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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
in data 14/12/1958, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Liotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via Livio Bassi n.6, giusta procura in atti
Parte ricorrente
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...], in CP_1 C.F._2
data 01/07/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Millocca Giovanna ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via Marinella n. 12, giusta procura in atti
Parte resistente
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero Interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, , in qualità di Parte_1
coniuge divorziato del dott. ha convenuto in giudizio Per_1 CP_2
coniuge superstite dello stesso, al fine di ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità maturata dal de cuius.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato: - che in data 26.06.1980 ha contratto matrimonio con il dott. - che il Persona_2
Tribunale di Trapani con decreto 272/1997 del 10.09.1997 ha omologato la loro separazione personale;
- che, con sentenza n. 562/2003, del 13.10.2003, emessa nell'ambito del giudizio civile n. 722/2000, il Tribunale ha riconosciuto in favore della ricorrente un assegno divorzile pari ad €550,00 mensili, poi ridotto ad €250,00 mensili con decreto della Corte d'Appello di Palermo n. cron.
1558/2016 del 29.04.2016; - che fino al mese di marzo 2024 la ricorrente ha continuato a percepire detto assegno, rivalutato fino all'importo attuale di
€285,20 mensili;
- che successivamente alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il dott. a contratto nuovo matrimonio con Per_1
la sig.ra che dalla loro unione è nato il figlio il 27.07.2006; CP_1 Per_3
- che il dott. deceduto a Trapani il 25.03.2024; - che, in qualità di medico, Per_1
il de cuius era iscritto all'ENPAM, ente previdenziale obbligato all'erogazione della pensione ai superstiti;
- che la ricorrente non ha contratto nuovo matrimonio e, pertanto, ha diritto a una quota della pensione di reversibilità spettante ai superstiti.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “- determinare la quota dell'assegno mensile della pensione che l'ENPAM, in persona del presidente pro-tempore, con sede legale a Roma nella Piazza Vittorio Emanuele II, 78 (p.e.c. Email_1
dovrà versare alla ricorrente, dalla data di prima erogazione (aprile 2024), e quella che lo stesso Ente dovrà, residuamene, versare alla sig.ra nata a [...]_1
01.07.1971 (C.F. ) e residente a [...]nel vicolo Angelo Aiuto C.F._2
n.12; - con vittoria di spese e competenze di causa”. Con memoria del 04.09.2024, si è costituita in giudizio non CP_1
opponendosi alla richiesta avanzata dalla ricorrente e riservandosi di formulare osservazioni in merito alla determinazione della quota spettante.
Pertanto, parte resistente ha chiesto al Tribunale: di determinare la quota di assegno mensile della pensione erogata dall'ENPAM, spettante alla Sig.ra Parte_1
, coniuge divorziato, in maniera non superiore al 60% applicato all'assegno divorzile di
[...]
euro 250,00 (adeguato secondo ISTAT pari ad euro 285,20) stabilito dalla Corte di
Appello di Palermo nel 2016 e conseguentemente determinare la restante quota di assegno mensile in favore della coniuge superstite Sig.ra e/o nella misura che CP_1
il Tribunale riterrà equa, tenendo in conto dei fatti rappresentati.
*****
Con ordinanza del 09.10.2024, il Tribunale ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in collegio. Nelle more del procedimento, con nota scritta del
17.12.2024, il procuratore della ha dichiarato l'intervenuto decesso della Pt_1
propria assistita in data 14.12.24, allegando il relativo certificato di morte. La causa è stata, quindi, posta in decisione previa concessione di termine per note ex art. 127 ter cpc.
L'intervenuto decesso della parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere atteso che è pacifico che “la pensione di reversibilità di cui all'art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta” (cfr. Cass. 5731/2013; Cass. 14287/2024).
Le spese vanno compensate integralmente alla luce dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Trapani, il 7.4.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
in data 14/12/1958, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Liotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via Livio Bassi n.6, giusta procura in atti
Parte ricorrente
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...], in CP_1 C.F._2
data 01/07/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Millocca Giovanna ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via Marinella n. 12, giusta procura in atti
Parte resistente
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero Interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, , in qualità di Parte_1
coniuge divorziato del dott. ha convenuto in giudizio Per_1 CP_2
coniuge superstite dello stesso, al fine di ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità maturata dal de cuius.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha rappresentato: - che in data 26.06.1980 ha contratto matrimonio con il dott. - che il Persona_2
Tribunale di Trapani con decreto 272/1997 del 10.09.1997 ha omologato la loro separazione personale;
- che, con sentenza n. 562/2003, del 13.10.2003, emessa nell'ambito del giudizio civile n. 722/2000, il Tribunale ha riconosciuto in favore della ricorrente un assegno divorzile pari ad €550,00 mensili, poi ridotto ad €250,00 mensili con decreto della Corte d'Appello di Palermo n. cron.
1558/2016 del 29.04.2016; - che fino al mese di marzo 2024 la ricorrente ha continuato a percepire detto assegno, rivalutato fino all'importo attuale di
€285,20 mensili;
- che successivamente alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il dott. a contratto nuovo matrimonio con Per_1
la sig.ra che dalla loro unione è nato il figlio il 27.07.2006; CP_1 Per_3
- che il dott. deceduto a Trapani il 25.03.2024; - che, in qualità di medico, Per_1
il de cuius era iscritto all'ENPAM, ente previdenziale obbligato all'erogazione della pensione ai superstiti;
- che la ricorrente non ha contratto nuovo matrimonio e, pertanto, ha diritto a una quota della pensione di reversibilità spettante ai superstiti.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “- determinare la quota dell'assegno mensile della pensione che l'ENPAM, in persona del presidente pro-tempore, con sede legale a Roma nella Piazza Vittorio Emanuele II, 78 (p.e.c. Email_1
dovrà versare alla ricorrente, dalla data di prima erogazione (aprile 2024), e quella che lo stesso Ente dovrà, residuamene, versare alla sig.ra nata a [...]_1
01.07.1971 (C.F. ) e residente a [...]nel vicolo Angelo Aiuto C.F._2
n.12; - con vittoria di spese e competenze di causa”. Con memoria del 04.09.2024, si è costituita in giudizio non CP_1
opponendosi alla richiesta avanzata dalla ricorrente e riservandosi di formulare osservazioni in merito alla determinazione della quota spettante.
Pertanto, parte resistente ha chiesto al Tribunale: di determinare la quota di assegno mensile della pensione erogata dall'ENPAM, spettante alla Sig.ra Parte_1
, coniuge divorziato, in maniera non superiore al 60% applicato all'assegno divorzile di
[...]
euro 250,00 (adeguato secondo ISTAT pari ad euro 285,20) stabilito dalla Corte di
Appello di Palermo nel 2016 e conseguentemente determinare la restante quota di assegno mensile in favore della coniuge superstite Sig.ra e/o nella misura che CP_1
il Tribunale riterrà equa, tenendo in conto dei fatti rappresentati.
*****
Con ordinanza del 09.10.2024, il Tribunale ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in collegio. Nelle more del procedimento, con nota scritta del
17.12.2024, il procuratore della ha dichiarato l'intervenuto decesso della Pt_1
propria assistita in data 14.12.24, allegando il relativo certificato di morte. La causa è stata, quindi, posta in decisione previa concessione di termine per note ex art. 127 ter cpc.
L'intervenuto decesso della parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere atteso che è pacifico che “la pensione di reversibilità di cui all'art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta” (cfr. Cass. 5731/2013; Cass. 14287/2024).
Le spese vanno compensate integralmente alla luce dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Trapani, il 7.4.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo