TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI QUINTA SEZIONE
CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13579 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 38782/20, depositata in data 20.11.2020 e vertente
TRA
(C.F. , con sede in Roma, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giannandrea Contieri (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in P.IVA_1
Napoli, alla Via Posillipo n. 26, giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato e allegata in calce al presente atto e firmata digitalmente anche per controfirma;
appellante
CONTRO
, (C.F. ), difeso e rappresentato dall'Avv. Massimo Leonetti Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, nel primo grado di C.F._2 giudizio, , in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
appellato NONCHE'
in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_2
appellato contumace CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due atti di citazione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., regolarmente notificati, rispettivamente, in data
12.06.19 e in data 01.08.19, citava in giudizio, dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli, l' e la La parte attrice, dichiarando, con il Controparte_3 Controparte_2 primo atto di citazione, di essere venuta a conoscenza, mediante estratto di ruolo, della cartella di pagamento numero 07120110146503144, emessa a suo carico e relativa ad infrazione del Codice della strada commessa nel 2010, chiedeva al Giudice di prime cure di accertare l'inesistenza del credito, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione nei ruoli esattoriali delle somme innanzi indicate, attesa la mancata notifica delle cartelle di pagamento da parte del concessionario e la vittoria delle spese di giudizio. Adducendo le medesime ragioni, la parte attrice chiedeva al Giudice di prime cure di accertare, altresì, l'inesistenza del credito maturato delle cartelle di pagamento numero 07120130098782883 e 07120130126305227, emesse a suo carico e relative ad infrazione del Codice della strada commesse nel 2012. Si rilevava, altresì, l'intervenuta decadenza in cui sarebbero incorsi gli enti impositori, eccependo la intervenuta prescrizione del credito vantato ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/81.
Le cause, iscritte ai NN.RR.GG. 42520/2019 56952/2019, sono state successivamente riunite ed assegnate alla terza sezione civile, nella persona di un unico Giudice.
Si costituiva l la quale, provando la rituale notificazione delle cartelle ed Parte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., ne domandava il rigetto con vittoria delle spese di lite.
La sebbene regolarmente citata, restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 38782/2020 il Giudice di Pace di Napoli, all'udienza del 20.11.2020, in accoglimento della domanda, pronunciandosi in merito all'impugnabilità dell'estratto a ruolo e della relativa ammissibilità e ritenendo, di conseguenza, sussistente l'interesse ad agire della parte opponente, annullava le cartelle di pagamento, dichiarava la prescrizione del credito a carico di e condannava l Controparte_1 CP_4
al pagamento delle spese processuali.
[...]
Il Giudice di Pace di Napoli fondava, in particolare, la propria decisione sul precedente rappresentato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ebbe a statuire che contro una cartella mai notificata o notificata invalidamente il contribuente possa impugnare prontamente l'estratto ruolo, attraverso cui egli prende conoscenza della sussistenza di carichi pendenti non notificati, senza dover attendere un successivo avviso d'intimidazione.
Avverso tale pronuncia, in data 20.05.2021, ha proposto appello l' la Controparte_3 quale, sostenendo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, ne ha chiesto la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa si è costituito il Sig. contestando integralmente le motivazioni e le Controparte_1 eccezioni mosse nella impugnazione, ritenendole infondate e non meritevoli di accoglimento.
All'udienza del 20.02.2025, il giudice ha riservato la causa in decisione con i termini di legge di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito di comparse e repliche.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, limitandosi a Controparte_1 eccepire l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace di Napoli n. 38782/20, depositata in data 20.11.2020 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI QUINTA SEZIONE
CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13579 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 38782/20, depositata in data 20.11.2020 e vertente
TRA
(C.F. , con sede in Roma, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giannandrea Contieri (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in P.IVA_1
Napoli, alla Via Posillipo n. 26, giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato e allegata in calce al presente atto e firmata digitalmente anche per controfirma;
appellante
CONTRO
, (C.F. ), difeso e rappresentato dall'Avv. Massimo Leonetti Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, nel primo grado di C.F._2 giudizio, , in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
appellato NONCHE'
in persona del Prefetto pro tempore;
Controparte_2
appellato contumace CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due atti di citazione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., regolarmente notificati, rispettivamente, in data
12.06.19 e in data 01.08.19, citava in giudizio, dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli, l' e la La parte attrice, dichiarando, con il Controparte_3 Controparte_2 primo atto di citazione, di essere venuta a conoscenza, mediante estratto di ruolo, della cartella di pagamento numero 07120110146503144, emessa a suo carico e relativa ad infrazione del Codice della strada commessa nel 2010, chiedeva al Giudice di prime cure di accertare l'inesistenza del credito, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione nei ruoli esattoriali delle somme innanzi indicate, attesa la mancata notifica delle cartelle di pagamento da parte del concessionario e la vittoria delle spese di giudizio. Adducendo le medesime ragioni, la parte attrice chiedeva al Giudice di prime cure di accertare, altresì, l'inesistenza del credito maturato delle cartelle di pagamento numero 07120130098782883 e 07120130126305227, emesse a suo carico e relative ad infrazione del Codice della strada commesse nel 2012. Si rilevava, altresì, l'intervenuta decadenza in cui sarebbero incorsi gli enti impositori, eccependo la intervenuta prescrizione del credito vantato ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/81.
Le cause, iscritte ai NN.RR.GG. 42520/2019 56952/2019, sono state successivamente riunite ed assegnate alla terza sezione civile, nella persona di un unico Giudice.
Si costituiva l la quale, provando la rituale notificazione delle cartelle ed Parte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., ne domandava il rigetto con vittoria delle spese di lite.
La sebbene regolarmente citata, restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 38782/2020 il Giudice di Pace di Napoli, all'udienza del 20.11.2020, in accoglimento della domanda, pronunciandosi in merito all'impugnabilità dell'estratto a ruolo e della relativa ammissibilità e ritenendo, di conseguenza, sussistente l'interesse ad agire della parte opponente, annullava le cartelle di pagamento, dichiarava la prescrizione del credito a carico di e condannava l Controparte_1 CP_4
al pagamento delle spese processuali.
[...]
Il Giudice di Pace di Napoli fondava, in particolare, la propria decisione sul precedente rappresentato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ebbe a statuire che contro una cartella mai notificata o notificata invalidamente il contribuente possa impugnare prontamente l'estratto ruolo, attraverso cui egli prende conoscenza della sussistenza di carichi pendenti non notificati, senza dover attendere un successivo avviso d'intimidazione.
Avverso tale pronuncia, in data 20.05.2021, ha proposto appello l' la Controparte_3 quale, sostenendo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, ne ha chiesto la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa si è costituito il Sig. contestando integralmente le motivazioni e le Controparte_1 eccezioni mosse nella impugnazione, ritenendole infondate e non meritevoli di accoglimento.
All'udienza del 20.02.2025, il giudice ha riservato la causa in decisione con i termini di legge di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito di comparse e repliche.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n.
11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno appellato, limitandosi a Controparte_1 eccepire l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace di Napoli n. 38782/20, depositata in data 20.11.2020 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 19 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale