Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026REG.PROV.COLL.
N. 01274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2024, proposto dalla
CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico ON, Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
la NO MI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cannizzaro, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la FisioKinesiterapia Melandro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Polisan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Poliambulatorio Sanitas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Ambulatorio di Nefrologia ed Emodialisi Sm2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Polisalus – Poliambulatorio Medico S.a.S. di US IA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Studio Specialistico dr. Michele Arcangelo Cutolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Nuovo Centro F.K.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Fisiosinni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio; la Angelus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Fisioelle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Laboratorio di Analisi Cliniche La Grotta dott. ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche di LL ON & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Laboratorio Life S.a.s. di OL SE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Biomedical Center S.a.s. di US SE, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Labotek Analiticals S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Centro San Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 29 novembre 2023, n. 697, resa tra le parti, notificata il 4 dicembre 2023 e concernente i criteri di riparto delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato per l’anno 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della NO MI S.r.l.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere LU Di ON e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dei criteri fissati dal provvedimento della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con cui è stato disposto il riparto delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato per il 2022.
2. Con appello notificato il 31 gennaio 2024 e depositato il 15 febbraio successivo, la CA S.r.l. (di seguito anche “CA”), ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 29 novembre 2023, n. 697, con la quale Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha accolto nei sensi indicati in motivazione il ricorso proposto dalla NO MI S.r.l. (di seguito anche “NO”) per l’annullamento “ della nota/pec del Direttore Generale dell’ASP prot. n. 103232 del 21.10.2022 (come rettificata con la successiva nota del Direttore dell’Unità Operativa Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate dell’ASP prot. n. 105175 del 27.10.2022), di riparto, in applicazione dell’art. 1 L.R. n. 29 del 5.10.2022, delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato esclusivamente per l’anno 2022, nella parte in cui è stato stabilito il criterio che tali risorse vanno ripartite soltanto tra le strutture private che alla data del 30.9.2022 avevano erogato prestazioni oltre il tetto di spesa, dalla cui applicazione è conseguita la non attribuzione di alcuna somma in favore della NO MI S.r.l., operante nella branca FKT;
nonché per la condanna
dell’ASP al risarcimento della somma, che sarebbe spettata alla NO MI S.r.l., se l’Azienda Sanitaria avesse considerato anche le prestazioni oltre il tetto di spesa, erogate dall’1.10.2022 al 31.12.2022, con riserva di quantificarla in corso di causa ”.
3. L’appellante, non costituita nel giudizio di primo grado, affida il proprio gravame a tre motivi di doglianza, con i quali lamenta:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 c.p.a. – Inesistenza della notifica Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 c.p.a. ”: secondo la CA, la sentenza sarebbe da riformare perché il primo giudice non si sarebbe avveduto che il ricorso, in violazione del principio del contraddittorio, non era mai stato notificato alla controinteressata, oggi appellante, come risulta dalla relata di notifica negativa prodotta (sebbene in tardivamente rispetto al termine di cui all’articolo 73 c.p.a.) dalla casa di cura unitamente alla memoria di replica, con la quale l’interessata chiede che sia disposta la remissione al Tar ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a.;
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 co.1, lett. b), e 39 co. 1 del D.lgs. n. 104/2010, nonché dell’art. 100 c.p.c. – Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. ”: secondo l’appellante, la ricorrente in prime cure sarebbe stata priva dell’interesse al ricorso, non avendo dimostrato con titoli giustificativi di aver erogato prestazioni oltre il tetto di spesa nel corso del 2022, così da poter vantare l’interesse a conseguire le risorse stanziate in applicazione dell’articolo 1 della legge regionale della Basilicata 5 ottobre 2022, n. 29;
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.r. Basilicata n. 29/2022 ”: a detta della CA, la sentenza sarebbe da riformare anche perché il primo giudice, accogliendo il secondo motivo di gravame attinente alla decorrenza dell’intero anno 2022 e non solo per i primi nove mesi dello stesso anno, non avrebbe considerato che la data del 30 settembre 2023 coinciderebbe semplicemente con il momento in cui le risorse stanziate dalla legge regionale n. 29/22 si sono esaurite, atteso che le Aziende Sanitarie non hanno posto alcun limite temporale arbitrario alla remunerazione delle prestazioni extra tetto, ma hanno indicato la data in cui le risorse finanziarie stanziate con la legge 29/2022 non erano state interamente consumate.
4. La NO si è costituita in giudizio con atto del 25 marzo 2024 ed ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 5 dicembre 2025, con la quale ha dedotto, in merito al primo motivo di appello, di essere stata indotta in errore dall’ordine del Tar di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e, con riferimento agli altri due mezzi di gravame, che la decisione impugnata sarebbe immune dai vizi denunciati.
5. La CA ha depositato memoria di replica il 18 gennaio 2025.
6. All’udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Deve preliminarmente essere dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale depositata dall’appellante oltre il termine previsto dall’articolo 73 c.p.a. e contenente la visura storica della CA della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata e la pec di notifica della sentenza impugnata.
8. Passando all’esame del merito, il primo motivo di appello è fondato per quanto di ragione.
Il ricorso in primo grado non è stato notificato alla controinteressata CA, oggi appellante, come risulta dalla relata negativa in calce al ricorso depositato in primo grado, nella quale l’Ufficiale Giudiziario richiesto di procedere alla notifica ha attestato, con dichiarazione fidefacente, che “ non notificato in quanto all’indirizzo in atti la suindicata società risulta sconosciuta, assente sia sul citofono che sulla cassetta postale ”.
Nella propria memoria difensiva la NO sostiene a sua volta di essere stata indotta in errore nell’individuazione del luogo della notifica dalla pagina web di IN NC e da “ quanto disposto dal TAR Basilicata in relazione alla integrazione del contraddittorio con ordinanza n. 277/2023 ”, il quale “ ha ritenuto di dettagliare tutte le strutture interessate dal provvedimento nei confronti della quali il contraddittorio doveva essere integrato; invero, tra quelle strutture non è presente CA ”, tanto che la ricorrente in prime cure avrebbe “ seguito pedissequamente le indicazioni del Tribunale sull’elenco delle strutture alle quali notificare gli atti ”: per questa ragione, l’appellata conclude sul punto sostenendo che, “ qualora Codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere non integrato il contraddittorio nei confronti di CA, potrà provvedere alla rimessione al primo giudice in applicazione dell’art. 105 C.p.a.. ”
9. Al Collegio non resta che annullare la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a. in considerazione della mancanza della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, come stabilito dall’Adunanza Plenaria, con sentenza 30 luglio 2018, n. 10, e affinché il contraddittorio sia integrato al fine della decisione di merito.
Nel caso in esame, in buona sostanza, non si tratta di “ un vizio che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa (Cons. St., A.P., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11; id. 5 settembre 2018, n. 14; id. 28 settembre 2018, n. 15) (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 gennaio 2024, n. 952), atteso che nella fattispecie risulta acclarato l’ error in procedendo per violazione della disposizione di cui all’articolo 105 c.p.a., con la conseguenza che, secondo giurisprudenza costante ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 15 gennaio 2024, n. 513), in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto il rinvio al primo giudice, restando così assorbito l’esame dei due restanti motivi gravame.
8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, c.p.a., le parti dovranno, pertanto, riassumere avanti al Tribunale il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Le spese del presente grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De CT, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
ON Massimo Marra, Consigliere
LU Di ON, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di ON | OS De CT |
IL SEGRETARIO