TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 61854/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to BAVASSO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA del Foro di Firenze e presso di lei domiciliata pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to TRANFA ALESSIO ( ) e presso di lui domiciliato, con C.F._3 studio in via Emilio Faa' Di Bruno 15 pec: Email_2
RESISTENTE
CURATELA SPECIALE DEI MINORI (n. il 23.3.2008) e Persona_1 [...]
(n. 27.9.2010) in persona dell'Avv. Guido Mussini con studio in Roma via Persona_2
Eleonora Pimentel Fonseca n.2 pec: ; Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.17015/22 pubblicata il 17.11.2022 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. In ragione dell'acuirsi della conflittualità tra le parti nel corso del presente giudizio è stato nominato il curatore speciale dei due figli minori . Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria mediante l'espletamento di due TU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 7.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto: “Dichiarare la separazione addebitabile al marito a causa dei fatti in violazione dei doveri del matrimonio commessi durante la vita coniugale causa della separazione e successivamente alla stessa.- Affidare i figli a entrambi genitori,- in ipotesi si dichiara disponibile all'affidamento esclusivo a sé ove ritenuto da parte del Tribunale nell'interesse dei minori. - che i figli siano collocati presso la madre - L'assegnazione della casa familiare alla madre in via esclusiva in quanto collocataria dei figli - che i figli frequentino il padre – previo proprio consenso-, come disposto con ordinanza emessa a verbale il 13.12.2022, due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana a settimane alterne. - che i minori possano trascorrere un periodo di 10 giorni di vacanza invernale e 15 di vacanze estive con i familiari o presso villaggi vacanza oltre ai periodi da trascorrere con ciascun genitore;
- La signora conferma la disponibilità al percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità - che il figlio possa incontrare il padre in Per_1 incontri protetti organizzati dai servizi territoriali - L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente Euro 800,00, con rivalutazione annuale ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo. - Con condanna del resistente alla refusione delle spese processuali anche per le reiterate istanze, e delle spese sostenute per il pagamento delle due
TU la prima delle quali ha ricevuto da anche la quota di Parte_1 spettanza di Il resistente ha chiesto: “1) affidamento Controparte_1 condiviso dei figli a entrambi i genitori;
2) collocazione paritetica dei figli a entrambi i genitori;
3) assegnazione paritetica ai coniugi della casa familiare con permanenza in essa degli stessi a periodi alternati settimanali o bisettimanali con diritto di visita dell'altro coniuge a fine settimana alternati in caso di permanenza bisettimanale e in ogni caso per due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00, rimettendo comunque alla saggia valutazione del Tribunale circa la decisione sulle modalità operative;
4) diritto di visita nei giorni festivi, nelle vacanze estive, nelle vacanze natalizie e nelle vacanze pasquali come già in vigore;
5) in subordine assegno mensile a carico del coniuge per il contributo al mantenimento dei figli in misura non superiore ad €.300,00 e contributo alle spese straordinarie come da protocollo nella misura del 30%; 6) addebito della sentenza di separazione alla moglie;
7) condanna della moglie alla refusione delle spese di giudizio oltre accessori di legge”. Il curatore speciale dei minori ha chiesto: confermare l'attuale regime di affidamento e collocamento dei minori confermare le attuali statuizioni in ordine al regime di frequentazione padre-figli; incaricare il Servizio Sociale di indirizzare entrambi i genitori verso strutture del c.d. “privato sociale” al fine di avviare gli interventi di supporto individuati dalla TU, garantendo comunque un costante monitoraggio in ordine all'andamento delle relazioni familiari e dei percorsi di sostegno avviati e da avviare in favore del nucleo.
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere respinta. Ed invero risulta non contestato tra le parti che la crisi coniugale è insorta in concomitanza di un grave stato depressivo che ha colpito il resistente, il quale ha determinato di per sé e senza che ciò possa comportare un giudizio di colpa al resistente, la intollerabilità della convivenza per la Pt_1
La stessa nel ricorso introduttivo del giudizio ha riferito che le condizioni Pt_1 psico-fisiche del marito avevano causato l'allontanamento temporaneo del medesimo dal luogo di lavoro fin da due anni prima della richiesta di separazione, e che solo all'esito del mancato miglioramento dello stato depressivo del marito la ricorrente si era determinata, al fine di salvaguardare la serenità di se stessa oltre che dei figli minori, a richiedere la separazione dal coniuge. La ricorrente non ha dimostrato nel corso del giudizio che la causa della separazione sia ascrivibile ad una condotta specifica del marito, indipendente dalla condizione di depressione post-traumatica derivante dalle vicende giudiziarie affrontate dal CP_1
che abbia determinato di per sé l'insostenibilità della convivenza né
[...] che il medesimo abbia tenuto condotte contrarie ai doveri del matrimonio in epoca precedente all'insorgenza dello stato depressivo post-traumatico. Ed invero risulta acclarato agli atti, oltre che suffragato sul punto dalle due consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio, che il ha sviluppato una Controparte_1 depressione post-traumatica conseguentemente ad una grave vicenda processuale che lo ha visto imputato con risonanza mediatica a livello nazionale, iniziata nel
2009 e conclusasi solo dopo dieci anni nel 2019 (c.d caso . Per_3 All'esito del procedimento penale n.23125/21 scaturito a carico del resistente, indagato del reato di cui all'art. 572 bis 388 570 cp per condotte denunciate dalla moglie e risalenti ad epoca precedente oltre che concomitanti alla separazione, il giudice ha pronunciato il decreto di archiviazione in data 23.4.2024 (cfr informativa del PM in data 8.7.2024).
Dalla lettura degli atti trasmessi si evince che il resistente ha tenuto condotte violente ed aggressive, inducendo nei familiari grave preoccupazione, a seguito dell'avvio della separazione da parte della moglie, in quanto assolutamente contrario ad allontanarsi dalla casa familiare e dai propri figli.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente statuiva l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ed un ampio programma di frequentazione tra il resistente e i due figli minori (cfr. ordinanza presidenziale pubblicata in data 1.6.2021); l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento della somma pari ad Euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio in ragione della sopravvenuta difficoltà economica rappresentata dal resistente il giudice istruttore riduceva l'importo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli nella misura pari ad Euro
400,00 oltre al 30% delle spese straordinarie (cfr.ordinanza del 30.7.2022).
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere parimenti rigettata. Il Preite deduce la inosservanza da parte della CP_1 moglie degli obblighi di assistenza morale nei riguardi del marito, nel corso del matrimonio, per non avere prestato al marito la necessaria assistenza in occasione della grave prostrazione psicologica causata dalla vicenda penale di cui al coinvolgimento del resistente quale medico dell'Ospedale Sandro Pertini, nell'ambito del quale era detenuto e successivamente è deceduto Persona_4
L'assunto non risulto fondato alla luce della durata della vicenda penale che ha coinvolto il resistente dal 2009 al 2019, nel corso della quale la non Pt_1 risulta avere mai abbandonato il marito, occupandosi peraltro dei figli al posto del loro padre, tenuto conto delle oggettive e non contestate precarie condizioni di depressione del , tali da assumere terapia farmacologica. La Controparte_1 si è determinata alla separazione solo nel 2020 allorquando la convivenza Pt_1 era divenuta intollerabile per le gravi tensioni insorte con il resistente, il quale a causa della sua depressione, ha posto in essere condotte destabilizzanti per l'intero nucleo familiare ricorrendo frequentemente all'abuso di sostanze alcoliche ed innescando ansia e preoccupazione nei familiari congiunti (cfr. fatti denunciati della del 9.6.2021- all.19 della memoria di replica- e confermati dai figli Pt_1 minori nel corso delle audizioni in atti).
Né parimenti può ritenersi circostanza significativa al fine di stabilire fondata la domanda di addebito della separazione alla moglie la decisione della ricorrente di abbandonare il percorso psicologico intrapreso dalle parti nel tentativo di salvare il matrimonio nel 2021, posto che la decisione della separazione era stata già maturata dalla resistente, avendo la medesima promosso il presente giudizio nel
2020. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali deve innanzitutto attestarsi atto che il rapporto tra il resistente e i due figli si è diradato nel corso del giudizio fino a determinare una situazione di stallo e di incomunicabilità da ormai due anni tra il padre e il figlio primogenito ormai diciassettenne. Nel corso del Per_1 giudizio sono state svolte due TU. Il resistente ha fortemente contestato la prima
TU e ha insistito al fine di ottenere una nuova consulenza che coinvolgesse i due minori soprattutto in ragione della segnalata sopraggiunta grave condizione di disagio psicologico connesso all'utilizzo di droghe leggere da parte del figlio
. La circostanza induceva il a formulare una denuncia Per_1 Controparte_1 nei riguardi della madre e del figlio ed il Collegio a pronunciare ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con la nomina di una nuova TU (cfr. ordinanza del 23.5.2023). La seconda TU svolta dopo un'accurata analisi della relazione tra le parti, del profilo personologico dei due genitori e delle condizioni psicofisiche dei minori, con motivazione scevra da vizi logici ha concluso asserendo per la inopportunità nella situazione in oggetto dell'assegnazione paritetica della casa familiare ad entrambe le parti e con il provvisorio affidamento esclusivo dei minori alla madre con il monitoraggio dei servizi Sociali oltre alla nomina di un coordinatore genitoriale. “Nonostante si possa prevedere che i genitori possano esercitare l'affidamento condiviso, al momento attuale bisogna trovare una soluzione perchè i figli non vengano bloccati nel loro processo evolutivo da posizioni del padre che più che essere dettate da una sana preoccupazione, sembrano talvolta dettate da sue rappresaglie e rivendicazioni nei confronti della coniuge (si veda ad esempio il riconoscimento dell'esigenza di di condividere con un'amica un viaggio a Londra, Per_2 reso difficile dalla rivendicazione di una inadeguata comunicazione da parte della madre in merito al luogo del soggiorno di;
oppure il rifiuto di autorizzare un periodo di Per_2 soggiorno di dai nonni materni in quanto figure coinvolte nel conflitto tra gli Per_1 adulti). Rispetto a queste situazioni, i figli hanno fatto specifiche richieste per uscire da una situazione di stallo: ha usato la TU per cercare di far comprendere al padre Per_2 l'importanza per lei di programmare viaggi di studio o di svago;
ha chiesto alla Per_1
TU di aiutarlo affinché il Giudice autorizzi a priori periodi estivi di soggiorno dai nonni materni anche al di fuori dei periodi di vacanza con la madre. “
Ritiene il collegio che il collocamento dei figli deve essere confermato in via prevalente presso la casa familiare che viene assegnata alla madre che con gli stessi ha vissuto fin dall'inizio della separazione come dai medesimi richiesto (cfr. verbale di udienza del 25.1.2021). Sul punto la TU ha riferito: “Per quanto riguarda il collocamento, inizialmente, la sottoscritta TU ha esplicitato le proprie conoscenze relative ai risultati di provvedimenti che vedono i genitori alternarsi nella casa familiare. In particolare, si rileva in letteratura che la condivisione dell'abitazione familiare, successivamente alla separazione, è più frequente tra le coppie genitoriali che godono di uno status socioeconomico elevato. È, inoltre, prevalente tra i genitori che hanno convissuto per molti anni e che riferiscono, dopo la fine della storia di coppia, un basso livello di conflitto. Ad esempio, tali genitori riescono a raggiungere accordi sulla cogenitorialità senza coinvolgere il sistema Giustizia, a differenza di quanto accade quando uno dei due caregiver ha l'affidamento esclusivo. Nelle situazioni più conflittuali e in cui sono presenti scarse risorse economiche, la scelta dell'abitazione condivisa potrebbe condurre i genitori a focalizzarsi sull'equità e l'uguaglianza tra loro, piuttosto che sui bisogni dei minori. Sebbene il paradigma del collocamento alternato potrebbe agire da moderatore del conflitto, favorendo una cooperazione nella relazione cogenitoriale, allo stato attuale, nella letteratura sono presenti poche ricerche a sostegno di tale dato (Andenæs,
Kjøs, & Tjersland, 2017). Inoltre in base alle ricerche centrate sulle interviste ai ragazzi per rilevare la loro prospettiva, l'abitazione condivisa viene ritenuta da alcuni minori una buona soluzione, ma non è la migliore opzione per molti figli di genitori separati Per_ ( 2010; , , , 2007). Di fatto, l'alternanza dei genitori in Per_5 Per_6 Persona_7 un'unica abitazione può essere una soluzione se coloro che devono praticarla - sia genitori che figli – contribuiscono all'adattamento ottimale” Nel caso di specie osserva la TU: “1. Il padre ha una rappresentazione di tale soluzione come “unica condizione” per definire una posizione paritaria tra genitori in termini di risorse che essi possono offrire ai figli: se infatti egli sarà costretto a impegnare risorse economiche per un'altra abitazione, non sarà possibile offrire ai figli un ambiente e opportunità adeguate a favorire il loro sviluppo;
2. La madre ha una rappresentazione di tale soluzione come condizione che esacerberebbe il conflitto già elevato, così come è accaduto durante i periodi di forzata convivenza prima dell'omologazione del Giudice;
3. ha una Per_1 rappresentazione di tale soluzione come condizione che gli impedirebbe di usufruire della prossimità con un genitore considerato protettivo nel caso in cui egli vivesse - come è accaduto - situazioni di insicurezza emotiva con l'altro genitore;
4. ha una Per_2 rappresentazione di tale soluzione come condizione che le impedirebbe di vivere momenti sereni nella relazione a due con il padre e che la costringerebbe ad essere continuamente coinvolta nel conflitto tra padre-fratello e tra madre-padre. E' evidente che questo nucleo familiare non può applicare il modello dell'alternanza dei genitori nell'abitazione familiare”.
La condotta del resistente nel corso del giudizio finalizzata ad ottenere con insistenza l'assegnazione a settimane alterne della casa ad entrambi i genitori merita di essere stigmatizzata in quanto chiaramente indicativa di una incapacità a valutare con lucidità quale è l'interesse attuale dei figli e di cosa procuri loro ansia e stress. Il resistente insiste e ribadisce che il rapporto con i figli si è deteriorato a causa dei provvedimenti assunti nel corso del giudizio che hanno determinato il suo allontanamento dalla casa familiare. In realtà dalla complessiva lettura degli atti si evince chiaramente che il diradarsi della frequentazione tra il padre e i figli
è stata causata innanzitutto dalla mancata capacità del padre di accettare le condizioni di frequentazione della separazione e il proprio allontanamento dalla casa familiare, in secondo luogo la frequentazione con i figli con modalità diverse da quelle che erano stabilite presso la casa familiare nel regime di convivenza tra i coniugi.
Sul punto la figlia ha riferito che gli incontri con il padre presso la sua Per_2 abitazione, dove la minore si recava volentieri per studiare insieme al padre, si sono interrotti per volontà del medesimo, il quale ha ritenuto preferibile che i minori non si spostassero dalla abitazione della madre.
Il resistente ha addotto infine una serie di motivazioni sottese alla mancata possibilità di tenere i figli con sé fuori dalla casa coniugale (l'acquisito di un immobile che si è rivelato non salubre per la presenza di muffe, la richiesta indebita da parte dei figli di tornare a casa della made, anche se necessario per procurarsi il materiale scolastico) che obiettivamente non giustificano la interruzione della frequentazione che è intervenuta tra padre e figli. La frequentazione si è interrotta infatti in ragione del grave malessere maturato dai figli per la situazione di conflittualità tra le parti che li ha coinvolti loro malgrado.
Il resistente insiste nelle proprie richieste (invariate fin dalla data di introduzione del presente giudizio) senza considerare evidentemente attentamente ciò che la
TU ha riferito in ordine alla condizione psicofisica attuale dei due figli :”I figli sono stati coinvolti nella escalation conflittuale e processuale in modo tale da compromettere seriamente il loro sviluppo, nonostante alcune risorse genitoriali abbiano garantito lo svolgimento di alcuni compiti evolutivi rilevanti. Entrambi sono in psicoterapia e hanno necessità di proseguire i percorsi ai quali fanno riferimento con piacere ( aveva interrotto, ma ha deciso di riprendere gli incontri). Per la Per_2 Per_1 compromissione riguarda sia le competenze sociali che la regolazione delle emozioni, mentre per si rileva vulnerabilità soprattutto a livello della regolazione delle Per_2 emozioni. Va sottolineato che la compromissione dell'ambiente familiare a seguito della separazione é stata preceduta - per tutto l'arco del loro sviluppo a partire dal 2009 - dal coinvolgimento del padre nelle vicende processuali relative al caso e dunque si é Per_3 verificato un effetto di accumulo di fattori di rischio per il loro sviluppo.” Il rapporto tra il padre e il figlio si è incrinato ulteriormente a seguito della denuncia sporta dal nei riguardi della moglie ai sensi dell'art. Controparte_1
591 cp per non avere vigilato sulla asserita condotta deviante del figlio minore dedito all' uso di droga (c.d cannabis) in luoghi mal frequentati (cfr. Per_1 denuncia del 20.12.2022 ex art. 591 cp a carico della . Pt_1
In tal senso la TU ha riferito :” ha narrato durante l'ascolto il proprio Per_1 sconcerto (panico) quando la madre ha reso nota la denuncia del padre in merito all'uso di droghe: egli ha percepito tale iniziativa del padre come una rottura irreparabile ((cfr. TU pag.118)” . La richiesta insistente della assegnazione paritetica della casa familiare ad entrambi i genitori, con modalità alternata, ha costituito infine motivo di continue pressioni psicologiche esercitate dal sui due minori. Controparte_1
In merito a ciò deve segnalarsi che il resistente ha tentato di condizionare i figli invitandoli a dichiarare in sede di audizione innanzi al giudice ciò che lui voleva che riferissero, e cioè che la frequentazione con il padre dovesse avvenire nella casa familiare, minacciandoli che se non avessero dichiarato quanto da lui richiesto non lo avrebbero visto mai più (cfr. chat del 22.11.2022 sul canale watshapp acquisito in atti da parte ricorrente) Il resistente ha dato l'impressione in sede di TU e nel corso del giudizio che il proprio interesse al rientro nella casa familiare sia preminente rispetto all'interesse al benessere dei figli. Sul punto si segnala che in udienza del 16.9.2024 il resistente ha dichiarato che non è disponibile alla ripresa della frequentazione mediata da un sostegno psicologico salvo il riconoscimento in suo favore del diritto di rientrare immediatamente nella casa familiare. Tali dichiarazioni il resistente ha reso anche al TU e ai Servizi Sociali (cfr.relazione in data 20.5.2024).
Ritiene il collegio alla luce della riscontrata e non contestata richiesta da parte dei figli di vivere con la madre che la condivisione del medesimo immobile a settimane alterne da parte dei due genitori costituisca terreno fertile di continue rivendicazioni e di scontri con grave e ulteriore pregiudizio della serenità dei figli minori. L'affidamento dei due minori dovrà essere disposto in favore dei Servizi Sociali i quali dovranno assumere le decisioni di maggiore rilevanza per i minori, garantire la prosecuzione dei supporti psicoterapeutici in atto, sotto la supervisione del curatore speciale già nominato fino al raggiungimento della maggiore età. I Servizi Sociali dovranno indirizzare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Il curatore, come disposto dal disposto di cui all'art. 473 bis comma
2 cpc di cui alla Riforma Cartabia, che si ritiene possa applicarsi in via analogica nel presente giudizio, dovrà verificare che le decisioni di quotidiana amministrazione siano assunte dai genitori nei rispettivi periodi di spettanza, e le decisioni di maggiore importanza relativa alla residenza dei minori, alla salute in particolare per quanto relativo ai percorsi di psicoterapia, agli studi e ai viaggi studio siano assunte dai Servizi Sociali previo ascolto diretto dei minori e del curatore.
Il regime di frequentazione tra il padre e i figli, tenuto conto della attuale età dei due minori (nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010) dovrà essere concordato tra i Servizi Sociali il curatore e le parti e dovrà tenere conto dell'interesse e delle richieste dei due minori, anche previo concerto tra i Servizi Sociali e gli psicoterapeuti che hanno in cura i due minori. I Servizi Sociali dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minori di qualunque episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli. Ed invero le parti, entrambi medici, lavorano a tempo pieno e sono in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dalla lettura delle ultime dichiarazioni dei redditi depositate in atti si evince che la ha percepito nel 2023, come medico ospedaliero, reddito lordo pari ad Pt_1 euro 88.000 circa oltre ad altri emolumenti presumibilmente ascrivibili ad attività intramoenia per la somma pari ad Euro 26.000 circa (cfr. CUD 2024). Il resistente risulta avere percepito nel 2022 (ultimo CUD 2023 depositato) redditi lordi pari ad Euro 75000,00 circa.
I due coniugi sono proprietari al 50% della casa coniugale che rimane nel godimento della ricorrente.
Entrambe le parti sono onerate del pagamento della metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (circa Euro 750,00 per ciascuno) e di una rata di finanziamento per la somma pari ad euro 170,00 ciascuno.
Il resistente è onerato inoltre del pagamento di un ulteriore rateo di mutuo per l'acquisito della sua attuale abitazione per la somma pari ad euro 800,00 circa oltre che del pagamento della rata prevista per la cessione del quinto dello stipendio (circa Euro 400,00) In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti come sopra evidenziati, delle spese che fanno carico a ciascuna parte, e considerate le presumibili esigenze dei due figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 500,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due minori. Il resistente dovrà dunque corrispondere alla l'importo mensile di euro Pt_1
500,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Motivi di equità, suggeriti dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese del curatore speciale sono a carico delle parti nella misura pari al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti;
Affida i figli minori ed ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Per_2 competenti (Municipio X); le decisioni di maggior interesse per i due minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte dai Servizi Sociali previo ascolto dei due minori fino al raggiungimento della maggiore età ; quale curatore speciale dei minori Avv. Guido Mussini e trasmette gli atti Pt_2 al Giudice tutelare .
Il regime di frequentazione tra il padre e i figli, tenuto conto della attuale età dei due minori (nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010) dovrà essere concordato tra i Servizi Sociali le parti e il curatore speciale, previo ascolto delle richieste dei due minori e previa interlocuzione con gli specialisti che hanno in cura i due minori.
I Servizi Sociali dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minori di qualunque episodio ed inadempienza che renda necessaria l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Dispone che i due figli minori e siano collocati presso la madre, Per_1 Per_2 alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Mezzocorona n.36;
Determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1 per il mantenimento dei due figli minori, da corrispondere a Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
Compensa le spese di lite. Condanna le parti al pagamento delle spese del curatore speciale che liquida nella somma complessiva pari ad euro 3000,00 oltre IVA e CNF.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
3.4.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 61854/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to BAVASSO Parte_1 C.F._1
ELISABETTA del Foro di Firenze e presso di lei domiciliata pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to TRANFA ALESSIO ( ) e presso di lui domiciliato, con C.F._3 studio in via Emilio Faa' Di Bruno 15 pec: Email_2
RESISTENTE
CURATELA SPECIALE DEI MINORI (n. il 23.3.2008) e Persona_1 [...]
(n. 27.9.2010) in persona dell'Avv. Guido Mussini con studio in Roma via Persona_2
Eleonora Pimentel Fonseca n.2 pec: ; Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.17015/22 pubblicata il 17.11.2022 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. In ragione dell'acuirsi della conflittualità tra le parti nel corso del presente giudizio è stato nominato il curatore speciale dei due figli minori . Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria mediante l'espletamento di due TU, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 7.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. La parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto: “Dichiarare la separazione addebitabile al marito a causa dei fatti in violazione dei doveri del matrimonio commessi durante la vita coniugale causa della separazione e successivamente alla stessa.- Affidare i figli a entrambi genitori,- in ipotesi si dichiara disponibile all'affidamento esclusivo a sé ove ritenuto da parte del Tribunale nell'interesse dei minori. - che i figli siano collocati presso la madre - L'assegnazione della casa familiare alla madre in via esclusiva in quanto collocataria dei figli - che i figli frequentino il padre – previo proprio consenso-, come disposto con ordinanza emessa a verbale il 13.12.2022, due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana a settimane alterne. - che i minori possano trascorrere un periodo di 10 giorni di vacanza invernale e 15 di vacanze estive con i familiari o presso villaggi vacanza oltre ai periodi da trascorrere con ciascun genitore;
- La signora conferma la disponibilità al percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità - che il figlio possa incontrare il padre in Per_1 incontri protetti organizzati dai servizi territoriali - L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente Euro 800,00, con rivalutazione annuale ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo. - Con condanna del resistente alla refusione delle spese processuali anche per le reiterate istanze, e delle spese sostenute per il pagamento delle due
TU la prima delle quali ha ricevuto da anche la quota di Parte_1 spettanza di Il resistente ha chiesto: “1) affidamento Controparte_1 condiviso dei figli a entrambi i genitori;
2) collocazione paritetica dei figli a entrambi i genitori;
3) assegnazione paritetica ai coniugi della casa familiare con permanenza in essa degli stessi a periodi alternati settimanali o bisettimanali con diritto di visita dell'altro coniuge a fine settimana alternati in caso di permanenza bisettimanale e in ogni caso per due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00, rimettendo comunque alla saggia valutazione del Tribunale circa la decisione sulle modalità operative;
4) diritto di visita nei giorni festivi, nelle vacanze estive, nelle vacanze natalizie e nelle vacanze pasquali come già in vigore;
5) in subordine assegno mensile a carico del coniuge per il contributo al mantenimento dei figli in misura non superiore ad €.300,00 e contributo alle spese straordinarie come da protocollo nella misura del 30%; 6) addebito della sentenza di separazione alla moglie;
7) condanna della moglie alla refusione delle spese di giudizio oltre accessori di legge”. Il curatore speciale dei minori ha chiesto: confermare l'attuale regime di affidamento e collocamento dei minori confermare le attuali statuizioni in ordine al regime di frequentazione padre-figli; incaricare il Servizio Sociale di indirizzare entrambi i genitori verso strutture del c.d. “privato sociale” al fine di avviare gli interventi di supporto individuati dalla TU, garantendo comunque un costante monitoraggio in ordine all'andamento delle relazioni familiari e dei percorsi di sostegno avviati e da avviare in favore del nucleo.
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente deve essere respinta. Ed invero risulta non contestato tra le parti che la crisi coniugale è insorta in concomitanza di un grave stato depressivo che ha colpito il resistente, il quale ha determinato di per sé e senza che ciò possa comportare un giudizio di colpa al resistente, la intollerabilità della convivenza per la Pt_1
La stessa nel ricorso introduttivo del giudizio ha riferito che le condizioni Pt_1 psico-fisiche del marito avevano causato l'allontanamento temporaneo del medesimo dal luogo di lavoro fin da due anni prima della richiesta di separazione, e che solo all'esito del mancato miglioramento dello stato depressivo del marito la ricorrente si era determinata, al fine di salvaguardare la serenità di se stessa oltre che dei figli minori, a richiedere la separazione dal coniuge. La ricorrente non ha dimostrato nel corso del giudizio che la causa della separazione sia ascrivibile ad una condotta specifica del marito, indipendente dalla condizione di depressione post-traumatica derivante dalle vicende giudiziarie affrontate dal CP_1
che abbia determinato di per sé l'insostenibilità della convivenza né
[...] che il medesimo abbia tenuto condotte contrarie ai doveri del matrimonio in epoca precedente all'insorgenza dello stato depressivo post-traumatico. Ed invero risulta acclarato agli atti, oltre che suffragato sul punto dalle due consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio, che il ha sviluppato una Controparte_1 depressione post-traumatica conseguentemente ad una grave vicenda processuale che lo ha visto imputato con risonanza mediatica a livello nazionale, iniziata nel
2009 e conclusasi solo dopo dieci anni nel 2019 (c.d caso . Per_3 All'esito del procedimento penale n.23125/21 scaturito a carico del resistente, indagato del reato di cui all'art. 572 bis 388 570 cp per condotte denunciate dalla moglie e risalenti ad epoca precedente oltre che concomitanti alla separazione, il giudice ha pronunciato il decreto di archiviazione in data 23.4.2024 (cfr informativa del PM in data 8.7.2024).
Dalla lettura degli atti trasmessi si evince che il resistente ha tenuto condotte violente ed aggressive, inducendo nei familiari grave preoccupazione, a seguito dell'avvio della separazione da parte della moglie, in quanto assolutamente contrario ad allontanarsi dalla casa familiare e dai propri figli.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente statuiva l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ed un ampio programma di frequentazione tra il resistente e i due figli minori (cfr. ordinanza presidenziale pubblicata in data 1.6.2021); l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento della somma pari ad Euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso del giudizio in ragione della sopravvenuta difficoltà economica rappresentata dal resistente il giudice istruttore riduceva l'importo dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli nella misura pari ad Euro
400,00 oltre al 30% delle spese straordinarie (cfr.ordinanza del 30.7.2022).
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere parimenti rigettata. Il Preite deduce la inosservanza da parte della CP_1 moglie degli obblighi di assistenza morale nei riguardi del marito, nel corso del matrimonio, per non avere prestato al marito la necessaria assistenza in occasione della grave prostrazione psicologica causata dalla vicenda penale di cui al coinvolgimento del resistente quale medico dell'Ospedale Sandro Pertini, nell'ambito del quale era detenuto e successivamente è deceduto Persona_4
L'assunto non risulto fondato alla luce della durata della vicenda penale che ha coinvolto il resistente dal 2009 al 2019, nel corso della quale la non Pt_1 risulta avere mai abbandonato il marito, occupandosi peraltro dei figli al posto del loro padre, tenuto conto delle oggettive e non contestate precarie condizioni di depressione del , tali da assumere terapia farmacologica. La Controparte_1 si è determinata alla separazione solo nel 2020 allorquando la convivenza Pt_1 era divenuta intollerabile per le gravi tensioni insorte con il resistente, il quale a causa della sua depressione, ha posto in essere condotte destabilizzanti per l'intero nucleo familiare ricorrendo frequentemente all'abuso di sostanze alcoliche ed innescando ansia e preoccupazione nei familiari congiunti (cfr. fatti denunciati della del 9.6.2021- all.19 della memoria di replica- e confermati dai figli Pt_1 minori nel corso delle audizioni in atti).
Né parimenti può ritenersi circostanza significativa al fine di stabilire fondata la domanda di addebito della separazione alla moglie la decisione della ricorrente di abbandonare il percorso psicologico intrapreso dalle parti nel tentativo di salvare il matrimonio nel 2021, posto che la decisione della separazione era stata già maturata dalla resistente, avendo la medesima promosso il presente giudizio nel
2020. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali deve innanzitutto attestarsi atto che il rapporto tra il resistente e i due figli si è diradato nel corso del giudizio fino a determinare una situazione di stallo e di incomunicabilità da ormai due anni tra il padre e il figlio primogenito ormai diciassettenne. Nel corso del Per_1 giudizio sono state svolte due TU. Il resistente ha fortemente contestato la prima
TU e ha insistito al fine di ottenere una nuova consulenza che coinvolgesse i due minori soprattutto in ragione della segnalata sopraggiunta grave condizione di disagio psicologico connesso all'utilizzo di droghe leggere da parte del figlio
. La circostanza induceva il a formulare una denuncia Per_1 Controparte_1 nei riguardi della madre e del figlio ed il Collegio a pronunciare ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con la nomina di una nuova TU (cfr. ordinanza del 23.5.2023). La seconda TU svolta dopo un'accurata analisi della relazione tra le parti, del profilo personologico dei due genitori e delle condizioni psicofisiche dei minori, con motivazione scevra da vizi logici ha concluso asserendo per la inopportunità nella situazione in oggetto dell'assegnazione paritetica della casa familiare ad entrambe le parti e con il provvisorio affidamento esclusivo dei minori alla madre con il monitoraggio dei servizi Sociali oltre alla nomina di un coordinatore genitoriale. “Nonostante si possa prevedere che i genitori possano esercitare l'affidamento condiviso, al momento attuale bisogna trovare una soluzione perchè i figli non vengano bloccati nel loro processo evolutivo da posizioni del padre che più che essere dettate da una sana preoccupazione, sembrano talvolta dettate da sue rappresaglie e rivendicazioni nei confronti della coniuge (si veda ad esempio il riconoscimento dell'esigenza di di condividere con un'amica un viaggio a Londra, Per_2 reso difficile dalla rivendicazione di una inadeguata comunicazione da parte della madre in merito al luogo del soggiorno di;
oppure il rifiuto di autorizzare un periodo di Per_2 soggiorno di dai nonni materni in quanto figure coinvolte nel conflitto tra gli Per_1 adulti). Rispetto a queste situazioni, i figli hanno fatto specifiche richieste per uscire da una situazione di stallo: ha usato la TU per cercare di far comprendere al padre Per_2 l'importanza per lei di programmare viaggi di studio o di svago;
ha chiesto alla Per_1
TU di aiutarlo affinché il Giudice autorizzi a priori periodi estivi di soggiorno dai nonni materni anche al di fuori dei periodi di vacanza con la madre. “
Ritiene il collegio che il collocamento dei figli deve essere confermato in via prevalente presso la casa familiare che viene assegnata alla madre che con gli stessi ha vissuto fin dall'inizio della separazione come dai medesimi richiesto (cfr. verbale di udienza del 25.1.2021). Sul punto la TU ha riferito: “Per quanto riguarda il collocamento, inizialmente, la sottoscritta TU ha esplicitato le proprie conoscenze relative ai risultati di provvedimenti che vedono i genitori alternarsi nella casa familiare. In particolare, si rileva in letteratura che la condivisione dell'abitazione familiare, successivamente alla separazione, è più frequente tra le coppie genitoriali che godono di uno status socioeconomico elevato. È, inoltre, prevalente tra i genitori che hanno convissuto per molti anni e che riferiscono, dopo la fine della storia di coppia, un basso livello di conflitto. Ad esempio, tali genitori riescono a raggiungere accordi sulla cogenitorialità senza coinvolgere il sistema Giustizia, a differenza di quanto accade quando uno dei due caregiver ha l'affidamento esclusivo. Nelle situazioni più conflittuali e in cui sono presenti scarse risorse economiche, la scelta dell'abitazione condivisa potrebbe condurre i genitori a focalizzarsi sull'equità e l'uguaglianza tra loro, piuttosto che sui bisogni dei minori. Sebbene il paradigma del collocamento alternato potrebbe agire da moderatore del conflitto, favorendo una cooperazione nella relazione cogenitoriale, allo stato attuale, nella letteratura sono presenti poche ricerche a sostegno di tale dato (Andenæs,
Kjøs, & Tjersland, 2017). Inoltre in base alle ricerche centrate sulle interviste ai ragazzi per rilevare la loro prospettiva, l'abitazione condivisa viene ritenuta da alcuni minori una buona soluzione, ma non è la migliore opzione per molti figli di genitori separati Per_ ( 2010; , , , 2007). Di fatto, l'alternanza dei genitori in Per_5 Per_6 Persona_7 un'unica abitazione può essere una soluzione se coloro che devono praticarla - sia genitori che figli – contribuiscono all'adattamento ottimale” Nel caso di specie osserva la TU: “1. Il padre ha una rappresentazione di tale soluzione come “unica condizione” per definire una posizione paritaria tra genitori in termini di risorse che essi possono offrire ai figli: se infatti egli sarà costretto a impegnare risorse economiche per un'altra abitazione, non sarà possibile offrire ai figli un ambiente e opportunità adeguate a favorire il loro sviluppo;
2. La madre ha una rappresentazione di tale soluzione come condizione che esacerberebbe il conflitto già elevato, così come è accaduto durante i periodi di forzata convivenza prima dell'omologazione del Giudice;
3. ha una Per_1 rappresentazione di tale soluzione come condizione che gli impedirebbe di usufruire della prossimità con un genitore considerato protettivo nel caso in cui egli vivesse - come è accaduto - situazioni di insicurezza emotiva con l'altro genitore;
4. ha una Per_2 rappresentazione di tale soluzione come condizione che le impedirebbe di vivere momenti sereni nella relazione a due con il padre e che la costringerebbe ad essere continuamente coinvolta nel conflitto tra padre-fratello e tra madre-padre. E' evidente che questo nucleo familiare non può applicare il modello dell'alternanza dei genitori nell'abitazione familiare”.
La condotta del resistente nel corso del giudizio finalizzata ad ottenere con insistenza l'assegnazione a settimane alterne della casa ad entrambi i genitori merita di essere stigmatizzata in quanto chiaramente indicativa di una incapacità a valutare con lucidità quale è l'interesse attuale dei figli e di cosa procuri loro ansia e stress. Il resistente insiste e ribadisce che il rapporto con i figli si è deteriorato a causa dei provvedimenti assunti nel corso del giudizio che hanno determinato il suo allontanamento dalla casa familiare. In realtà dalla complessiva lettura degli atti si evince chiaramente che il diradarsi della frequentazione tra il padre e i figli
è stata causata innanzitutto dalla mancata capacità del padre di accettare le condizioni di frequentazione della separazione e il proprio allontanamento dalla casa familiare, in secondo luogo la frequentazione con i figli con modalità diverse da quelle che erano stabilite presso la casa familiare nel regime di convivenza tra i coniugi.
Sul punto la figlia ha riferito che gli incontri con il padre presso la sua Per_2 abitazione, dove la minore si recava volentieri per studiare insieme al padre, si sono interrotti per volontà del medesimo, il quale ha ritenuto preferibile che i minori non si spostassero dalla abitazione della madre.
Il resistente ha addotto infine una serie di motivazioni sottese alla mancata possibilità di tenere i figli con sé fuori dalla casa coniugale (l'acquisito di un immobile che si è rivelato non salubre per la presenza di muffe, la richiesta indebita da parte dei figli di tornare a casa della made, anche se necessario per procurarsi il materiale scolastico) che obiettivamente non giustificano la interruzione della frequentazione che è intervenuta tra padre e figli. La frequentazione si è interrotta infatti in ragione del grave malessere maturato dai figli per la situazione di conflittualità tra le parti che li ha coinvolti loro malgrado.
Il resistente insiste nelle proprie richieste (invariate fin dalla data di introduzione del presente giudizio) senza considerare evidentemente attentamente ciò che la
TU ha riferito in ordine alla condizione psicofisica attuale dei due figli :”I figli sono stati coinvolti nella escalation conflittuale e processuale in modo tale da compromettere seriamente il loro sviluppo, nonostante alcune risorse genitoriali abbiano garantito lo svolgimento di alcuni compiti evolutivi rilevanti. Entrambi sono in psicoterapia e hanno necessità di proseguire i percorsi ai quali fanno riferimento con piacere ( aveva interrotto, ma ha deciso di riprendere gli incontri). Per la Per_2 Per_1 compromissione riguarda sia le competenze sociali che la regolazione delle emozioni, mentre per si rileva vulnerabilità soprattutto a livello della regolazione delle Per_2 emozioni. Va sottolineato che la compromissione dell'ambiente familiare a seguito della separazione é stata preceduta - per tutto l'arco del loro sviluppo a partire dal 2009 - dal coinvolgimento del padre nelle vicende processuali relative al caso e dunque si é Per_3 verificato un effetto di accumulo di fattori di rischio per il loro sviluppo.” Il rapporto tra il padre e il figlio si è incrinato ulteriormente a seguito della denuncia sporta dal nei riguardi della moglie ai sensi dell'art. Controparte_1
591 cp per non avere vigilato sulla asserita condotta deviante del figlio minore dedito all' uso di droga (c.d cannabis) in luoghi mal frequentati (cfr. Per_1 denuncia del 20.12.2022 ex art. 591 cp a carico della . Pt_1
In tal senso la TU ha riferito :” ha narrato durante l'ascolto il proprio Per_1 sconcerto (panico) quando la madre ha reso nota la denuncia del padre in merito all'uso di droghe: egli ha percepito tale iniziativa del padre come una rottura irreparabile ((cfr. TU pag.118)” . La richiesta insistente della assegnazione paritetica della casa familiare ad entrambi i genitori, con modalità alternata, ha costituito infine motivo di continue pressioni psicologiche esercitate dal sui due minori. Controparte_1
In merito a ciò deve segnalarsi che il resistente ha tentato di condizionare i figli invitandoli a dichiarare in sede di audizione innanzi al giudice ciò che lui voleva che riferissero, e cioè che la frequentazione con il padre dovesse avvenire nella casa familiare, minacciandoli che se non avessero dichiarato quanto da lui richiesto non lo avrebbero visto mai più (cfr. chat del 22.11.2022 sul canale watshapp acquisito in atti da parte ricorrente) Il resistente ha dato l'impressione in sede di TU e nel corso del giudizio che il proprio interesse al rientro nella casa familiare sia preminente rispetto all'interesse al benessere dei figli. Sul punto si segnala che in udienza del 16.9.2024 il resistente ha dichiarato che non è disponibile alla ripresa della frequentazione mediata da un sostegno psicologico salvo il riconoscimento in suo favore del diritto di rientrare immediatamente nella casa familiare. Tali dichiarazioni il resistente ha reso anche al TU e ai Servizi Sociali (cfr.relazione in data 20.5.2024).
Ritiene il collegio alla luce della riscontrata e non contestata richiesta da parte dei figli di vivere con la madre che la condivisione del medesimo immobile a settimane alterne da parte dei due genitori costituisca terreno fertile di continue rivendicazioni e di scontri con grave e ulteriore pregiudizio della serenità dei figli minori. L'affidamento dei due minori dovrà essere disposto in favore dei Servizi Sociali i quali dovranno assumere le decisioni di maggiore rilevanza per i minori, garantire la prosecuzione dei supporti psicoterapeutici in atto, sotto la supervisione del curatore speciale già nominato fino al raggiungimento della maggiore età. I Servizi Sociali dovranno indirizzare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Il curatore, come disposto dal disposto di cui all'art. 473 bis comma
2 cpc di cui alla Riforma Cartabia, che si ritiene possa applicarsi in via analogica nel presente giudizio, dovrà verificare che le decisioni di quotidiana amministrazione siano assunte dai genitori nei rispettivi periodi di spettanza, e le decisioni di maggiore importanza relativa alla residenza dei minori, alla salute in particolare per quanto relativo ai percorsi di psicoterapia, agli studi e ai viaggi studio siano assunte dai Servizi Sociali previo ascolto diretto dei minori e del curatore.
Il regime di frequentazione tra il padre e i figli, tenuto conto della attuale età dei due minori (nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010) dovrà essere concordato tra i Servizi Sociali il curatore e le parti e dovrà tenere conto dell'interesse e delle richieste dei due minori, anche previo concerto tra i Servizi Sociali e gli psicoterapeuti che hanno in cura i due minori. I Servizi Sociali dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minori di qualunque episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli. Ed invero le parti, entrambi medici, lavorano a tempo pieno e sono in grado di provvedere al proprio mantenimento. Dalla lettura delle ultime dichiarazioni dei redditi depositate in atti si evince che la ha percepito nel 2023, come medico ospedaliero, reddito lordo pari ad Pt_1 euro 88.000 circa oltre ad altri emolumenti presumibilmente ascrivibili ad attività intramoenia per la somma pari ad Euro 26.000 circa (cfr. CUD 2024). Il resistente risulta avere percepito nel 2022 (ultimo CUD 2023 depositato) redditi lordi pari ad Euro 75000,00 circa.
I due coniugi sono proprietari al 50% della casa coniugale che rimane nel godimento della ricorrente.
Entrambe le parti sono onerate del pagamento della metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (circa Euro 750,00 per ciascuno) e di una rata di finanziamento per la somma pari ad euro 170,00 ciascuno.
Il resistente è onerato inoltre del pagamento di un ulteriore rateo di mutuo per l'acquisito della sua attuale abitazione per la somma pari ad euro 800,00 circa oltre che del pagamento della rata prevista per la cessione del quinto dello stipendio (circa Euro 400,00) In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti come sopra evidenziati, delle spese che fanno carico a ciascuna parte, e considerate le presumibili esigenze dei due figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 500,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due minori. Il resistente dovrà dunque corrispondere alla l'importo mensile di euro Pt_1
500,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Motivi di equità, suggeriti dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese del curatore speciale sono a carico delle parti nella misura pari al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti;
Affida i figli minori ed ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Per_2 competenti (Municipio X); le decisioni di maggior interesse per i due minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte dai Servizi Sociali previo ascolto dei due minori fino al raggiungimento della maggiore età ; quale curatore speciale dei minori Avv. Guido Mussini e trasmette gli atti Pt_2 al Giudice tutelare .
Il regime di frequentazione tra il padre e i figli, tenuto conto della attuale età dei due minori (nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010) dovrà essere concordato tra i Servizi Sociali le parti e il curatore speciale, previo ascolto delle richieste dei due minori e previa interlocuzione con gli specialisti che hanno in cura i due minori.
I Servizi Sociali dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minori di qualunque episodio ed inadempienza che renda necessaria l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Dispone che i due figli minori e siano collocati presso la madre, Per_1 Per_2 alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Mezzocorona n.36;
Determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1 per il mantenimento dei due figli minori, da corrispondere a Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
Compensa le spese di lite. Condanna le parti al pagamento delle spese del curatore speciale che liquida nella somma complessiva pari ad euro 3000,00 oltre IVA e CNF.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
3.4.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi