Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1023
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec

    La Corte ritiene che l'onere probatorio sia posto in capo alla pubblica amministrazione, la quale non ha assolto tale onere, anche in considerazione del mancato costituirsi in giudizio del Consorzio intimato. Pertanto, la pretesa non è stata dimostrata.

  • Accolto
    Carenza del Consorzio di Bonifica di riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo

    La Corte ritiene che l'onere probatorio sia posto in capo alla pubblica amministrazione, la quale non ha assolto tale onere, anche in considerazione del mancato costituirsi in giudizio del Consorzio intimato. Pertanto, la pretesa non è stata dimostrata.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che l'onere probatorio sia posto in capo alla pubblica amministrazione, la quale non ha assolto tale onere, anche in considerazione del mancato costituirsi in giudizio del Consorzio intimato. Pertanto, la pretesa non è stata dimostrata.

  • Accolto
    Mancanza del beneficio consortile

    La Corte ritiene che l'onere probatorio sia posto in capo alla pubblica amministrazione, la quale non ha assolto tale onere, anche in considerazione del mancato costituirsi in giudizio del Consorzio intimato. Pertanto, la pretesa non è stata dimostrata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1023
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1023
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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