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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 281/2023RG vertente tra
, con sede in Roma, Viale Europa 190 C.F. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maria Lina Galante (CF: ) con domicilio digitale pec C.F._1
Email_1
-appellante principale/appellata incidentale
e con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , quale incorporante la P.IVA_2 [...]
società incorporata a propria volta incorporante di CP_2 Controparte_3 società incorporata, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. C.F._2
PEC: ;
[...] Email_2
-appellata principale/appellante incidentale
e
, (CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Aluigi Emanuele, CP_4 C.F._3
domiciliazione digitale pec Email_3
- appellato principale ed incidentale
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.In data 25/05/2018, ad istanza di veniva notificato alla il decreto CP_4 CP_2
ingiuntivo n. 134/2018 del 15/05/2018, emesso dal Tribunale di Urbino, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento, in CP_2
favore del ricorrente, della somma di euro 21.600,00 oltre interessi nella misura legale nonché spese della procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo 134/2018 proponeva opposizione chiedendo Controparte_2
preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa delle , filiale di CA (Ce) e Parte_1
quindi differire la prima udienza allo scopo di consentire alla Banca opponente di citare in giudizio le – filiale di CA (Ce) ex art. 269 cpc. Parte_1
Si costituiva l'opposto ed il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di CP_4 Parte_1
come richiesta dalla convenuta Controparte_2
Si costituiva respingendo ogni addebito della chiamante. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. venivano ammessi i mezzi istruttori
In data 23.7.2021 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“L'opposizione merita accoglimento nei soli limiti che seguono.
Cont Innanzitutto, sussiste responsabilità concorsuale tra la e . CP_2 Parte_1
Con il decreto ingiuntivo veniva richiesta la responsabilità della per essersi avvalsa CP_2
della procedura di check truncation, accettando così di pagare il titolo, violando il dovere di diligenza derivante dal rapporto contrattuale intercorrente con il sig. . CP_4
Sul punto va osservato che la procedura di check truncation, o troncamento degli assegni, prevede che la banca negoziatrice - che trattiene l'assegno presentato all'incasso tagliandone un angolo - richieda alla banca emittente l'invio di alcune informazioni (quali, ad esempio, il numero di serie e il beneficiario) e provveda al pagamento solo una volta ottenuta dall'emittente la conferma della corrispondenza tra i dati contenuti nel titolo ad essa presentato e quelli dell'assegno emesso. Si tratta di una procedura volta ad accelerare le tempistiche di pagamento, in quanto il titolo di credito non viene fisicamente spedito o consegnato all'istituto di credito emittente, ma l'operazione si compie mediante uno scambio di dati tra istituto emittente e istituto negoziatore del titolo. Tale procedura risulta disciplinata mediante Regolamento 22 marzo 2016 della Banca d'Italia, emanato in attuazione dell'art. 8, comma 7, d.l.70/2011, convertito dalla l. 105/2011, disposizione - quest'ultima - che ha modificato il R.D. 1736/1933 prevedendo la possibilità di presentare al pagamento l'assegno bancario e l'assegno circolare «in forma sia cartacea sia elettronica» (artt.
31 e 86 del R.D. citato), e disponendo altresì che «le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70». In particolare, il Regolamento
22 marzo 2016 prevede all'art.
7 - rubricato «presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno» - che la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avvenga con la trasmissione in via telematica al trattario o all' emittente dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico al Regolamento medesimo;
con la trasmissione dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari.
Il successivo art. 8 prevede, inoltre, che «Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato: a) identificativo del negoziatore
(codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia».
Nel caso che ci occupa, occorre rilevare, in merito all'avvenuta negoziazione e successivo pagamento del titolo, che ha inviato un messaggio tardivo di impagato a CP_2 Parte_1
il giorno 28/03/2018, ossia oltre i previsti 4 giorni lavorativi bancari dalla presentazione del
[...] titolo all'incasso, ben oltre quindi il termine necessario affinché potesse revocare la Parte_1
richiesta di pagamento, così come si evince dal Dettaglio assegno. Di conseguenza, a seguito dello storno da parte di del messaggio di impagato perché tardivo, l'assegno è stato Parte_1
presentato in Stanza di Compensazione.
Nel caso di specie - che ricade sotto la disciplina dei predetti provvedimenti, in quanto ha ad oggetto un assegno negoziato nel marzo del 2018 - la responsabilità della banca emittente non può ritenersi esclusa, avendo inviato tardivamente il messaggio di impagato e non avendo visionato i dati comunicati dal negoziatore (data di emissione, importo, beneficiario, numero identificativo dell'assegno). Di converso le avendo la disponibilità del titolo a loro consegnato Parte_1 peraltro, non dal ( beneficiario dell'assegno) ma dal sedicente Controparte_5 Parte_2
avrebbero dovuto verificare la regolarità formale nonché il beneficiario. Va osservato, in via generale, che in caso di pagamento di un assegno contraffatto la banca può essere ritenuta responsabile qualora l'alterazione del titolo potesse essere dalla stessa rilevata ictu oculi, attraverso un semplice esame del titolo condotto con la diligenza del bonus argentarius (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 16178/2018; n. 20292/2011). Nel caso di specie, l'esame dell'assegno consegnato al negoziatore dal sedicente venditore evidenzia una serie di anomalie che l'addetto allo sportello di avrebbe potuto agevolmente notare attraverso un semplice Parte_1
esame del titolo, e così ictu oculi: in particolare risulta alterata la stampigliatura del luogo di emissione ed il nome del beneficiario;
il carattere di scrittura, le firme apposte dai funzionari di banca ed il “QR Code”, a sinistra dell'assegno, sono diversi da quelli reali, oltre che il nome del beneficiario.
Tali anomalie appaiono evidenti ed autonomamente rilevabili senza il ricorso a particolari competenze o strumentazioni tecniche. A tali anomalie di natura materiale si aggiungono, poi, ulteriori elementi che avrebbero dovuto suggerire una maggiore prudenza all'ente negoziatore all'atto dell'incasso dell'assegno, ovvero la circostanza - desumibile dagli atti prodotti dalla terza chiamata che l'assegno risulta negoziato presso l'Ufficio Postale di CA da tale , Parte_2 su c/c aperto solamente qualche giorno prima del versamento dell'A/C di €uro 21.600,00 e poi non più movimenti se non per effettuare in tempi brevissimi, il prelievo delle somme e, quindi, chiuso.
Il semplice controllo dell'identità non è ritenuto sufficiente per esimere responsabilità, stante il fatto che -come nel caso in questione- il cliente non era abituale, l'incasso del titolo non era collegato ad un flusso d'introiti e/o attività economica accertata.
Sul punto le SS.UU. con sentenza 1247/2018 hanno ben spiegato come la responsabilità degli istituti faccia specifico riferimento ad un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa tanto che l'operatore professionale è tenuto a rispondere ex art. 1176 comma 2 CC del danno anche nell'ipotesi di colpa lieve.
Le verifiche devono essere fatte in maniera approfondita e non è sufficiente il controllo dei documenti (Cass. 34107/2019).Sia l'istituto bancario che le poste avrebbero dovuto attenersi anche
a quanto prescritto dalla Circolare Abi serie tecnica n. 21 del 12.06.2014 e, quindi, per poter svolgere correttamente l'invio dei dati tramite digitalizzazione dell'assegno avrebbero dovuto verificare quale primo dato, la lettura del beneficiario e poiché è palese la discordanza tra il nominativo richiesto dal sig. -beneficiario sig. e quello negoziato - CP_4 Controparte_5
oltre che gli altri elementi come sopra descritti, la responsabilità dei due istituti è Parte_2
inequivocabile.
Tali elementi, per la loro gravità e concordanza (in particolare gli elementi di natura materiale), avrebbero dovuto indurre l'operatore postale ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla genuinità del titolo, ad esempio inviando alla banca emittente una copia per immagine dell'assegno posto all'incasso - come espressamente consentito dall'art. 7, comma 3, del Regolamento 22 marzo
2016 - sollecitando in tal modo un ulteriore controllo volto ad escludere l'assenza di una frode in atto. In mancanza, tenuto conto per i motivi già evidenziati che la falsificazione dell'assegno appariva piuttosto grossolana e pertanto risultava rilevabile senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici, va affermata la responsabilità per colpa della banca negoziatrice in concorso con la banca emittente, attesa la negligente condotta omissiva dalla prima tenuta nella verifica materiale del titolo posto all'incasso
e la seconda per aver inviato un messaggio tardivo di impagato.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della va revocato e CP_2
dichiarata la responsabilità concorrente delle al 50% in concorso con quella di Parte_1
(oggi ). CP_2 Controparte_1
Pertanto, e ( oggi ) vanno condannate al Parte_1 CP_2 Controparte_1 pagamento nei confronti della parte convenuta opposta della somma pari ad € 21.600,00 ( pro quota € 10.800,00) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dalla data del fatto (pagamento dell'assegno )alla pronuncia della sentenza.
Le spese di lite vanno regolate nei termini che seguono.
Sia la parte attrice opponente che la terza chiamata risultano soccombenti in ordine alle domande proposte contro la convenuta. Va pertanto disposta la condanna di ( oggi CP_2 [...]
) e di in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 Parte_1
sig. , secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Le spese vengono CP_4
liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenendo conto, nella determinazione del valore della controversia, del criterio del decisum.
Si ritiene di compensare le spese tra parte attrice opponente e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - revoca il dec. Ing. n. 134/2018 emesso dal Tribunale di Urbino in data 15.05.2018;
- dichiara la responsabilità di ( oggi ) e di CP_2 Controparte_1 Parte_1
per il danno patrimoniale subito dalla parte convenuta opposta in misura paritaria (un mezzo ciascuno).
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_1 CP_4
10.800,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo.
- condanna ( oggi ) al pagamento in favore di della CP_2 Controparte_1 CP_4
somma pari ad euro 10.800,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo;
- condanna ( oggi ) e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, si liquidano in € 2.540,00 per compenso CP_4
professionale, oltre rimb. forfet. 15%, cpa ed Iva come dovuti per legge.
- Compensa le spese di lite tra e CP_2 Parte_1
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale e con l'appello incidentale che attengono all'accertamento della responsabilità della banca per il pagamento di un assegno circolare clonato.
5.La Corte richiama i seguenti principi:
• il pagamento dell'assegno bancario da parte della banca trattaria si configura come esecuzione di una disposizione impartita dal traente e cioè come esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista che, in quanto tale, è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710 e segg. c.c.) e dunque innanzitutto all'obbligo del mandatario di agire con diligenza e la diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella, “particolarmente qualificata”, dell'accorto banchiere (Cass. 12 giugno 2007, n.
13777; 7 marzo 2003, n. 3389) cioè non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza ma di un professionista di quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza;
• detti principi sono applicabili sia nel caso in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria sia nel diverso caso (che ricorre nella presente fattispecie) in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca ( ) e sia poi pervenuto alla Parte_1
banca trattaria in sede di stanza di compensazione o con la procedura della check truncation
(come nella presente fattispecie).
• Secondo Cass. SSUU n. 12477/2018 la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. dovendo altresì considerarsi che “l'espressione
"colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”; la conclusione circa la natura contrattuale della responsabilità della banca (emittente e negoziatrice) trova, quindi, fondamento nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto;
• tali conclusioni sulla natura contrattuale della responsabilità conducono all'applicabilità dei principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 13533/2001 per cui spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (esatto) adempimento e ciò tanto nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione quanto nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento.
6.Venendo all'esame della concreta fattispecie oggetto di causa deve premettersi che sono incontestate le seguenti circostanze:
• ha chiesto ad agenzia di LU (PU), l'emissione di un CP_4 CP_2
assegno circolare in favore di tale;
Controparte_5
• tale titolo sarebbe stato utilizzato per un'operazione commerciale che sarà in seguito esaminata;
• ha emesso l'assegno circolare n. 7200073093-05 per euro 21.600,00 con la CP_2 clausola “non trasferibile” e la somma veniva prelevata dal c/c dello stesso CP_4
• il dopo aver ottenuto l'assegno circolare il 09.03.2018, ha chiesto, all'agenzia CP_4 [...]
emittente, l'annullamento dell'operazione; CP_2
• l'assegno circolare è stato clonato e poi negoziato presso non dal beneficiario Parte_1
ma da tale che lo depositava presso un conto;
Controparte_5 Parte_2 Pt_1
• l'assegno circolare è stato negoziato mediante la procedura di check truncation (con la procedura di check truncation si consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari, fino ad € 5.000,00, ed assegni circolari, senza limiti di importo, mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati senza invio del documento cartaceo;
al riguardo l'art. 2, comma 2, del Decreto ME. del
3.10.2014 n.205 stabilisce che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario
[in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia”; lo stesso decreto ME. definisce, poi, “immagine dell'assegno: la copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter del CA. conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni”.
7.Nel caso di specie risulta essere stata tramessa, mediante procedura di check truncation, alla banca emittente, solo il numero dell'assegno (è prodotta la distinta del flusso ricevuto dalla Banca negoziatrice in all.6 di ) mentre non risulta inviata né la copia dell'originale né il nominativo CP_1
del beneficiario cioè di quegli elementi che avrebbero consentito di rilevare la falsità del titolo trattandosi di assegno emesso dalla stessa banca e, quindi, perfettamente riconoscibile al bancario medio che lavora presso l'istituto emittente non secondo la diligenza qualificata ex art. 1176 comma
2 c.c., bensì secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
8.Il fatto che, secondo le incontestate e documentate allegazioni di non sia stata trasferita alla CP_1
banca emittente l'immagine dell'assegno (perché tale invio è previsto solo in casi particolari e su espressa richiesta dell'emittente) ma solo i dati relativi al numero dell'assegno negoziato (oltre agli identificativi del negoziatore e dell'emittente, all' importo ed alla data di emissione, come da doc. 6 richiamato) non manda comunque esente da responsabilità l'istituto emittente.
9.Infatti l'utilizzo della procedura di check truncation con la comunicazione alla banca emittente il titolo solo di alcuni dati identificativi dell'assegno genera degli inconvenienti che non possono essere riversati sul correntista mentre i possibili profili di responsabilità della banca restano sostanzialmente invariati a prescindere dalla procedura che venga utilizzata per la verifica e l'incasso degli assegni.
Se gli istituti adottano una procedura che consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente, ciò avviene su accordi tra gli intermediari ed in funzione di esigenze di economicità degli intermediari stessi ma tutti i rischi connessi al minor livello di controllo che la procedura de quo comporta non può che ricadere in capo all'intermediario stesso.
In tal modo la responsabilità degli intermediari va esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell'assegno), l'irregolarità presente sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile.
10.Nel caso di specie una presa di visione materiale dell'assegno avrebbe certamente consentito all'emittente di appurare la discordanza tra il titolo originale ed il titolo contraffatto ed in particolare avrebbe permesso di rilevare la decisiva ed assorbente diversità del beneficiario (oltre alle ulteriori difformità indicate dal Tribunale).
Come già chiarito il maggior rischio generato dal minor livello di controllo deve ricadere sull'intermediario che si avvale di una procedura che esclude alla banca emittente o alla trattaria la verifica fisica del titolo. Se la banca accetta di pagare il titolo senza le necessarie verifiche si accolla ogni connessa conseguenza giuridica per le irregolarità cartolari che solo l'esame fisico del documento avrebbero consentito di rilevare: nel caso che qui interessa la falsificazione del titolo.
11.Va inoltre precisato che l'art. 8 del Regolamento del 22 marzo 2016 prevede:
(Dati da trasmettere)
1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato:
a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB);
b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB);
c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno;
f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia. il flusso informatico standardizzato doveva comunque contenere anche il nominativo del beneficiario.
Dunque nel flusso telematico della procedura in esame è mancata l'essenziale indicazione del nominativo del beneficiario.
12.In definitiva l'utilizzo della procedura check truncation e l'omessa indicazione del beneficiario nel flusso informatico standardizzato ha determinato la totale omissione del controllo, in sede di pagamento, circa la corrispondenza del nominativo del beneficiario.
Cont Ne deriva la responsabilità di d oggi che peraltro risulta aver tardivamente inviato il CP_1
messaggio di impagato (vedi sul punto sentenza richiamata non censurata in appello).
13.Di seguito deve essere scrutinata la posizione di in qualità di banca Parte_1
negoziatrice dell'assegno clonato.
14.Si è già chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice va configurata come responsabilità
“da contatto sociale” per violazione di uno specifico obbligo protettivo della sfera giuridica dei soggetti coinvolti sulla base del principio di buona fede integrativa.
Dunque (banca negoziatrice) dinanzi alla contestazione dell'inadempimento nonché Parte_1
della prova del danno derivato dal pagamento dell'assegno (perdita patrimoniale subita dal titolare del conto corrente come provato in atti ed incontestato), in forza della propria responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto provare il proprio esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da una impossibilità della prestazione a lei non imputabile specie in ragione del fatto che
[...]
sostiene che l'irregolarità dell'assegno, sostanziatasi in una clonazione dello stesso, non era Pt_1
rilevabile ictu oculi con la diligenza inerente l'attività bancaria.
15.Nel caso in esame, invece, non ha fornito la prova liberatoria di aver Parte_1
adempiuto correttamente alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
In primo luogo va rilevato che l'appellante principale/banca negoziatrice ha prodotto in appello l'assegno clonato solo in copia in bianco e nero (cfr. doc. 1 primo grado). In tal modo risulta del tutto impossibile accertare se la clonazione del titolo de quo avrebbe potuto o meno essere rilevata ictu oculi dal bonus argentarius.
In considerazione del riparto dell'onere della prova connaturato alla species di responsabilità di cui si controverte, l'onere della produzione in giudizio dell' originale dell' assegno contraffatto gravava senza dubbio su . Parte_1
Conseguentemente il mancato adempimento di tale onere comporta inevitabilmente l'impossibilità per la Corte di verificare la sussistenza o meno dalla clonazione con la conseguenza che deve ritenersi non soddisfatta la prova incombente sull'appellante principale circa il corretto adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile ai sensi del 1218 c.c.
Per scrupolo si precisa che nessun rilievo assume la riproduzione del titolo falsificato contenuta nella memoria di replica della difesa del . CP_4
16.Deve aggiungersi che il Tribunale aveva ravvisato plurimi elementi di anomalia “che l'addetto allo sportello di avrebbe potuto agevolmente notare attraverso un semplice Parte_1
esame del titolo, e così ictu oculi: in particolare risulta alterata la stampigliatura del luogo di emissione ed il nome del beneficiario;
il carattere di scrittura, le firme apposte dai funzionari di banca ed il “QR Code”, a sinistra dell'assegno, sono diversi da quelli reali, oltre che il nome del beneficiario”.
L'accertamento del primo giudicante è stato censurato con l'appello principale ma la parte non ha ritualmente offerto la prova della non rilevabilità ictu oculi non essendo stato prodotto l'originale dell'assegno clonato.
Né possono essere valorizzate le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale in primo grado dall' impiegata dell' istituto di credito che ha eseguito l' operazione contestata. A parte la scarsa attendibilità della teste (che è il soggetto che ha posto in essere la condotta di inadempimento addebitata a ) e l'inutilizzabilità delle sue personali valutazioni sulla Parte_1
“apparente regolarità formale del titolo” , l'interrogata ha dichiarato di aver limitato la propria attività al controllo dell'identità del soggetto apparentemente prenditore, alla sottoposizione del titolo al direttore di filiale ed al passaggio sotto il lettore ottico ma non ha evidenziato alcuna verifica ulteriore sulla regolarità del titolo negoziato.
17.A tale proposito, pur volendo accettare la ricostruzione dell'impiegata, deve osservarsi che :
• non risulta sufficientemente provata la correttezza del funzionamento dello specifico lettore ottico in dotazione all'ufficio postale;
• non ha offerto riscontro della regolarità ictu oculi del titolo non producendo Parte_1
questo in originale;
• se è vero che sull'impiegato di banca grava in primo luogo l'onere di una corretta identificazione del portatore del titolo, mediante esibizione e controllo di un documento di identità in corso di validità, nondimeno il controllo della sussistenza della formale legittimazione del portatore del titolo non può di certo ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento oggetto della presente pronuncia perché assumono rilievo anche le circostanze del caso concreto che specificamente connotano non solo la persona del portatore del titolo ma anche il suo rapporto contrattuale con la banca incaricata dell'incasso;
• nel caso di specie il Tribunale ha correttamente evidenziato la circostanza (desumibile dagli atti prodotti dalla terza chiamata) che l'assegno risultava negoziato presso l'Ufficio Postale di CA da tale su c/c aperto solamente qualche giorno prima del Parte_2 versamento dell'A/C di euro 21.600,00 e poi non più movimentato se non per effettuare, in tempi brevissimi, il prelievo delle somme e quindi chiuso.
18.Tale ultimo profilo pare autonomamente decisivo perché il semplice controllo dell'identità non è ritenuto sufficiente per esimere responsabilità, stante il fatto che -come nel caso in questione- il cliente non era abituale e l'incasso del titolo non era collegato ad un flusso d'introiti e/o attività economica accertata. Di talché l'occasionalità del rapporto e l'assenza di movimentazione sul conto erano senz'altro indicatori che avrebbero dovuto allertare un "banchiere diligente" rispetto alle operazioni che gli venivano richieste ed avrebbero dovuto consigliare di ricorrere ad una particolare attenzione.
In tale contesto la clonazione del titolo di credito presentato per l'incasso (anche ove fosse stato del identico a quello emesso su richiesta dell'originario opposto in ogni sua parte salvo che per il nominativo del beneficiario) avrebbe potuto essere rilevata agevolmente dal soggetto negoziatore se questi avesse chiesto alla banca emittente di trasmettere l'immagine del titolo. In assenza di prova liberatoria sul punto da parte di la stessa deve essere ritenuta responsabile del Parte_1
danno subito da parte attrice.
19.In definitiva deve ritenersi inadeguato al canone di diligenza professionale richiesto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. ed esigibile dal cd. bonus argentarius, il comportamento tenuto dalla banca negoziatrice all'atto della negoziazione dell'assegno per cui è causa.
Cont Ne deriva la responsabilità contrattuale di quale banca negoziatrice (e di Parte_1
in qualità di banca trattaria) per il pagamento a soggetto non legittimato dell' assegno clonato con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.
20.Va infine esaminato il profilo del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c. sollevato da e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Sul punto l'appellato principale ha prodotto la sentenza penale della Corte di Appello di Napoli n.
3115/2023 (definitiva) che così ricostruisce i fatti: L'imputazione era la seguente:
21.Ritiene la Corte che la sinottica considerazione dei seguenti fatti:
• lo svolgimento della trattativa per l'acquisto dell'autovettura tramite il sito internet
“Autoscout”;
• il fatto che il presunto venditore non era persona conosciuta;
• Il fatto che i contatti con il presunto venditore non siano stati personali;
• l'invio di messaggistica “Whats App” con la foto dell'assegno circolare al presunto venditore;
porti all'accertamento del concorso del danneggiato alla causazione del danno. 22.L'appellante principale infatti inviando la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell‟adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, ha contribuito causalmente, con il proprio comportamento allo sviluppo degli eventi.
Deve, conseguentemente richiamarsi il disposto di cui all‟art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l‟entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Non può, infatti, dubitarsi che , anche in difetto di indicazioni da parte dell‟istituto bancario circa la necessità di non inviare ad altri i propri dati, nondimeno il comportamento dell‟attore non ha avuto il grado di diligenza minimo del buon padre di famiglia tipica dell‟uomo medio : diligenza che avrebbe imposto di non inviare copia dell' assegno ad un terzo sconosciuto come nel caso di specie.
23.Il concorso causale della condotta del debitore può valutarsi nella misura del 50% e per tale percentuale di responsabilità la sentenza di primo grado va riformata.
Di conseguenza:
• gli appelli principale ed incidentale vanno accolti nei limiti di cui in motivazione che precede;
• il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di resta revocato;
CP_2
• va dichiarata la responsabilità concorrente e solidale di in concorso con Parte_1
quella di oggi;
CP_2 Controparte_1
• riconosciuto il concorso ex art. 1227 I co. cc, (per una percentuale del 50%) , Parte_1
e vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, a favore della
[...] Controparte_1
parte appellata, della somma di euro 10.800,00;
• trattandosi di credito di valore competono: (a) la rivalutazione monetaria Istat-vita della somma di euro 10.800,00 dal pagamento dell'assegno alla presente decisione, (b) gli interessi legali compensativi per danno da ritardo calcolati annualmente al tasso legale vigente dal pagamento dell'assegno alla presente decisione sulla somma capitale di euro
10.800,00 rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat-vita, (c) gli interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma finale liquidata dalla presente decisione (che converte l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta) sino al saldo. 24.Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno così regolate:
• tra da una parte e e dall'altra sono compensate CP_4 Controparte_1 Parte_1
per la metà e, per il residuo, restano a carico delle seconde in solido;
• tra e sono interamente compensate. Parte_1 Controparte_1
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 134/2018 emesso dal Tribunale di Urbino in data
15.05.2018;
2-in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la pari responsabilità di (già Controparte_1 [...]
) e di per il danno patrimoniale subito da;
CP_2 Parte_1 CP_4
3- condanna ed in solido tra loro a pagare a Parte_1 Controparte_1 CP_4
, la somma di euro 10.800,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali come in
[...]
motivazione indicato;
4-previa parziale compensazione come indicato in motivazione, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_4
liquidate: (a) per il primo grado in euro per esborsi ed euro 2400,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro
2500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
5- compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 281/2023RG vertente tra
, con sede in Roma, Viale Europa 190 C.F. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maria Lina Galante (CF: ) con domicilio digitale pec C.F._1
Email_1
-appellante principale/appellata incidentale
e con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , quale incorporante la P.IVA_2 [...]
società incorporata a propria volta incorporante di CP_2 Controparte_3 società incorporata, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. C.F._2
PEC: ;
[...] Email_2
-appellata principale/appellante incidentale
e
, (CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Aluigi Emanuele, CP_4 C.F._3
domiciliazione digitale pec Email_3
- appellato principale ed incidentale
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.In data 25/05/2018, ad istanza di veniva notificato alla il decreto CP_4 CP_2
ingiuntivo n. 134/2018 del 15/05/2018, emesso dal Tribunale di Urbino, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento, in CP_2
favore del ricorrente, della somma di euro 21.600,00 oltre interessi nella misura legale nonché spese della procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo 134/2018 proponeva opposizione chiedendo Controparte_2
preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa delle , filiale di CA (Ce) e Parte_1
quindi differire la prima udienza allo scopo di consentire alla Banca opponente di citare in giudizio le – filiale di CA (Ce) ex art. 269 cpc. Parte_1
Si costituiva l'opposto ed il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di CP_4 Parte_1
come richiesta dalla convenuta Controparte_2
Si costituiva respingendo ogni addebito della chiamante. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. venivano ammessi i mezzi istruttori
In data 23.7.2021 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“L'opposizione merita accoglimento nei soli limiti che seguono.
Cont Innanzitutto, sussiste responsabilità concorsuale tra la e . CP_2 Parte_1
Con il decreto ingiuntivo veniva richiesta la responsabilità della per essersi avvalsa CP_2
della procedura di check truncation, accettando così di pagare il titolo, violando il dovere di diligenza derivante dal rapporto contrattuale intercorrente con il sig. . CP_4
Sul punto va osservato che la procedura di check truncation, o troncamento degli assegni, prevede che la banca negoziatrice - che trattiene l'assegno presentato all'incasso tagliandone un angolo - richieda alla banca emittente l'invio di alcune informazioni (quali, ad esempio, il numero di serie e il beneficiario) e provveda al pagamento solo una volta ottenuta dall'emittente la conferma della corrispondenza tra i dati contenuti nel titolo ad essa presentato e quelli dell'assegno emesso. Si tratta di una procedura volta ad accelerare le tempistiche di pagamento, in quanto il titolo di credito non viene fisicamente spedito o consegnato all'istituto di credito emittente, ma l'operazione si compie mediante uno scambio di dati tra istituto emittente e istituto negoziatore del titolo. Tale procedura risulta disciplinata mediante Regolamento 22 marzo 2016 della Banca d'Italia, emanato in attuazione dell'art. 8, comma 7, d.l.70/2011, convertito dalla l. 105/2011, disposizione - quest'ultima - che ha modificato il R.D. 1736/1933 prevedendo la possibilità di presentare al pagamento l'assegno bancario e l'assegno circolare «in forma sia cartacea sia elettronica» (artt.
31 e 86 del R.D. citato), e disponendo altresì che «le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70». In particolare, il Regolamento
22 marzo 2016 prevede all'art.
7 - rubricato «presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno» - che la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avvenga con la trasmissione in via telematica al trattario o all' emittente dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico al Regolamento medesimo;
con la trasmissione dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari.
Il successivo art. 8 prevede, inoltre, che «Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato: a) identificativo del negoziatore
(codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia».
Nel caso che ci occupa, occorre rilevare, in merito all'avvenuta negoziazione e successivo pagamento del titolo, che ha inviato un messaggio tardivo di impagato a CP_2 Parte_1
il giorno 28/03/2018, ossia oltre i previsti 4 giorni lavorativi bancari dalla presentazione del
[...] titolo all'incasso, ben oltre quindi il termine necessario affinché potesse revocare la Parte_1
richiesta di pagamento, così come si evince dal Dettaglio assegno. Di conseguenza, a seguito dello storno da parte di del messaggio di impagato perché tardivo, l'assegno è stato Parte_1
presentato in Stanza di Compensazione.
Nel caso di specie - che ricade sotto la disciplina dei predetti provvedimenti, in quanto ha ad oggetto un assegno negoziato nel marzo del 2018 - la responsabilità della banca emittente non può ritenersi esclusa, avendo inviato tardivamente il messaggio di impagato e non avendo visionato i dati comunicati dal negoziatore (data di emissione, importo, beneficiario, numero identificativo dell'assegno). Di converso le avendo la disponibilità del titolo a loro consegnato Parte_1 peraltro, non dal ( beneficiario dell'assegno) ma dal sedicente Controparte_5 Parte_2
avrebbero dovuto verificare la regolarità formale nonché il beneficiario. Va osservato, in via generale, che in caso di pagamento di un assegno contraffatto la banca può essere ritenuta responsabile qualora l'alterazione del titolo potesse essere dalla stessa rilevata ictu oculi, attraverso un semplice esame del titolo condotto con la diligenza del bonus argentarius (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 16178/2018; n. 20292/2011). Nel caso di specie, l'esame dell'assegno consegnato al negoziatore dal sedicente venditore evidenzia una serie di anomalie che l'addetto allo sportello di avrebbe potuto agevolmente notare attraverso un semplice Parte_1
esame del titolo, e così ictu oculi: in particolare risulta alterata la stampigliatura del luogo di emissione ed il nome del beneficiario;
il carattere di scrittura, le firme apposte dai funzionari di banca ed il “QR Code”, a sinistra dell'assegno, sono diversi da quelli reali, oltre che il nome del beneficiario.
Tali anomalie appaiono evidenti ed autonomamente rilevabili senza il ricorso a particolari competenze o strumentazioni tecniche. A tali anomalie di natura materiale si aggiungono, poi, ulteriori elementi che avrebbero dovuto suggerire una maggiore prudenza all'ente negoziatore all'atto dell'incasso dell'assegno, ovvero la circostanza - desumibile dagli atti prodotti dalla terza chiamata che l'assegno risulta negoziato presso l'Ufficio Postale di CA da tale , Parte_2 su c/c aperto solamente qualche giorno prima del versamento dell'A/C di €uro 21.600,00 e poi non più movimenti se non per effettuare in tempi brevissimi, il prelievo delle somme e, quindi, chiuso.
Il semplice controllo dell'identità non è ritenuto sufficiente per esimere responsabilità, stante il fatto che -come nel caso in questione- il cliente non era abituale, l'incasso del titolo non era collegato ad un flusso d'introiti e/o attività economica accertata.
