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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00425325 42 000 CONTRIBUTO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5962/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2024 00425325 42 000, notificata a mezzo pec il 26.11.2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, recante contributo di bonifica
(codice tributo 1H78), relativo all'annualità 2023, del Consorzio di Bonifica RR GG (complessivi euro 759,88).
Deduce la nullità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, in quanto notificata con indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nei registri pubblici;
inoltre rappresenta la carenza del Consorzio di Bonifica di riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo a far data dal 16 dicembre 2010, il difetto di motivazione, la mancanza del beneficio consortile.
Inoltre il ricorrente fa riferimento ad interlocuzioni formali con gli uffici consortili, da cui emerge ulteriormente la mancanza del beneficio.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa, nonché la regolarità della notifica della cartella a mezzo pec e la sufficiente motivazione dell'atto.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Nel merito ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che l'intimato Consorzio non si è costituito in giudizio.
Rimangono assorbite le altre questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00425325 42 000 CONTRIBUTO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5962/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 094 2024 00425325 42 000, notificata a mezzo pec il 26.11.2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, recante contributo di bonifica
(codice tributo 1H78), relativo all'annualità 2023, del Consorzio di Bonifica RR GG (complessivi euro 759,88).
Deduce la nullità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, in quanto notificata con indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nei registri pubblici;
inoltre rappresenta la carenza del Consorzio di Bonifica di riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo a far data dal 16 dicembre 2010, il difetto di motivazione, la mancanza del beneficio consortile.
Inoltre il ricorrente fa riferimento ad interlocuzioni formali con gli uffici consortili, da cui emerge ulteriormente la mancanza del beneficio.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa, nonché la regolarità della notifica della cartella a mezzo pec e la sufficiente motivazione dell'atto.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Nel merito ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che l'intimato Consorzio non si è costituito in giudizio.
Rimangono assorbite le altre questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.