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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3442/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
ES IN, Relatore
ZI RT, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17685/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - Piazza Duomo 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000084 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo n. 40402500000084 per omesso pagamento
IMU anno 2020, dettagliatamente specificata in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU prevista per l'abitazione principale.
Si è costituta Publiservizi srl ed ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere che ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Invero l'atto impugnato è stato annullato in autotutela, essendo state ritenute fondate le doglianze di parte ricorrente.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.1.2026. IL
GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Carmine Esposito dr. Francesco Abete
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
ES IN, Relatore
ZI RT, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17685/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - Piazza Duomo 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000084 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo n. 40402500000084 per omesso pagamento
IMU anno 2020, dettagliatamente specificata in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: mancato riconoscimento dell'agevolazione IMU prevista per l'abitazione principale.
Si è costituta Publiservizi srl ed ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere che ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Invero l'atto impugnato è stato annullato in autotutela, essendo state ritenute fondate le doglianze di parte ricorrente.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.1.2026. IL
GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Carmine Esposito dr. Francesco Abete