Articolo 27 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 26Articolo 28
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31 luglio 1912
Art. 27.

A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonche' per le propine da assegnarsi agli esaminatori.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912