/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 22.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 702/2025 r.g.l. vertente
TRA
con l'avv. MONTESANO CANCELLARA ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato trattarsi di infortunio sul lavoro, accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo e/o al risarcimento e/o all'indennità, nonché alla rendita diretta cui l' risulta obbligato secondo la normativa in materia (anche di cui al decreto legge n. CP_1
38/2000) e all'indennità temporanea assoluta;
accertare e dichiarare l'esistenza di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso (ivi compreso il danno biologico, esistenziale, morale e alla capacità lavorativa generica e specifica), subiti dal ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro, e condannare, anche in via equitativa, l' al risarcimento/indennizzo/indennità/rendita CP_1 degli stessi, per la cui quantificazione ci si rimette alla equa e discrezionale valutazione che il
Tribunale vorrà effettuare e nella misura che riterrà opportuna e corretta;
il tutto con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge, secondo il principio della soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, il quale si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva di avere subito un infortunio lavorativo in data 16.03.2022 a seguito del quale era dapprima trasportato dai colleghi di lavoro presso il P.S. dell'Ospedale San
Raffaele di Cassino ove era diagnosticata una “Sindrome Neurologica Acuta con Ipostenia dell ” ed il giorno successivo ovvero il 17.03.2022 ricoverato fino al 29.03.2022, Persona_1 seguiva un periodo di malattia e visite specialistiche;
di avere inviato all' in data 25.10.2022 CP_1 domanda di riconoscimento dell'infortunio professionale e di avere presentato in data 17.02.2023 opposizione al diniego dell'ente.
Instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improponibilità della CP_1 domanda per mancata presentazione in sede amministrativa della denuncia di infortunio “Nel caso di specie vi è stata violazione di quanto disposto dall'art. 53 del TU 1124/1965 che prevede l'obbligo di invio in via telematica del primo certificato di infortunio da parte di medico certificatore”.
Deduceva l'Ente che il primo certificato non fosse mai pervenuto all' e che la richiesta inoltrata CP_1 era una “richiesta di riconoscimento della patologia a firma del difensore con allegato un certificato di malattia INPS e quindi di malattia comune non certo di infortunio.”
L'eccezione dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
L'art. 52 T.U. 1124/65 "L'assicurato è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia".
L'art. 53 T.U. 1124/65 “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro due giorni all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni"; al 5 comma stabilisce che "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore.”
La preventiva corretta presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile.
Nel caso di specie manca la prova relativa alla corretta presentazione della domanda amministrativa relativa all'infortunio, unitamente alle comunicazioni di cui all'art 52 T.U. 1124/65 ed all'art 53 T.U.
1124/65.
P.Q.M.
Dichiara improponibile il ricorso.
Spese compensate
Cassino 25.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
R.g. 702/2025
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 22.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 702/2025 r.g.l. vertente
TRA
con l'avv. MONTESANO CANCELLARA ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertato e dichiarato trattarsi di infortunio sul lavoro, accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo e/o al risarcimento e/o all'indennità, nonché alla rendita diretta cui l' risulta obbligato secondo la normativa in materia (anche di cui al decreto legge n. CP_1
38/2000) e all'indennità temporanea assoluta;
accertare e dichiarare l'esistenza di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso (ivi compreso il danno biologico, esistenziale, morale e alla capacità lavorativa generica e specifica), subiti dal ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro, e condannare, anche in via equitativa, l' al risarcimento/indennizzo/indennità/rendita CP_1 degli stessi, per la cui quantificazione ci si rimette alla equa e discrezionale valutazione che il
Tribunale vorrà effettuare e nella misura che riterrà opportuna e corretta;
il tutto con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge, secondo il principio della soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, il quale si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva di avere subito un infortunio lavorativo in data 16.03.2022 a seguito del quale era dapprima trasportato dai colleghi di lavoro presso il P.S. dell'Ospedale San
Raffaele di Cassino ove era diagnosticata una “Sindrome Neurologica Acuta con Ipostenia dell ” ed il giorno successivo ovvero il 17.03.2022 ricoverato fino al 29.03.2022, Persona_1 seguiva un periodo di malattia e visite specialistiche;
di avere inviato all' in data 25.10.2022 CP_1 domanda di riconoscimento dell'infortunio professionale e di avere presentato in data 17.02.2023 opposizione al diniego dell'ente.
Instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improponibilità della CP_1 domanda per mancata presentazione in sede amministrativa della denuncia di infortunio “Nel caso di specie vi è stata violazione di quanto disposto dall'art. 53 del TU 1124/1965 che prevede l'obbligo di invio in via telematica del primo certificato di infortunio da parte di medico certificatore”.
Deduceva l'Ente che il primo certificato non fosse mai pervenuto all' e che la richiesta inoltrata CP_1 era una “richiesta di riconoscimento della patologia a firma del difensore con allegato un certificato di malattia INPS e quindi di malattia comune non certo di infortunio.”
L'eccezione dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
L'art. 52 T.U. 1124/65 "L'assicurato è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia".
L'art. 53 T.U. 1124/65 “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro due giorni all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni"; al 5 comma stabilisce che "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore.”
La preventiva corretta presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile.
Nel caso di specie manca la prova relativa alla corretta presentazione della domanda amministrativa relativa all'infortunio, unitamente alle comunicazioni di cui all'art 52 T.U. 1124/65 ed all'art 53 T.U.
1124/65.
P.Q.M.
Dichiara improponibile il ricorso.
Spese compensate
Cassino 25.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada