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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
2249/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 01.12.2025
Alle ore 10.06, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ADRIANA CIMMINO. Controparte_2
È presente per 'avv. VINCENZO GENCHI in sostituzione dell'avv. Controparte_3
SC LOGOLUSO.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CIMMINO precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. GENCHI precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,01.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza dell'1.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2249/2024 del Ruolo Generale
1 tra elettivamente domiciliata in Bari alla via N. Piccinni 12 presso lo studio Controparte_2
dell'avv. Adriana Cimmino che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
-appellante-
e
, rappresentato e difeso giusta mandato alle liti in atti dall'avv. Controparte_3
AN SO ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
convenuto
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.6.2024, ha interposto appello avverso la Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 101/2024 del 26.3.2024 che nel rigettare integralmente e nel merito l'opposizione proposta da a decreto ingiuntivo n. 17/2022 che gli Controparte_3
ingiungeva di pagare in favore della la complessiva somma di € 4.693,24 quale 70% delle CP_2
spese straordinarie da quest'ultima sostenute integralmente per i tre figli, oltre le spese e competenze della procedura monitoria, ha compensato le spese di lite.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo riformare l'impugnata sentenza n. 101/2024 emessa il
26.3.2024 e per l'effetto dichiarare non legittima la compensazione delle spese di lite disposta dal
Giudice di Pace di Trani;
conseguentemente condannare il ET alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2024, Controparte_3
2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni,
discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e al termine, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività
del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 17.6.2024, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 26.3.2024.
L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
L'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di Trani, argomentando circa la particolarità
delle questioni decise, ha compensato le spese di lite, nonostante la parte appellante fosse risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e,
ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
<In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1,
del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora 3 qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da
indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,
devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere
espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
< In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs.
n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente> (Cass.
20755/2025).
Nella motivazione della sentenza quivi appellata si legge che in ragione della particolarità delle questioni trattate, relative alla ripetibilità di spese straordinarie per la prole, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Se è vero che le gravi ragioni possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi Cass. n. 11130 del 28/05/2015), nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni.
Il Giudice di pace nel decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo ha infatti fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità che per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd.
spese straordinarie, ha anche da ultimo ribadito che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente
4 certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità,
ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza,
imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., 9392/2025, che ha richiamato Cass. 2467/2016 e Cass.
5059/2021).
Il Giudice di pace avrebbe dunque dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, così come quelle del giudizio di appello,
a carico del nella misura indicata in dispositivo. CP_3
In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2249/2025 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da atto di citazione notificato il 17.6.2024, Controparte_2
avverso la sentenza n. n. 101/2024 emessa il 26.3.2024, dal Giudice di Pace di Trani nel giudizio
586/2022 R.G., ed in riforma parziale di tale sentenza:condanna l'appellato alla rifusione in favore
5 dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 76.00 per esborsi ed in €
2.967,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 01.12.2025
Alle ore 10.06, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ADRIANA CIMMINO. Controparte_2
È presente per 'avv. VINCENZO GENCHI in sostituzione dell'avv. Controparte_3
SC LOGOLUSO.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CIMMINO precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. GENCHI precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani,01.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza dell'1.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2249/2024 del Ruolo Generale
1 tra elettivamente domiciliata in Bari alla via N. Piccinni 12 presso lo studio Controparte_2
dell'avv. Adriana Cimmino che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
-appellante-
e
, rappresentato e difeso giusta mandato alle liti in atti dall'avv. Controparte_3
AN SO ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
convenuto
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.6.2024, ha interposto appello avverso la Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 101/2024 del 26.3.2024 che nel rigettare integralmente e nel merito l'opposizione proposta da a decreto ingiuntivo n. 17/2022 che gli Controparte_3
ingiungeva di pagare in favore della la complessiva somma di € 4.693,24 quale 70% delle CP_2
spese straordinarie da quest'ultima sostenute integralmente per i tre figli, oltre le spese e competenze della procedura monitoria, ha compensato le spese di lite.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo riformare l'impugnata sentenza n. 101/2024 emessa il
26.3.2024 e per l'effetto dichiarare non legittima la compensazione delle spese di lite disposta dal
Giudice di Pace di Trani;
conseguentemente condannare il ET alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2024, Controparte_3
2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni,
discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e al termine, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività
del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 17.6.2024, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 26.3.2024.
L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
L'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di Trani, argomentando circa la particolarità
delle questioni decise, ha compensato le spese di lite, nonostante la parte appellante fosse risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e,
ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
<In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1,
del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora 3 qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da
indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale,
devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere
espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
< In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs.
n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente> (Cass.
20755/2025).
Nella motivazione della sentenza quivi appellata si legge che in ragione della particolarità delle questioni trattate, relative alla ripetibilità di spese straordinarie per la prole, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Se è vero che le gravi ragioni possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi Cass. n. 11130 del 28/05/2015), nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni.
Il Giudice di pace nel decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo ha infatti fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità che per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd.
spese straordinarie, ha anche da ultimo ribadito che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente
4 certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità,
ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza,
imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., 9392/2025, che ha richiamato Cass. 2467/2016 e Cass.
5059/2021).
Il Giudice di pace avrebbe dunque dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, così come quelle del giudizio di appello,
a carico del nella misura indicata in dispositivo. CP_3
In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2249/2025 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da atto di citazione notificato il 17.6.2024, Controparte_2
avverso la sentenza n. n. 101/2024 emessa il 26.3.2024, dal Giudice di Pace di Trani nel giudizio
586/2022 R.G., ed in riforma parziale di tale sentenza:condanna l'appellato alla rifusione in favore
5 dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 76.00 per esborsi ed in €
2.967,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 1.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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