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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2236/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2236/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA parte ricorrente
(c.f. CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. Disporre l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla Persona_1 madre, SI.ra , con collocazione prevalente presso la stessa.
2. Disporre che il padre, SI. Parte_1 CP_1
possa incontrare la figlia esclusivamente in spazio neutro, alla presenza di un operatore specializzato, secondo un
[...] calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali competenti, e solo a condizione che il SI. manifesti preventivamente CP_1
e concretamente ai medesimi Servizi l'intenzione di riprendere i rapporti con la minore.
3. Porre a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 (cinquecento/00)
[...] Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre a rivalutazione annuale ISTAT, o latra somma Per_1 ritenuta equa e congrua.
4. Porre a carico del SI. il 75% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, CP_1 sportive, ludiche e ricreative) relative alla figlia, da concordarsi preventivamente tra i genitori ove possibile e da documentarsi successivamente.
5. Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Sivo n. 5, alla SI.ra .
6. Disporre che l'assegno unico e universale per la figlia sia percepito integralmente Parte_1 dalla madre.
7. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato
Parte resistente:
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, ha adito il tribunale di Parte_1
Novara per chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su , la figlia Per_1 nata il [...] dalla relazione con . CP_1
La convivenza con era sempre stata particolarmente complessa;
si disinteressava sia a CP_1 CP_1 lei che alla bambina ed era anche stato condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione dalla sezione penale di questo Tribunale. Da anni aveva rapporti sporadici con la figlia, in modo assolutamente intermittente. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 21/4/2025, dichiarata la contumacia di , la ha dichiarato: CP_1 Parte_1
“svolgo attività lavorativa irregolare e aiuto i miei suoceri in casa e percepisco circa 600,00 €. Non ho fatto dichiarazioni dei redditi;
faccio l'ISEE e ho un conto corrente della poste-pay. La casa è in locazione, con contratto intestato a , CP_1 ma pago io i canoni di locazione. Noi ci siamo lasciati da circa due anni e mezzo;
lui torna a casa più o meno ogni cinque mesi. Non so se lavora. Nel corso della relazione lavorava come operaio. Con i genitori di lui ho un buon rapporto e mi prendo cura di loro. Rispetto alla bambina si sentono ogni tanto al telefono. La vede quando torna a casa per circa due o tre ore. Ogni tanto l'ha portata nei bar a bere. Lui quando stavamo insieme faceva uso di sostanze stupefacenti;
lui usava molta cocaina. La bambina sta bene;
gioca a pallavolo;
a scuola va bene ed è molto socievole. La bambina non vuole stare più di tanto perché lui ha usato sostanze stupefacenti. Sul punto sono intervenute le . All'esito, è stato adottato Pt_2 il seguente provvedimento provvisorio: “In via temporanea ed urgente: DISPONE l'affidamento esclusivo di
alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
DISPONE che il padre possa vedere la figlia, in spazio Per_1 neutro, alla presenza di un operatore, secondo il calendario redatto dai Servizi sociali;
DISPONE - che CP_1 contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, entro il cinque di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
- l'assegnazione della casa familiare sita in Castelletto Sopra Ticino, via Sivo n. 5, con quanto l'arreda, alla madre, collocataria della prole;
In via istruttoria: Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA A parte ricorrente la produzione in giudizio nel termine di giorni sessanta di tutta la documentazione patrimoniale prevista dall'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c.; ORDINA a) all' di CP_2 trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...], entro il termine di giorni 90 dalla C.F._2 notifica del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi Controparte_3 tre anni di (C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
29.11.1978, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
CHIEDE al pubblico ministero di voler trasmettere informazioni circa eventuali procedimenti penali, definiti o pendenti, a carico di nato a [...]
NA di IE il 29.11.1978; DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, per le finalità indicate in motivazione, con termine fino al 9.9.2025 per il deposito di una relazione sull'incarico espletato;
FISSA per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 16.9.2025 ore 10.50”. Alla successiva udienza del 16/9/2025 sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. con rinvio al 27/11/205 per la remissione della causa in decisione, udienza svolta in trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni della ricorrente e disporre l'affido esclusivo di Per_1 alla madre: invero, ha confermato il suo totale disinteresse verso la figlia rendendosi CP_1 completamente irreperibile, tanto che i servizi non sono riusciti a contattarlo senza poter avviare gli incontri in spazio neutro. La prognosi sulle sue capacità genitoriali è decisamente negativa, non solo per il disinteresse mostrato verso ma anche considerati i racconti della che ha narrato Per_1 Parte_1 di abusi subiti dall'ex compagno, a causa del suo uso smodato di alcol e droghe.
Pertanto, nell'esclusivo interesse di , va disposto l'affido esclusivo alla , con Per_1 Parte_1 collocazione presso di lei.
Quanto agli incontri padre-figlia, considerata l'assoluta intermittenza di che, sporadicamente, si CP_1 fa sentire con la figlia, questi vanno sospesi salvo ripresa successiva, ove il padre manifesti interesse e se ritenuto opportuno dai servizi. In tal caso, gli incontri dovranno svolgersi in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dai servizi.
A tal fine, e anche per dare supporto alla madre, occorre mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, anche al fine di consentire la partecipazione di ad attività laboratoriali e di Per_1 gruppo, come riportato nella relazione dei servizi sociali C.I.S.AS. depositata il 9/9/2025.
Quanto alle statuizioni economiche, va premesso che gli accertamenti presso l' e presso l'Agenzia CP_2 delle Entrate hanno riscontrato che ha percepito reddito da lavoro dipendente fino al CP_1
18/5/2009 e che poi risultano percepiti scarsissimi redditi da attività di tipo accessorio e che, per gli anni 2022, 2023 e 2024 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Sul punto, richiamato il consolidato principio di elaborazione pretoria secondo cui anche il genitore disoccupato è tenuto al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio di dover porre a carico di la somma di € 250,00 a CP_1 titolo di contribuzione indiretta per , somma da ritenersi equa rispetto alle esigenze della minore. Per_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi genitori. L'assegno unico universale deve essere, invece, percepito integralmente dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria.
***
a, in ragione della soccombenza, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi ed esclusa la fase istruttoria.
Considerato che
la ricorrente è ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, le spese di lite vanno versate all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo di alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_1
2) sospende il diritto di visita paterno, salvo successiva ripresa ove il padre manifesti interesse e se ritenuto opportuno dai servizi. In tal caso, gli incontri dovranno svolgersi in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dai servizi;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la CP_1 Per_1 somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese, dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali C.I.S.AS.;
7) condanna l pagamento delle spese di lite che si liquano nella somma di € 2.906,00, CP_1 oltre 15% per spese straordinarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da versarsi all'Erario stante l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della;
Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2236/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA parte ricorrente
(c.f. CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. Disporre l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla Persona_1 madre, SI.ra , con collocazione prevalente presso la stessa.
2. Disporre che il padre, SI. Parte_1 CP_1
possa incontrare la figlia esclusivamente in spazio neutro, alla presenza di un operatore specializzato, secondo un
[...] calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali competenti, e solo a condizione che il SI. manifesti preventivamente CP_1
e concretamente ai medesimi Servizi l'intenzione di riprendere i rapporti con la minore.
3. Porre a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 (cinquecento/00)
[...] Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre a rivalutazione annuale ISTAT, o latra somma Per_1 ritenuta equa e congrua.
4. Porre a carico del SI. il 75% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, CP_1 sportive, ludiche e ricreative) relative alla figlia, da concordarsi preventivamente tra i genitori ove possibile e da documentarsi successivamente.
5. Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Sivo n. 5, alla SI.ra .
6. Disporre che l'assegno unico e universale per la figlia sia percepito integralmente Parte_1 dalla madre.
7. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato
Parte resistente:
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, ha adito il tribunale di Parte_1
Novara per chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su , la figlia Per_1 nata il [...] dalla relazione con . CP_1
La convivenza con era sempre stata particolarmente complessa;
si disinteressava sia a CP_1 CP_1 lei che alla bambina ed era anche stato condannato ad anni 2 e mesi 6 di reclusione dalla sezione penale di questo Tribunale. Da anni aveva rapporti sporadici con la figlia, in modo assolutamente intermittente. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 21/4/2025, dichiarata la contumacia di , la ha dichiarato: CP_1 Parte_1
“svolgo attività lavorativa irregolare e aiuto i miei suoceri in casa e percepisco circa 600,00 €. Non ho fatto dichiarazioni dei redditi;
faccio l'ISEE e ho un conto corrente della poste-pay. La casa è in locazione, con contratto intestato a , CP_1 ma pago io i canoni di locazione. Noi ci siamo lasciati da circa due anni e mezzo;
lui torna a casa più o meno ogni cinque mesi. Non so se lavora. Nel corso della relazione lavorava come operaio. Con i genitori di lui ho un buon rapporto e mi prendo cura di loro. Rispetto alla bambina si sentono ogni tanto al telefono. La vede quando torna a casa per circa due o tre ore. Ogni tanto l'ha portata nei bar a bere. Lui quando stavamo insieme faceva uso di sostanze stupefacenti;
lui usava molta cocaina. La bambina sta bene;
gioca a pallavolo;
a scuola va bene ed è molto socievole. La bambina non vuole stare più di tanto perché lui ha usato sostanze stupefacenti. Sul punto sono intervenute le . All'esito, è stato adottato Pt_2 il seguente provvedimento provvisorio: “In via temporanea ed urgente: DISPONE l'affidamento esclusivo di
alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
DISPONE che il padre possa vedere la figlia, in spazio Per_1 neutro, alla presenza di un operatore, secondo il calendario redatto dai Servizi sociali;
DISPONE - che CP_1 contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla madre l'importo mensile di € 250,00, entro il cinque di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
- l'assegnazione della casa familiare sita in Castelletto Sopra Ticino, via Sivo n. 5, con quanto l'arreda, alla madre, collocataria della prole;
In via istruttoria: Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA A parte ricorrente la produzione in giudizio nel termine di giorni sessanta di tutta la documentazione patrimoniale prevista dall'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c.; ORDINA a) all' di CP_2 trasmettere estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa di (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...], entro il termine di giorni 90 dalla C.F._2 notifica del presente provvedimento;
b) ad di trasmettere dichiarazione dei redditi degli ultimi Controparte_3 tre anni di (C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
29.11.1978, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
CHIEDE al pubblico ministero di voler trasmettere informazioni circa eventuali procedimenti penali, definiti o pendenti, a carico di nato a [...]
NA di IE il 29.11.1978; DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, per le finalità indicate in motivazione, con termine fino al 9.9.2025 per il deposito di una relazione sull'incarico espletato;
FISSA per l'esame della relazione e della documentazione di cui è stata chiesta l'esibizione l'udienza del 16.9.2025 ore 10.50”. Alla successiva udienza del 16/9/2025 sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. con rinvio al 27/11/205 per la remissione della causa in decisione, udienza svolta in trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni della ricorrente e disporre l'affido esclusivo di Per_1 alla madre: invero, ha confermato il suo totale disinteresse verso la figlia rendendosi CP_1 completamente irreperibile, tanto che i servizi non sono riusciti a contattarlo senza poter avviare gli incontri in spazio neutro. La prognosi sulle sue capacità genitoriali è decisamente negativa, non solo per il disinteresse mostrato verso ma anche considerati i racconti della che ha narrato Per_1 Parte_1 di abusi subiti dall'ex compagno, a causa del suo uso smodato di alcol e droghe.
Pertanto, nell'esclusivo interesse di , va disposto l'affido esclusivo alla , con Per_1 Parte_1 collocazione presso di lei.
Quanto agli incontri padre-figlia, considerata l'assoluta intermittenza di che, sporadicamente, si CP_1 fa sentire con la figlia, questi vanno sospesi salvo ripresa successiva, ove il padre manifesti interesse e se ritenuto opportuno dai servizi. In tal caso, gli incontri dovranno svolgersi in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dai servizi.
A tal fine, e anche per dare supporto alla madre, occorre mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, anche al fine di consentire la partecipazione di ad attività laboratoriali e di Per_1 gruppo, come riportato nella relazione dei servizi sociali C.I.S.AS. depositata il 9/9/2025.
Quanto alle statuizioni economiche, va premesso che gli accertamenti presso l' e presso l'Agenzia CP_2 delle Entrate hanno riscontrato che ha percepito reddito da lavoro dipendente fino al CP_1
18/5/2009 e che poi risultano percepiti scarsissimi redditi da attività di tipo accessorio e che, per gli anni 2022, 2023 e 2024 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Sul punto, richiamato il consolidato principio di elaborazione pretoria secondo cui anche il genitore disoccupato è tenuto al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio di dover porre a carico di la somma di € 250,00 a CP_1 titolo di contribuzione indiretta per , somma da ritenersi equa rispetto alle esigenze della minore. Per_1
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi genitori. L'assegno unico universale deve essere, invece, percepito integralmente dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria.
***
a, in ragione della soccombenza, condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi ed esclusa la fase istruttoria.
Considerato che
la ricorrente è ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, le spese di lite vanno versate all'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido esclusivo di alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_1
2) sospende il diritto di visita paterno, salvo successiva ripresa ove il padre manifesti interesse e se ritenuto opportuno dai servizi. In tal caso, gli incontri dovranno svolgersi in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario stilato dai servizi;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la CP_1 Per_1 somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese, dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali C.I.S.AS.;
7) condanna l pagamento delle spese di lite che si liquano nella somma di € 2.906,00, CP_1 oltre 15% per spese straordinarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da versarsi all'Erario stante l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della;
Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 27/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO