Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2175/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2175/2015 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Alfonso AMATO, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORE
E
il quale si difende di persona, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., e, inoltre, è rapp.to CP_1
e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanna
Maria Angela DE GREGORIO, con elezione di domicilio nello studio dello stesso Avv.
; CP_1
CONVENUTO in persona in persona del Dott. , Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Delegato, e del Dott. , dirigente procuratore, rapp.ta e Controparte_4 difesa, giusta procure generali alle liti, dagli Avv.ti Edoardo ERRICO e Fabrizio ERRICO, del
Foro di Napoli, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. o, meglio, (come risulta costantemente dai Parte_1 Parte_1 documenti prodotti dallo stesso attore) traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza,
l'Avv. . CP_1
1
Il , il quale aveva partecipato alle elezioni regionali del 16 Aprile 2000, Pt_1 veniva diffidato, dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, ex art. 15, co. 8, l. 515/1993, ad adempiere, nei quindici giorni, al dovere di presentazione della dichiarazione, prevista dall'art. 7, co. 6, della medesima legge (ossia quella di cui all'art. 2, co. 1, n. 3, l. 441/1982).
Non avendo provveduto, si vedeva infliggere la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, che ammontava a lire cinquanta milioni.
Col patrocinio dell'Avv. , impugnava il provvedimento di CP_1 irrogazione della sanzione.
Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 258/2006, pur ravvisando l'astratta bontà della tesi che egli, versando in una condizione di malattia nella pendenza del termine di cui alla diffida, fosse giustificato alla stregua dell'art. 45 c.p., riteneva tardiva l'opposizione, per un solo giorno: precisava, comunque, che un'indagine approfondita sul merito della questione era preclusa dalla stessa tardività della domanda.
In secondo grado (sentenza della Corte d'Appello di Potenza, n. 205/2006), e nel giudizio di legittimità (sentenza della S.C., n. 14112/2012), il rimaneva Pt_1 nuovamente soccombente.
L'odierno attore si vedeva, quindi, assoggettato ad un pignoramento presso terzi:
l'ammontare della pretesa ascendeva, ormai, ad euro 52.500,00.
Egli riteneva responsabile, in ragione della negligenza manifestata, l'Avv. : il CP_1 quale, pertanto, doveva risarcirgli il danno.
2. resisteva, contestando la fondatezza della domanda, e chiedendo il CP_1 differimento della prima udienza, affinché egli potesse chiamare in causa il proprio assicuratore, ovvero la Controparte_2
3. Differita l'udienza ed eseguita la chiamata del terzo, quest'ultimo, ossia, appunto, la si costituiva, contestando di dover garantire il , e, Controparte_2 CP_1 comunque, negando le ragioni dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere rigettata.
Com'è noto, il mero errore professionale dell'avvocato difensore non crea il diritto del patrocinato ad ottenere il risarcimento di un danno, giacché occorre comprendere se la posizione del medesimo patrocinato, ove mai l'errore non fosse stato commesso, potesse essere, secondo una ragionevole probabilità, favorevolmente valutata dal Giudice, chiamato a decidere nella causa poi conclusasi negativamente.
Affinché possa essere riconosciuto quel diritto, dunque, occorre compiere una
«valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale» (Cass. civ., Sez. III, sent.
11.11.2024, n. 28903).
È evidente che una simile valutazione debba essere compiuta dal Giudice che decide la causa di responsabilità professionale: nessuna rilevanza assume, allora, l'obiter, inserito, dal
Giudice autore della sentenza di primo grado, nel proprio provvedimento, col quale costui
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ventilava la possibile fondatezza, nel merito, della domanda spiegata contro il provvedimento di irrogazione della sanzione:
Tale Giudice, insomma, pur ritenendo tardiva la domanda, aggiungeva, senza alcuna influenza sul contenuto della sua stessa decisione che, altrimenti, nel merito, avrebbe potuto condividere gli argomenti del : ma precisava, nel contempo, correttamente, di non Pt_1 poterli esaminare funditus: egli stesso, allora, osservava che un esame approfondito non poteva essere condotto, e ciò non può non significare che un simile esame sarebbe potuto pervenire sinanche ad una decisione di rigetto.
Quel ragionamento può fungere, in ogni caso, da elemento di riflessione, ma lascia libero lo scrivente di formarsi un proprio convincimento, eventualmente anche del tutto divergente.
2. Il riceveva, il 6 Febbraio 2001, la diffida, ex art. 15, co. 8, l. 515/1993, ad Pt_1 adempiere, nei quindici giorni, al dovere di presentazione della dichiarazione, prevista dall'art. 7, co. 6, della medesima legge (ossia quella di cui all'art. 2, co. 1, n. 3, l. 441/1982).
Egli avrebbe dovuto, nei tre mesi dall'ultima proclamazione degli eletti, presentare la dichiarazione di legge: essendo rimasto inottemperante, si poteva giovare dell'ulteriore termine dei quindici giorni.
Al fine di sottrarsi alla sanzione, ammesso che la condizione di malattia lo esonerasse da responsabilità, ai sensi degli artt. 3 o 4, l. 689/1981, il ricorrente, attuale attore, avrebbe dovuto dimostrare che, nel periodo dei quindici giorni, fosse stato affetto da una patologia tale da rendergli impossibile l'esecuzione dell'adempimento, già, peraltro, rimasto disatteso da tre mesi.
Egli, sul punto, deduceva, nell'impugnare la sanzione, quanto segue:
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Come può notarsi, non è chiaro quale fosse la patologia: ed egli stesso, in un punto successivo del ricorso, parlava di «non accertata patologia».
Ove la locuzione «non accertata» significhi che ai medici non fosse stata possibile la diagnosi, allora il , avrebbe dovuto, quanto meno, dimostrare in cosa consistessero Pt_1
e quale fosse la gravità dei sintomi, cagionati da tale malattia non classificata.
In assenza di certificazione medica, che attestasse quale fosse stata la patologia, quale ne fosse stata l'effettiva gravità, se essa fosse stata tale da impedire l'esecuzione dell'adempimento, ed in quale periodo il ne avesse sofferto, l'attore chiedeva Pt_1 escutersi a testi, nel presente giudizio, il dirigente dell'istituto scolastico, nel quale egli all'epoca, insegnava, ed i responsabili (quello di allora e quello attuale) della segreteria dello stesso istituto.
Costoro avrebbero dovuto deporre sulla seguente circostanza:
Vero che il prof. , all'atto dell'invio della diffida presupposta alla Parte_1 emanazione del provvedimento tardivamente impugnato dall' avv. per cui è odierno CP_1 giudizio, e comunque nel periodo in ordine al quale doveva intervenire l'adempimento indicato in diffida poi tardivamente impugnata dall' Avv. , era in congedo per malattia CP_1 dall'attività di insegnamento scolastico.
La mera esistenza di un periodo di congedo per malattia, tuttavia, non esclude che il lavoratore possa addirittura svolgere, ad esempio, una diversa attività lavorativa (purché ciò
non «determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro»: Cass. civ., Sez. Lav., ord. 7.2.2019, n. 3655),
o, in senso ancor più esteso, un'attività lavorativa od extralavorativa, ma che non «sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo» (Cass.
civ., Sez. Lav., 26.4.2022, n. 13063).
Non è stata, pertanto, ammessa la prova: che sarebbe rimasta ininfluente.
Nel fascicolo dell'attore, si rinviene, invero, quale (peraltro sola) documentazione sanitaria, la cartella clinica di una casa di cura privata, dalla quale si evince un ricovero in data
23 Febbraio 2001, ed una dimissione in data 2 Marzo successivo.
Risulta eseguito, il 26 Febbraio 2001, un intervento chirurgico di emorroidectomia.
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La patologia, allora, non sembra «non accertata»: salvo che fosse stata diagnosticata proprio a ridosso dell'intervento: ma, secondo quanto può dirsi fatto notorio, una malattia in danno delle emorroidi non passa facilmente inosservata e non avvertita: ed a maggior ragione se conduceva ad uno specifico intervento chirurgico.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Potenza, le già prima trascritte circostanze di fatto nn. 3 e 4 costituivano l'oggetto di un'istanza di prova testimoniale.
Se le compariamo con quanto risulta dalla menzionata cartella clinica, tuttavia, noteremo che l'intervento chirurgico risulta eseguito nella casa di cura “Prof. Dott.
[...]
, di Vallo della Lucania, e non nella casa di cura ” di Roma, e Per_1 Controparte_5 non il giorno 19 Febbraio 2001, bensì il 26 successivo: al 23 febbraio, ovvero a due giorni dopo lo spirare dei quindici giorni di diffida, poi, risale il ricovero, e non la fine della degenza.
Il non spiega se i ricoveri siano stati due, così come due gli interventi Pt_1 chirurgici: anzi, accennando egli ad una sola operazione, si dev'essere trattato di quella documentata dalla cartella clinica.
La documentazione, da lui medesimo depositata, insomma, prova che il ricovero risale a data successiva alla scadenza del termine assegnato con la diffida: e nessuna prova è stata offerta, o articolata, che, sino a quella data, l'attuale attore già versasse in una specifica e grave condizione di salute, che gli impedisse di eseguire, nel termine assegnatogli, quanto prescritto dalla legge, e già omesso per tre mesi.
La prognosi dell'esito di quella causa, allora, sotto questo profilo, non può che essere sfavorevole.
3. In realtà, il , nel ricorso, aveva speso anche un diverso argomento difensivo: Pt_1 anzi, nell'ordine di esposizione delle di lui ragioni, tale questione era articolata per prima.
Si trattava dell'eccezione di difetto di conformità alla Costituzione della disciplina della materia, nella parte, nella quale essa equiparava, sotto il profilo dell'entità della sanzione comminata, la condotta di chi ometteva di presentare la prescritta dichiarazione a quella di chi presentava tale documento, ma in ritardo: il ricorrente, infatti, pur se oltre il termine assegnatogli, aveva adempiuto.
Ove si fosse trattato di effettiva violazione della Costituzione (da accertarsi, naturalmente, all'esito della rimessione alla Corte Costituzionale, e della decisione di quest'ultima), tuttavia, l'atto impugnato, verosimilmente, sarebbe stato annullato solo parzialmente, ossia nella commisurazione della sanzione: quando, nelle conclusioni, si auspicava l'annullamento in toto.
In ogni caso, il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6-13 Agosto 2004, emessa nel corso del giudizio di prime cure, osservava, condivisibilmente, che si trattava della discrezionalità del Legislatore nel determinare l'entità della sanzione, e che, comunque, la condotta sanzionata consisteva nella violazione del termine, assegnato con la diffida: e, sotto tale aspetto, il mero ritardo corrispondeva, come comportamento, alla completa omissione della presentazione, purché fosse, appunto, decorso il termine.
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Tale seconda ragione difensiva, insomma, anch'essa non avrebbe condotto, verosimilmente, all'accoglimento della domanda, nel merito.
4. Il rigetto della domanda dell'attore implica che non occorra pronunziare sulla domanda del convenuto contro il proprio assicuratore: sicché rimane assorbita ogni questione che quest'ultimo sollevava contro il . CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: l'attore risponde, altresì, delle spese sostenute dal convenuto nei confronti dell'assicuratore, e di quelle sopportate da quest'ultimo, avendo il medesimo attore cagionato tali attività difensive.
Il convenuto non documenta, dal canto proprio, quali spese vive abbia sostenuto.
Nel costituirsi, il e l'Avv. DE GREGORIO chiedevano che le spese di lite, da CP_1 liquidarsi in favore del convenuto, fossero distratte a vantaggio dell'Avv. DE GREGORIO: giacché le conclusioni iniziali sono, alla fine, ribadite, deve reputarsi che sia confermata, altresì,
tale istanza.
La particolare complessità della lite, infine, consente la compensazione per la metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2175/2015 R.G.A.C., promossa da contro e nella quale veniva chiamata, e Parte_1 CP_1 si costituiva, la in persona in persona del Dott. Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Delegato, e del Dott. , dirigente procuratore,
[...] Controparte_4 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. dichiara assorbita la domanda del convenuto contro la Controparte_2
3. condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate, previa compensazione per metà, in euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'Iva ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Giovanna Maria Angela DE GREGORIO;
4. condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate, previa compensazione per metà, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'Iva ed alla
Cassa come per legge.
Potenza, 18 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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