Sul punto le SS.UU. con sentenza 1247/2018 hanno ben spiegato come la responsabilità degli istituti faccia specifico riferimento ad un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa tanto che l'operatore professionale è tenuto a rispondere ex art. 1176 comma 2 CC del danno anche nell'ipotesi di colpa lieve.
Le verifiche devono essere fatte in maniera approfondita e non è sufficiente il controllo dei documenti (Cass. 34107/2019).Sia l'istituto bancario che le poste avrebbero dovuto attenersi anche
a quanto prescritto dalla Circolare Abi serie tecnica n. 21 del 12.06.2014 e, quindi, per poter svolgere correttamente l'invio dei dati tramite digitalizzazione dell'assegno avrebbero dovuto verificare quale primo dato, la lettura del beneficiario e poiché è palese la discordanza tra il nominativo richiesto dal sig. -beneficiario sig. e quello negoziato - CP_4 Controparte_5
oltre che gli altri elementi come sopra descritti, la responsabilità dei due istituti è Parte_2
inequivocabile.
Tali elementi, per la loro gravità e concordanza (in particolare gli elementi di natura materiale), avrebbero dovuto indurre l'operatore postale ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla genuinità del titolo, ad esempio inviando alla banca emittente una copia per immagine dell'assegno posto all'incasso - come espressamente consentito dall'art. 7, comma 3, del Regolamento 22 marzo
2016 - sollecitando in tal modo un ulteriore controllo volto ad escludere l'assenza di una frode in atto. In mancanza, tenuto conto per i motivi già evidenziati che la falsificazione dell'assegno appariva piuttosto grossolana e pertanto risultava rilevabile senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici, va affermata la responsabilità per colpa della banca negoziatrice in concorso con la banca emittente, attesa la negligente condotta omissiva dalla prima tenuta nella verifica materiale del titolo posto all'incasso
e la seconda per aver inviato un messaggio tardivo di impagato.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della va revocato e CP_2
dichiarata la responsabilità concorrente delle al 50% in concorso con quella di Parte_1
(oggi ). CP_2 Controparte_1
Pertanto, e ( oggi ) vanno condannate al Parte_1 CP_2 Controparte_1 pagamento nei confronti della parte convenuta opposta della somma pari ad € 21.600,00 ( pro quota € 10.800,00) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dalla data del fatto (pagamento dell'assegno )alla pronuncia della sentenza.
Le spese di lite vanno regolate nei termini che seguono.
Sia la parte attrice opponente che la terza chiamata risultano soccombenti in ordine alle domande proposte contro la convenuta. Va pertanto disposta la condanna di ( oggi CP_2 [...]
) e di in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 Parte_1
sig. , secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Le spese vengono CP_4
liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenendo conto, nella determinazione del valore della controversia, del criterio del decisum.
Si ritiene di compensare le spese tra parte attrice opponente e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - revoca il dec. Ing. n. 134/2018 emesso dal Tribunale di Urbino in data 15.05.2018;
- dichiara la responsabilità di ( oggi ) e di CP_2 Controparte_1 Parte_1
per il danno patrimoniale subito dalla parte convenuta opposta in misura paritaria (un mezzo ciascuno).
- condanna al pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_1 CP_4
10.800,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo.
- condanna ( oggi ) al pagamento in favore di della CP_2 Controparte_1 CP_4
somma pari ad euro 10.800,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo;
- condanna ( oggi ) e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, si liquidano in € 2.540,00 per compenso CP_4
professionale, oltre rimb. forfet. 15%, cpa ed Iva come dovuti per legge.
- Compensa le spese di lite tra e CP_2 Parte_1
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale e con l'appello incidentale che attengono all'accertamento della responsabilità della banca per il pagamento di un assegno circolare clonato.
5.La Corte richiama i seguenti principi:
• il pagamento dell'assegno bancario da parte della banca trattaria si configura come esecuzione di una disposizione impartita dal traente e cioè come esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista che, in quanto tale, è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato (artt. 1710 e segg. c.c.) e dunque innanzitutto all'obbligo del mandatario di agire con diligenza e la diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella, “particolarmente qualificata”, dell'accorto banchiere (Cass. 12 giugno 2007, n.
13777; 7 marzo 2003, n. 3389) cioè non di un generico soggetto di media prudenza ed avvedutezza ma di un professionista di quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza e competenza;
• detti principi sono applicabili sia nel caso in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria sia nel diverso caso (che ricorre nella presente fattispecie) in cui l'assegno sia stato negoziato presso altra banca ( ) e sia poi pervenuto alla Parte_1
banca trattaria in sede di stanza di compensazione o con la procedura della check truncation
(come nella presente fattispecie).
• Secondo Cass. SSUU n. 12477/2018 la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. dovendo altresì considerarsi che “l'espressione
"colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”; la conclusione circa la natura contrattuale della responsabilità della banca (emittente e negoziatrice) trova, quindi, fondamento nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto;
• tali conclusioni sulla natura contrattuale della responsabilità conducono all'applicabilità dei principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 13533/2001 per cui spetta al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto (esatto) adempimento e ciò tanto nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento dell'obbligazione quanto nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento.
6.Venendo all'esame della concreta fattispecie oggetto di causa deve premettersi che sono incontestate le seguenti circostanze:
• ha chiesto ad agenzia di LU (PU), l'emissione di un CP_4 CP_2
assegno circolare in favore di tale;
Controparte_5
• tale titolo sarebbe stato utilizzato per un'operazione commerciale che sarà in seguito esaminata;
• ha emesso l'assegno circolare n. 7200073093-05 per euro 21.600,00 con la CP_2 clausola “non trasferibile” e la somma veniva prelevata dal c/c dello stesso CP_4
• il dopo aver ottenuto l'assegno circolare il 09.03.2018, ha chiesto, all'agenzia CP_4 [...]
emittente, l'annullamento dell'operazione; CP_2
• l'assegno circolare è stato clonato e poi negoziato presso non dal beneficiario Parte_1
ma da tale che lo depositava presso un conto;
Controparte_5 Parte_2 Pt_1
• l'assegno circolare è stato negoziato mediante la procedura di check truncation (con la procedura di check truncation si consente alla banca negoziatrice di presentare all'incasso assegni bancari, fino ad € 5.000,00, ed assegni circolari, senza limiti di importo, mediante la mera trasmissione alla banca trattaria o alla banca emittente di un flusso elettronico di dati senza invio del documento cartaceo;
al riguardo l'art. 2, comma 2, del Decreto ME. del
3.10.2014 n.205 stabilisce che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario
[in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia”; lo stesso decreto ME. definisce, poi, “immagine dell'assegno: la copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter del CA. conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni”.
7.Nel caso di specie risulta essere stata tramessa, mediante procedura di check truncation, alla banca emittente, solo il numero dell'assegno (è prodotta la distinta del flusso ricevuto dalla Banca negoziatrice in all.6 di ) mentre non risulta inviata né la copia dell'originale né il nominativo CP_1
del beneficiario cioè di quegli elementi che avrebbero consentito di rilevare la falsità del titolo trattandosi di assegno emesso dalla stessa banca e, quindi, perfettamente riconoscibile al bancario medio che lavora presso l'istituto emittente non secondo la diligenza qualificata ex art. 1176 comma
2 c.c., bensì secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
8.Il fatto che, secondo le incontestate e documentate allegazioni di non sia stata trasferita alla CP_1
banca emittente l'immagine dell'assegno (perché tale invio è previsto solo in casi particolari e su espressa richiesta dell'emittente) ma solo i dati relativi al numero dell'assegno negoziato (oltre agli identificativi del negoziatore e dell'emittente, all' importo ed alla data di emissione, come da doc. 6 richiamato) non manda comunque esente da responsabilità l'istituto emittente.
9.Infatti l'utilizzo della procedura di check truncation con la comunicazione alla banca emittente il titolo solo di alcuni dati identificativi dell'assegno genera degli inconvenienti che non possono essere riversati sul correntista mentre i possibili profili di responsabilità della banca restano sostanzialmente invariati a prescindere dalla procedura che venga utilizzata per la verifica e l'incasso degli assegni.
Se gli istituti adottano una procedura che consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente, ciò avviene su accordi tra gli intermediari ed in funzione di esigenze di economicità degli intermediari stessi ma tutti i rischi connessi al minor livello di controllo che la procedura de quo comporta non può che ricadere in capo all'intermediario stesso.
In tal modo la responsabilità degli intermediari va esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell'assegno), l'irregolarità presente sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile.
10.Nel caso di specie una presa di visione materiale dell'assegno avrebbe certamente consentito all'emittente di appurare la discordanza tra il titolo originale ed il titolo contraffatto ed in particolare avrebbe permesso di rilevare la decisiva ed assorbente diversità del beneficiario (oltre alle ulteriori difformità indicate dal Tribunale).
Come già chiarito il maggior rischio generato dal minor livello di controllo deve ricadere sull'intermediario che si avvale di una procedura che esclude alla banca emittente o alla trattaria la verifica fisica del titolo. Se la banca accetta di pagare il titolo senza le necessarie verifiche si accolla ogni connessa conseguenza giuridica per le irregolarità cartolari che solo l'esame fisico del documento avrebbero consentito di rilevare: nel caso che qui interessa la falsificazione del titolo.
11.Va inoltre precisato che l'art. 8 del Regolamento del 22 marzo 2016 prevede:
(Dati da trasmettere)
1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato:
a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB);
b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB);
c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno;
f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia. il flusso informatico standardizzato doveva comunque contenere anche il nominativo del beneficiario.
Dunque nel flusso telematico della procedura in esame è mancata l'essenziale indicazione del nominativo del beneficiario.
12.In definitiva l'utilizzo della procedura check truncation e l'omessa indicazione del beneficiario nel flusso informatico standardizzato ha determinato la totale omissione del controllo, in sede di pagamento, circa la corrispondenza del nominativo del beneficiario.
Cont Ne deriva la responsabilità di d oggi che peraltro risulta aver tardivamente inviato il CP_1
messaggio di impagato (vedi sul punto sentenza richiamata non censurata in appello).
13.Di seguito deve essere scrutinata la posizione di in qualità di banca Parte_1
negoziatrice dell'assegno clonato.
14.Si è già chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice va configurata come responsabilità
“da contatto sociale” per violazione di uno specifico obbligo protettivo della sfera giuridica dei soggetti coinvolti sulla base del principio di buona fede integrativa.
Dunque (banca negoziatrice) dinanzi alla contestazione dell'inadempimento nonché Parte_1
della prova del danno derivato dal pagamento dell'assegno (perdita patrimoniale subita dal titolare del conto corrente come provato in atti ed incontestato), in forza della propria responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto provare il proprio esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da una impossibilità della prestazione a lei non imputabile specie in ragione del fatto che
[...]
sostiene che l'irregolarità dell'assegno, sostanziatasi in una clonazione dello stesso, non era Pt_1
rilevabile ictu oculi con la diligenza inerente l'attività bancaria.
15.Nel caso in esame, invece, non ha fornito la prova liberatoria di aver Parte_1
adempiuto correttamente alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
In primo luogo va rilevato che l'appellante principale/banca negoziatrice ha prodotto in appello l'assegno clonato solo in copia in bianco e nero (cfr. doc. 1 primo grado). In tal modo risulta del tutto impossibile accertare se la clonazione del titolo de quo avrebbe potuto o meno essere rilevata ictu oculi dal bonus argentarius.
In considerazione del riparto dell'onere della prova connaturato alla species di responsabilità di cui si controverte, l'onere della produzione in giudizio dell' originale dell' assegno contraffatto gravava senza dubbio su . Parte_1
Conseguentemente il mancato adempimento di tale onere comporta inevitabilmente l'impossibilità per la Corte di verificare la sussistenza o meno dalla clonazione con la conseguenza che deve ritenersi non soddisfatta la prova incombente sull'appellante principale circa il corretto adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile ai sensi del 1218 c.c.
Per scrupolo si precisa che nessun rilievo assume la riproduzione del titolo falsificato contenuta nella memoria di replica della difesa del . CP_4
16.Deve aggiungersi che il Tribunale aveva ravvisato plurimi elementi di anomalia “che l'addetto allo sportello di avrebbe potuto agevolmente notare attraverso un semplice Parte_1
esame del titolo, e così ictu oculi: in particolare risulta alterata la stampigliatura del luogo di emissione ed il nome del beneficiario;
il carattere di scrittura, le firme apposte dai funzionari di banca ed il “QR Code”, a sinistra dell'assegno, sono diversi da quelli reali, oltre che il nome del beneficiario”.
L'accertamento del primo giudicante è stato censurato con l'appello principale ma la parte non ha ritualmente offerto la prova della non rilevabilità ictu oculi non essendo stato prodotto l'originale dell'assegno clonato.
Né possono essere valorizzate le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale in primo grado dall' impiegata dell' istituto di credito che ha eseguito l' operazione contestata. A parte la scarsa attendibilità della teste (che è il soggetto che ha posto in essere la condotta di inadempimento addebitata a ) e l'inutilizzabilità delle sue personali valutazioni sulla Parte_1
“apparente regolarità formale del titolo” , l'interrogata ha dichiarato di aver limitato la propria attività al controllo dell'identità del soggetto apparentemente prenditore, alla sottoposizione del titolo al direttore di filiale ed al passaggio sotto il lettore ottico ma non ha evidenziato alcuna verifica ulteriore sulla regolarità del titolo negoziato.
17.A tale proposito, pur volendo accettare la ricostruzione dell'impiegata, deve osservarsi che :
• non risulta sufficientemente provata la correttezza del funzionamento dello specifico lettore ottico in dotazione all'ufficio postale;
• non ha offerto riscontro della regolarità ictu oculi del titolo non producendo Parte_1
questo in originale;
• se è vero che sull'impiegato di banca grava in primo luogo l'onere di una corretta identificazione del portatore del titolo, mediante esibizione e controllo di un documento di identità in corso di validità, nondimeno il controllo della sussistenza della formale legittimazione del portatore del titolo non può di certo ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento oggetto della presente pronuncia perché assumono rilievo anche le circostanze del caso concreto che specificamente connotano non solo la persona del portatore del titolo ma anche il suo rapporto contrattuale con la banca incaricata dell'incasso;
• nel caso di specie il Tribunale ha correttamente evidenziato la circostanza (desumibile dagli atti prodotti dalla terza chiamata) che l'assegno risultava negoziato presso l'Ufficio Postale di CA da tale su c/c aperto solamente qualche giorno prima del Parte_2 versamento dell'A/C di euro 21.600,00 e poi non più movimentato se non per effettuare, in tempi brevissimi, il prelievo delle somme e quindi chiuso.
18.Tale ultimo profilo pare autonomamente decisivo perché il semplice controllo dell'identità non è ritenuto sufficiente per esimere responsabilità, stante il fatto che -come nel caso in questione- il cliente non era abituale e l'incasso del titolo non era collegato ad un flusso d'introiti e/o attività economica accertata. Di talché l'occasionalità del rapporto e l'assenza di movimentazione sul conto erano senz'altro indicatori che avrebbero dovuto allertare un "banchiere diligente" rispetto alle operazioni che gli venivano richieste ed avrebbero dovuto consigliare di ricorrere ad una particolare attenzione.
In tale contesto la clonazione del titolo di credito presentato per l'incasso (anche ove fosse stato del identico a quello emesso su richiesta dell'originario opposto in ogni sua parte salvo che per il nominativo del beneficiario) avrebbe potuto essere rilevata agevolmente dal soggetto negoziatore se questi avesse chiesto alla banca emittente di trasmettere l'immagine del titolo. In assenza di prova liberatoria sul punto da parte di la stessa deve essere ritenuta responsabile del Parte_1
danno subito da parte attrice.
19.In definitiva deve ritenersi inadeguato al canone di diligenza professionale richiesto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. ed esigibile dal cd. bonus argentarius, il comportamento tenuto dalla banca negoziatrice all'atto della negoziazione dell'assegno per cui è causa.
Cont Ne deriva la responsabilità contrattuale di quale banca negoziatrice (e di Parte_1
in qualità di banca trattaria) per il pagamento a soggetto non legittimato dell' assegno clonato con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.
20.Va infine esaminato il profilo del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c. sollevato da e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Sul punto l'appellato principale ha prodotto la sentenza penale della Corte di Appello di Napoli n.
3115/2023 (definitiva) che così ricostruisce i fatti: L'imputazione era la seguente:
21.Ritiene la Corte che la sinottica considerazione dei seguenti fatti:
• lo svolgimento della trattativa per l'acquisto dell'autovettura tramite il sito internet
“Autoscout”;
• il fatto che il presunto venditore non era persona conosciuta;
• Il fatto che i contatti con il presunto venditore non siano stati personali;
• l'invio di messaggistica “Whats App” con la foto dell'assegno circolare al presunto venditore;
porti all'accertamento del concorso del danneggiato alla causazione del danno. 22.L'appellante principale infatti inviando la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell‟adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, ha contribuito causalmente, con il proprio comportamento allo sviluppo degli eventi.
Deve, conseguentemente richiamarsi il disposto di cui all‟art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l‟entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Non può, infatti, dubitarsi che , anche in difetto di indicazioni da parte dell‟istituto bancario circa la necessità di non inviare ad altri i propri dati, nondimeno il comportamento dell‟attore non ha avuto il grado di diligenza minimo del buon padre di famiglia tipica dell‟uomo medio : diligenza che avrebbe imposto di non inviare copia dell' assegno ad un terzo sconosciuto come nel caso di specie.
23.Il concorso causale della condotta del debitore può valutarsi nella misura del 50% e per tale percentuale di responsabilità la sentenza di primo grado va riformata.
Di conseguenza:
• gli appelli principale ed incidentale vanno accolti nei limiti di cui in motivazione che precede;
• il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di resta revocato;
CP_2
• va dichiarata la responsabilità concorrente e solidale di in concorso con Parte_1
quella di oggi;
CP_2 Controparte_1
• riconosciuto il concorso ex art. 1227 I co. cc, (per una percentuale del 50%) , Parte_1
e vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, a favore della
[...] Controparte_1
parte appellata, della somma di euro 10.800,00;
• trattandosi di credito di valore competono: (a) la rivalutazione monetaria Istat-vita della somma di euro 10.800,00 dal pagamento dell'assegno alla presente decisione, (b) gli interessi legali compensativi per danno da ritardo calcolati annualmente al tasso legale vigente dal pagamento dell'assegno alla presente decisione sulla somma capitale di euro
10.800,00 rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat-vita, (c) gli interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma finale liquidata dalla presente decisione (che converte l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta) sino al saldo. 24.Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno così regolate:
• tra da una parte e e dall'altra sono compensate CP_4 Controparte_1 Parte_1
per la metà e, per il residuo, restano a carico delle seconde in solido;
• tra e sono interamente compensate. Parte_1 Controparte_1
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 134/2018 emesso dal Tribunale di Urbino in data
15.05.2018;
2-in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la pari responsabilità di (già Controparte_1 [...]
) e di per il danno patrimoniale subito da;
CP_2 Parte_1 CP_4
3- condanna ed in solido tra loro a pagare a Parte_1 Controparte_1 CP_4
, la somma di euro 10.800,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali come in
[...]
motivazione indicato;
4-previa parziale compensazione come indicato in motivazione, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_4
liquidate: (a) per il primo grado in euro per esborsi ed euro 2400,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro
2500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
5- compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini