Art. 27.
A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge.
Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonche' per le propine da assegnarsi agli esaminatori.
A cominciare dall'anno scolastico 1912-913 le tasse scolastiche per gli Istituti di belle arti e di musica sono fissate secondo le tabelle D, E annesse alla presente legge.
Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme e i criteri per la dispensa dal pagamento delle tasse a favore dei giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica, nonche' per le propine da assegnarsi agli esaminatori.