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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2024
Tribunale Ordinario di Pisa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Martina Fontanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.C. 614/2024 avente ad oggetto “Ricorso avverso Decreto di
Liquidazione ai sensi degli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002”, vertente tra
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Rita
Sacheli, ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Pisa, Via Santa Marta 70/74, come da procura in calce al ricorso ricorrente contro
, C.F. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Firenze, Via degli
Arazzieri 4, è legalmente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, riformare il decreto di liquidazione oggetto del presente ricorso per erronea applicazione del Protocollo D'intesa e di conseguenza liquidare gli onorari spettanti al difensore come quantificati, specificati ed indicati nelle rispettive istanze in narrativa, ovvero nella somma pari ad Euro 900,00 per ciascuna istanza ovvero per un totale complessivo di
Euro 1800,00, per gli appelli cautelari ed €.
1.200 la fase dibattimentale, oltre rimborso forfetario Iva e Cap come per legge, conformi all'ipotesi base dell'attività avanti il Tribunale 1 del Riesame e della fase dibattimentale, maggiorati del 25% per lo stato di detenzione oltre rimborso forfetario Iva e Cap come per legge, oppure della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese ed onorari della fase di opposizione”
Conclusioni per parte resistente: “per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento. Vinte le spese”
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/2/2024 l'Avv. adiva il Tribunale di Pisa per Parte_1
ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002, la riforma dei decreti di liquidazione n. 1859-1860/2023 e n. 48/24, emessi dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Pisa, deducendo l'assenza di motivazione circa il dimezzamento, rispetto alla previsione di cui al Protocollo , degli onorari relativamente alla seconda istanza di CP_2 liquidazione presentata per altro appello cautelare, l'assenza di motivazione della decurtazione dell'importo relativo alla fase dibattimentale e il mancato riconoscimento della maggiorazione per la detenzione dell'imputato per un tempo rilevante e fuori dal Circondario di Pisa.
Esponeva, a sostegno del ricorso, di essere stato nominato, sin dall'inizio del procedimento, difensore di fiducia di nell'ambito del procedimento penale RGNR 768/23 Parte_2
Procura della Repubblica di Pisa presso il Tribunale di Pisa, con ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
di avere presentato, a seguito della definizione del procedimento, due istanze di liquidazione relative alla fase dell'appello cautelare avverso le ordinanze di rigetto di revoca/sostituzione della misura cautelare del 6/6/2023 e del 17/4/2023, recanti ciascuna l'importo di euro 1.125,00 oltre rimborso forfettario e accessori, redatte in conformità al Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Pisa, Procura della Repubblica sede e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Precisava che le due notule erano state redatte applicando i parametri previsti per l'ipotesi base dell'attività avanti il Tribunale del Riesame, determinata in euro 900,00 (già ridotta di 1/3 ex art 106 bis T.U) con il correttivo dell'aumento del 25% per imputato detenuto;
il Giudice Monocratico, previa riunione delle due istanze, aveva emesso il decreto di liquidazione n. 1859-1860/2023, notificato a mezzo PEC in data
30/1/2024, per euro 1.350,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, determinando per l'attività svolta nel secondo appello cautelare l'importo di euro 450,00 e ritenendo di non dover applicare il correttivo dell'aumento dell'imputato detenuto. Rappresentava, infine, di avere presentato un'ulteriore istanza relativa alla fase dibattimentale, per l'importo di euro 1.200,00
(già ridotto di 1/3 ex art 106 bis T.U.) con il correttivo dell'aumento del 25% per imputato detenuto, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, sempre in conformità al Protocollo
2 d'Intesa, a fronte della quale era stato emesso il decreto di liquidazione n. 48/24 del 24/1/2024, notificato a mezzo PEC in data 30/1/2024, per euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, senza l'applicazione del correttivo dell'aumento dell'imputato detenuto.
Deduceva, quindi, l'arbitrarietà della decurtazione per avere il Giudice valutato unitamente le due istanze cautelari per quanto di contenuto e motivazioni diverse l'una rispetto all'altra, e per avere così disatteso i criteri ed i parametri uniformi individuati nel Protocollo d'Intesa;
l'arbitrarietà della decurtazione della notula relativa alla fase dibattimentale svoltasi con rito abbreviato, richiesto condizionato, e per non avere riconosciuto l'aumento del 25% per lo stato di detenzione cautelare di oltre un anno dell'imputato.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il , Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda perché priva di fondamento. In particolare, parte resistente evidenziava che i valori tariffari medi costituiscono il limite massimo invalicabile della liquidazione ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002, che il Protocollo d'Intesa approvato e recepito stabilisce le linee guida da seguire per garantire liquidazioni uniformi ma non ha valore cogente e che, nel caso di specie, il compenso liquidato dal Giudice era congruo in considerazione del fatto che l'attività svolta per la redazione di due atti sostanzialmente analoghi non poteva essere remunerata come per la redazione di due atti diversi.
La causa è stata istruita documentalmente.
§ § § §
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Secondo quanto dispone l'art. 82 del DPR 115/2002, “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Il giudice, pertanto, entro i limiti indicati, parametra il compenso del difensore tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della più o meno elevata complessità del caso. Sovviene, poi, pur senza avere valore cogente ma al fine dichiarato di assicurare omogeneità ed equità di liquidazione, il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 28/4/2022 tra Tribunale di Pisa, sede e Consiglio dell'Ordine Parte_3 degli Avvocati in forza del quale “Il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato per i giudizi penali dal DM 55/2014, ridotto convenzionalmente nei limiti di cui all'art. 12 comma 1 (fino al 50%) ed ulteriormente ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis T.U.
3 spese di giustizia”, con la previsione di fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito delle ipotesi base.
Nel caso di specie, stando alla motivazione contenuta nei decreti di liquidazione 1859-
1860/2023 secondo cui le due istanze cautelari oggetto di liquidazione, depositate a distanza di qualche mese l'una dall'altra nell'ambito dello stesso procedimento penale a carico di Pt_2
avrebbero presentato contenuto sostanzialmente analogo, ed in mancanza della
[...]
produzione delle dette istanze che, dunque, non possono essere apprezzate nel loro effettivo contenuto, non si rinvengono motivi per ritenere non corretta la liquidazione operata dal
Giudice penale che, in conformità all'art. 82 del DPR 115/2002, ha complessivamente valutato l'attività professionale dell'Avvocato riconoscendo l'intero importo base (euro Parte_1
900,00) determinato nel Protocollo d'Intesa con riferimento alla prima istanza e una riduzione del 50% sulla seconda istanza (euro 450,00).
Con riferimento, invece, al decreto di liquidazione 48/2024, parte ricorrente ha dedotto l'arbitrarietà della decurtazione della notula relativa alla fase dibattimentale svoltasi con rito abbreviato, richiesto condizionato. Il Protocollo d'Intesa prevede per il giudizio abbreviato condizionato l'importo base, già decurtato di 1/3, di euro 1.200,00. Appare, pertanto, corretto il riconoscimento del predetto importo di euro 1.200,00 invece che di euro 1.000,00, determinato dal Protocollo d'Intesa per l'ipotesi dell'abbreviato semplice.
Per entrambe le liquidazioni parte ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'aumento del 25% per lo stato di detenzione dell'imputato per un tempo rilevante e fuori dal Circondario di Pisa. Il Protocollo d'Intesa prevede l'applicazione del correttivo del 25% se la detenzione – carceraria o domiciliare – è durata per un periodo significativo del procedimento e se l'imputato è detenuto per questa causa o per altra causa ma con luogo di detenzione fuori dal Circondario del Tribunale di Pisa. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova a dimostrazione dello stato di detenuto dell'imputato per un tempo rilevante in relazione alla durata del processo e fuori dal Circondario del Tribunale di
Pisa. Appare pertanto corretta l'esclusione del correttivo operata dal giudice della liquidazione.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto n.
48/2024, liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 1.200,00 a titolo di Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e Iva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pisa, 06/06/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Martina Fontanelli
5
Tribunale Ordinario di Pisa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Martina Fontanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.C. 614/2024 avente ad oggetto “Ricorso avverso Decreto di
Liquidazione ai sensi degli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002”, vertente tra
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Rita
Sacheli, ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Pisa, Via Santa Marta 70/74, come da procura in calce al ricorso ricorrente contro
, C.F. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Firenze, Via degli
Arazzieri 4, è legalmente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, riformare il decreto di liquidazione oggetto del presente ricorso per erronea applicazione del Protocollo D'intesa e di conseguenza liquidare gli onorari spettanti al difensore come quantificati, specificati ed indicati nelle rispettive istanze in narrativa, ovvero nella somma pari ad Euro 900,00 per ciascuna istanza ovvero per un totale complessivo di
Euro 1800,00, per gli appelli cautelari ed €.
1.200 la fase dibattimentale, oltre rimborso forfetario Iva e Cap come per legge, conformi all'ipotesi base dell'attività avanti il Tribunale 1 del Riesame e della fase dibattimentale, maggiorati del 25% per lo stato di detenzione oltre rimborso forfetario Iva e Cap come per legge, oppure della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese ed onorari della fase di opposizione”
Conclusioni per parte resistente: “per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto privo di fondamento. Vinte le spese”
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/2/2024 l'Avv. adiva il Tribunale di Pisa per Parte_1
ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 84 e 170 del DPR n. 115/2002, la riforma dei decreti di liquidazione n. 1859-1860/2023 e n. 48/24, emessi dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Pisa, deducendo l'assenza di motivazione circa il dimezzamento, rispetto alla previsione di cui al Protocollo , degli onorari relativamente alla seconda istanza di CP_2 liquidazione presentata per altro appello cautelare, l'assenza di motivazione della decurtazione dell'importo relativo alla fase dibattimentale e il mancato riconoscimento della maggiorazione per la detenzione dell'imputato per un tempo rilevante e fuori dal Circondario di Pisa.
Esponeva, a sostegno del ricorso, di essere stato nominato, sin dall'inizio del procedimento, difensore di fiducia di nell'ambito del procedimento penale RGNR 768/23 Parte_2
Procura della Repubblica di Pisa presso il Tribunale di Pisa, con ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
di avere presentato, a seguito della definizione del procedimento, due istanze di liquidazione relative alla fase dell'appello cautelare avverso le ordinanze di rigetto di revoca/sostituzione della misura cautelare del 6/6/2023 e del 17/4/2023, recanti ciascuna l'importo di euro 1.125,00 oltre rimborso forfettario e accessori, redatte in conformità al Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Pisa, Procura della Repubblica sede e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Precisava che le due notule erano state redatte applicando i parametri previsti per l'ipotesi base dell'attività avanti il Tribunale del Riesame, determinata in euro 900,00 (già ridotta di 1/3 ex art 106 bis T.U) con il correttivo dell'aumento del 25% per imputato detenuto;
il Giudice Monocratico, previa riunione delle due istanze, aveva emesso il decreto di liquidazione n. 1859-1860/2023, notificato a mezzo PEC in data
30/1/2024, per euro 1.350,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, determinando per l'attività svolta nel secondo appello cautelare l'importo di euro 450,00 e ritenendo di non dover applicare il correttivo dell'aumento dell'imputato detenuto. Rappresentava, infine, di avere presentato un'ulteriore istanza relativa alla fase dibattimentale, per l'importo di euro 1.200,00
(già ridotto di 1/3 ex art 106 bis T.U.) con il correttivo dell'aumento del 25% per imputato detenuto, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, sempre in conformità al Protocollo
2 d'Intesa, a fronte della quale era stato emesso il decreto di liquidazione n. 48/24 del 24/1/2024, notificato a mezzo PEC in data 30/1/2024, per euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, senza l'applicazione del correttivo dell'aumento dell'imputato detenuto.
