Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1960, n. 90
Articolo 1
Versione
20 marzo 1960
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 90 milioni, sara' fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 marzo 1960