CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 40249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40249 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Fabio PICUTI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 11 ottobre 2024 in epigrafe, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 10 gennaio 2024 e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 aprile 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2022, riconosciuta la continuazione fra il reato per cui è processo e quello giudicato con sentenza della Penale Sent. Sez. 4 Num. 40249 Anno 2025 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 04/11/2025 Corte di appello di Milano del 8 novembre 2019, irrevocabile il 17 novembre 2020, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta a MO NC per i due reati in anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 11 ottobre 2024 ha proposto ricorso per cassazione MO NC, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione nonché vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione al motivo aggiunto relativo alla concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al disposto aumento in continuazione pari alla pena base minima del delitto posto in continuazione. In sostanza, il ricorrente si duole dell'entità dell'aumento stabilito per il delitto posto in continuazione (mesi sei di reclusione), che avrebbe potuto essere anche di un solo giorno di reclusione (la pena va da sei mesi a due anni di reclusione). 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. Il primo motivo, attinente all'omessa motivazione circa la concessione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi invocata con i motivi aggiunti, è inammissibile. Come precisato nella sentenza impugnata, trattasi di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 aprile 2023 "limitatamente alla statuizione relativa alla continuazione". La richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è stata formulata con l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2022, non è stata sottoposta alla Corte di cassazione con il precedente ricorso ed è stata formulata solo con nuovi motivi proposti in data 25 Settembre 2024, a seguito di annullamento Con rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 10 gennaio 2024. La richiesta di sostituzione della pena detentiva era, quindi, nammissibile in quanto proposta tardivamente. Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per 2 cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033 - 01). Nel caso in esame, la sentenza rescindente ha rimesso alla cognizione della Corte territoriale solo la questione dell'apprezzamento della sussistenza o meno della continuazione;
di talché il giudice del rinvio non poteva valutare l'istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Va ribadito che il giudice del rinvio, in ossequio al principio del devolutum, non può esaminare questioni che non siano state devolute alla sua cognizione dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703 - 01, secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale). Peraltro, la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata proposta solo "in subordine ai motivi" formulati con l'atto di appello. Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Brescia ha applicato la disciplina del reato continuato. 5. Il secondo motivo, attinente al vizio di motivazione circa il quantum dell'aumento per la continuazione, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha valutato la gravità del reato di omesso versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2014, previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 (punito con la pena da sei mesi a due anni), già giudicato con sentenza n. 1127/2019 del Tribunale di Milano, irrevocabile il 17.11.2020, e del reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (punito con la pena della reclusione da anni due ad anni quattro e mesi sei) oggetto di giudizio della Corte di appello di Brescia con sentenza del 18 aprile 2023. La Corte di appello ha precisato che reato più grave era quello di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, oggetto di giudizio della Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 18 aprile 2023, in ragione della più grave pena edittale;
ha quindi indicato come pena base quella inflitta con la sentenza di primo grado (anni uno e mesi otto di reclusione) e ha applicato l'aumento per la continuazione con il reato dell'arti° ter d.lgs. n.74/2000, già giudicato con sentenza n.1127/2019 del Tribunale di Milano, nella misura di mesi sei di reclusione (ridotti a quattro con la diminuente del rito), ritenuta congrua in relazione all'entità dell'imposta evasa. 3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento. (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 - 01). Nel caso che occupa, peraltro, la Corte di appello ha, sia pure sinteticamente, motivato con riferimento all'entità dell'imposta evasa. Nel giudizio di congruità così espresso, agganciato al parametro dell'imposta evasa e, dunque, alla gravità del fatto accertato, non si ravvisano violazioni di legge o profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, restando così insindacabili in sede di legittimità le scelte in tema di pena fondate sull'offensività in concreto della condotta. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Fabio PICUTI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 11 ottobre 2024 in epigrafe, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 10 gennaio 2024 e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 aprile 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2022, riconosciuta la continuazione fra il reato per cui è processo e quello giudicato con sentenza della Penale Sent. Sez. 4 Num. 40249 Anno 2025 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 04/11/2025 Corte di appello di Milano del 8 novembre 2019, irrevocabile il 17 novembre 2020, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta a MO NC per i due reati in anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 11 ottobre 2024 ha proposto ricorso per cassazione MO NC, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione nonché vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione al motivo aggiunto relativo alla concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al disposto aumento in continuazione pari alla pena base minima del delitto posto in continuazione. In sostanza, il ricorrente si duole dell'entità dell'aumento stabilito per il delitto posto in continuazione (mesi sei di reclusione), che avrebbe potuto essere anche di un solo giorno di reclusione (la pena va da sei mesi a due anni di reclusione). 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. Il primo motivo, attinente all'omessa motivazione circa la concessione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi invocata con i motivi aggiunti, è inammissibile. Come precisato nella sentenza impugnata, trattasi di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 aprile 2023 "limitatamente alla statuizione relativa alla continuazione". La richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è stata formulata con l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2022, non è stata sottoposta alla Corte di cassazione con il precedente ricorso ed è stata formulata solo con nuovi motivi proposti in data 25 Settembre 2024, a seguito di annullamento Con rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 10 gennaio 2024. La richiesta di sostituzione della pena detentiva era, quindi, nammissibile in quanto proposta tardivamente. Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per 2 cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033 - 01). Nel caso in esame, la sentenza rescindente ha rimesso alla cognizione della Corte territoriale solo la questione dell'apprezzamento della sussistenza o meno della continuazione;
di talché il giudice del rinvio non poteva valutare l'istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Va ribadito che il giudice del rinvio, in ossequio al principio del devolutum, non può esaminare questioni che non siano state devolute alla sua cognizione dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703 - 01, secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale). Peraltro, la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata proposta solo "in subordine ai motivi" formulati con l'atto di appello. Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Brescia ha applicato la disciplina del reato continuato. 5. Il secondo motivo, attinente al vizio di motivazione circa il quantum dell'aumento per la continuazione, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha valutato la gravità del reato di omesso versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2014, previsto dall'art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 (punito con la pena da sei mesi a due anni), già giudicato con sentenza n. 1127/2019 del Tribunale di Milano, irrevocabile il 17.11.2020, e del reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (punito con la pena della reclusione da anni due ad anni quattro e mesi sei) oggetto di giudizio della Corte di appello di Brescia con sentenza del 18 aprile 2023. La Corte di appello ha precisato che reato più grave era quello di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, oggetto di giudizio della Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 18 aprile 2023, in ragione della più grave pena edittale;
ha quindi indicato come pena base quella inflitta con la sentenza di primo grado (anni uno e mesi otto di reclusione) e ha applicato l'aumento per la continuazione con il reato dell'arti° ter d.lgs. n.74/2000, già giudicato con sentenza n.1127/2019 del Tribunale di Milano, nella misura di mesi sei di reclusione (ridotti a quattro con la diminuente del rito), ritenuta congrua in relazione all'entità dell'imposta evasa. 3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento. (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 - 01). Nel caso che occupa, peraltro, la Corte di appello ha, sia pure sinteticamente, motivato con riferimento all'entità dell'imposta evasa. Nel giudizio di congruità così espresso, agganciato al parametro dell'imposta evasa e, dunque, alla gravità del fatto accertato, non si ravvisano violazioni di legge o profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, restando così insindacabili in sede di legittimità le scelte in tema di pena fondate sull'offensività in concreto della condotta. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2025.