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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5119/2019 vertente TRA
Parte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Lonardo,
[...] come in atti
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, come in atti Controparte_1
- resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.05.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- che il resistente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal 16.10.1973 al 31.10.2014, con mansioni di funzionario camerale di cui al livello B7 del CCNL di categoria;
- che alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, aveva maturato un'indennità di anzianità pari ad € 81.239,25 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva richiesto e beneficiato delle seguenti anticipazioni sull'indennità di anzianità: € 8.358,81 con determina n. 32 del 13.05.1987; € 9.182,06 con determina n. 9 del 14.12.1992; € 21.551,18 con determina n. 43 del 24.01.2005; € 7.627,64 con determina n. 304 del 06.06.2007; € 11.373,57 con determina n. 547 del 21.12.2010; € 4.710,26 con determina n. 499 del 25.07.2013, per un totale di € 62.803,52, oltre interessi;
- che con determinazione n. 10/2017 veniva stabilito il TF maturato dal resistente, quantificato in complessivi € 81.239,25 lordi, disponendo la liquidazione della prima rata di
€ 50.000,00 e che su tale importo provvedeva alla decurtazione della quota IRPEF dovuta di
€ 8.505,99, nonché alla trattenuta dell'intero importo residuo di € 41.494,01 a titolo di recupero totale degli interessi maturati sulle anticipazioni, pari ad € 19.482,26, ed a titolo di acconto sulla restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'Ente;
- che con determinazione n. 61/2018 veniva disposta la liquidazione della seconda e ultima quota di € 31.239,55 da cui venivano decurtate le ritenute fiscali di € 7.185,03 ed il saldo spettante di € 24.054,52 veniva trattenuto a titolo di restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'Ente;
- che residuava un debito a carico del resistente di € 16.737,25 e che, nonostante i ripetuti solleciti, quest'ultimo non ancora aveva provveduto a restituire tale importo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il resistente era debitore nei propri confronti dell'importo complessivo di € 16.737,25 con condanna alla restituzione di tale somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo che nel caso di specie tutte le voci retributive accessorie (compresi il premio incentivante, l'indennità di comparto, l'indennità di disagio, l'indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione accessoria, le ferie non godute, i buoni pasto, et similia) erano da includere nel calcolo della indennità di anzianità. Sosteneva che la diversità di trattamento dei dipendenti delle C.C.I.A.A. rispetto agli altri lavoratori di enti ed autonomie locali, in tema di calcolo di indennità di anzianità trovava la sua ratio nella peculiarità del lavoro prestato, con necessità di applicare solo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 77, D.I. 12.07.1982, 2, comma IX Legge 335/1995 e 12 Legge 153/1969, e che quindi nel computo del trattamento di anzianità loro spettante dovevano inserirsi tutti gli emolumenti di natura retributiva che componevano la retribuzione lorda, onde determinare il quantum effettivamente dovuto. Contestava, dunque, l'errore della ricorrente nel determinare gli importi dovuti, considerando che la retribuzione base presa a riferimento per il calcolo dell'indennità di anzianità era inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria, che l'indennità stessa era stata determinata senza considerare alcune voci retributive a suo dire pensionabili e che il calcolo di interessi era errato e penalizzante. A ciò aggiungeva che il prospetto riportato dalla Camera di Commercio non prevedeva alcun interesse in suo favore in relazione alla mora con la quale era stata liquidata la prestazione atteso che, dal 31\12\2014, data di risoluzione del rapporto, l'effettivo pagamento era stato eseguito solo in data 24\1\2018 e quindi oltre 36 mesi. Tenendo conto di tali elementi, proponeva domanda riconvenzionale con richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione, onde accertare che l'ultima retribuzione lorda dovuta, comprensiva di indennità ex 3/4 livello, indennità di comparto, indennità di vacanza contrattuale, buono pasto, era pari ad € 2.267,77, che moltiplicata per i 41 anni di lavoro determinava l'importo lordo della indennità di anzianità pari ad euro 98.095,72. Chiedeva, altresì, di dichiarare che gli interessi determinati dalla ricorrente nella somma di € 19.482,26 risultavano errati in quanto non tenevano conto del D.I. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 aprile 1995, n. 245 e per l'effetto chiedeva di dichiarare che la ricorrente, aveva diritto a veder computato il minore importo di euro 11.045,83, con conseguente proprio diritto ad ottenere la somma di euro 8.555,35 in quanto mai percepita, risultante ancora a credito dopo le compensazioni effettuate. Chiedeva dunque, di condannare la ricorrente al pagamento della predetta somma residua, oltre interessi legali dal 24\1\2018, fino al soddisfo come per legge, a titolo di differenze residue in relazione all'indennità di anzianità, nonché al pagamento delle spese di lite ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Nella memoria di replica su domanda riconvenzionale parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo con l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente, vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*** In considerazione della complessità delle questioni da affrontare, è opportuno un richiamo della normativa che disciplina il trattamento del personale della CC.II.AA. e le anticipazioni sull'indennità di anzianità.
Occorre anzitutto ricordare che la Legge n. 125/1968 stabiliva, al comma II dell'art. 3, che la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sarebbero dovuti essere disciplinati da apposito regolamento tipo, da emanarsi dal Controparte_2
, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le
[...] organizzazioni sindacali più rappresentative. Tale fu il Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982, il quale all'art. 77 così testualmente disponeva – e tuttora dispone – “all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [ ... ] compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere.
La liquidazione dell'indennità di anzianità per le Camere di Commercio è disciplinata nel senso che per il pagamento dell'indennità è necessaria la cessazione dal servizio e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro e che il dipendente ha diritto ad una indennità a carico dei bilanci camerali che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio.
La successiva L. 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, stabilisce all' art. 19 che a detto personale si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e quindi le disposizioni sul pubblico impiego.
È intervenuta poi la L. 8 agosto 1995, n. 335 il cui art. 2 disciplina diversamente il trattamento di fine servizio a seconda che il dipendente pubblico sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1996, ovvero prima di tale data. Nel primo caso, che non interessa la fattispecie in esame, il comma 5 del richiamato articolo prevede l'immediata applicazione dell'art. 2120 c.c. e dunque della disciplina relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati. Per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1996 – ed è questo il caso che interessa – l'art. 2, comma 7 demanda invece totalmente alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 6, richiamando altresì la necessità, anche in questa ipotesi, dell'emanazione di un D.P.C.M. contenente le disposizioni di esecuzione. Infine, il successivo comma 9 del medesimo articolo ha disposto l'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina prevista dall'art. 12 legge n. 153/1969 ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile;
disciplina che, al detto scopo, considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Indi, il D. Lgs. n.165/2001, art. 69, comma 2, ossia la fonte legale che disciplina il pubblico impiego privatizzato dispone che “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2 comma 2 la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”.
Quindi, per i pubblici dipendenti assunti prima del primo gennaio 1996, il sistema resta quello che vigeva nei singoli settori prima della legge di privatizzazione. Peraltro la inerzia delle associazioni sindacali a intervenire sui trattamenti, variamente denominati, spettanti alla fine del rapporto di lavoro, per coloro che erano già in servizio prima del primo gennaio 1996, che logicamente avrebbe dovuto avvenire con la progressiva equiparazione al regime del TF previsto per quelli assunti dopo detta data e per i dipendenti privati, si spiega considerando che l'impiegato pubblico godeva di un regime più favorevole rispetto al TF (pari alla somma delle quote di retribuzione percepite per ciascun anno di servizio), perché il trattamento si determinava moltiplicando l'ultima retribuzione per il numero degli anni di servizio compiuti.
Questi essendo i tratti salienti della disciplina giuridica, in relazione alla indennità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio, le parti sindacali hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982, perché nella dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, si è convenuto che, per i dipendenti delle Camere di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999, restano confermate le disposizioni del D.I. 12 luglio 1982 e successive modifiche e del D.I. 20 aprile 1995, n. 245, relativamente agli istituti della indennità di anzianità e relative anticipazioni, nonché dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio tuttora disciplinata dall'art. 77 del Decreto interministeriale del 1982, che include, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre che lo stipendio e la tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili, va valutato se - in forza della entrata in vigore della L. 5 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 7 che considera come pensionabili tutti i compensi percepiti - la indennità di anzianità debba includere anche il compenso per i buoni pasto e le indennità ulteriori.
In altri termini, si tratta di accertare se la onnicomprensività della retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali e su cui commisurare le pensioni, introdotta dalla citata L. n. 335 del 1995, comporti che altrettanto onnicomprensiva debba considerarsi l'ultima retribuzione, da moltiplicare per gli anni di servizio, ai fini del calcolo della indennità di anzianità.
Secondo la tesi del lavoratore, essendo ormai tutte le voci retributive pensionabili, dovrebbero confluire tutte nella indennità di anzianità giacché l'art. 77 del decreto del 1982 vi include le indennità pensionabili. La tesi non è condivisibile, ritenendo il Giudicante, consapevole dell'iniziale contrasto giurisprudenziale in materia verificatosi, di dover dare seguito all'orientamento più di recente espresso dalla Suprema Corte, pienamente condiviso, che in questa sede integralmente si riporta ex art 118 disp. att. Cpc, secondo cui “In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dall'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltrechè idonea ad inficiare la disposizione contrattuale "de qua" per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe. (Nella specie, la S.C. ha proceduto, ai sensi dell' art. 65 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001, all'interpretazione diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 per l'anno 2000 e dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, confermando la decisione della corte territoriale che aveva escluso il computo, nell'ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso incentivante, e dell'indennità ex art. 36 del CCNL di comparto).”
L'orientamento da ultimo riportato ha trovato sostanziale conferma, anche sul presupposto della natura retributiva dell'indennità di risultato, in successive pronunce del Supremo Collegio (cfr. Ordinanza n. 10654 del 26/06/2012; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6263 del
16/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 7057 del 24/03/2010 Sez. L, Sentenza n. 20037 del
17/09/2009). La retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica, come preteso dalla ricorrente, resta invece subordinata ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi, in quanto essa costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, riflette “il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione”, e corrisponde all'apporto in termini di produttività o redditività della prestazione (cfr. Cass. sent. n. 2462/2018).
Pertanto, non costituisce emolumento stabile, continuativo ed acquisito al patrimonio del dipendente.
Parimenti, poiché il nostro ordinamento non prevede un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, autorevoli orientamenti giurisprudenziali, sin dai tempi più risalenti, hanno affermato che il valore del servizio di mensa o il buono pasto/indennità di mensa non costituisce un elemento integrativo della retribuzione (Cassazione 6/8/1996,
n.7187). La normativa vigente, inoltre, dispone che, sia il servizio di mensa aziendale, che l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non ne usufruisce, non fanno parte della retribuzione (art. 6, comma 3, Decreto Legge 333/1992).
Deve, in definitiva, alla luce degli autorevoli e più recenti orientamenti espressi dal Supremo Collegio, escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità ex art 77 cit. e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione configgente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati.
Consegue, che la pretesa del resistente volta ad ottenere una riliquidazione dell'indennità ex art 77 del Decreto interministeriale 12 luglio 1982, includendo nella relativa base di calcolo le voci accessorie in ricorso indicate, deve essere rigettata.
Passando all'esame della seconda domanda in riconvenzione formulata dal va CP_1 rilevato che gli interessi sono stati correttamente calcolati. L'art. 85 del Regolamento per il Personale delle Camere di Commercio successivamente alle modifiche del 1995, così dispone:
“Art. 85 - (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità) 1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente può essere concesso un prestito in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale prestito è gravato da interesse semplice annuo e verrà estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere.
4. È fatta salva in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.
5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli.
6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.
7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della richiesta.
8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili.
9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data;
in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa.
10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento".
Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministero Delle Attivita' Produttive del 22.11.2004:
“Visto l'art. 85, comma 3, del sopra citato regolamento, cosi' come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' d'anzianita' ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere;
Visto il decreto del Ministro dell'industria , emanato Controparte_2 di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, del 17 novembre 1995 con il quale il tasso d'interesse a valere sui prestiti sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio, e' stato fissato nella misura del 5% semplice;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica dell'11 marzo 1999, che ha fissato nuovamente il tasso di interesse nella misura del 3,5% semplice, dalla data dello stesso decreto;
Vista la deliberazione n. 89 del 1° ottobre 2003 con la quale il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare all'1,5% il tasso d'interesse semplice annuo che i dipendenti delle camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' d'anzianita' e sui fondi di previdenza per l'anno (o frazione d'anno) in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione sopra citata con la quale, altresi', il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di stabilire, a decorrere, dall'anno successivo a quello del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, che la misura del saggio d'interesse che il personale delle camere di commercio e' tenuto a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' d'anzianita' e sui fondi di previdenza sia determinata mediante rinvio alla misura del tasso d'interesse legale al 31 dicembre dell'anno precedente, ribassato di non oltre due punti percentuali;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta dell'Unioncamere relativa alla determinazione automatica del saggio d'interesse collegato al tasso legale al 31 dicembre dell'anno precedente in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di poter accogliere la proposta di Unioncamere nella parte relativa alla fissazione del tasso d'interesse nella misura dell'1,5% semplice annuo per le anticipazioni sopra richiamate;
Decreta:
Articolo unico
Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle camere di commercio e' tenuto a corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' di anzianita' e ai fondi di previdenza, concessi ai sensi dell'art. 85 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato dal decreto 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato nella misura dell'1,5% semplice, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale tasso si applica anche ai piani di restituzione di prestiti gia' concessi, a valere sulla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.”
Pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, il saggio di interesse annuo va calcolato secondo i tassi via via avvicendatisi sulla base dei successivi Decreti Ministeriali pubblicati, ed il tasso da ultimo indicato (1,5% semplice) può essere applicato, secondo quanto indicato dalla stessa norma, solo in data successiva al 9.12.2004, data di pubblicazione del decreto.
Per tutto quanto esposto, va accolta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, il CP_1 va condannato al pagamento della somma di euro 19.482,26.
In considerazione della complessità della questione interpretativa sottesa alla domanda giudiziale, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 19.482,26, come in parte motiva oltre interessi;
Con
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5119/2019 vertente TRA
Parte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Lonardo,
[...] come in atti
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra, come in atti Controparte_1
- resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.05.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- che il resistente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal 16.10.1973 al 31.10.2014, con mansioni di funzionario camerale di cui al livello B7 del CCNL di categoria;
- che alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, aveva maturato un'indennità di anzianità pari ad € 81.239,25 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge;
- che nel corso del rapporto di lavoro aveva richiesto e beneficiato delle seguenti anticipazioni sull'indennità di anzianità: € 8.358,81 con determina n. 32 del 13.05.1987; € 9.182,06 con determina n. 9 del 14.12.1992; € 21.551,18 con determina n. 43 del 24.01.2005; € 7.627,64 con determina n. 304 del 06.06.2007; € 11.373,57 con determina n. 547 del 21.12.2010; € 4.710,26 con determina n. 499 del 25.07.2013, per un totale di € 62.803,52, oltre interessi;
- che con determinazione n. 10/2017 veniva stabilito il TF maturato dal resistente, quantificato in complessivi € 81.239,25 lordi, disponendo la liquidazione della prima rata di
€ 50.000,00 e che su tale importo provvedeva alla decurtazione della quota IRPEF dovuta di
€ 8.505,99, nonché alla trattenuta dell'intero importo residuo di € 41.494,01 a titolo di recupero totale degli interessi maturati sulle anticipazioni, pari ad € 19.482,26, ed a titolo di acconto sulla restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'Ente;
- che con determinazione n. 61/2018 veniva disposta la liquidazione della seconda e ultima quota di € 31.239,55 da cui venivano decurtate le ritenute fiscali di € 7.185,03 ed il saldo spettante di € 24.054,52 veniva trattenuto a titolo di restituzione delle anticipazioni dell'indennità di anzianità già erogate dall'Ente;
- che residuava un debito a carico del resistente di € 16.737,25 e che, nonostante i ripetuti solleciti, quest'ultimo non ancora aveva provveduto a restituire tale importo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il resistente era debitore nei propri confronti dell'importo complessivo di € 16.737,25 con condanna alla restituzione di tale somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente, eccependo che nel caso di specie tutte le voci retributive accessorie (compresi il premio incentivante, l'indennità di comparto, l'indennità di disagio, l'indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione accessoria, le ferie non godute, i buoni pasto, et similia) erano da includere nel calcolo della indennità di anzianità. Sosteneva che la diversità di trattamento dei dipendenti delle C.C.I.A.A. rispetto agli altri lavoratori di enti ed autonomie locali, in tema di calcolo di indennità di anzianità trovava la sua ratio nella peculiarità del lavoro prestato, con necessità di applicare solo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 77, D.I. 12.07.1982, 2, comma IX Legge 335/1995 e 12 Legge 153/1969, e che quindi nel computo del trattamento di anzianità loro spettante dovevano inserirsi tutti gli emolumenti di natura retributiva che componevano la retribuzione lorda, onde determinare il quantum effettivamente dovuto. Contestava, dunque, l'errore della ricorrente nel determinare gli importi dovuti, considerando che la retribuzione base presa a riferimento per il calcolo dell'indennità di anzianità era inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria, che l'indennità stessa era stata determinata senza considerare alcune voci retributive a suo dire pensionabili e che il calcolo di interessi era errato e penalizzante. A ciò aggiungeva che il prospetto riportato dalla Camera di Commercio non prevedeva alcun interesse in suo favore in relazione alla mora con la quale era stata liquidata la prestazione atteso che, dal 31\12\2014, data di risoluzione del rapporto, l'effettivo pagamento era stato eseguito solo in data 24\1\2018 e quindi oltre 36 mesi. Tenendo conto di tali elementi, proponeva domanda riconvenzionale con richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione, onde accertare che l'ultima retribuzione lorda dovuta, comprensiva di indennità ex 3/4 livello, indennità di comparto, indennità di vacanza contrattuale, buono pasto, era pari ad € 2.267,77, che moltiplicata per i 41 anni di lavoro determinava l'importo lordo della indennità di anzianità pari ad euro 98.095,72. Chiedeva, altresì, di dichiarare che gli interessi determinati dalla ricorrente nella somma di € 19.482,26 risultavano errati in quanto non tenevano conto del D.I. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 aprile 1995, n. 245 e per l'effetto chiedeva di dichiarare che la ricorrente, aveva diritto a veder computato il minore importo di euro 11.045,83, con conseguente proprio diritto ad ottenere la somma di euro 8.555,35 in quanto mai percepita, risultante ancora a credito dopo le compensazioni effettuate. Chiedeva dunque, di condannare la ricorrente al pagamento della predetta somma residua, oltre interessi legali dal 24\1\2018, fino al soddisfo come per legge, a titolo di differenze residue in relazione all'indennità di anzianità, nonché al pagamento delle spese di lite ed onorari in favore del procuratore antistatario.
Nella memoria di replica su domanda riconvenzionale parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo con l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente, vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*** In considerazione della complessità delle questioni da affrontare, è opportuno un richiamo della normativa che disciplina il trattamento del personale della CC.II.AA. e le anticipazioni sull'indennità di anzianità.
Occorre anzitutto ricordare che la Legge n. 125/1968 stabiliva, al comma II dell'art. 3, che la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sarebbero dovuti essere disciplinati da apposito regolamento tipo, da emanarsi dal Controparte_2
, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le
[...] organizzazioni sindacali più rappresentative. Tale fu il Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982, il quale all'art. 77 così testualmente disponeva – e tuttora dispone – “all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [ ... ] compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere.
La liquidazione dell'indennità di anzianità per le Camere di Commercio è disciplinata nel senso che per il pagamento dell'indennità è necessaria la cessazione dal servizio e quindi l'estinzione del rapporto di lavoro e che il dipendente ha diritto ad una indennità a carico dei bilanci camerali che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio.
La successiva L. 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, stabilisce all' art. 19 che a detto personale si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e quindi le disposizioni sul pubblico impiego.
È intervenuta poi la L. 8 agosto 1995, n. 335 il cui art. 2 disciplina diversamente il trattamento di fine servizio a seconda che il dipendente pubblico sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1996, ovvero prima di tale data. Nel primo caso, che non interessa la fattispecie in esame, il comma 5 del richiamato articolo prevede l'immediata applicazione dell'art. 2120 c.c. e dunque della disciplina relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati. Per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1996 – ed è questo il caso che interessa – l'art. 2, comma 7 demanda invece totalmente alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 6, richiamando altresì la necessità, anche in questa ipotesi, dell'emanazione di un D.P.C.M. contenente le disposizioni di esecuzione. Infine, il successivo comma 9 del medesimo articolo ha disposto l'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina prevista dall'art. 12 legge n. 153/1969 ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile;
disciplina che, al detto scopo, considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Indi, il D. Lgs. n.165/2001, art. 69, comma 2, ossia la fonte legale che disciplina il pubblico impiego privatizzato dispone che “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2 comma 2 la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”.
Quindi, per i pubblici dipendenti assunti prima del primo gennaio 1996, il sistema resta quello che vigeva nei singoli settori prima della legge di privatizzazione. Peraltro la inerzia delle associazioni sindacali a intervenire sui trattamenti, variamente denominati, spettanti alla fine del rapporto di lavoro, per coloro che erano già in servizio prima del primo gennaio 1996, che logicamente avrebbe dovuto avvenire con la progressiva equiparazione al regime del TF previsto per quelli assunti dopo detta data e per i dipendenti privati, si spiega considerando che l'impiegato pubblico godeva di un regime più favorevole rispetto al TF (pari alla somma delle quote di retribuzione percepite per ciascun anno di servizio), perché il trattamento si determinava moltiplicando l'ultima retribuzione per il numero degli anni di servizio compiuti.
Questi essendo i tratti salienti della disciplina giuridica, in relazione alla indennità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio, le parti sindacali hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982, perché nella dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, si è convenuto che, per i dipendenti delle Camere di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999, restano confermate le disposizioni del D.I. 12 luglio 1982 e successive modifiche e del D.I. 20 aprile 1995, n. 245, relativamente agli istituti della indennità di anzianità e relative anticipazioni, nonché dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio tuttora disciplinata dall'art. 77 del Decreto interministeriale del 1982, che include, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre che lo stipendio e la tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili, va valutato se - in forza della entrata in vigore della L. 5 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 7 che considera come pensionabili tutti i compensi percepiti - la indennità di anzianità debba includere anche il compenso per i buoni pasto e le indennità ulteriori.
In altri termini, si tratta di accertare se la onnicomprensività della retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali e su cui commisurare le pensioni, introdotta dalla citata L. n. 335 del 1995, comporti che altrettanto onnicomprensiva debba considerarsi l'ultima retribuzione, da moltiplicare per gli anni di servizio, ai fini del calcolo della indennità di anzianità.
Secondo la tesi del lavoratore, essendo ormai tutte le voci retributive pensionabili, dovrebbero confluire tutte nella indennità di anzianità giacché l'art. 77 del decreto del 1982 vi include le indennità pensionabili. La tesi non è condivisibile, ritenendo il Giudicante, consapevole dell'iniziale contrasto giurisprudenziale in materia verificatosi, di dover dare seguito all'orientamento più di recente espresso dalla Suprema Corte, pienamente condiviso, che in questa sede integralmente si riporta ex art 118 disp. att. Cpc, secondo cui “In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dall'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltrechè idonea ad inficiare la disposizione contrattuale "de qua" per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe. (Nella specie, la S.C. ha proceduto, ai sensi dell' art. 65 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001, all'interpretazione diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 per l'anno 2000 e dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, confermando la decisione della corte territoriale che aveva escluso il computo, nell'ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso incentivante, e dell'indennità ex art. 36 del CCNL di comparto).”
L'orientamento da ultimo riportato ha trovato sostanziale conferma, anche sul presupposto della natura retributiva dell'indennità di risultato, in successive pronunce del Supremo Collegio (cfr. Ordinanza n. 10654 del 26/06/2012; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6263 del
16/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 7057 del 24/03/2010 Sez. L, Sentenza n. 20037 del
17/09/2009). La retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica, come preteso dalla ricorrente, resta invece subordinata ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi, in quanto essa costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale, riflette “il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione”, e corrisponde all'apporto in termini di produttività o redditività della prestazione (cfr. Cass. sent. n. 2462/2018).
Pertanto, non costituisce emolumento stabile, continuativo ed acquisito al patrimonio del dipendente.
