Art. 2.
I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo originario, o in quello modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall' art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall' art. 1 e dall' art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell' art. 3, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.(1) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1338 , ha disposto (con l'art.6) che " E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 30 aprile 1969, n. 153 , ha disposto (con l'art.64) che "Il termine stabilito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' prorogato al 31 dicembre 1975."
I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , nel testo originario, o in quello modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall' art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilita' previste dall' art. 1 e dall' art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell' art. 3, lettere a) , b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita'.(1) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1338 , ha disposto (con l'art.6) che " E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 30 aprile 1969, n. 153 , ha disposto (con l'art.64) che "Il termine stabilito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all' articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' prorogato al 31 dicembre 1975."