TRIB
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/02/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di Siena
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Clara Ciofetti Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice Op
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 223/2024 R.G promosso da
), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce dall'Avv. Elona Kerengi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della Fontina
n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
) rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 C.F._2
calce dall'Avv. Elona Kerengi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della Fontina
n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “I sig.ri e vivranno separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di portarsi rispetto reciproco.
La sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare unitamente ai figli e Pt_1 Per_1 [...]
intestandosi tutte le utenze dell'abitazione nei termini sopra previsti. Ogni altra Per_2
Org_ spesa e/o onere sia di natura ordinaria che straordinaria oltre alla e qualsivoglia altra imposta/onere sarà a carico della sig.ra Pt_1
Il sig. lasciando la casa familiare, presenterà richiesta di cambio di residenza nei CP_1
termini sopra previsti. Per_ Per_ In relazione alla secondogenita i genitori concordano che continuerà ad essere a carico di entrambi sino a quando non troverà una occupazione lavorativa anche non definitiva mantenendo i genitori invariate le modalità di contribuzione.
Il sig. con il consenso della sig.ra provvederà al versamento diretto del CP_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento di € 350,00 al conto corrente della figlia sino a quando non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva. Per_ Le spese straordinarie per rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% sino a quando la figlia non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva.
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in favore dell'uno ed in carico all'altro.
In merito ai rapporti societari i coniugi regolamenteranno gli stessi nei termini e con le modalità indicate nelle premesse da intendersi integralmente riportate.
Inoltre i coniugi convengono di definire ogni rapporto economico, patrimoniale e societario tra i medesimi pendente nelle modalità di cui al presente ricorso, rinunciando gli stessi reciprocamente a qualsiasi pretesa economica-patrimoniale-societaria-liquidatoria e di qualsivoglia natura. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.;
2 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati figli (18.9.1998) Per_1
e (1.3.2000), quest'ultima non economicamente autosufficiente economicamente, e che le Per_2
condizioni inerenti alla stessa appaiono rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di
Torrita di Siena per l'anno 1994 al n. 1, parte II serie A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R. 396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Parte_1
Torrita di Siena (SI) e , nato il [...] a [...], Controparte_1
che si sono uniti in matrimonio in data 11/09/1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrita di Siena (SI) dell'anno 1\994 al n.1 parte II serie A, alle seguenti condizioni:
I sig.ri e vivranno separati, con l'obbligo di portarsi Parte_1 Controparte_1
rispetto reciproco.
3 La sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare unitamente ai figli e Pt_1 Per_1 [...]
, intestandosi tutte le utenze dell'abitazione nei termini sopra previsti. Ogni altra spesa Per_2
Org_ e/o onere sia di natura ordinaria che straordinaria oltre alla e qualsivoglia altra imposta/onere sarà a carico della sig.ra Pt_1
Il sig. , lasciando la casa familiare, presenterà richiesta di cambio di residenza nei CP_1
termini sopra previsti.
In relazione alla secondogenita i genitori concordano che continuerà ad essere a carico Per_2 Per_2
di entrambi sino a quando non troverà una occupazione lavorativa anche non definitiva mantenendo i genitori invariate le modalità di contribuzione.
Il sig. , con il consenso della sig.ra provvederà al versamento diretto del CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento di € 350,00 al conto corrente della figlia sino a quando non Per_2
troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva.
Le spese straordinarie per rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% sino a quando Per_2
la figlia non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva.
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in favore dell'uno ed in carico all'altro.
In merito ai rapporti societari i coniugi regolamenteranno gli stessi nei termini e con le modalità indicate nelle premesse da intendersi integralmente riportate.
Inoltre i coniugi convengono di definire ogni rapporto economico, patrimoniale e societario tra i medesimi pendente nelle modalità di cui al presente ricorso, rinunciando gli stessi reciprocamente a qualsiasi pretesa economica-patrimoniale-societaria-liquidatoria e di qualsivoglia natura. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro; dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torrita di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
4 Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso oggi in Siena, 16/02/2024 Il Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
5