Articolo 9 della Legge 24 ottobre 1966, n. 887
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 novembre 1966
Art. 9.
Salvo quanto e' previsto dal secondo comma dell'articolo 1 e dai primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 18 novembre 1966