TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
MARLENE
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla proposta oggi formulata dal giudice e accettata dalle parti” di cui di seguito si riportano le condizioni: “ - il figlio minorenne 29.10.2018 rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, con le seguenti modalità:
- per un fine settimana ogni quattro dal venerdì all'uscita da scuola dove sarà prelevato dal padre fino alla domenica sera dopo cena quando sarà riaccompagnato presso
l'abitazione materna alle ore 20.00;
- festività pasquali, natalizie ed islamiche secondo il principio dell'alternanza (3 giorni consecutivi per ciascun genitore durante le vacanze pasquali, 7 giorni consecutivi per ciascun genitore durante le vacanze natalizie, una festività islamica con un genitore e la successiva con l'altro);
- vacanze estive: il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio per 15 giorni, da concordarsi entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
- il minore potrà essere portato all'estero soltanto con il consenso di entrambi i genitori;
- il padre resistente contribuirà al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne mediante il versamento entro il giorno 05 di ogni mese alla madre ricorrente della somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
- l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in TA (Marocco), in data 17/01/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NO (Serie C, parte II, atto n. 13, anno 2025).
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 29/10/2018). Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
In ragione del comune interesse della domanda di separazione e alla regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dell'avvenuta consensualizzazione, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NO (Serie C, parte II, atto n. 13, anno 2025), contratto tra in Parte_2 data 17/01/2017, in TA (Marocco);
DISPONE IN CONFORMITA'
delle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
COMPENSA
integralmente le spese di lite;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
MARLENE
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla proposta oggi formulata dal giudice e accettata dalle parti” di cui di seguito si riportano le condizioni: “ - il figlio minorenne 29.10.2018 rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, con le seguenti modalità:
- per un fine settimana ogni quattro dal venerdì all'uscita da scuola dove sarà prelevato dal padre fino alla domenica sera dopo cena quando sarà riaccompagnato presso
l'abitazione materna alle ore 20.00;
- festività pasquali, natalizie ed islamiche secondo il principio dell'alternanza (3 giorni consecutivi per ciascun genitore durante le vacanze pasquali, 7 giorni consecutivi per ciascun genitore durante le vacanze natalizie, una festività islamica con un genitore e la successiva con l'altro);
- vacanze estive: il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio per 15 giorni, da concordarsi entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
- il minore potrà essere portato all'estero soltanto con il consenso di entrambi i genitori;
- il padre resistente contribuirà al mantenimento ordinario indiretto del figlio minorenne mediante il versamento entro il giorno 05 di ogni mese alla madre ricorrente della somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
- l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in TA (Marocco), in data 17/01/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NO (Serie C, parte II, atto n. 13, anno 2025).
Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 29/10/2018). Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
In ragione del comune interesse della domanda di separazione e alla regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dell'avvenuta consensualizzazione, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NO (Serie C, parte II, atto n. 13, anno 2025), contratto tra in Parte_2 data 17/01/2017, in TA (Marocco);
DISPONE IN CONFORMITA'
delle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
COMPENSA
integralmente le spese di lite;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti