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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3009/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- SE AB Presidente
- RA TO Componente
- MA TO Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 3009/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giovanni Abbattista;
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Giovanni Abbattista;
coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Milano pubblicato in data
30.09.1988, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 09.06.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.;
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 2 R.G. 3009/2025 V.G.
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Milano in data 25.02.1973 tra Parte_2
(Gravina in Puglia (BA), 08.04.1944) e
[...] [...]
(Sant'Oreste (RM), 31.07.1943) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Milano al n. 242, parte II, serie A, anno
1973;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO SE AB
Il Giudice estensore Emanuele TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- SE AB Presidente
- RA TO Componente
- MA TO Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. R.G. 3009/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giovanni Abbattista;
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Giovanni Abbattista;
coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Milano pubblicato in data
30.09.1988, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 09.06.2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.;
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 2 R.G. 3009/2025 V.G.
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Milano in data 25.02.1973 tra Parte_2
(Gravina in Puglia (BA), 08.04.1944) e
[...] [...]
(Sant'Oreste (RM), 31.07.1943) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Milano al n. 242, parte II, serie A, anno
1973;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO SE AB
Il Giudice estensore Emanuele TO
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