Parimenti, poiché il nostro ordinamento non prevede un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, autorevoli orientamenti giurisprudenziali, sin dai tempi più risalenti, hanno affermato che il valore del servizio di mensa o il buono pasto/indennità di mensa non costituisce un elemento integrativo della retribuzione (Cassazione 6/8/1996,
n.7187). La normativa vigente, inoltre, dispone che, sia il servizio di mensa aziendale, che l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non ne usufruisce, non fanno parte della retribuzione (art. 6, comma 3, Decreto Legge 333/1992).
Deve, in definitiva, alla luce degli autorevoli e più recenti orientamenti espressi dal Supremo Collegio, escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità ex art 77 cit. e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata L. n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione configgente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati.
Consegue, che la pretesa del resistente volta ad ottenere una riliquidazione dell'indennità ex art 77 del Decreto interministeriale 12 luglio 1982, includendo nella relativa base di calcolo le voci accessorie in ricorso indicate, deve essere rigettata.
Passando all'esame della seconda domanda in riconvenzione formulata dal va CP_1 rilevato che gli interessi sono stati correttamente calcolati. L'art. 85 del Regolamento per il Personale delle Camere di Commercio successivamente alle modifiche del 1995, così dispone:
“Art. 85 - (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità) 1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente può essere concesso un prestito in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda.
2. Tale prestito è gravato da interesse semplice annuo e verrà estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere.
4. È fatta salva in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.
5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente o dei propri figli.
6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.
7. Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennità maturata alla data della richiesta.
8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili.
9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data;
in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalità di restituzione previste dalla precedente normativa.
10. Le anticipazioni sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento".
Inoltre, ai sensi del Decreto del Ministero Delle Attivita' Produttive del 22.11.2004:
“Visto l'art. 85, comma 3, del sopra citato regolamento, cosi' come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' d'anzianita' ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere;
Visto il decreto del Ministro dell'industria , emanato Controparte_2 di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, del 17 novembre 1995 con il quale il tasso d'interesse a valere sui prestiti sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio, e' stato fissato nella misura del 5% semplice;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica dell'11 marzo 1999, che ha fissato nuovamente il tasso di interesse nella misura del 3,5% semplice, dalla data dello stesso decreto;
Vista la deliberazione n. 89 del 1° ottobre 2003 con la quale il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare all'1,5% il tasso d'interesse semplice annuo che i dipendenti delle camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' d'anzianita' e sui fondi di previdenza per l'anno (o frazione d'anno) in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione sopra citata con la quale, altresi', il comitato di presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di stabilire, a decorrere, dall'anno successivo a quello del decreto di cui all'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, che la misura del saggio d'interesse che il personale delle camere di commercio e' tenuto a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' d'anzianita' e sui fondi di previdenza sia determinata mediante rinvio alla misura del tasso d'interesse legale al 31 dicembre dell'anno precedente, ribassato di non oltre due punti percentuali;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta dell'Unioncamere relativa alla determinazione automatica del saggio d'interesse collegato al tasso legale al 31 dicembre dell'anno precedente in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 85 del decreto ministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di poter accogliere la proposta di Unioncamere nella parte relativa alla fissazione del tasso d'interesse nella misura dell'1,5% semplice annuo per le anticipazioni sopra richiamate;
Decreta:
Articolo unico
Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle camere di commercio e' tenuto a corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' di anzianita' e ai fondi di previdenza, concessi ai sensi dell'art. 85 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato dal decreto 12 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato nella misura dell'1,5% semplice, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale tasso si applica anche ai piani di restituzione di prestiti gia' concessi, a valere sulla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.”
Pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, il saggio di interesse annuo va calcolato secondo i tassi via via avvicendatisi sulla base dei successivi Decreti Ministeriali pubblicati, ed il tasso da ultimo indicato (1,5% semplice) può essere applicato, secondo quanto indicato dalla stessa norma, solo in data successiva al 9.12.2004, data di pubblicazione del decreto.
Per tutto quanto esposto, va accolta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, il CP_1 va condannato al pagamento della somma di euro 19.482,26.
In considerazione della complessità della questione interpretativa sottesa alla domanda giudiziale, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 19.482,26, come in parte motiva oltre interessi;
Con
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso