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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: opposizione a decreto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ingiuntivo
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 539/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIZZUTI MARIA ANTONELLA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER elettivamente domiciliato presso il CP_ V.LE CAVOUR 164 SEDE 44100 FERRARA;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 16/11/2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2023 del 9.9.2023 emesso su richiesta CP_ dell in qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 L. n.
297/1982, per la complessiva somma di € 3.650,69, oltre alle spese di lite.
L'ente previdenziale aveva agito per effetto della surroga nel diritto di credito vantato dalla lavoratrice dipendente, , nei confronti della ditta Les Klips Persona_1
S.n.c. di Cespugli Daniela, in quanto le aveva erogato il T.F.R. per un totale lordo pari ad € 3.092,53.
Deduceva la ricorrente la illegittimità della procedura monitoria per violazione del principio del ne bis in idem e per abusiva moltiplicazione di titoli esecutivi. Infatti
1 la dipendente prima di rivolgersi al Fondo di Garanzia aveva già ottenuto il Per_1 decreto ingiuntivo n. 333/2015 per il pagamento di due mensilità della retribuzione e del TFR relativi al medesimo rapporto di lavoro. A seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, la vertenza era stata chiusa con verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. in forza del quale la parte datoriale si era obbligata al pagamento dell'importo di € 4.500,00 a totale definizione della controversia, da pagarsi mediante rate mensili di € 270,00 ciascuna (a parte l'ultima di € 180,00) dal
21.6.2016 al 21.9.2017. Il verbale di conciliazione era stato a sua volta dichiarato esecutivo in data 9.9.2017.
Sosteneva che nessuno dei due predetti titoli esecutivi poteva essere utilizzato in quanto il TFR era già stato interamente pagato, in parte con bonifico bancario ed in parte in contanti, su pressante richiesta della lavoratrice;
la lavoratrice aveva infatti interamente riscosso la somma di € 4.500,00.
Per tale ragione la domanda della lavoratrice al Fondo di Garanzia era infondata, né era chiaro come la dipendete fosse riuscita a dimostrare all'ente gestore che le garanzie patrimoniali della società e dei soci illimitatamente responsabili fossero in tutto od in parte insufficienti.
La parte opponente contestava altresì la maggiorazione di € 558,16 a titolo di rivalutazione ed interessi sino al 31.12.2022, inserita nel decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'ente non aveva espressamente indicato tale titolo nel ricorso monitorio, sicché il decreto ingiuntivo era “andato oltre la domanda”.
Contestava altresì che fosse dovuta la rivalutazione monetaria che, oltre a non essere stata espressamente richiesta, non costituiva “un accessorio naturale del credito”. La decorrenza degli accessori era peraltro errata poiché, a tutto concedere, doveva essere calcolata dal 1.1.2023.
Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi la illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo e la insussistenza del credito azionato dall'ente, con conseguente revoca del decreto stesso. CP_ 2. Costituitosi in giudizio, l resisteva alla proposta azione.
Richiamata tutta la documentazione posta a sostegno dell'istanza di accesso al Fondo di Garanzia, sosteneva la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento alla lavoratrice del beneficio, avendo la parte datoriale provveduto al pagamento di sole 12 rate a fronte delle 17 concordate ed avendo l'interessata chiesto il pagamento del TFR solo nella misura residua rimasta non soddisfatta.
2 Sosteneva inoltre la inopponibilità dei due titoli esecutivi menzionati dalla parte opponente, non esseno l parte di quel rapporto processuale. CP_1
Chiedeva quindi il rigetto della proposta azione.
3. Ritenuta superflua l'attività istruttoria chiesta dalla parte ricorrente, la causa viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
Del tutto infondato è il motivo di opposizione basato sulla violazione del principio del ne bis in idem e di moltiplicazione dei titoli esecutivi.
Parte ricorrente confonde infatti il titolo di credito (retribuzione + TFR) posto alla base del rapporto processuale intercorrente tra la lavoratrice e la Persona_1 società Les Klips S.n.c. con il credito derivante dal diritto di surroga ex lege (art. 2 comma 7 L. n. 297/1982) esercitato nei confronti della socia illimitatamente CP_ responsabile dall quale ente gestore del Fondo di Garanzia. Parte_1
Pur essendo il titolo dell'ente connesso ai crediti di lavoro, trattasi di un rapporto obbligatorio diverso, intercorrente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale.
4. Quanto ai presupposti dell'accesso al Fondo di Garanzia, essi risultano tutti sussistenti. CP_ L ha infatti prodotto:
- la domanda di accesso al Fondo di Garanzia del 8.10.2018 (doc. 1);
- il Modello SR53: autocertificazione sul TFR maturato di € 4.688,61 e sull'anticipo percepito di € 1.596,08: differenza richiesta pari ad € 3.092,53 (cfr doc. 4: SR52 + cfr doc. 4 bis: busta paga con importo TFR);
- il ricorso per D.I. n° 333/2015 del 10/12/2015, notificato a mano alla titolare ditta + atto di precetto (cfr doc. 5);
- il ricorso art. 411 cpc del 19/12/2017 + verbale di conciliazione (cfr. doc. 6 depositato in Cancelleria Tribunale il 09/09/2016);
- Copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo esperito presso la sede operativa del datore di lavoro in Cento, Via Bologna 12/c (cfr. doc. 7)
- Copia di 2 verbali di pignoramento mancati tentati presso la residenza della titolare in Pieve di Cento, Via Melloni Angiolina 10 (cfr. doc. 8) Parte_1
- Visura negativa dei registri immobiliari dell effettuata sia sul codice CP_2 fiscale della titolare ditta sia sul codice fiscale della ditta (cfr. docc. 9-10).
Vi è dunque prova che le garanzie patrimoniali della parte datoriale fossero in tutto o in parte insufficienti. CP_ Come evidenziato, poi, dalla circolare n. 74 del 15.7.2008 dell l'art. 10 L.F. stabilisce che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un
3 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”. Nel caso di specie, la S.n.c. datrice di lavoro risultava cancellata da oltre un anno dal Registro delle Imprese in data 21.1.2011.
Analogamente doveva dirsi per la ditta individuale Les Klips di Cespugli Daniela, iscritta in data 19.4.2011 e cancellata in data 26.6.2015. Sicché nella fattispecie non doveva essere provato che il datore di lavoro non fosse soggetto alle procedure concorsuali.
5. Risulta poi infondata l'eccezione di insussistenza del credito da TFR per il quale la lavoratrice ha ottenuto l'accesso al fondo.
Come si evince dalla busta paga di aprile 2015, il TFR dovuto dalla ditta individuale Les Klips di alla dipendente era pari ad € Parte_1 Persona_1
4.688,61 lordi.
E' poi intervenuto accordo in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. in forza del quale la i impegnava a corrispondere alla lavoratrice la minor somma Pt_1 di € 4.500,00 a fronte di un debito complessivo che non riguardava solo il predetto
TFR, ma anche le mensilità di agosto e settembre 2014.
In forza dell'accordo di conciliazione, “laddove il datore di lavoro disattenda il presente accordo in ordine al pagamento anche di una sola rata alle scadenze concordate, lo stesso sarà ritenuto decaduto dal beneficio del termine e la Lavoratrice potrà agire nei confronti della Sig.ra
in qualità di socio unico e legale rappresentante pro tempore della ditta Parte_1 [...]
senza ulteriori avvisi, per l'intera somma di cui all'atto di precetto Controparte_3 sopra meglio descritto e per i medesimi titoli, pari a complessivi€ 6.830,48" e non già per la minor somma concordata”.
Come si ricava dall'istanza al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ex art. 411 c.p.c., per la dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, la Pt_1 corrispondeva solo parte della somma concordata, ossia complessivi € 3.240,00, posto che dal mese di luglio 2017 interrompeva i pagamenti.
Era dunque pieno diritto della lavoratrice far valere ed accedere al Fondo di
Garanzia per l'intera somma maturata a titolo di TFR, detratto quanto in parte già incassato in forza dell'accordo: infatti correttamente la lavoratrice non ha chiesto al
Fondo l'intero TFR, ma solo la minor somma lorda di € 3.092,53.
L'odierna parte ricorrente intende oggi provare il pagamento in contanti della parte rimanente della somma concordata in sede di conciliazione sindacale, ma vi osta il combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., tenuto conto della sua qualità di datrice di lavoro.
4 Peraltro, i capitoli di prova sul punto sono del tutto generici: oltre a non essere indicate le somme asseritamente corrisposte a più riprese, non è nemmeno indicato quando tali pagamenti sarebbero intervenuti. Sul punto si ricorda che, come noto, a far data dal 1° luglio 2018 è obbligatorio per il datore di lavoro pagare la retribuzione solo con mezzi tracciabili (art. 1 comma 910 L. n. 205 del 27.12.2017).
6. Quanto alla maggior somma contenuta nel decreto ingiuntivo, si osserva che, come risulta dalla attestazione di credito del direttore della competente Sede CP_ dell rilasciata ai sensi dell'art. 635 c.p.c. in data 14.8.2023, costituente prova del credito per accessori azionato in via monitoria insieme al credito per capitale, ed espressamente richiamata nel ricorso monitorio, gli accessori maturati sul credito di €
3.092,53 ammontavano ad € 558,16 alla data del 31.12.2022 e riguardavano non solo gli interessi ma anche la rivalutazione monetaria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, peraltro già indicata nel decreto ingiuntivo opposto, secondo la quale: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del D. Lgs.
27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per CP_1
l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412" (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13988 del 26/09/2002, Rv. 149737 - 01).
Circa la decorrenza degli accessori, il decreto ingiuntivo non può che contenere il termine a partire dal quale gli accessori iniziano a decorrere e cioè a partire dal momento in cui il Fondo ha pagato alla lavoratrice il TFR ancora dovuto.
7. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, esclusa l'attività istruttoria, tenuto conto della natura documentale della causa e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto CP_ ingiuntivo n. 172/2023 del 9.9.2023 emesso su richiesta dell , in qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 L. n. 297/1982, nei confronti di
Parte_1
5 CP_ Condanna parte ricorrente a rifondere all le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.769,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 28/01/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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