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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27822/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30.07.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
25.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26 febbraio .2025 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VICOLO SAURO, 7 DAIRAGO (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1
con l'avv. LUCA ALIPRANDI come da procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a CASTELLANZA (VA) il 28.04.1970
Residente VIA ALFIERI,12 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 4
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.09.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente pronunciare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra , Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RA di trascrivere l'emananda sentenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile con a RA (MI) in data
[...] Controparte_1
02.09.2022 (Atto iscritto nei Registri degli atti del Matrimonio del comune medesimo, anno 2022, N. 4,
Parte I) e dalla cui unione coniugale non sono nati figli, ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito e di porre a carico di Controparte_1
un assegno di mantenimento a suo favore pari ad Euro 500,00.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 25.02.2025, il Giudice Delegato, ha verificato la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito di cui va dichiarata la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “voglio soltanto la pronuncia sullo status”.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé.
Il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia sullo status e che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio civile con in data Parte_1 Controparte_1
02.09.2022 a RA (MI) (Atto iscritto nei Registri degli atti di Matrimonio del comune medesimo, anno 2022, N. 4, Parte 1), in regime di separazione dei beni.
pagina 2 di 4 Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Osserva il Collegio che la domanda ex art. 151 c. 2 c.c. è genericamente formulata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
I maltrattamenti asseritamente posti in essere dal coniuge sono solo genericamente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Parte ricorrente non ha depositato memorie istruttorie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il difensore di parte ricorrente non ha, comunque, insistito nell'ammissione delle prove articolate in ricorso, peraltro con capitolazione di circostanze generiche e valutative, chiedendo al Giudice delegato di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Sulla domanda di mantenimento
Nulla si dispone sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo avendovi, la stessa, espressamente rinunciato.
Spese processuali
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c. 1 c.c.;
2)Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite;
4) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RA (MI) per l'annotazione pagina 3 di 4 sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30.07.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
25.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26 febbraio .2025 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VICOLO SAURO, 7 DAIRAGO (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1
con l'avv. LUCA ALIPRANDI come da procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a CASTELLANZA (VA) il 28.04.1970
Residente VIA ALFIERI,12 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 4
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.09.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente pronunciare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra , Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di RA di trascrivere l'emananda sentenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile con a RA (MI) in data
[...] Controparte_1
02.09.2022 (Atto iscritto nei Registri degli atti del Matrimonio del comune medesimo, anno 2022, N. 4,
Parte I) e dalla cui unione coniugale non sono nati figli, ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito e di porre a carico di Controparte_1
un assegno di mantenimento a suo favore pari ad Euro 500,00.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 25.02.2025, il Giudice Delegato, ha verificato la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito di cui va dichiarata la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “voglio soltanto la pronuncia sullo status”.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé.
Il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia sullo status e che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che ha contratto matrimonio civile con in data Parte_1 Controparte_1
02.09.2022 a RA (MI) (Atto iscritto nei Registri degli atti di Matrimonio del comune medesimo, anno 2022, N. 4, Parte 1), in regime di separazione dei beni.
pagina 2 di 4 Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Osserva il Collegio che la domanda ex art. 151 c. 2 c.c. è genericamente formulata e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
I maltrattamenti asseritamente posti in essere dal coniuge sono solo genericamente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Parte ricorrente non ha depositato memorie istruttorie.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il difensore di parte ricorrente non ha, comunque, insistito nell'ammissione delle prove articolate in ricorso, peraltro con capitolazione di circostanze generiche e valutative, chiedendo al Giudice delegato di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Sulla domanda di mantenimento
Nulla si dispone sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo avendovi, la stessa, espressamente rinunciato.
Spese processuali
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c. 1 c.c.;
2)Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite;
4) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di RA (MI) per l'annotazione pagina 3 di 4 sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4