TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2527/2024 promossa da:
( ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANNI ANDREA e dell'Avv. PADOVAN GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIALE PANZACCHI 19 40124 BOLOGNA presso lo studio dei difensori.
OPPONENTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. LUPO Controparte_2 P.IVA_2
LI e dell'Avv. BERNARDINI MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA FLAMINIA 171
47923 RIMINI presso lo studio dell'avv. LUPO LI;
OPPOSTA
Oggetto: Appalto di servizi – Opposizione a d.i. n. 5276/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna respingere e rigettare ogni diversa e/o contraria conclusione, domanda, eccezione, difesa ed istanza anche istruttoria di controparte:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- per tutte le ragioni, deduzioni, eccezioni e produzioni meglio illustrate e richiamate in atti e pagina 1 di 14 comunque risultando inesistente, infondato e non provato il credito come ex adverso preteso e, in ogni caso, essendo la presente Opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione, dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia del Titolo attivato dalla convenuta-opposta e, conseguentemente, accogliere la presente Opposizione, revocando, annullando e/o dichiarando nullo e comunque non esecutivo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 5276 / 2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2023, notificato alla Società opponente in data 10 gennaio 2024
- se richiesta dalla convenuta Opposta in Comparsa di risposta o in prima Udienza, non concedere la esecutorietà del Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per insussistenza degli asseriti diritti di credito, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto e per tutte le ragioni esposte, risultando essere la presente Opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- per tutte le ragioni, deduzioni, eccezioni e produzioni meglio illustrate e richiamate in atti e comunque risultando inesistente, infondato e non provato il credito come ex adverso preteso e, in ogni caso, essendo la presente Opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione, dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa economica fatta valere in via monitoria dalla convenuta opposta e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o la invalidità e/o la irregolarità, comunque l'inefficacia del titolo qui opposto (Decreto Ingiuntivo Telematico n. 5276 / 2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2023) per come attivato dalla convenuta opposta e, pertanto, accogliere la presente opposizione, revocando, annullando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il citato titolo azionato, dichiarando che nulla deve avere la convenuta opposta Controparte_2
, anche in ragione del fatto che si tratta mere di Fatture commerciali, del tutto inidonee a
[...] costituire prova del credito nel presente giudizio di opposizione, anche alla luce delle contestazioni svolte da;
comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente CP_1
alla convenuta opposta e, Controparte_1 per l'effetto, respingere e rigettare le domande tutte di Parte_1
[...]
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e di parziale soccombenza di , per tutte le Controparte_1 ragioni, eccezioni, deduzioni e produzioni meglio illustrate e richiamate in atti e comunque risultando inesistente, infondato e non provato il credito come ex adverso preteso e quantificato, ridurre e contenere l'importo azionato da nell'importo minimo che Controparte_2 dovesse eventualmente risultare provato come dovuto. Ciò in ragione di quanto eccepito e contestato pagina 2 di 14 in particolare ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'atto di opposizione
IN OGNI CASO con vittoria e piena rifusione delle spese giudiziali, compensi professionali e onorari, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. nelle correnti aliquote di legge”.
L'opposta così conclude:
“Nel merito: rigettarsi ogni domanda, istanza ed eccezione formulata dall'Opponente sia in via preliminare/pregiudiziale che nel merito, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti e a verbale;
per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Bologna, n. 5276
/2023, in data 27 dicembre 2023, nel proc. n. 15299/2023 R.G., con cui veniva ingiunto a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Bologna Controparte_1
(BO), via Cristina Da Pizzano n. 5, C.F. e P. IVA di pagare in favore di P.IVA_1 CP_2
la somma di € 112.200,08, oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 e successive modifiche
[...] dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze legali del procedimento, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per Legge, spese generali al 15% e successive occorrende, ritualmente notificato ex art. 643 c.p.c. a mezzo p.e.c. in data 10.01.2024, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale, al netto del pagamento effettuato da in corso di causa di parte degli importi oggetto di Controparte_1 ingiunzione per € 37.485,29, da intendersi a deconto dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo
e da accertarsi e dichiararsi comunque come dovuta;
e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di : Controparte_2
(i) del residuo importo, in linea capitale, pari ad € 74.714,79;
(ii) oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 già liquidati in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto sull'intera somma in linea capitale (somma pari a € 112.200,08) e maturati dalla data di scadenza delle singole fatture fino alla data del 2.10.2024 (data del pagamento parziale effettuato ex adverso);
(iii) nonché agli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 maturati dal 3.10.2024 al saldo effettivo sulla somma residua (somma pari ad € 74.714,79);
(iv) oltre alle spese già liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo (di cui € 1.565,00 per compensi e € 406,50 per esborsi).
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti al procedimento monitorio ed al presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”.
FATTO E DIRITTO
1. pagina 3 di 14 (d'ora in avanti, anche solo ) conseguiva, Controparte_2 Parte_2 dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo n. 5276/2023 emesso in data 27 dicembre 2023 nei confronti di (d'ora in Controparte_1 avanti, anche solo , per la somma di € 112.200,08, oltre interessi e spese, sulla base Parte_3 delle fatture prodotte con i doc.ti da 3 a 27 allegati al fascicolo monitorio, emesse e non saldate per le prestazioni rese in qualità di mandante nel Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario dell'attività di gestione della sita in Cattolica Controparte_3 all'esito della procedura di aggiudicazione promossa dal Comune di Riccione.
Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione notificato a mezzo Parte_3 pec il 19 febbraio 2024, evidenziando, preliminarmente, che già in precedenza aveva ricevuto la notifica di ulteriori cinque decreti ingiuntivi da parte di tutti opposti (cfr. R.G. n. Parte_2
19930/2019, R.G. n. 4018/2020, R.G. n. 7351/2020, R.G. n. 4606/2021 e R.G. n. 8032/2022).
In fatto deduceva:
- che in data 14 giugno 2017 aveva costituito con un RTI finalizzato all'esecuzione dei Parte_2 servizi relativi alla procedura di accreditamento in funzione della successiva aggiudicazione del
“servizio di gestione della presso la struttura, denominata Controparte_4 [...]
sita in Cattolica” (cfr. doc. n. 6); CP_3
- che in data 23 marzo 2017 entrambe le società avevano sottoscritto specifico “Regolamento interno”
(cfr. doc. 2), per disciplinare il rapporto fra impresa mandataria ( e impresa mandante Parte_3
( ) e regolamentare i rapporti economici tra loro (c.d. patti parasociali infra-gruppo); Parte_2
- che la propria quota di partecipazione al RTI era pari al 78,50%, mentre era mandante Parte_2 con una quota pari al 21,50% (cfr. art. 13 del Regolamento interno);
- che, in base ai patti parasociali (art. 6), l'attività di propria competenza consisteva nella direzione e gestione complessiva della struttura, mentre a era assegnata l'attività sanitaria (direzione Parte_2 sanitaria, assistenza medica e infermieristica, responsabile attività sanitarie);
- che, con riguardo alle fatture indicate come somme dovute per “Coordinatore infermieristico”: 1) ne aveva richiesto il pagamento senza fornire alcuna giustificazione degli importi Parte_2 richiesti, per di più riferiti ai medesimi periodi temporali;
2) secondo il Regolamento interno (cfr. tabella sub art. 11) per tale figura professionale non era prevista una fatturazione sulla base delle ore effettivamente prestate, bensì l'erogazione di un fisso mensile, concordato dalle parti nella misura pari ad € 1.972,91; 3) l'eventuale revisione delle tariffe, prevista comunque con esclusivo riferimento alle pagina 4 di 14 tariffe determinate su base oraria, era possibile soltanto in base a nuovo accordo scritto fra le parti, che non vi era mai stato;
4) aveva, quindi, per la figura in questione, fatturato Parte_2 complessivamente € 17.109,55 in più rispetto a quanto stabilito contrattualmente;
5) le fatture n. 1, 31,
86, 115, 151, 198 e 228 del 2022 erano state, infatti, già contestate con comunicazione a mezzo pec del
14 settembre 2022 (doc. n. 9), con la quale essa opponente aveva chiesto a di emettere le Parte_2 fatture relative al coordinatore infermieristico rispettando il criterio stabilito all'art. 11.2 dei patti parasociali, ovvero prevendendo un importo fisso pari ad euro 1.972,91, richiedendo, come per legge,
l'emissione delle note di credito relative alla fatture errate, cui parte opposta non aveva mai risposto;
- che, quanto alle fatture n. 117/2023 e 87/2022 (doc.ti 21 e 22), relative a “costi finanziari e interessi moratori”: 1) con riferimento alla fattura n. 87/2022 per € 18.789,66, già contestata con comunicazione a mezzo pec del 16.06.2022 (doc. n. 10), non esistevano costi finanziari sostenuti da , di Parte_2 conseguenza la pretesa era sprovvista di ogni supporto probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) il
Regolamento interno prevedeva in capo ad essa mandataria un impegno al pagamento delle fatture in favore di “entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso” (art. 12), ovverosia dal giorno Parte_2 di effettivo accredito sul proprio conto corrente del pagamento proveniente dalla committente pubblica
(dies a quo), di cui non poteva avere conoscenza, non avendo quindi neppure la Parte_2 possibilità di dimostrare l'asserito ritardo nel superamento del termine pattuito di dieci giorni;
3) la documentazione prodotta (contenente l'indicazione generica di presunti “interessi moratori” dovuti, del tutto sfornite di conteggi) era insufficiente a fondare la pretesa nel giudizio a cognizione piena;
4) inoltre, i “costi finanziari” indicati nella fattura n. 87/2022 non erano dovuti per espresso riconoscimento di , che in corso di CTU (svolta nell'ambito di altro giudizio fra le stesse Parte_2 parti) aveva dichiarato doversi escludere tale voce dalle pretese economiche;
5) a fortiori, nella fattura n. 117/2023 non era più riportata la voce “costi finanziari”;
- che anche l'importo portato dalla fattura n. 30/2022 (doc. 20) relativa al servizio di c.d. lavanolo non era dovuta, infatti: 1) il servizio di lavaggio della biancheria piana afferiva al RTI e, di conseguenza, rientrava nei costi inseriti nel centro di costo della struttura, come previsto all'art. 6 dei patti parasociali
(doc. n. 2, p. 4), mentre la biancheria del personale di servizio (divise e camici) consisteva in indumenti da lavoro che dovevano essere forniti ai dipendenti dai rispettivi datori di lavoro, pertanto, entrambe le cooperative avrebbero dovuto provvedervi in autonomia;
2) invece, utilizzava Parte_2 impropriamente la lavanderia della CRA per il lavaggio delle divise del proprio personale, nonostante esplicita contestazione avanzatale con missiva del 5 agosto 2022 (doc. 14), cui aveva fatto seguito una copiosa corrispondenza (cfr. doc.ti da 15 a 19) in cui aveva dichiarato di non essersi mai Parte_2
pagina 5 di 14 organizzata con un proprio servizio di lavanolo a disposizione dei propri dipendenti;
- che le fatture n. 28 e n. 29 del 31 gennaio 2022, aventi ad oggetto il costo per il personale (doc.ti 12 e
13), erano già state contestate con pec 3 marzo 2022 (doc. 11), posto che erano state emesse senza alcun riferimento ai criteri di calcolo impiegati e senza inviare il resoconto delle ore totali svolte.
1.1
In diritto, parte opponente deduceva la mancanza di valenza probatoria del titolo Parte_3 azionato nel giudizio monitorio e la violazione dell'art. 2697 c.c., riportandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 ed evidenziando che aveva Parte_2 omesso di specificare sulla base di quale pattuizione contrattuale aveva emesso le fatture. Contestava, quindi, la valenza probatoria in sede di cognizione ordinaria di tutte le fatture azionate da Pt_2 nel giudizio monitorio, nonché la stessa sussistenza di un valido diritto di credito. E concludeva,
[...] pertanto, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza e, comunque, per mancanza di prova della pretesa creditoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione che nulla era dovuto nei confronti di;
in subordine, chiedeva ridursi e contenersi l'importo Parte_2 azionato da nella misura minima eventualmente accertata, con vittoria di spese. Parte_2
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la Parte_2 fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta premetteva che tra le due società esisteva un'enorme disparità di forza economica, posto che vantava un attivo patrimoniale di circa € 80.000.000,00 (cfr. visura CCIAA e bilancio Parte_3 al 31 dicembre 2022 di cui ai doc.ti 3 e 4), a fronte del proprio attivo di circa € 1.200.000,00 (cfr. visura CCIAA e bilancio al 31 dicembre 2022 di cui ai doc.ti 1 e 2), sicché i mancati incassi delle fatture emesse per i servizi resi al RTI formato con erano tali da poter compromettere Parte_3 la propria stabilità finanziaria, mentre non incidevano in modo rilevante su quella di parte opponente.
In fatto, deduceva:
- che la contestazione relativa alle fatture per il servizio di “Coordinatore infermieristico” (n. 1, 31, 86,
115, 151, 198, 228, 265, 295, 326, 353 del 2022 e n. 6, 36, 54, 69, 115, 132, 154, 178 del 2023, per un totale di € 54.594,84) era infondata, in quanto: 1) in primo luogo, controparte, secondo la propria ricostruzione, aveva riconosciuto la debenza della somma di € 37.485,29 (54.594,84 – 17.109,55); 2) non corrispondeva al vero che aveva “sempre contestato” la debenza degli importi in Parte_3 questione;
3) la tariffazione fissa pattuita pari ad € 1.972,91 non era stata ritenuta conforme pagina 6 di 14 dall'Organismo tecnico di ambito provinciale per l'accreditamento (OTAP) in sede di successiva verifica ai fini dell'accreditamento della struttura, di conseguenza erano state intraprese variazioni all'organizzazione proposta nel progetto;
4) in particolare, era stato stabilito che il ruolo di
Coordinatore infermieristico dovesse essere “a tempo pieno”, con diverso conteggio della tariffa da computarsi “a ore” in relazione a un impegno full time di 38 ore settimanali e con costo orario invariato rispetto a quello calcolato in sede di Regolamento interno (cfr. pec dell'8 settembre Parte_3
2022 e replica di essa opposta del 31 ottobre 2022, doc. 5); 5) gli importi di cui alle fatture azionate erano stati calcolati sulla scorta delle indicazioni imperative dell'Ente provinciale competente a svolgere le verifiche dei requisiti necessari, sottoscritte e accettate dal RTI e da entrambe le parti in causa;
- che la contestazione relativa alle fatture n. 117/2023 e n. 87/2022 (per complessivi € 34.112,67) era infondata, in quanto: 1) il calcolo degli interessi moratori conseguiva al mancato pagamento da parte di di ulteriori precedenti fatture, circostanza di cui controparte era a conoscenza (cfr. Parte_3 dettaglio interessi moratori e costi finanziari al 31.12.2021 sub doc. 9 e dettaglio interessi moratori al
31.12.2022 sub doc. 10); 2) i costi finanziari inseriti solo con riferimento al periodo fino al 31.12.2021 afferivano ai costi che essa convenuta aveva dovuto sostenere (indebitamente) per prendere a prestito le somme necessarie a sostenere i costi per l'erogazione dei servizi afferenti al RTI, costi che erano indebitamente maturati proprio in ragione del mancato puntuale pagamento dei servizi resi da parte della mandataria;
3) non avendo la possibilità di verificare concretamente l'erogazione dei corrispettivi da parte della Pubblica amministrazione (in mancanza di un rapporto diretto con l'Ente pagatore), gravava in capo alla mandataria l'onere (conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento interno) di comunicare il dies a quo del ricevuto pagamento (o l'eventuale ritardo nella corresponsione), anche ai fini dell'esigibilità delle proprie fatture e del calcolo dei relativi interessi moratori;
4) di conseguenza, dovendosi presumere – in mancanza di comunicazioni di segno contrario da parte della mandataria – la regolarità dei pagamenti da parte dell'ente pubblico, gli interessi di mora sulle fatture rimaste impagate erano stati calcolati basandosi sulle disposizioni contrattuali afferenti ai tempi di pagamento della P.A. (a 60 giorni) e di (ulteriori 10 giorni); 5) controparte Parte_3 stessa aveva riconosciuto la mancata comunicazione delle date dei pagamenti;
- che pure la contestazione relativa alla fattura n. 30 del 2022 (per € 3.701,48), inerente al servizio di lavanolo, era infondata, in quanto: 1) il servizio in questione era stato affidato da a ditte Parte_3 esterne (cfr. corrispondenza sub doc.ti 11 e 12), le quali venivano sostituite frequentemente;
2) nei periodi di carenza di servizio dovuta a dette sostituzioni, essa opposta aveva provveduto a farsene pagina 7 di 14 carico personalmente;
pertanto, la fattura era stata emessa nei confronti del RTI (e, per esso, di Pt_3
nella misura speculare all'importo complessivo delle fatture ricevute dal fornitore per servizi
[...] di competenza del raggruppamento (doc. 13);
- che la contestazione relativa alle fatture per il costo del personale (n. 28 del 2022 per € 18.919,31 e n.
29 del 2022 per € 70,92) era strumentale, posto che i corrispettivi in oggetto erano ben noti alla controparte, quale mandataria del RTI;
inoltre, la contabilizzazione delle ore dei propri dipendenti risultava documentalmente dai rendiconti inviati periodicamente alla AULS, che ne verificava la correttezza e la congruità ed erogava i corrispettivi afferenti ai servizi sanitari, mentre i corrispettivi per le restanti prestazioni (ad es. fisioterapiche) rimanevano di competenza del RTI e dunque sostenute (in teoria) da Parte_3
- che l'opposizione di controparte era parziale, posto che aveva contestato esclusivamente la correttezza di taluni importi, avendo, in particolare, dedotto, quanto alle fatture n. 1, 31, 86, 115, 151, 198, 228,
265, 295, 326, 353 del 2022 e n. 6, 36, 54, 69, 115, 132, 154, 178 del 2023, che gli importi non erano dovuti limitatamente alla somma di € 17.109,55, sicché vi era espresso riconoscimento della residua somma di € 37.485,29, mentre nulla aveva dedotto quanto alla fattura n. 57/2022, per € 669,12, relativa al “coordinatore infermieristico ref. nucleo alta intensità”.
L'opposta, quindi, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente nel limite di € 38.154,41, oltre ai relativi interessi ex D.lgs. n. 231/2022; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese.
3.
Alla prima udienza del 31 ottobre 2024 la causa – in difetto di istanze istruttorie delle parti – era rinviata con assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c.; alla successiva udienza del 26 giugno 2025, mutato il giudice, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo, e dopo la sospensione ex art. 296 c.p.c. su richiesta dei procuratori delle parti, per essere pendenti trattative, poi non andate a buon fine, all'udienza del 30 ottobre 2025 venivano, quindi, sentite le parti personalmente a chiarimenti sulle circostanze di cui all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
Ad esito dell'interrogatorio libero delle parti, veniva, quindi, fissata nuova udienza di rimessione della causa in decisione, poi tenutasi in modalità c.d. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa rinuncia dei procuratori delle parti alla concessione di nuovi termini ex art. 189 c.p.c.. pagina 8 di 14 * * *
4.
Occorre premettere che con il ricorso per decreto ingiuntivo ha agito evidenziando che Parte_2 nella scrittura privata del 23 marzo 2017, contenente la regolamentazione dei rapporti inter partes (cfr.
Regolamento interno del RTI, prodotto dall'opponente con il doc. 2), veniva stabilito che Pt_3 avrebbe ricevuto il pagamento integrale dalla committente (e cioè il Comune di Riccione) per
[...] le prestazioni rese (dalla mandante) “per il RTI presso la Residenza per NZ “Vici NN” applicando le tariffe indicate” nel medesimo Regolamento, all'art. 11 (cfr. art. 12 del citato
Regolamento interno), mentre avrebbe dovuto fatturare “le prestazioni alla Mandataria” Parte_2
(entro 30 gg. dalla conclusione del periodo di riferimento, con pagamento “entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso”: art. 12) a ed ha posto a fondamento della richiesta – per il Parte_3 complessivo importo di € € 112.200,08, oltre interessi e spese – una serie di fatture specificamente indicate, prodotte con i doc.ti da 3 a 27 allegati al fascicolo monitorio, emesse e non saldate per le prestazioni rese in qualità di mandante nel predetto RTI, aggiudicatario dell'attività di gestione della
Residenza NZ “Vici NN”.
Tanto premesso, va osservato che, secondo l'assunto dell'opposta le prestazioni a lei Parte_2 assegnate nell'ambito del RTI (e segnatamente direzione sanitaria, assistenza medica, funzione di responsabile delle attività sanitarie e assistenza infermieristica) sarebbero state tutte regolarmente eseguite e regolarmente fatturate, in relazione alle voci specificamente indicate nelle fatture, con la conseguente fondatezza del ricorso e debenza del credito ingiunto (fondato sulle fatture elettroniche di cui ai doc.ti da 3 a 27 del monitorio) pari a complessivi € 112.200,08, oltre interessi e spese.
Deduce, per contro, l'opponente che tale importo non sarebbe integralmente dovuto, Parte_3 avendo posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo fatture prive di giustificazione Parte_2 per le ragioni specificamente indicate nell'atto di opposizione (e sopra illustrate).
Al riguardo, va, peraltro, subito precisato che la debenza di parte di tale importo – e segnatamente della somma di complessivi € 37.485,29 – non è in realtà contestata dall'opponente, a fronte del contenuto dei “patti parasociali”, ossia della previsione dell'art. 11 del Regolamento del RTI (relativo ai rapporti patrimoniali ed economici tra le parti) secondo cui, per le prestazioni del personale “Coordinatore infermieristico” (indicato in atti come Infermiere Referente NOA), era dovuto all'opposta l'importo fisso mensile pari a € 1.972,91 (contestando, per contro, l'opponente il solo maggior importo richiesto dall'opposta, calcolato con tariffa oraria diversamente dalle previsioni di cui al citato Regolamento interno, come meglio si dirà in seguito). Tanto che la stessa opponente, nel corso del giudizio, ha pagina 9 di 14 provveduto al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo non contestato di complessivi €
37.485,29 con bonifico in data 2 ottobre 2024.
Vanno allora separatamente esaminate le fatture – per blocchi omogenei – ed i relativi importi oggetto del credito complessivamente vantato dall'opposta alla luce delle specifiche contestazioni mosse dall'opponente.
4.1 Fatture per “Coordinatore infermieristico” (fatture specificamente indicate nello schema a pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione, ossia da fattura n. 1 del 7/01/2022, con scadenza 10.04.2022 a fattura n. 353 del 04/12/2022, con scadenza 10.03.2023)
L'opponente contesta le venti fatture recanti la descrizione “Coordinatore Parte_3 infermieristico”, rilevando che per tale figura professionale era stata pattuita, ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento interno del 23 marzo 2017, l'erogazione di un importo fisso mensile pari ad € 1.972,91 e che, di conseguenza, non sarebbe conforme agli accordi la fatturazione emessa sulla base delle ore prestate, e specificando, quindi, che per tale voce sarebbero stati fatturati complessivi € 17.109,55 in eccesso rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
In merito, l'opposta rileva che il maggior importo fatturato era dipeso dalle variazioni Parte_2 resesi necessarie a seguito delle indicazioni fornite dall'OTAP, come già prospettato a Parte_3 in risposta alla mail dell'8 settembre 2022 con cui quest'ultima aveva chiesto l'emissione di nota di credito – quanto all'importo eccedente il fisso mensile pattuito di € 1.972,91 – in relazione alle fatture n.ri 1, 31, 86, 115, 151, 198 e 228 del 2022 (doc. 5 di parte opposta).
In particolare, secondo la tesi di a seguito della visita di controllo dell'OTAP Parte_2
(contrariamente a quanto pattuito con il progetto iniziale), era stato richiesto “di individuare due distinte figure (ras e coordinatore infermieristico) e che il coordinatore fosse impiegato a tempo pieno”, sicché la tariffa era stata computata ad ore sulla base di un impiego full time (di 38 ore) e non più, ad importo fisso, per un tempo parziale (come originariamente previsto: cfr. sul punto anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero delle parti in data 30 ottobre 2025).
Ciò troverebbe riscontro nel report dell'OTAP del 16 giugno 2017 (doc. 8 opposta) per la verifica, in capo alla struttura CRA Vici NN sita a Cattolica (RN) in Via Beethoven n. 7, dei requisiti per l'accreditamento provvisorio, finalizzato a dare garanzia agli utenti e al committente circa il possesso dei requisiti richiesti.
La verifica dell'organismo tecnico veniva effettuata attraverso la Check list dei requisiti stabiliti dalle delibere della Giunta Regionale n. 514/2009 e n. 715/2015: in particolare, alla pagina n. 2 (SPRA 2.1.3) pagina 10 di 14 e alla pagina n. 4 (SPRA 2.1.7) della detta Chek list emergerebbe la necessità di prevedere il coordinamento infermieristico full time e differenziare tale funzione dal RA (ancora doc. 8 cit.).
L'assunto dell'opposta non appare, tuttavia, condivisibile alla luce delle previsioni di cui al
Regolamento interno, vincolante per le parti, relativo (anche) alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti stesse.
Ed invero, come rilevato dall'opponente, il Regolamento disciplinava specificamente (ed espressamente) il corrispettivo dovuto per “Infermiere Referente NOA” (prevedendo l'importo fisso mensile di € 1.972,91), contemplando – in calce allo schema dei compensi previsti (in questo caso fisso, ma in altri casi con tariffa oraria) – la possibilità per le parti di procedere alla revisione “tariffe orarie sopra indicate” nell'ipotesi in cui fosse stato necessario “al fine dell'equilibrio economico del centro di costo”: a prescindere dal riferimento alla sola “tariffa oraria”, è comunque evidente che eventuali modifiche nella determinazione delle tariffe specificamente contemplate nel Regolamento potevano (e possono) avvenire solo previo accordo delle parti (peraltro scritto, secondo le previsioni di cui all'art. 20 del medesimo Regolamento), accordo che nella specie non vi è stato (e non è stato, in ogni caso, comprovato).
Con l'effetto che deve escludersi la sussistenza del relativo credito (ossia della somma di complessivi €
55.395,70) vantato dall'opposta.
4.2 Fatture sub d) ed e) per “costi finanziari e interessi moratori 2021” (n. 87 del 21/04/2022, con scadenza 10.07.2022, per € 18.789,66) e per “interessi moratori 2022” (n. 117 del 31/05/2023, con scadenza 05.07.2023, per € 15.323,01)
Per quanto riguarda le due fatture relative agli “Interessi moratori e costi finanziari” (fattura n. 117/23)
e ai soli “Interessi moratori” (fattura n. 87/23), riguardanti l'anno 2021, pure esse oggetto di specifica contestazione dell'opponente, è sufficiente osservare che, a fronte della specifica contestazione circa la debenza di qualsiasi somma a titolo di costi finanziari (non prevista nel Regolamento del RTI, ossia nell'ambito dei patti regolanti i rapporti tra le parti) e pur valutata la specifica indicazione delle fatture alle quali si riferiscono gli interessi ed i “costi finanziari” (cfr. doc.ti 9 e 10 di parte opposta), difetta qualsiasi prova della debenza di tale somma sia quanto agli interessi sia quanto agli asseriti “costi finanziari”; con l'effetto che il relativo credito – pari a complessivi € 34.112,67 – non può essere riconosciuto all'opposta, non avendo essa assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Né la circostanza che l'opponente non abbia fornito indicazioni circa i pagamenti ricevuti per le prestazioni rese (si ricorda che, ai sensi del Regolamento interno e delle previsioni dell'atto costitutivo pagina 11 di 14 del RTI, è la mandataria che riceve i pagamenti per le prestazioni emettendo le relative fatture, mentre la mandante ha diritto di ricevere il relativo corrispettivo decorsi 10 giorni dall'incasso) comporta l'automatico riconoscimento degli interessi così come indicati e richiesti dall'opposta: era onere di quest'ultima provare, nel presente giudizio (nel quale peraltro non sono state formulate istanze istruttorie), eventualmente avvalendosi di specifiche richieste istruttorie (ordine di esibizione, prove orali), la scadenza del termine dell'adempimento di controparte (con decorrenza dal momento dell'avvenuto pagamento da parte dell'Ente) e, quindi, il proprio diritto agli interessi moratori per il ritardo, onere che – si ripete – non è stato assolto.
4.3 Fattura per “servizio di lavanolo” (n. 30 del 31/01/2022, con scadenza 10.03.2022, per € 3.701,48)
In relazione alla debenza dell'importo indicato in tale fattura, a fronte della specifica contestazione dell'opponente circa l'assenza di qualsiasi previsione, nel Regolamento del RTI, che giustifichi la richiesta di pagamento di tale servizio, l'opposta non ha (non già provato ma) neppure dedotto le ragioni giustificatrici di tale pretesa: il Regolamento del RTI non prevede il rimborso di spese di tale natura. Né è chiaro il motivo per il quale l'opponente, anziché sopportare la spesa per il lavaggio e la sanificazione delle divise del proprio personale dipendente, chieda il rimborso di tale costo, specie ove si consideri che nell'atto costitutivo del RTI (cfr. doc. 6 di parte opponente) è espressamente previsto che “(è) escluso qualsiasi intento volto a determinare la nascita di un'autonoma forma organizzativa tra le imprese raggruppate ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (cfr. art. 2 dell'Atto costitutivo del RTI).
In conclusione, in difetto di elementi dai quali desumere la previsione di un rimborso di tali spese a favore dell'opposta e, in ogni caso, in assenza di prova di tali costi (non essendo a tal fine sufficiente la produzione di fatture), non può ritenersi accertato il credito di cui alle citate fatture.
4.4. Fatture per “costi del personale” (n. 28 del 31/01/2022, con scadenza 10.03.2022, per € 18.919,31,
e n. 29 del 31/01/2022, con scadenza 10.03.2022, per € 70,92)
Relativamente a tali costi, va osservato che, anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di interrogatorio libero (e delle deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi atti difensivi), i costi in esame deriverebbero dalla differenza tra le tariffe previste nel Regolamento e quelle praticate nel rapporto con gli Enti pubblici (ed in particolare l' . Pt_4
Significativi sono i passaggi contenuti nella comparsa conclusionale dell'opposta, laddove si precisa che l'importo richiesto (di € 18.085,94) è un importo a “conguaglio”, “corrispondente alle differenze tra “tariffe e importo convenuto tra le parti in sede di Regolamento Interno, per i servizi Pt_4
pagina 12 di 14 afferenti alle prestazioni rese dagli Infermieri, sia dipendenti sia liberi professionisti, dai Fisioterapisti
(dipendenti e liberi professionisti) e dal Ras”.
Orbene, tale importo – che astrattamente sarebbe dovuto per le medesime considerazioni sopra esposte con riguardo al ruolo di “Infermiere Referente NOA” (nel senso che le pattuizioni concordate in sede di
Regolamento interno sono vincolanti per le parti, salve modifiche concordate) – non risulta, tuttavia, provato.
Non sono, infatti, a tal fine sufficienti, con riferimento ai “costi del personale afferenti all'anno 2021
”, i “resoconti delle ore lavorate inviate mensilmente all' ai fini dell'erogazione dei Parte_2 Pt_4 corrispettivi da parte della P.A. sulla scorta della tariffazione espressamente prevista all'All. 2 al
Contratto di Servizio (nostro doc. doc. 18)” e lo “schema riassuntivo in cui sono indicate le modalità di calcolo delle differenze tra quanto retribuito dalla a a titolo di “tariffa” per i servizi resi e Pt_4 Pt_2 quanto spettante a sulla scorta del Regolamento Interno (nostro doc. 19)” (cfr. comparsa Pt_2 conclusionale, laddove pure si legge “(sul) punto, appare infatti sufficiente osservare come le fatture nn. 28 e 29 del 2022 altro non costituiscono che la somma dei differenziali tra: - gli importi riconosciuti dal RTI a Sole ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Interno per le prestazioni di
Infermieri (24,51€/h), Fisioterapisti (23,00€/h) e RA (24,51€/h); - gli importi (minori) riconosciuti a
dall' sulla base del sistema di tariffazione applicato: vedasi ancora l'All. 2 al Contratto di Pt_2 Pt_4
Servizio (nostro doc. 15), ove viene indicato sia il monte ora annuale per ciascun ruolo sia il corrispettivo complessivo (ivato, con aliquota al 5%), parimenti annuale e dal quale si ricavano le tariffe orarie applicate”).
Stanti le specifiche contestazioni dell'opponente anche sul punto, l'opposta avrebbe dovuto provare le prestazioni effettivamente svolte e la conseguente differenza ad essa spettante, a fronte dei minori importi corrisposti dall' sulla base del sistema di tariffazione applicato;
tanto più che, Pt_4 considerato il deterioramento dei rapporti tra le due cooperative facenti parte del RTI aggiudicatario del servizio, l – come emerso nel corso del giudizio – aveva da tempo iniziato a corrispondere Pt_4 direttamente all'opposta gli importi dovuti per i servizi di competenza, con fatturazione diretta a Pt_2
(tale circostanza è stata, in particolare, richiamata dall'opponente nella prima memoria ex art.
[...]
171 ter c.p.c., con il riferimento ad affermazioni fatte dall'opposta nell'ambito di altro giudizio, senza alcuna contestazione sul punto dell'opposta).
In difetto, quindi, di prova della debenza di tali somme – si ripete specificamente contestate dall'opponente – non può ritenersi accertato il credito vantato dall'opposta sotto tale profilo.
5. pagina 13 di 14 In conclusione, alla luce dell'istruttoria (solo documentale) può ritenersi accertata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da la sussistenza del minor credito di Parte_3 complessivi € 37.485,29 in favore dell'opposta con l'effetto che il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto va revocato.
Dovendosi dare atto dell'intervenuto pagamento della predetta somma, da parte dell'opponente, in data
2 ottobre 2024, spettano all'opposta gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture all'effettivo (e già avvenuto) saldo.
6.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, con l'accertamento del minor credito dell'opposta, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti per metà le spese processuali e l'opponente va condannata alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo al valore della domanda accolta ed applicati i parametri medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma con la massima riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria, in difetto di qualsiasi attività istruttoria – in complessivi € 3.356,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5276/2023 e, dato atto
[...] dell'intervenuto pagamento in data 2 ottobre 2024 della somma di € 37.485,29 in favore dell'opposta condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2 quest'ultima, degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture all'effettivo (e già avvenuto) saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per metà le spese processuali e condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi €
3.356,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2527/2024 promossa da:
( ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANNI ANDREA e dell'Avv. PADOVAN GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIALE PANZACCHI 19 40124 BOLOGNA presso lo studio dei difensori.
OPPONENTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. LUPO Controparte_2 P.IVA_2
LI e dell'Avv. BERNARDINI MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA FLAMINIA 171
47923 RIMINI presso lo studio dell'avv. LUPO LI;
OPPOSTA
Oggetto: Appalto di servizi – Opposizione a d.i. n. 5276/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna respingere e rigettare ogni diversa e/o contraria conclusione, domanda, eccezione, difesa ed istanza anche istruttoria di controparte:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
- per tutte le ragioni, deduzioni, eccezioni e produzioni meglio illustrate e richiamate in atti e pagina 1 di 14 comunque risultando inesistente, infondato e non provato il credito come ex adverso preteso e, in ogni caso, essendo la presente Opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione, dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia del Titolo attivato dalla convenuta-opposta e, conseguentemente, accogliere la presente Opposizione, revocando, annullando e/o dichiarando nullo e comunque non esecutivo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 5276 / 2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2023, notificato alla Società opponente in data 10 gennaio 2024
- se richiesta dalla convenuta Opposta in Comparsa di risposta o in prima Udienza, non concedere la esecutorietà del Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per insussistenza degli asseriti diritti di credito, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto e per tutte le ragioni esposte, risultando essere la presente Opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- per tutte le ragioni, deduzioni, eccezioni e produzioni meglio illustrate e richiamate in atti e comunque risultando inesistente, infondato e non provato il credito come ex adverso preteso e, in ogni caso, essendo la presente Opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione, dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa economica fatta valere in via monitoria dalla convenuta opposta e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o la invalidità e/o la irregolarità, comunque l'inefficacia del titolo qui opposto (Decreto Ingiuntivo Telematico n. 5276 / 2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 27 dicembre 2023) per come attivato dalla convenuta opposta e, pertanto, accogliere la presente opposizione, revocando, annullando e/o dichiarando nullo e/o inefficace il citato titolo azionato, dichiarando che nulla deve avere la convenuta opposta Controparte_2
, anche in ragione del fatto che si tratta mere di Fatture commerciali, del tutto inidonee a
[...] costituire prova del credito nel presente giudizio di opposizione, anche alla luce delle contestazioni svolte da;
comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente CP_1
alla convenuta opposta e, Controparte_1 per l'effetto, respingere e rigettare le domande tutte di Parte_1
[...]
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e di parziale soccombenza di , per tutte le Controparte_1 ragioni, eccezioni, deduzioni e produzioni meglio illustrate e richiamate in atti e comunque risultando inesistente, infondato e non provato il credito come ex adverso preteso e quantificato, ridurre e contenere l'importo azionato da nell'importo minimo che Controparte_2 dovesse eventualmente risultare provato come dovuto. Ciò in ragione di quanto eccepito e contestato pagina 2 di 14 in particolare ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'atto di opposizione
IN OGNI CASO con vittoria e piena rifusione delle spese giudiziali, compensi professionali e onorari, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a. nelle correnti aliquote di legge”.
L'opposta così conclude:
“Nel merito: rigettarsi ogni domanda, istanza ed eccezione formulata dall'Opponente sia in via preliminare/pregiudiziale che nel merito, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti e a verbale;
per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Bologna, n. 5276
/2023, in data 27 dicembre 2023, nel proc. n. 15299/2023 R.G., con cui veniva ingiunto a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Bologna Controparte_1
(BO), via Cristina Da Pizzano n. 5, C.F. e P. IVA di pagare in favore di P.IVA_1 CP_2
la somma di € 112.200,08, oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 e successive modifiche
[...] dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, oltre alle spese e competenze legali del procedimento, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per Legge, spese generali al 15% e successive occorrende, ritualmente notificato ex art. 643 c.p.c. a mezzo p.e.c. in data 10.01.2024, per tutti i motivi esposti in atti e a verbale, al netto del pagamento effettuato da in corso di causa di parte degli importi oggetto di Controparte_1 ingiunzione per € 37.485,29, da intendersi a deconto dell'intera somma portata dal decreto ingiuntivo
e da accertarsi e dichiararsi comunque come dovuta;
e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento in favore di : Controparte_2
(i) del residuo importo, in linea capitale, pari ad € 74.714,79;
(ii) oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 già liquidati in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto sull'intera somma in linea capitale (somma pari a € 112.200,08) e maturati dalla data di scadenza delle singole fatture fino alla data del 2.10.2024 (data del pagamento parziale effettuato ex adverso);
(iii) nonché agli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 maturati dal 3.10.2024 al saldo effettivo sulla somma residua (somma pari ad € 74.714,79);
(iv) oltre alle spese già liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo (di cui € 1.565,00 per compensi e € 406,50 per esborsi).
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti al procedimento monitorio ed al presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”.
FATTO E DIRITTO
1. pagina 3 di 14 (d'ora in avanti, anche solo ) conseguiva, Controparte_2 Parte_2 dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo n. 5276/2023 emesso in data 27 dicembre 2023 nei confronti di (d'ora in Controparte_1 avanti, anche solo , per la somma di € 112.200,08, oltre interessi e spese, sulla base Parte_3 delle fatture prodotte con i doc.ti da 3 a 27 allegati al fascicolo monitorio, emesse e non saldate per le prestazioni rese in qualità di mandante nel Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario dell'attività di gestione della sita in Cattolica Controparte_3 all'esito della procedura di aggiudicazione promossa dal Comune di Riccione.
Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione notificato a mezzo Parte_3 pec il 19 febbraio 2024, evidenziando, preliminarmente, che già in precedenza aveva ricevuto la notifica di ulteriori cinque decreti ingiuntivi da parte di tutti opposti (cfr. R.G. n. Parte_2
19930/2019, R.G. n. 4018/2020, R.G. n. 7351/2020, R.G. n. 4606/2021 e R.G. n. 8032/2022).
In fatto deduceva:
- che in data 14 giugno 2017 aveva costituito con un RTI finalizzato all'esecuzione dei Parte_2 servizi relativi alla procedura di accreditamento in funzione della successiva aggiudicazione del
“servizio di gestione della presso la struttura, denominata Controparte_4 [...]
sita in Cattolica” (cfr. doc. n. 6); CP_3
- che in data 23 marzo 2017 entrambe le società avevano sottoscritto specifico “Regolamento interno”
(cfr. doc. 2), per disciplinare il rapporto fra impresa mandataria ( e impresa mandante Parte_3
( ) e regolamentare i rapporti economici tra loro (c.d. patti parasociali infra-gruppo); Parte_2
- che la propria quota di partecipazione al RTI era pari al 78,50%, mentre era mandante Parte_2 con una quota pari al 21,50% (cfr. art. 13 del Regolamento interno);
- che, in base ai patti parasociali (art. 6), l'attività di propria competenza consisteva nella direzione e gestione complessiva della struttura, mentre a era assegnata l'attività sanitaria (direzione Parte_2 sanitaria, assistenza medica e infermieristica, responsabile attività sanitarie);
- che, con riguardo alle fatture indicate come somme dovute per “Coordinatore infermieristico”: 1) ne aveva richiesto il pagamento senza fornire alcuna giustificazione degli importi Parte_2 richiesti, per di più riferiti ai medesimi periodi temporali;
2) secondo il Regolamento interno (cfr. tabella sub art. 11) per tale figura professionale non era prevista una fatturazione sulla base delle ore effettivamente prestate, bensì l'erogazione di un fisso mensile, concordato dalle parti nella misura pari ad € 1.972,91; 3) l'eventuale revisione delle tariffe, prevista comunque con esclusivo riferimento alle pagina 4 di 14 tariffe determinate su base oraria, era possibile soltanto in base a nuovo accordo scritto fra le parti, che non vi era mai stato;
4) aveva, quindi, per la figura in questione, fatturato Parte_2 complessivamente € 17.109,55 in più rispetto a quanto stabilito contrattualmente;
5) le fatture n. 1, 31,
86, 115, 151, 198 e 228 del 2022 erano state, infatti, già contestate con comunicazione a mezzo pec del
14 settembre 2022 (doc. n. 9), con la quale essa opponente aveva chiesto a di emettere le Parte_2 fatture relative al coordinatore infermieristico rispettando il criterio stabilito all'art. 11.2 dei patti parasociali, ovvero prevendendo un importo fisso pari ad euro 1.972,91, richiedendo, come per legge,
l'emissione delle note di credito relative alla fatture errate, cui parte opposta non aveva mai risposto;
- che, quanto alle fatture n. 117/2023 e 87/2022 (doc.ti 21 e 22), relative a “costi finanziari e interessi moratori”: 1) con riferimento alla fattura n. 87/2022 per € 18.789,66, già contestata con comunicazione a mezzo pec del 16.06.2022 (doc. n. 10), non esistevano costi finanziari sostenuti da , di Parte_2 conseguenza la pretesa era sprovvista di ogni supporto probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) il
Regolamento interno prevedeva in capo ad essa mandataria un impegno al pagamento delle fatture in favore di “entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso” (art. 12), ovverosia dal giorno Parte_2 di effettivo accredito sul proprio conto corrente del pagamento proveniente dalla committente pubblica
(dies a quo), di cui non poteva avere conoscenza, non avendo quindi neppure la Parte_2 possibilità di dimostrare l'asserito ritardo nel superamento del termine pattuito di dieci giorni;
3) la documentazione prodotta (contenente l'indicazione generica di presunti “interessi moratori” dovuti, del tutto sfornite di conteggi) era insufficiente a fondare la pretesa nel giudizio a cognizione piena;
4) inoltre, i “costi finanziari” indicati nella fattura n. 87/2022 non erano dovuti per espresso riconoscimento di , che in corso di CTU (svolta nell'ambito di altro giudizio fra le stesse Parte_2 parti) aveva dichiarato doversi escludere tale voce dalle pretese economiche;
5) a fortiori, nella fattura n. 117/2023 non era più riportata la voce “costi finanziari”;
- che anche l'importo portato dalla fattura n. 30/2022 (doc. 20) relativa al servizio di c.d. lavanolo non era dovuta, infatti: 1) il servizio di lavaggio della biancheria piana afferiva al RTI e, di conseguenza, rientrava nei costi inseriti nel centro di costo della struttura, come previsto all'art. 6 dei patti parasociali
(doc. n. 2, p. 4), mentre la biancheria del personale di servizio (divise e camici) consisteva in indumenti da lavoro che dovevano essere forniti ai dipendenti dai rispettivi datori di lavoro, pertanto, entrambe le cooperative avrebbero dovuto provvedervi in autonomia;
2) invece, utilizzava Parte_2 impropriamente la lavanderia della CRA per il lavaggio delle divise del proprio personale, nonostante esplicita contestazione avanzatale con missiva del 5 agosto 2022 (doc. 14), cui aveva fatto seguito una copiosa corrispondenza (cfr. doc.ti da 15 a 19) in cui aveva dichiarato di non essersi mai Parte_2
pagina 5 di 14 organizzata con un proprio servizio di lavanolo a disposizione dei propri dipendenti;
- che le fatture n. 28 e n. 29 del 31 gennaio 2022, aventi ad oggetto il costo per il personale (doc.ti 12 e
13), erano già state contestate con pec 3 marzo 2022 (doc. 11), posto che erano state emesse senza alcun riferimento ai criteri di calcolo impiegati e senza inviare il resoconto delle ore totali svolte.
1.1
In diritto, parte opponente deduceva la mancanza di valenza probatoria del titolo Parte_3 azionato nel giudizio monitorio e la violazione dell'art. 2697 c.c., riportandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 ed evidenziando che aveva Parte_2 omesso di specificare sulla base di quale pattuizione contrattuale aveva emesso le fatture. Contestava, quindi, la valenza probatoria in sede di cognizione ordinaria di tutte le fatture azionate da Pt_2 nel giudizio monitorio, nonché la stessa sussistenza di un valido diritto di credito. E concludeva,
[...] pertanto, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza e, comunque, per mancanza di prova della pretesa creditoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione che nulla era dovuto nei confronti di;
in subordine, chiedeva ridursi e contenersi l'importo Parte_2 azionato da nella misura minima eventualmente accertata, con vittoria di spese. Parte_2
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava la Parte_2 fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
L'opposta premetteva che tra le due società esisteva un'enorme disparità di forza economica, posto che vantava un attivo patrimoniale di circa € 80.000.000,00 (cfr. visura CCIAA e bilancio Parte_3 al 31 dicembre 2022 di cui ai doc.ti 3 e 4), a fronte del proprio attivo di circa € 1.200.000,00 (cfr. visura CCIAA e bilancio al 31 dicembre 2022 di cui ai doc.ti 1 e 2), sicché i mancati incassi delle fatture emesse per i servizi resi al RTI formato con erano tali da poter compromettere Parte_3 la propria stabilità finanziaria, mentre non incidevano in modo rilevante su quella di parte opponente.
In fatto, deduceva:
- che la contestazione relativa alle fatture per il servizio di “Coordinatore infermieristico” (n. 1, 31, 86,
115, 151, 198, 228, 265, 295, 326, 353 del 2022 e n. 6, 36, 54, 69, 115, 132, 154, 178 del 2023, per un totale di € 54.594,84) era infondata, in quanto: 1) in primo luogo, controparte, secondo la propria ricostruzione, aveva riconosciuto la debenza della somma di € 37.485,29 (54.594,84 – 17.109,55); 2) non corrispondeva al vero che aveva “sempre contestato” la debenza degli importi in Parte_3 questione;
3) la tariffazione fissa pattuita pari ad € 1.972,91 non era stata ritenuta conforme pagina 6 di 14 dall'Organismo tecnico di ambito provinciale per l'accreditamento (OTAP) in sede di successiva verifica ai fini dell'accreditamento della struttura, di conseguenza erano state intraprese variazioni all'organizzazione proposta nel progetto;
4) in particolare, era stato stabilito che il ruolo di
Coordinatore infermieristico dovesse essere “a tempo pieno”, con diverso conteggio della tariffa da computarsi “a ore” in relazione a un impegno full time di 38 ore settimanali e con costo orario invariato rispetto a quello calcolato in sede di Regolamento interno (cfr. pec dell'8 settembre Parte_3
2022 e replica di essa opposta del 31 ottobre 2022, doc. 5); 5) gli importi di cui alle fatture azionate erano stati calcolati sulla scorta delle indicazioni imperative dell'Ente provinciale competente a svolgere le verifiche dei requisiti necessari, sottoscritte e accettate dal RTI e da entrambe le parti in causa;
- che la contestazione relativa alle fatture n. 117/2023 e n. 87/2022 (per complessivi € 34.112,67) era infondata, in quanto: 1) il calcolo degli interessi moratori conseguiva al mancato pagamento da parte di di ulteriori precedenti fatture, circostanza di cui controparte era a conoscenza (cfr. Parte_3 dettaglio interessi moratori e costi finanziari al 31.12.2021 sub doc. 9 e dettaglio interessi moratori al
31.12.2022 sub doc. 10); 2) i costi finanziari inseriti solo con riferimento al periodo fino al 31.12.2021 afferivano ai costi che essa convenuta aveva dovuto sostenere (indebitamente) per prendere a prestito le somme necessarie a sostenere i costi per l'erogazione dei servizi afferenti al RTI, costi che erano indebitamente maturati proprio in ragione del mancato puntuale pagamento dei servizi resi da parte della mandataria;
3) non avendo la possibilità di verificare concretamente l'erogazione dei corrispettivi da parte della Pubblica amministrazione (in mancanza di un rapporto diretto con l'Ente pagatore), gravava in capo alla mandataria l'onere (conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento interno) di comunicare il dies a quo del ricevuto pagamento (o l'eventuale ritardo nella corresponsione), anche ai fini dell'esigibilità delle proprie fatture e del calcolo dei relativi interessi moratori;
4) di conseguenza, dovendosi presumere – in mancanza di comunicazioni di segno contrario da parte della mandataria – la regolarità dei pagamenti da parte dell'ente pubblico, gli interessi di mora sulle fatture rimaste impagate erano stati calcolati basandosi sulle disposizioni contrattuali afferenti ai tempi di pagamento della P.A. (a 60 giorni) e di (ulteriori 10 giorni); 5) controparte Parte_3 stessa aveva riconosciuto la mancata comunicazione delle date dei pagamenti;
- che pure la contestazione relativa alla fattura n. 30 del 2022 (per € 3.701,48), inerente al servizio di lavanolo, era infondata, in quanto: 1) il servizio in questione era stato affidato da a ditte Parte_3 esterne (cfr. corrispondenza sub doc.ti 11 e 12), le quali venivano sostituite frequentemente;
2) nei periodi di carenza di servizio dovuta a dette sostituzioni, essa opposta aveva provveduto a farsene pagina 7 di 14 carico personalmente;
pertanto, la fattura era stata emessa nei confronti del RTI (e, per esso, di Pt_3
nella misura speculare all'importo complessivo delle fatture ricevute dal fornitore per servizi
[...] di competenza del raggruppamento (doc. 13);
- che la contestazione relativa alle fatture per il costo del personale (n. 28 del 2022 per € 18.919,31 e n.
29 del 2022 per € 70,92) era strumentale, posto che i corrispettivi in oggetto erano ben noti alla controparte, quale mandataria del RTI;
inoltre, la contabilizzazione delle ore dei propri dipendenti risultava documentalmente dai rendiconti inviati periodicamente alla AULS, che ne verificava la correttezza e la congruità ed erogava i corrispettivi afferenti ai servizi sanitari, mentre i corrispettivi per le restanti prestazioni (ad es. fisioterapiche) rimanevano di competenza del RTI e dunque sostenute (in teoria) da Parte_3
- che l'opposizione di controparte era parziale, posto che aveva contestato esclusivamente la correttezza di taluni importi, avendo, in particolare, dedotto, quanto alle fatture n. 1, 31, 86, 115, 151, 198, 228,
265, 295, 326, 353 del 2022 e n. 6, 36, 54, 69, 115, 132, 154, 178 del 2023, che gli importi non erano dovuti limitatamente alla somma di € 17.109,55, sicché vi era espresso riconoscimento della residua somma di € 37.485,29, mentre nulla aveva dedotto quanto alla fattura n. 57/2022, per € 669,12, relativa al “coordinatore infermieristico ref. nucleo alta intensità”.
L'opposta, quindi, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente nel limite di € 38.154,41, oltre ai relativi interessi ex D.lgs. n. 231/2022; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese.
3.
Alla prima udienza del 31 ottobre 2024 la causa – in difetto di istanze istruttorie delle parti – era rinviata con assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c.; alla successiva udienza del 26 giugno 2025, mutato il giudice, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Rimessa la causa sul ruolo, e dopo la sospensione ex art. 296 c.p.c. su richiesta dei procuratori delle parti, per essere pendenti trattative, poi non andate a buon fine, all'udienza del 30 ottobre 2025 venivano, quindi, sentite le parti personalmente a chiarimenti sulle circostanze di cui all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
Ad esito dell'interrogatorio libero delle parti, veniva, quindi, fissata nuova udienza di rimessione della causa in decisione, poi tenutasi in modalità c.d. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa rinuncia dei procuratori delle parti alla concessione di nuovi termini ex art. 189 c.p.c.. pagina 8 di 14 * * *
4.
Occorre premettere che con il ricorso per decreto ingiuntivo ha agito evidenziando che Parte_2 nella scrittura privata del 23 marzo 2017, contenente la regolamentazione dei rapporti inter partes (cfr.
Regolamento interno del RTI, prodotto dall'opponente con il doc. 2), veniva stabilito che Pt_3 avrebbe ricevuto il pagamento integrale dalla committente (e cioè il Comune di Riccione) per
[...] le prestazioni rese (dalla mandante) “per il RTI presso la Residenza per NZ “Vici NN” applicando le tariffe indicate” nel medesimo Regolamento, all'art. 11 (cfr. art. 12 del citato
Regolamento interno), mentre avrebbe dovuto fatturare “le prestazioni alla Mandataria” Parte_2
(entro 30 gg. dalla conclusione del periodo di riferimento, con pagamento “entro e non oltre 10 gg dall'avvenuto incasso”: art. 12) a ed ha posto a fondamento della richiesta – per il Parte_3 complessivo importo di € € 112.200,08, oltre interessi e spese – una serie di fatture specificamente indicate, prodotte con i doc.ti da 3 a 27 allegati al fascicolo monitorio, emesse e non saldate per le prestazioni rese in qualità di mandante nel predetto RTI, aggiudicatario dell'attività di gestione della
Residenza NZ “Vici NN”.
Tanto premesso, va osservato che, secondo l'assunto dell'opposta le prestazioni a lei Parte_2 assegnate nell'ambito del RTI (e segnatamente direzione sanitaria, assistenza medica, funzione di responsabile delle attività sanitarie e assistenza infermieristica) sarebbero state tutte regolarmente eseguite e regolarmente fatturate, in relazione alle voci specificamente indicate nelle fatture, con la conseguente fondatezza del ricorso e debenza del credito ingiunto (fondato sulle fatture elettroniche di cui ai doc.ti da 3 a 27 del monitorio) pari a complessivi € 112.200,08, oltre interessi e spese.
Deduce, per contro, l'opponente che tale importo non sarebbe integralmente dovuto, Parte_3 avendo posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo fatture prive di giustificazione Parte_2 per le ragioni specificamente indicate nell'atto di opposizione (e sopra illustrate).
Al riguardo, va, peraltro, subito precisato che la debenza di parte di tale importo – e segnatamente della somma di complessivi € 37.485,29 – non è in realtà contestata dall'opponente, a fronte del contenuto dei “patti parasociali”, ossia della previsione dell'art. 11 del Regolamento del RTI (relativo ai rapporti patrimoniali ed economici tra le parti) secondo cui, per le prestazioni del personale “Coordinatore infermieristico” (indicato in atti come Infermiere Referente NOA), era dovuto all'opposta l'importo fisso mensile pari a € 1.972,91 (contestando, per contro, l'opponente il solo maggior importo richiesto dall'opposta, calcolato con tariffa oraria diversamente dalle previsioni di cui al citato Regolamento interno, come meglio si dirà in seguito). Tanto che la stessa opponente, nel corso del giudizio, ha pagina 9 di 14 provveduto al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo non contestato di complessivi €
37.485,29 con bonifico in data 2 ottobre 2024.
Vanno allora separatamente esaminate le fatture – per blocchi omogenei – ed i relativi importi oggetto del credito complessivamente vantato dall'opposta alla luce delle specifiche contestazioni mosse dall'opponente.
4.1 Fatture per “Coordinatore infermieristico” (fatture specificamente indicate nello schema a pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione, ossia da fattura n. 1 del 7/01/2022, con scadenza 10.04.2022 a fattura n. 353 del 04/12/2022, con scadenza 10.03.2023)
L'opponente contesta le venti fatture recanti la descrizione “Coordinatore Parte_3 infermieristico”, rilevando che per tale figura professionale era stata pattuita, ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento interno del 23 marzo 2017, l'erogazione di un importo fisso mensile pari ad € 1.972,91 e che, di conseguenza, non sarebbe conforme agli accordi la fatturazione emessa sulla base delle ore prestate, e specificando, quindi, che per tale voce sarebbero stati fatturati complessivi € 17.109,55 in eccesso rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
In merito, l'opposta rileva che il maggior importo fatturato era dipeso dalle variazioni Parte_2 resesi necessarie a seguito delle indicazioni fornite dall'OTAP, come già prospettato a Parte_3 in risposta alla mail dell'8 settembre 2022 con cui quest'ultima aveva chiesto l'emissione di nota di credito – quanto all'importo eccedente il fisso mensile pattuito di € 1.972,91 – in relazione alle fatture n.ri 1, 31, 86, 115, 151, 198 e 228 del 2022 (doc. 5 di parte opposta).
In particolare, secondo la tesi di a seguito della visita di controllo dell'OTAP Parte_2
(contrariamente a quanto pattuito con il progetto iniziale), era stato richiesto “di individuare due distinte figure (ras e coordinatore infermieristico) e che il coordinatore fosse impiegato a tempo pieno”, sicché la tariffa era stata computata ad ore sulla base di un impiego full time (di 38 ore) e non più, ad importo fisso, per un tempo parziale (come originariamente previsto: cfr. sul punto anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero delle parti in data 30 ottobre 2025).
Ciò troverebbe riscontro nel report dell'OTAP del 16 giugno 2017 (doc. 8 opposta) per la verifica, in capo alla struttura CRA Vici NN sita a Cattolica (RN) in Via Beethoven n. 7, dei requisiti per l'accreditamento provvisorio, finalizzato a dare garanzia agli utenti e al committente circa il possesso dei requisiti richiesti.
La verifica dell'organismo tecnico veniva effettuata attraverso la Check list dei requisiti stabiliti dalle delibere della Giunta Regionale n. 514/2009 e n. 715/2015: in particolare, alla pagina n. 2 (SPRA 2.1.3) pagina 10 di 14 e alla pagina n. 4 (SPRA 2.1.7) della detta Chek list emergerebbe la necessità di prevedere il coordinamento infermieristico full time e differenziare tale funzione dal RA (ancora doc. 8 cit.).
L'assunto dell'opposta non appare, tuttavia, condivisibile alla luce delle previsioni di cui al
Regolamento interno, vincolante per le parti, relativo (anche) alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti stesse.
Ed invero, come rilevato dall'opponente, il Regolamento disciplinava specificamente (ed espressamente) il corrispettivo dovuto per “Infermiere Referente NOA” (prevedendo l'importo fisso mensile di € 1.972,91), contemplando – in calce allo schema dei compensi previsti (in questo caso fisso, ma in altri casi con tariffa oraria) – la possibilità per le parti di procedere alla revisione “tariffe orarie sopra indicate” nell'ipotesi in cui fosse stato necessario “al fine dell'equilibrio economico del centro di costo”: a prescindere dal riferimento alla sola “tariffa oraria”, è comunque evidente che eventuali modifiche nella determinazione delle tariffe specificamente contemplate nel Regolamento potevano (e possono) avvenire solo previo accordo delle parti (peraltro scritto, secondo le previsioni di cui all'art. 20 del medesimo Regolamento), accordo che nella specie non vi è stato (e non è stato, in ogni caso, comprovato).
Con l'effetto che deve escludersi la sussistenza del relativo credito (ossia della somma di complessivi €
55.395,70) vantato dall'opposta.
4.2 Fatture sub d) ed e) per “costi finanziari e interessi moratori 2021” (n. 87 del 21/04/2022, con scadenza 10.07.2022, per € 18.789,66) e per “interessi moratori 2022” (n. 117 del 31/05/2023, con scadenza 05.07.2023, per € 15.323,01)
Per quanto riguarda le due fatture relative agli “Interessi moratori e costi finanziari” (fattura n. 117/23)
e ai soli “Interessi moratori” (fattura n. 87/23), riguardanti l'anno 2021, pure esse oggetto di specifica contestazione dell'opponente, è sufficiente osservare che, a fronte della specifica contestazione circa la debenza di qualsiasi somma a titolo di costi finanziari (non prevista nel Regolamento del RTI, ossia nell'ambito dei patti regolanti i rapporti tra le parti) e pur valutata la specifica indicazione delle fatture alle quali si riferiscono gli interessi ed i “costi finanziari” (cfr. doc.ti 9 e 10 di parte opposta), difetta qualsiasi prova della debenza di tale somma sia quanto agli interessi sia quanto agli asseriti “costi finanziari”; con l'effetto che il relativo credito – pari a complessivi € 34.112,67 – non può essere riconosciuto all'opposta, non avendo essa assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Né la circostanza che l'opponente non abbia fornito indicazioni circa i pagamenti ricevuti per le prestazioni rese (si ricorda che, ai sensi del Regolamento interno e delle previsioni dell'atto costitutivo pagina 11 di 14 del RTI, è la mandataria che riceve i pagamenti per le prestazioni emettendo le relative fatture, mentre la mandante ha diritto di ricevere il relativo corrispettivo decorsi 10 giorni dall'incasso) comporta l'automatico riconoscimento degli interessi così come indicati e richiesti dall'opposta: era onere di quest'ultima provare, nel presente giudizio (nel quale peraltro non sono state formulate istanze istruttorie), eventualmente avvalendosi di specifiche richieste istruttorie (ordine di esibizione, prove orali), la scadenza del termine dell'adempimento di controparte (con decorrenza dal momento dell'avvenuto pagamento da parte dell'Ente) e, quindi, il proprio diritto agli interessi moratori per il ritardo, onere che – si ripete – non è stato assolto.
4.3 Fattura per “servizio di lavanolo” (n. 30 del 31/01/2022, con scadenza 10.03.2022, per € 3.701,48)
In relazione alla debenza dell'importo indicato in tale fattura, a fronte della specifica contestazione dell'opponente circa l'assenza di qualsiasi previsione, nel Regolamento del RTI, che giustifichi la richiesta di pagamento di tale servizio, l'opposta non ha (non già provato ma) neppure dedotto le ragioni giustificatrici di tale pretesa: il Regolamento del RTI non prevede il rimborso di spese di tale natura. Né è chiaro il motivo per il quale l'opponente, anziché sopportare la spesa per il lavaggio e la sanificazione delle divise del proprio personale dipendente, chieda il rimborso di tale costo, specie ove si consideri che nell'atto costitutivo del RTI (cfr. doc. 6 di parte opponente) è espressamente previsto che “(è) escluso qualsiasi intento volto a determinare la nascita di un'autonoma forma organizzativa tra le imprese raggruppate ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (cfr. art. 2 dell'Atto costitutivo del RTI).
In conclusione, in difetto di elementi dai quali desumere la previsione di un rimborso di tali spese a favore dell'opposta e, in ogni caso, in assenza di prova di tali costi (non essendo a tal fine sufficiente la produzione di fatture), non può ritenersi accertato il credito di cui alle citate fatture.
4.4. Fatture per “costi del personale” (n. 28 del 31/01/2022, con scadenza 10.03.2022, per € 18.919,31,
e n. 29 del 31/01/2022, con scadenza 10.03.2022, per € 70,92)
Relativamente a tali costi, va osservato che, anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di interrogatorio libero (e delle deduzioni svolte dalle parti nei rispettivi atti difensivi), i costi in esame deriverebbero dalla differenza tra le tariffe previste nel Regolamento e quelle praticate nel rapporto con gli Enti pubblici (ed in particolare l' . Pt_4
Significativi sono i passaggi contenuti nella comparsa conclusionale dell'opposta, laddove si precisa che l'importo richiesto (di € 18.085,94) è un importo a “conguaglio”, “corrispondente alle differenze tra “tariffe e importo convenuto tra le parti in sede di Regolamento Interno, per i servizi Pt_4
pagina 12 di 14 afferenti alle prestazioni rese dagli Infermieri, sia dipendenti sia liberi professionisti, dai Fisioterapisti
(dipendenti e liberi professionisti) e dal Ras”.
Orbene, tale importo – che astrattamente sarebbe dovuto per le medesime considerazioni sopra esposte con riguardo al ruolo di “Infermiere Referente NOA” (nel senso che le pattuizioni concordate in sede di
Regolamento interno sono vincolanti per le parti, salve modifiche concordate) – non risulta, tuttavia, provato.
Non sono, infatti, a tal fine sufficienti, con riferimento ai “costi del personale afferenti all'anno 2021
”, i “resoconti delle ore lavorate inviate mensilmente all' ai fini dell'erogazione dei Parte_2 Pt_4 corrispettivi da parte della P.A. sulla scorta della tariffazione espressamente prevista all'All. 2 al
Contratto di Servizio (nostro doc. doc. 18)” e lo “schema riassuntivo in cui sono indicate le modalità di calcolo delle differenze tra quanto retribuito dalla a a titolo di “tariffa” per i servizi resi e Pt_4 Pt_2 quanto spettante a sulla scorta del Regolamento Interno (nostro doc. 19)” (cfr. comparsa Pt_2 conclusionale, laddove pure si legge “(sul) punto, appare infatti sufficiente osservare come le fatture nn. 28 e 29 del 2022 altro non costituiscono che la somma dei differenziali tra: - gli importi riconosciuti dal RTI a Sole ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Interno per le prestazioni di
Infermieri (24,51€/h), Fisioterapisti (23,00€/h) e RA (24,51€/h); - gli importi (minori) riconosciuti a
dall' sulla base del sistema di tariffazione applicato: vedasi ancora l'All. 2 al Contratto di Pt_2 Pt_4
Servizio (nostro doc. 15), ove viene indicato sia il monte ora annuale per ciascun ruolo sia il corrispettivo complessivo (ivato, con aliquota al 5%), parimenti annuale e dal quale si ricavano le tariffe orarie applicate”).
Stanti le specifiche contestazioni dell'opponente anche sul punto, l'opposta avrebbe dovuto provare le prestazioni effettivamente svolte e la conseguente differenza ad essa spettante, a fronte dei minori importi corrisposti dall' sulla base del sistema di tariffazione applicato;
tanto più che, Pt_4 considerato il deterioramento dei rapporti tra le due cooperative facenti parte del RTI aggiudicatario del servizio, l – come emerso nel corso del giudizio – aveva da tempo iniziato a corrispondere Pt_4 direttamente all'opposta gli importi dovuti per i servizi di competenza, con fatturazione diretta a Pt_2
(tale circostanza è stata, in particolare, richiamata dall'opponente nella prima memoria ex art.
[...]
171 ter c.p.c., con il riferimento ad affermazioni fatte dall'opposta nell'ambito di altro giudizio, senza alcuna contestazione sul punto dell'opposta).
In difetto, quindi, di prova della debenza di tali somme – si ripete specificamente contestate dall'opponente – non può ritenersi accertato il credito vantato dall'opposta sotto tale profilo.
5. pagina 13 di 14 In conclusione, alla luce dell'istruttoria (solo documentale) può ritenersi accertata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da la sussistenza del minor credito di Parte_3 complessivi € 37.485,29 in favore dell'opposta con l'effetto che il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto va revocato.
Dovendosi dare atto dell'intervenuto pagamento della predetta somma, da parte dell'opponente, in data
2 ottobre 2024, spettano all'opposta gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture all'effettivo (e già avvenuto) saldo.
6.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, con l'accertamento del minor credito dell'opposta, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti per metà le spese processuali e l'opponente va condannata alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo al valore della domanda accolta ed applicati i parametri medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma con la massima riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria, in difetto di qualsiasi attività istruttoria – in complessivi € 3.356,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5276/2023 e, dato atto
[...] dell'intervenuto pagamento in data 2 ottobre 2024 della somma di € 37.485,29 in favore dell'opposta condanna l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2 quest'ultima, degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture all'effettivo (e già avvenuto) saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per metà le spese processuali e condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi €
3.356,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso il 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 14 di 14