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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 442 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: , nato a [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv Francesco Guastella
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Maria Grazia Demaestri e Manlio Galeano
resistente
Motivi della decisione
Il ricorso appare infondato.
L'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente trova la sua giustificazione nella stessa struttura della società che è una srl con socio unico.
La società a responsabilità limitata unipersonale si caratterizza nella sua struttura soggettiva per l'esistenza di un solo socio che racchiude in se la società; è l'unico socio che -
direttamente o indirettamente – organizza e dirige l'attività imprenditoriale, che è lo scopo,
Pagina 1 l'oggetto della società; di fatto una società unipersonale nella realtà è riferibile soltanto al socio unico.
La realtà socio-economica della società unipersonale è quella di una impresa individuale di fatto, come tale recepita nel sistema legislativo: l'unico socio è l'imprenditore, che organizza ed esercita la sua attività imprenditoriale per il raggiungimento di una determinata finalità con il favore della limitazione della responsabilità.
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto sostenendo che l'unico titolare dell'impresa commerciale dovrà essere sempre iscritto alla gestione commercianti, non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente. (Cass. sez. un. 12.2.2010 n. 3240).
La Corte di Cassazione, con riferimento alla fattispecie del socio unico, ha introdotto una presunzione juris et de jure di svolgimento da parte del socio unico di attività lavorativa all'interno dell'azienda.
Il ricorrente, in qualità di socio unico, è colui che compie le scelte gestionali dell'impresa e quindi non può essere ritenuto un dipendente della stessa bensì un lavoratore autonomo.
Il socio unico esercitando di fatto una attività di lavoro autonomo in via abituale ed esclusiva per la propria impresa, va alla luce di ciò iscritto alla gestione speciale dei commercianti, per
CP_ come, a parere di questo Giudice, correttamente inquadrato da
CP_ A fronte di un così evidente quadro probatorio e giuridico in favore della tesi di che contesta una subordinazione non genuina essendo in tal modo il ricorrente dipendente di se stesso, il medesimo avrebbe avuto l'onere di dimostrare, in maniera ancor più puntuale e stringente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Prova che, nel caso di specie non può dirsi raggiunta.
Le testimonianze rese in giudizio sono generiche, non provano l'esistenza di una vera subordinazione;
non è stato provato ad esempio l'esercizio di un potere disciplinare da parte del datore di lavoro, non sono state prodotte richieste di ferie o di permessi.
Pagina 2 Semplicemente è emerso che il ricorrente lavora presso la sua stessa società: fatto questo naturalmente collegato alla sua posizione di socio unico che va ulteriormente a dimostrare l'apporto personale del ricorrente alla attività di impresa.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ,
se dovute.
Ragusa, 2 dicembre 2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Gop Dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 442 / 2024
OGGETTO: Obbligo contributivo promosso da: , nato a [...] il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv Francesco Guastella
ricorrente
Contro
: -, Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Maria Grazia Demaestri e Manlio Galeano
resistente
Motivi della decisione
Il ricorso appare infondato.
L'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente trova la sua giustificazione nella stessa struttura della società che è una srl con socio unico.
La società a responsabilità limitata unipersonale si caratterizza nella sua struttura soggettiva per l'esistenza di un solo socio che racchiude in se la società; è l'unico socio che -
direttamente o indirettamente – organizza e dirige l'attività imprenditoriale, che è lo scopo,
Pagina 1 l'oggetto della società; di fatto una società unipersonale nella realtà è riferibile soltanto al socio unico.
La realtà socio-economica della società unipersonale è quella di una impresa individuale di fatto, come tale recepita nel sistema legislativo: l'unico socio è l'imprenditore, che organizza ed esercita la sua attività imprenditoriale per il raggiungimento di una determinata finalità con il favore della limitazione della responsabilità.
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto sostenendo che l'unico titolare dell'impresa commerciale dovrà essere sempre iscritto alla gestione commercianti, non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente. (Cass. sez. un. 12.2.2010 n. 3240).
La Corte di Cassazione, con riferimento alla fattispecie del socio unico, ha introdotto una presunzione juris et de jure di svolgimento da parte del socio unico di attività lavorativa all'interno dell'azienda.
Il ricorrente, in qualità di socio unico, è colui che compie le scelte gestionali dell'impresa e quindi non può essere ritenuto un dipendente della stessa bensì un lavoratore autonomo.
Il socio unico esercitando di fatto una attività di lavoro autonomo in via abituale ed esclusiva per la propria impresa, va alla luce di ciò iscritto alla gestione speciale dei commercianti, per
CP_ come, a parere di questo Giudice, correttamente inquadrato da
CP_ A fronte di un così evidente quadro probatorio e giuridico in favore della tesi di che contesta una subordinazione non genuina essendo in tal modo il ricorrente dipendente di se stesso, il medesimo avrebbe avuto l'onere di dimostrare, in maniera ancor più puntuale e stringente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Prova che, nel caso di specie non può dirsi raggiunta.
Le testimonianze rese in giudizio sono generiche, non provano l'esistenza di una vera subordinazione;
non è stato provato ad esempio l'esercizio di un potere disciplinare da parte del datore di lavoro, non sono state prodotte richieste di ferie o di permessi.
Pagina 2 Semplicemente è emerso che il ricorrente lavora presso la sua stessa società: fatto questo naturalmente collegato alla sua posizione di socio unico che va ulteriormente a dimostrare l'apporto personale del ricorrente alla attività di impresa.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ,
se dovute.
Ragusa, 2 dicembre 2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3