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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 720/2021 R.G.
Promossa dalla
con sede in Giba, via Principe di Parte_1
Piemonte n. 210 (c.f. e partita I.V.A. n. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa, per Parte_1
procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Maria Leonida Cadoni, presso la quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente opponente
Contro
l' , elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro Doa per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto opposto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2021 la Parte_1
(di seguito, per brevità, , ha adito il Tribunale di Cagliari,
[...] Parte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2018 00029601 CP_1
36000, formato in data 7.7.2018 e notificato in data 19.2.2021, mediante il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 28.589,83, per asseriti contributi
pagina 1 accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti, per il periodo dal febbraio 2013 al gennaio 2015.
L'avviso di addebito opposto trovava la propria origine nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 000005/2015-062-01 del 16 dicembre 2015, redatto dal personale della D.T.L. di Cagliari – Oristano.
L'attività ispettiva era stata attivata in seguito alla richiesta di intervento del signor (nato a [...] il [...]), il quale aveva inoltrato formale Parte_2
istanza alla D.T.L., lamentando di aver prestato attività lavorativa per la società
opponente in regime di totale omissione contributiva e di parziale omissione retributiva, per il periodo da 16.4.2012 al 22.1.2015.
Secondo la D.T.L., “dagli accertamenti, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite
e dalla documentazione prodotta dal lavoratore, è emerso che il lavoratore
[...]
ha lavorato senza soluzione di continuità e sempre con le medesime Pt_2
modalità nel periodo dal 16/04/2012 al 22/01/2015 per 48 ore settimanali in qualità
di magazziniere presso il magazzino deposito della società e autista degli automezzi
identificati con logo aziendale, come addetto della consegna delle merci alla
clientela, eseguendo sempre le direttive del sig. , responsabile legale Parte_1
dell'impresa in accertamento dal 20.12.2013 e già socio accomandante e dipendente della ”. Parte_3
L' aveva quindi recepito le risultanze del predetto accertamento ispettivo, dal CP_1
quale era originata la pretesa fatta valere mediante l'emissione dell'avviso di accertamento opposto.
Parte opponente ha affidato il ricorso a tre motivi.
Con il primo di essi, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione esecutiva,
stante il superamento del termine di cui all'art 25, comma 1, lettera a) o, in subordine, lettera b), del D. Lgs. n. 46/1999.
Nel caso di specie, invero, l'avviso era stato redatto nell'anno 2018 per asseriti crediti previdenziali dichiaratamente risalenti al periodo 2013-2015.
Di conseguenza, l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire, al più tardi, entro il termine del 31.12.2016.
pagina 2 Da qui la palese illegittimità della formazione del ruolo, con inevitabile integrale liberazione dell'opponente da qualsiasi pretesa avanzata dall' . CP_1
Con il secondo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese dell' , ai sensi dell'art. 9, commi 9 e 10, L. n. 335/1995. CP_1
Secondo parte ricorrente, erano da ritenersi prescritti, in difetto di atti interruttivi, i crediti contributivi azionati oltre il quinquennio successivo alla presunta esigibilità
degli stessi, ovvero oltre l'anno 2018 per gli oneri risalenti al 2013, oltre l'anno 2019
per quelli risalenti al 2014, ed oltre l'anno 2020 per quelli risalenti al 2015.
Con il terzo, ha sostenuto l'infondatezza nel merito delle avverse pretese, poiché
nessun rapporto di lavoro subordinato era intercorso con il signor nel Parte_2
periodo al quale si riferiva l'avviso di addebito.
Di conseguenza, era insussistente il presupposto dell'obbligo contributivo.
2. L' si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. CP_1
In punto di fatto, ha rilevato che, dopo aver recepito le risultanze dell'accertamento ispettivo, aveva provveduto a quantificare la contribuzione dovuta, emettendo in data 6.3.2018 un avviso bonario, ritualmente notificato all'opponente a mezzo PEC in pari data ed inserito nel fascicolo aziendale.
Successivamente, preso atto del mancato pagamento, era stato emesso l'avviso di addebito opposto.
In punto di diritto l' ha innanzitutto contestato il fondamento dell'avversa CP_1
eccezione di decadenza.
Ha osservato come tale eccezione dovesse ritenersi validamente proposta solo nell'ipotesi in cui fosse stata tempestivamente formulata entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, trattandosi di un motivo di opposizione rientrante nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
Nel caso di specie, l'avviso di addebito era stato notificato il 19 febbraio 2021,
mentre l'opposizione era stata depositata (con l'iscrizione della causa) il 25 marzo
2021: ne discendeva la tardività dell'eccezione.
Secondo l' resistente, l'eccezione era altresì infondata sotto un diverso CP_1
profilo.
pagina 3 Ed invero, l'atto impugnato è un avviso di addebito ex art. 30 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010.
Pertanto, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 erano stati aboliti dal comma 5 dell'art. 30 del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per il quale l'avviso di cui al comma 2
(ossia l'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione) viene consegnato, in
deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'
[...]
. Controparte_1
Ne derivava l'infondatezza dell'avversa eccezione, avendo la succitata normativa abolito i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 46/1999.
L' resistente ha altresì contestato il fondamento dell'eccezione di CP_1
prescrizione, in quanto il relativo termine quinquennale era stato interrotto dalla notifica del citato avviso del 6 marzo 2018, avente valore di diffida.
Nel merito, ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese creditorie, richiamando gi esiti degli accertamenti ispettivi, dai quali si poteva evincere con chiarezza
Part l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente ed il
3. Il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testimoni, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
********
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Si procede all'esame dei motivi di ricorso secondo l'ordine sopra esposto.
4.1. Non è fondata l'eccezione di decadenza.
L'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999, dispone che “I contributi o premi
dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di
decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione
pagina 4 tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di
conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento
ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Si precisa che la disposizione ora in esame è tuttora in vigore, essendo stato abrogato soltanto il secondo comma del citato articolo 25, e si applica anche al vigente sistema di accertamento e riscossione dei contributi introdotto dal D.L. n.
78/2010, il quale ha previsto lo strumento dell'avviso di addebito.
Ai sensi dell'art. 30, comma 14, del D.L. da ultimo citato “Ai fini di cui al
presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del
CP_ recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Tanto premesso, nel caso di specie si verte evidentemente nell'ipotesi di cui alla lettera b) del citato articolo 25 primo comma, poiché la pretesa contributiva è emersa soltanto in seguito agli accertamenti d'ufficio, non trattandosi di mera omissione,
bensì di evasione.
Poiché, secondo l'assunto dell' , l'atto di accertamento con il quale è stato CP_1
definitivamente quantificato il credito contributivo, consistente nell'avviso bonario e diffida del 6 marzo 2018, è stato notificato nella stessa data, e poiché l'avviso di addebito è stato formato il 7 luglio 2018, alcuna decadenza può dirsi verificata.
Alla stessa conclusione si giunge anche se si considera inesistente, e non semplicemente nulla (v. infra), la notifica del predetto avviso bonario, poiché in tal caso neppure sarebbe iniziato a decorrere il dies a quo previsto dalla citata disposizione.
Si osserva, in ogni caso, che la predetta decadenza, quand'anche verificatasi, di certo non estingue la pretesa creditoria dell' . CP_1
pagina 5 Ed infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. civ.,
sezione VI – Lavoro, ordinanza n. 24314 del 7 settembre 2021), in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale – ed oggi all'avviso di addebito - che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'
[...]
, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto Parte_4
ingiuntivo.
4.2. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Si ritiene corretta la deduzione di parte opponente secondo la quale il termine di prescrizione non sarebbe stato interrotto dalla notifica del citato avviso, che, secondo l' , sarebbe avvenuta in data 6 marzo 2018. CP_1
Ed infatti, se si esamina la relata di notifica, si nota che l'atto è stato notificato all'indirizzo PEC Trattasi di un indirizzo PEC diverso rispetto a Email_1
quello proprio della società opponente, ovverosia Email_2
In assenza di specifiche deduzioni da parte dell' sul punto, si deve ritenere CP_1
che il soggetto al quale appartiene tale indirizzo PEC non fosse legittimato a ricevere le notificazioni per conto della società opponente.
Di conseguenza, la predetta notifica deve ritenersi inesistente, in quanto eseguita nei confronti di un soggetto non avente alcun collegamento con il destinatario.
Il termine di prescrizione non è tuttavia decorso, per le seguenti ragioni.
È noto che il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive,
ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute (v. da ultimo Cass. civ., sezione Lavoro, ordinanza n. 24858 del
17.8.2022).
Nel caso di specie il verbale unico di accertamento e notificazione, contenente al suo interno anche la contestazione circa l'omesso versamento di contributi (v. pagg.
7 e ss.) è stato notificato alla società opponente in data 28 dicembre 2015.
Le pretese contributive sono relative al periodo da febbraio 2013 a gennaio 2015.
pagina 6 Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto, una prima volta, dalla notifica del predetto verbale.
Il termine di prescrizione quinquennale è stato successivamente interrotto dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 19 febbraio 2021.
Tale termine, infatti, non è spirato in data 28 dicembre 2020, per effetto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni normative emanate per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19.
Dapprima l'articolo 37 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 27/2020, e successivamente l'articolo 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021, hanno rispettivamente previsto due periodi di sospensione: il primo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129
giorni) ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Nel caso, che qui interessa, di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30
dicembre 2020, a causa della sospensione di cui si è detto, alla scadenza del termine originario debbono essere sommati 129 giorni.
Ne consegue che il termine di prescrizione scadeva in data 28 aprile 2021.
Pertanto, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di addebito,
verificatasi in data antecedente (19 febbraio 2021).
4.3. Il ricorso è fondato nel merito.
Dall'istruttoria svolta, non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere comprovato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la società
opponente e il signor per il periodo dal 16 aprile 2012 al 21 gennaio Parte_2
2015.
Part L'unico dato certo è costituito dalla registrazione del quale tirocinante per un periodo di sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2013.
Part Il soggetto richiedente l'intervento, ha dichiarato al personale di aver svolto attività lavorativa subordinata nel periodo indicato
Ha confermato le dichiarazioni rese al personale ispettivo anche in sede testimoniale.
Ha dichiarato che effettuava le consegne del cibo per animali usando i furgoni aziendali, e che percepiva una retribuzione dapprima pari a 800,00 euro mensili, poi
pagina 7 aumentata a 1.000,00 euro mensili. Tali somme gli venivano consegnate sempre in contanti.
Part Senonché la sola deposizione del è da ritenersi insufficiente al fine di provare il rapporto di lavoro subordinato, avendo oltretutto quest'ultimo un evidente interesse a tale accertamento, dal quale discenderebbe un credito in suo favore per asserite differenze retributive.
Gli altri elementi di prova raccolti in sede istruttoria non consentono di ritenere univocamente che tale rapporto si sia effettivamente instaurato.
Sono stati sentiti numerosi testimoni.
Alcuni testimoni, in particolare i signori , Testimone_1 Testimone_2
Part
e , hanno riferito di aver acquistato dal alimenti per Tes_3 Tes_4
animali domestici.
Part I predetti testimoni hanno riferito che il consegnava loro il cibo attraverso dei furgoni aziendali che avevano il logo della ditta “ . Parte_1
Tali disposizioni, tuttavia, debbono essere esaminate congiuntamente con quelle rese da altri testimoni.
In particolare, il testimone ha dichiarato che verso il 2013/2014 si Testimone_5
recava circa una volta ogni 20 giorni presso la sede sociale per aiutare il socio signor a scaricare la merce, e che, in tali occasioni, non gli era mai capitato Parte_1
Part di vedere il signor
Ancora, il testimone ha dichiarato che nel periodo Testimone_6
Part dal 2012 al 2014 acquistava cibo per cani direttamente dal signor al quale faceva
Part gli ordini telefonicamente. Ha dichiarato che il gli consegnava la merce presso la sua abitazione a guidava un furgone senza nessuna scritta. CP_2
Part Ha inoltre dichiarato che in un'occasione aveva invitato il ad una manifestazione cinofila svoltasi a Nurri per promuovere i suoi prodotti.
Ha dichiarato che, successivamente al 2014, aveva cominciato ad acquistare il cibo per cani dal signor perché, a suo dire, gli praticava un prezzo inferiore Pt_1
Part rispetto a quello che gli praticava il
Il testimone ha reso dichiarazioni analoghe rispetto a quelle del Testimone_7
testimone citato in precedenza, avendo riferito che ordinava telefonicamente il cibo
pagina 8 Part Part dal che glielo recapitava preso il suo domicilio. Ricorda che il allorquando gli consegnava il cibo, si presentava alla guida di autovetture.
Analogamente, il testimone ha dichiarato che effettuava gli ordini Testimone_8
Part al telefonicamente e che quest'ultimo si recava per la consegna della merce talvolta con un furgone e talvolta con un'autovettura.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal testimone . Tes_9
Part Di conseguenza, non può dirsi emerso che il abbia svolto, perlomeno con il carattere di continuità proprio di essa, un'attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società opponente.
5. In accoglimento dell'opposizione deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
6. Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che l'assenza di prova in merito alla subordinazione è emersa soltanto all'esito della presente causa, contrariamente a quanto si poteva ritenere sulla base dei soli elementi emersi all'esito dell'attività ispettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 3.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 9