Deduceva, quindi, l'arbitrarietà della decurtazione per avere il Giudice valutato unitamente le due istanze cautelari per quanto di contenuto e motivazioni diverse l'una rispetto all'altra, e per avere così disatteso i criteri ed i parametri uniformi individuati nel Protocollo d'Intesa;
l'arbitrarietà della decurtazione della notula relativa alla fase dibattimentale svoltasi con rito abbreviato, richiesto condizionato, e per non avere riconosciuto l'aumento del 25% per lo stato di detenzione cautelare di oltre un anno dell'imputato.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il , Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda perché priva di fondamento. In particolare, parte resistente evidenziava che i valori tariffari medi costituiscono il limite massimo invalicabile della liquidazione ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002, che il Protocollo d'Intesa approvato e recepito stabilisce le linee guida da seguire per garantire liquidazioni uniformi ma non ha valore cogente e che, nel caso di specie, il compenso liquidato dal Giudice era congruo in considerazione del fatto che l'attività svolta per la redazione di due atti sostanzialmente analoghi non poteva essere remunerata come per la redazione di due atti diversi.
La causa è stata istruita documentalmente.
§ § § §
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Secondo quanto dispone l'art. 82 del DPR 115/2002, “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”. Il giudice, pertanto, entro i limiti indicati, parametra il compenso del difensore tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della più o meno elevata complessità del caso. Sovviene, poi, pur senza avere valore cogente ma al fine dichiarato di assicurare omogeneità ed equità di liquidazione, il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 28/4/2022 tra Tribunale di Pisa, sede e Consiglio dell'Ordine Parte_3 degli Avvocati in forza del quale “Il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato per i giudizi penali dal DM 55/2014, ridotto convenzionalmente nei limiti di cui all'art. 12 comma 1 (fino al 50%) ed ulteriormente ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis T.U.
3 spese di giustizia”, con la previsione di fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito delle ipotesi base.
Nel caso di specie, stando alla motivazione contenuta nei decreti di liquidazione 1859-
1860/2023 secondo cui le due istanze cautelari oggetto di liquidazione, depositate a distanza di qualche mese l'una dall'altra nell'ambito dello stesso procedimento penale a carico di Pt_2
avrebbero presentato contenuto sostanzialmente analogo, ed in mancanza della
[...]
produzione delle dette istanze che, dunque, non possono essere apprezzate nel loro effettivo contenuto, non si rinvengono motivi per ritenere non corretta la liquidazione operata dal
Giudice penale che, in conformità all'art. 82 del DPR 115/2002, ha complessivamente valutato l'attività professionale dell'Avvocato riconoscendo l'intero importo base (euro Parte_1
900,00) determinato nel Protocollo d'Intesa con riferimento alla prima istanza e una riduzione del 50% sulla seconda istanza (euro 450,00).
Con riferimento, invece, al decreto di liquidazione 48/2024, parte ricorrente ha dedotto l'arbitrarietà della decurtazione della notula relativa alla fase dibattimentale svoltasi con rito abbreviato, richiesto condizionato. Il Protocollo d'Intesa prevede per il giudizio abbreviato condizionato l'importo base, già decurtato di 1/3, di euro 1.200,00. Appare, pertanto, corretto il riconoscimento del predetto importo di euro 1.200,00 invece che di euro 1.000,00, determinato dal Protocollo d'Intesa per l'ipotesi dell'abbreviato semplice.
Per entrambe le liquidazioni parte ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'aumento del 25% per lo stato di detenzione dell'imputato per un tempo rilevante e fuori dal Circondario di Pisa. Il Protocollo d'Intesa prevede l'applicazione del correttivo del 25% se la detenzione – carceraria o domiciliare – è durata per un periodo significativo del procedimento e se l'imputato è detenuto per questa causa o per altra causa ma con luogo di detenzione fuori dal Circondario del Tribunale di Pisa. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova a dimostrazione dello stato di detenuto dell'imputato per un tempo rilevante in relazione alla durata del processo e fuori dal Circondario del Tribunale di
Pisa. Appare pertanto corretta l'esclusione del correttivo operata dal giudice della liquidazione.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto n.
48/2024, liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 1.200,00 a titolo di Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CAP e Iva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pisa, 06/06/2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Martina Fontanelli
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