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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11091 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE TE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 60521/2021 (riunito al n. 4875/2022) del Registro degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Santa Maria Mediatrice n. 1 presso lo studio dell'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende in forza di delega rilasciata in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e così elettivamente domiciliata ex lege
presso la sede in Roma, via dei Portoghesi 12;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione indennità occupazione bene demaniale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la , nel giudizio Parte_1
iscritto al n. RG 60521/2021, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento (denominata “Prima richiesta di pagamento (indennità)”, ma costituente seconda intimazione) notificata a mezzo PEC il 2.9.2021, Cod. AdDRESS
2021PRP07865, Cod.Utenza UTPPRI01009186000, per l'importo di euro 5.597,60, “per
l'utilizzo, senza titolo” di una serie di immobili ivi elencati, in Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, relativamente al periodo 1°.8.2021-31.10.2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato la , nel giudizio Parte_1
iscritto al n. 4875/2022 di Ruolo Generale, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento dell' (denominata “Seconda richiesta di pagamento Controparte_1
(indennità)”) del 7.12.2021, notificata il 15.12.2021, Cod. 2021SRP06003, CP_2
Cod.Utenza UTPPRI01009186000, per euro 5.597,60, “per l'utilizzo, senza titolo” di una serie di immobili genericamente ivi in Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo,
relativamente sempre al periodo 1°.8.2021-31.10.2021.
A sostegno dell'opposizione, in entrambi i giudizi la società invocava l'illegittimità delle ingiunzioni opposte per difetto di motivazione e generica indicazione degli immobili interessati con la sola indicazione ai lotti “G” e “H”, ubicati in Roma, Valle dell'Inferno-Monte Ciocci.
Esponeva che in data 30.05.1989 venne redatto verbale di consegna con l'allora CP_3
da parte dell' (all'epoca amministrazione finanziaria competente) di
[...] CP_4
numerose aree ivi catastalmente identificate e relative all'area Valle Aurelia - Monte Ciocci,
cui seguirono anche ulteriori verbali di parziale di riconsegna del 5.06.1989 del 14.06.1989,
del 27.02.1992 e del 18.11.1993; che un numero elevato di metri quadrati di aree demaniali furono occupate dalla società, in parte restituite e, in parte, non riprese in consegna dal
CP_1
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del con riferimento ai canoni di CP_1
occupazione di aree già restituite, ribadendo, comunque, che le aree oggetto della intimazione,
risultavano consegnate da (all'epoca ), ed, in ogni caso non Pt_1 Controparte_3
2 si è trattato di occupazione senza titolo, ma di attività di interesse pubblico connesse con la concessione di trasporto pubblico.
Invocata, infine la violazione di giudicato poiché con la sentenza n. 2238/2017 della Corte di
Appello di Roma accoglieva l'appello della avverso la sentenza 11494/2010 del Pt_1
Tribunale di Roma che aveva parzialmente accolto l'opposizione della con pronuncia Pt_1
confermata in Cassazione dalla sentenza 8602/2019; illegittimità della pretesa di canoni ancora non maturati;
in via subordinata, eccepiva la mancata indicazione delle modalità di calcolo per il computo delle somme rivendicate, a cominciare dal canone di occupazione assunto a riferimento, non potendo considerarsi sufficiente il richiamo “alla destinazione d'uso e ai
canoni praticati in regime di libero mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe,
rivalutata degli indici ISTAT”, in quanto generica e non una verifica dei criteri utilizzati.
Si costituiva l' , nel giudizio n. 60521/2021, contestando la violazione del Controparte_1
ne bis in idem, esponendo che: - la sentenza del Tribunale di Roma 11494/2010 dichiarava illegittima la pretesa con riferimento al solo lotto F, e confermava la legittimità della pretesa erariale, dal 23.10.2004, per la consistenza residuale di mq 22.000 (Lotti G e H); - la sentenza della Corte di Appello n. 2238/2017 si riferiva ad un'area di maggior consistenza, compresa anche quello in oggetto: circa 52.000 mq (lotto F mq 30.000 e lotti G e H mq 22.000 circa) per il periodo dal 30.05.1989 al 30.09.2009.; - a seguito dell'annullamento parziale, la pretesa
Part veniva rideterminazione per le residue aree, ancora utilizzate dalla e per le quali la sentenza d'Appello, divenuta definitiva, riconosceva la spettanza delle indennità da occupazione per i Lotti G e H.; - la pretesa indennità veniva rideterminata con relazione estimale prot. 2019/14054/DR-ST2, limitatamente ai "lotti G e H", con esclusione della particella 651 (mq 1186) del foglio di mappa 371 interessata da esproprio da , CP_5
Part per un totale di superficie in uso a pari a 22.606 mq., di cui 3.898,00 mq. interessati da trasformazione edilizia (foglio. 371 p.lla 644 e foglio 380 p.lla 51 1) per un indennizzo pari a euro 1.875,00 al mese;
- l'inammissibilità dell'istanza di compensazione della somma ingiunta con le somme a credito delle spese di lite di circa 10.400,00 di cui all'ordinanza della
3 Cassazione n. 8602/19 che ha posto fine al giudizio con conferma della sentenza della Corte di
Appello n. 2238/2017.
Part Concludeva per la fondatezza della pretesa sugli immobili posseduti da titolo di indennità
come da comunicazione con nota del 13/1/2020 con le modalità di determinazione del quantum
dell'indennizzo, calcolato secondo il valore locatizio di mercato.
L' rimaneva contumace nel giudizio n. 4875/2022 Controparte_1
Disposta la riunione dei due giudizi per evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva la causa, in assenza di istanze di prova costituenda, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni come precisate con il richiamo a quelle in atti.
2. In via preliminare deve essere qualificata la domanda proposta dalla società avverso l'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento (denominata “Prima richiesta di
pagamento (indennità)”, con cui si è intimato il pagamento di euro 5.597,60, e l'intimazione di pagamento dell' (denominata “Seconda richiesta di pagamento Controparte_1
(indennità)”) di euro 5.597,60, entrambe “per l'utilizzo, senza titolo” di una serie di immobili interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, per il periodo 1.8.2021-31.10.2021.
Per principio espresso dalla Cassazione SS.UU. Ord. n. 15354/2015, laddove non vengano impugnati atti non già di espropriazione forzata ma di una procedura ad essa alternativa,
l'impugnativa si sostanzia in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
sottoposta alle norme generali, in tema di riparto di competenza per materia e per valore.
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento, notificata ai sensi dell'art. 1 comma 274 L.
311/2004, costituisce un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non è
atto introduttivo del processo esecutivo;
la relativa impugnazione, quindi, non può che essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. 18 maggio 2010
n. 12108).
4 Le contestazioni di parte opponente riguardano il difetto di motivazione circa l'esatta identificazione degli immobili e la mancata indicazione del criterio di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta - vertono appunto sia sull'an che sul
quantum della pretesa creditoria, che spetta all'amministrazione dimostrare.
Le intimazioni di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004
e costituiscono un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo.
A tal fine, non è idoneo il richiamo all'art. 1, 274 comma, della legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a
qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione,
da parte dell'ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo,
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. In altre parole, l'art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004 contiene una disposizione di favore per l'amministrazione, che consiste nel consentire l'esecuzione esattoriale, e non quella ordinaria, per i crediti erariali per utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato.
La norma citata stabilisce, infatti, il potere dell'amministrazione di richiedere il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile avvalendosi, ma non stabilisce l'insindacabilità, nel merito, della pretesa creditoria avanzata. Deve ritenersi che la pretesa al pagamento dell'indennità di occupazione sia sindacabile in sede giudiziaria fintanto che non sia formato sul punto un titolo con efficacia esecutiva, che nel caso di specie, non è stato invocato. Pertanto,
l' non può procedere unilateralmente alla determinazione dell'indennità Controparte_1
di occupazione e deve promuovere un'azione di cognizione per l'accertamento del proprio diritto, per la determinazione del proprio credito e, quindi, per la condanna al pagamento.
I provvedimenti impugnati, inoltre, sono affetti da carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3
Legge 241/1990. Non è dato, infatti, conoscere i criteri di determinazione del supposto credito,
in particolare se l'indennità sia stata valutata sull'intero compendio né risultano ben individuate le consistenze dei lotti G e H ed il criterio di calcolo per giungere all'importo indicato ni
5 rispettivi atti ingiuntivi. Tale carenza di motivazione non è superabile neppure con l'esame degli atti endoprocedimentali prodotti dall' CP_1
E' pacifico il principio (Cass. n. 9989 del 16/05/2016) secondo il quale “la P.A., convenuta in
giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di
un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione
sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti
costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi”
La documentazione prodotta dall'Agenzia del Demanio non supporta il criterio di calcolo sulla quantificazione dell'indennità e l'esatta identificazione dei beni immobili.
Non si evince, dalla lettura dei provvedimenti opposti la motivazione su cui si fonda la pretesa,
né, nello specifico quali aree risultano occupate dall'opponente; allo stesso modo in entrambi gli atti viene indicato un periodo di occupazione senza titolo (1.8.2021-31.10.2021) ed una pretesa auto-accertato con le richieste di pagamento de qua agitur,. Ne consegue che il quantum
della pretesa sostanziale avanzata dall'Amministrazione, sia carente dei criteri nel suo ammontare, impedendo, quindi, ogni formulazione esatta in ordine all'oggetto dell'accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo da
[...]
l'importo di euro 5.597,60 nell'intimazione di pagamento Parte_1
l'intimazione di pagamento Cod. 2021PRP07865, Cod.Utenza CP_2
UTPPRI01009186000 e l'importo di euro 5.597,60 dell'intimazione di pagamento
Cod. 2021SRP06003, Cod.Utenza UTPPRI01009186000; CP_2
• Condanna l' a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese della lite, che liquida in € 237,00 per esborsi, € 1.900,00 per compensi tariffari
6 (calcolati sullo scaglione sino ad € 26.000,00, e previa riduzione ex art. 4 comma 4
D.M. n°55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2025
IL GIUDICE
LE TE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE TE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 60521/2021 (riunito al n. 4875/2022) del Registro degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Santa Maria Mediatrice n. 1 presso lo studio dell'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende in forza di delega rilasciata in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e così elettivamente domiciliata ex lege
presso la sede in Roma, via dei Portoghesi 12;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione indennità occupazione bene demaniale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la , nel giudizio Parte_1
iscritto al n. RG 60521/2021, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento (denominata “Prima richiesta di pagamento (indennità)”, ma costituente seconda intimazione) notificata a mezzo PEC il 2.9.2021, Cod. AdDRESS
2021PRP07865, Cod.Utenza UTPPRI01009186000, per l'importo di euro 5.597,60, “per
l'utilizzo, senza titolo” di una serie di immobili ivi elencati, in Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, relativamente al periodo 1°.8.2021-31.10.2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato la , nel giudizio Parte_1
iscritto al n. 4875/2022 di Ruolo Generale, proponeva opposizione all'intimazione di pagamento dell' (denominata “Seconda richiesta di pagamento Controparte_1
(indennità)”) del 7.12.2021, notificata il 15.12.2021, Cod. 2021SRP06003, CP_2
Cod.Utenza UTPPRI01009186000, per euro 5.597,60, “per l'utilizzo, senza titolo” di una serie di immobili genericamente ivi in Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo,
relativamente sempre al periodo 1°.8.2021-31.10.2021.
A sostegno dell'opposizione, in entrambi i giudizi la società invocava l'illegittimità delle ingiunzioni opposte per difetto di motivazione e generica indicazione degli immobili interessati con la sola indicazione ai lotti “G” e “H”, ubicati in Roma, Valle dell'Inferno-Monte Ciocci.
Esponeva che in data 30.05.1989 venne redatto verbale di consegna con l'allora CP_3
da parte dell' (all'epoca amministrazione finanziaria competente) di
[...] CP_4
numerose aree ivi catastalmente identificate e relative all'area Valle Aurelia - Monte Ciocci,
cui seguirono anche ulteriori verbali di parziale di riconsegna del 5.06.1989 del 14.06.1989,
del 27.02.1992 e del 18.11.1993; che un numero elevato di metri quadrati di aree demaniali furono occupate dalla società, in parte restituite e, in parte, non riprese in consegna dal
CP_1
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del con riferimento ai canoni di CP_1
occupazione di aree già restituite, ribadendo, comunque, che le aree oggetto della intimazione,
risultavano consegnate da (all'epoca ), ed, in ogni caso non Pt_1 Controparte_3
2 si è trattato di occupazione senza titolo, ma di attività di interesse pubblico connesse con la concessione di trasporto pubblico.
Invocata, infine la violazione di giudicato poiché con la sentenza n. 2238/2017 della Corte di
Appello di Roma accoglieva l'appello della avverso la sentenza 11494/2010 del Pt_1
Tribunale di Roma che aveva parzialmente accolto l'opposizione della con pronuncia Pt_1
confermata in Cassazione dalla sentenza 8602/2019; illegittimità della pretesa di canoni ancora non maturati;
in via subordinata, eccepiva la mancata indicazione delle modalità di calcolo per il computo delle somme rivendicate, a cominciare dal canone di occupazione assunto a riferimento, non potendo considerarsi sufficiente il richiamo “alla destinazione d'uso e ai
canoni praticati in regime di libero mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe,
rivalutata degli indici ISTAT”, in quanto generica e non una verifica dei criteri utilizzati.
Si costituiva l' , nel giudizio n. 60521/2021, contestando la violazione del Controparte_1
ne bis in idem, esponendo che: - la sentenza del Tribunale di Roma 11494/2010 dichiarava illegittima la pretesa con riferimento al solo lotto F, e confermava la legittimità della pretesa erariale, dal 23.10.2004, per la consistenza residuale di mq 22.000 (Lotti G e H); - la sentenza della Corte di Appello n. 2238/2017 si riferiva ad un'area di maggior consistenza, compresa anche quello in oggetto: circa 52.000 mq (lotto F mq 30.000 e lotti G e H mq 22.000 circa) per il periodo dal 30.05.1989 al 30.09.2009.; - a seguito dell'annullamento parziale, la pretesa
Part veniva rideterminazione per le residue aree, ancora utilizzate dalla e per le quali la sentenza d'Appello, divenuta definitiva, riconosceva la spettanza delle indennità da occupazione per i Lotti G e H.; - la pretesa indennità veniva rideterminata con relazione estimale prot. 2019/14054/DR-ST2, limitatamente ai "lotti G e H", con esclusione della particella 651 (mq 1186) del foglio di mappa 371 interessata da esproprio da , CP_5
Part per un totale di superficie in uso a pari a 22.606 mq., di cui 3.898,00 mq. interessati da trasformazione edilizia (foglio. 371 p.lla 644 e foglio 380 p.lla 51 1) per un indennizzo pari a euro 1.875,00 al mese;
- l'inammissibilità dell'istanza di compensazione della somma ingiunta con le somme a credito delle spese di lite di circa 10.400,00 di cui all'ordinanza della
3 Cassazione n. 8602/19 che ha posto fine al giudizio con conferma della sentenza della Corte di
Appello n. 2238/2017.
Part Concludeva per la fondatezza della pretesa sugli immobili posseduti da titolo di indennità
come da comunicazione con nota del 13/1/2020 con le modalità di determinazione del quantum
dell'indennizzo, calcolato secondo il valore locatizio di mercato.
L' rimaneva contumace nel giudizio n. 4875/2022 Controparte_1
Disposta la riunione dei due giudizi per evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva la causa, in assenza di istanze di prova costituenda, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni come precisate con il richiamo a quelle in atti.
2. In via preliminare deve essere qualificata la domanda proposta dalla società avverso l'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento (denominata “Prima richiesta di
pagamento (indennità)”, con cui si è intimato il pagamento di euro 5.597,60, e l'intimazione di pagamento dell' (denominata “Seconda richiesta di pagamento Controparte_1
(indennità)”) di euro 5.597,60, entrambe “per l'utilizzo, senza titolo” di una serie di immobili interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, per il periodo 1.8.2021-31.10.2021.
Per principio espresso dalla Cassazione SS.UU. Ord. n. 15354/2015, laddove non vengano impugnati atti non già di espropriazione forzata ma di una procedura ad essa alternativa,
l'impugnativa si sostanzia in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
sottoposta alle norme generali, in tema di riparto di competenza per materia e per valore.
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento, notificata ai sensi dell'art. 1 comma 274 L.
311/2004, costituisce un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non è
atto introduttivo del processo esecutivo;
la relativa impugnazione, quindi, non può che essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. 18 maggio 2010
n. 12108).
4 Le contestazioni di parte opponente riguardano il difetto di motivazione circa l'esatta identificazione degli immobili e la mancata indicazione del criterio di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta - vertono appunto sia sull'an che sul
quantum della pretesa creditoria, che spetta all'amministrazione dimostrare.
Le intimazioni di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004
e costituiscono un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo.
A tal fine, non è idoneo il richiamo all'art. 1, 274 comma, della legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a
qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione,
da parte dell'ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo,
con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. In altre parole, l'art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004 contiene una disposizione di favore per l'amministrazione, che consiste nel consentire l'esecuzione esattoriale, e non quella ordinaria, per i crediti erariali per utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato.
La norma citata stabilisce, infatti, il potere dell'amministrazione di richiedere il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile avvalendosi, ma non stabilisce l'insindacabilità, nel merito, della pretesa creditoria avanzata. Deve ritenersi che la pretesa al pagamento dell'indennità di occupazione sia sindacabile in sede giudiziaria fintanto che non sia formato sul punto un titolo con efficacia esecutiva, che nel caso di specie, non è stato invocato. Pertanto,
l' non può procedere unilateralmente alla determinazione dell'indennità Controparte_1
di occupazione e deve promuovere un'azione di cognizione per l'accertamento del proprio diritto, per la determinazione del proprio credito e, quindi, per la condanna al pagamento.
I provvedimenti impugnati, inoltre, sono affetti da carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3
Legge 241/1990. Non è dato, infatti, conoscere i criteri di determinazione del supposto credito,
in particolare se l'indennità sia stata valutata sull'intero compendio né risultano ben individuate le consistenze dei lotti G e H ed il criterio di calcolo per giungere all'importo indicato ni
5 rispettivi atti ingiuntivi. Tale carenza di motivazione non è superabile neppure con l'esame degli atti endoprocedimentali prodotti dall' CP_1
E' pacifico il principio (Cass. n. 9989 del 16/05/2016) secondo il quale “la P.A., convenuta in
giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di
un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione
sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti
costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi”
La documentazione prodotta dall'Agenzia del Demanio non supporta il criterio di calcolo sulla quantificazione dell'indennità e l'esatta identificazione dei beni immobili.
Non si evince, dalla lettura dei provvedimenti opposti la motivazione su cui si fonda la pretesa,
né, nello specifico quali aree risultano occupate dall'opponente; allo stesso modo in entrambi gli atti viene indicato un periodo di occupazione senza titolo (1.8.2021-31.10.2021) ed una pretesa auto-accertato con le richieste di pagamento de qua agitur,. Ne consegue che il quantum
della pretesa sostanziale avanzata dall'Amministrazione, sia carente dei criteri nel suo ammontare, impedendo, quindi, ogni formulazione esatta in ordine all'oggetto dell'accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo da
[...]
l'importo di euro 5.597,60 nell'intimazione di pagamento Parte_1
l'intimazione di pagamento Cod. 2021PRP07865, Cod.Utenza CP_2
UTPPRI01009186000 e l'importo di euro 5.597,60 dell'intimazione di pagamento
Cod. 2021SRP06003, Cod.Utenza UTPPRI01009186000; CP_2
• Condanna l' a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese della lite, che liquida in € 237,00 per esborsi, € 1.900,00 per compensi tariffari
6 (calcolati sullo scaglione sino ad € 26.000,00, e previa riduzione ex art. 4 comma 4
D.M. n°55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2025
IL GIUDICE
LE TE
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