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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 331/2024 promossa da:
, nato a [...], in data [...], residente in Parte_1
Concordia Sagittaria (VE), Via Levada n.303 (C.F. ) con l'avv. C.F._1
Roberta Rivelli, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente
contro n. in Francia il 27/4/1989, residente in [...], Controparte_1
Via Levada n.303 (C.F. ) C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 25/2/2025, ha formulato le seguenti conclusioni:
“disporsi la pronuncia di divorzio alle condizioni stabilite in sede di separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso regolarmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, ha chiesto cumulativamente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la Parte_1
pronuncia della separazione giudiziale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti della coniuge, con la quale si era sposato in comune di Controparte_1
Cinto AG (VE) in data 09/09/2015. Secondo quanto allegato e documentato nel ricorso introduttivo, dal matrimonio era nata, in data 20/5/2020, la figlia che ora Per_1
ha quasi 5 anni. L'anno successivo i coniugi si erano separati consensualmente, con accordo di negoziazione assistita, per poi riprendere dopo alcuni mesi la convivenza, ospiti della sorella del ricorrente.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto i comportamenti della moglie contrari ai doveri coniugali. In particolare, avendo allegato che la resistente si era allontanata da casa in prossimità delle feste natalizie dell'anno 2023, non dando più notizia di sé, ha sostenuto di essersi attivato, a tutela della minore, sia con i Parte_1
servizi sociali, sia con i suoi familiari, chiedendo aiuto per la gestione della piccola. Da un punto di vista economico, il ricorrente ha allegato di lavorare come pizzaiolo, con retribuzione mensile di 1.500 euro, e di essere gravato da diversi finanziamenti, per un ammontare mensile complessivo di circa 900 euro. Ha anche escluso che la moglie abbia una qualche risorsa economico-patrimoniale.
Nel ricorso sono stati chiesti l'affidamento e il collocamento esclusivo della figlia con il padre, con eventuali visite protette in caso di riavvicinamento della madre, mentre è stata rimessa al Tribunale la valutazione su un eventuale obbligo a carico della convenuta di un contributo al mantenimento della bambina.
In vista della prima udienza di comparizione il Consultorio incaricato ha riferito l'esito degli interventi svolti. Dopo aver ricostruito, secondo la versione di Parte_1
genesi ed evoluzione del rapporto coniugale, gli operatori hanno rivelato il perdurante interesse e la conseguente preoccupazione del marito per le sorti della moglie. Sono stati anche riportati gli esiti dei contatti telefonici intervenuti con la quale Controparte_1
ha esposto agli operatori la sua difficile situazione personale e familiare, manifestando la disponibilità a rapportarsi con i servizi per una ripresa dei rapporti con la figlia. In conclusione, l'ente incaricato ha proposto l'affidamento esclusivo della minorenne al padre
2 e ha evidenziato la necessità di attivare eventuali visite protette.
Nella contumacia della parte resistente, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti è stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, con la quale è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con sospensione delle frequentazioni tra la madre e la minorenne e con la previsione di eventuali futuri incontri solo in forma assistita e protetta. A carico del coniuge resistente è stato posto l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di 100,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia. L'assegno unico universale è stato attribuito in via integrale al padre, quale genitore affidatario esclusivo.
Dopo la rimessione in istruttoria, nell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e per la comparizione delle parti ai fini della cessazione deli effetti civili del matrimonio, è intervenuta la sola parte costituita, protraendosi la contumacia della resistente.
In tale udienza parte ricorrente ha fornito un aggiornamento, affermando che la situazione non si era sostanzialmente modificata, perché la moglie, pur avendo iniziato a rapportarsi da lontano con i servizi competenti per concordare le modalità dei contatti telefonici con la figlia, in due sole occasioni si era fatta viva di persona, in entrambi i casi per pochi giorni, senza garantire la continuità della sua presenza e senza iniziare, sotto la supervisione e secondo le indicazioni degli operatori sociali, regolari rapporti in presenza con la bambina.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, alle stesse condizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione.
2. Alla luce delle conclusioni formulate, vanno accolte le domande della parte ricorrente, con richiamo alle argomentazioni già svolte in sede di separazione.
Innanzitutto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stato certificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risulta dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2, dell'articolo 3 della legge 898/1970, come modificata dalla legge n.55/2015. Dalla data dell'udienza di prima comparizione nel giudizio di separazione personale, i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in particolare alla luce del contegno
3 processuale ed extraprocessuale della parte resistente, che rivela il definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come anticipato, in mancanza di sostanziali novità i provvedimenti consequenziali devono corrispondere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte costituita, a quelli assunti in sede di separazione.
Essendosi protratti nel tempo la pregiudizievole lontananza della madre e il suo rifiuto di interessarsi e occuparsi con continuità della figlia, condotte che rivelano la sostanziale incapacità di un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, va ribadito l'affidamento esclusivo al padre, così come disposto sin dai provvedimenti assunti in via temporanea e urgente, dovendosi anche tener fermo il collocamento presso il ricorrente, dando così continuità a una situazione di fatto ormai consolidata e, come confermato dai servizi incaricati, corrispondente all'interesse e alle esigenze della minorenne.
Data la situazione sopra riportata, per salvaguardare l'interesse della bambina a un percorso di crescita equilibrato è necessario che operatori professionali monitorino e gestiscano l'eventuale ripresa dei rapporti con la madre, qualora essa, auspicabilmente, intendesse riprenderli, per evitare il rischio che la minorenne possa rimanere turbata da iniziative o modalità non idonee o non preparate in modo adeguato. Allo stato, le frequentazioni tra madre e figlia devono continuare a essere sospese e, quando la resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare la bambina esclusivamente alla presenza degli operatori.
Infine, vanno ribaditi i profili economici della decisione già assunta. Alla luce della previsione costituzionale, non potendosene escludere la capacità lavorativa e reddituale, la convenuta deve contribuire al mantenimento della figlia, pur dovendosi necessariamente considerare, per contenere in termini minimi l'importo dell'assegno a suo carico, la sua attuale e consolidata situazione di disoccupazione. L'assegno unico universale spetta al genitore esclusivo affidatario.
3. L'integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore
4 indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle sole fasi di studio,
e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cinto AG
(VE) in data 09/09/2015 tra e Parte_1 Controparte_1
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinto AG (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio Anno 2015, Numero 4, Parte I, Serie - Ufficio 1);
2) affida la figlia minorenne al padre, al quale è attribuito in via esclusiva Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il padre potrà adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per la minorenne
(concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé e per la figlia); con collocazione presso il padre;
3) dispone la sospensione delle frequentazioni madre-figlia; quando la madre sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare la figlia in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare di competenza, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
4) dispone che la madre provveda al mantenimento della figlia in via Controparte_1
indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di euro 100,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dal padre in Parte_1
quanto affidatario in via esclusiva della figlia minorenne;
5 6) condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.754,00 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 1° aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 331/2024 promossa da:
, nato a [...], in data [...], residente in Parte_1
Concordia Sagittaria (VE), Via Levada n.303 (C.F. ) con l'avv. C.F._1
Roberta Rivelli, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente
contro n. in Francia il 27/4/1989, residente in [...], Controparte_1
Via Levada n.303 (C.F. ) C.F._2
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 25/2/2025, ha formulato le seguenti conclusioni:
“disporsi la pronuncia di divorzio alle condizioni stabilite in sede di separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso regolarmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, ha chiesto cumulativamente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la Parte_1
pronuncia della separazione giudiziale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti della coniuge, con la quale si era sposato in comune di Controparte_1
Cinto AG (VE) in data 09/09/2015. Secondo quanto allegato e documentato nel ricorso introduttivo, dal matrimonio era nata, in data 20/5/2020, la figlia che ora Per_1
ha quasi 5 anni. L'anno successivo i coniugi si erano separati consensualmente, con accordo di negoziazione assistita, per poi riprendere dopo alcuni mesi la convivenza, ospiti della sorella del ricorrente.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto i comportamenti della moglie contrari ai doveri coniugali. In particolare, avendo allegato che la resistente si era allontanata da casa in prossimità delle feste natalizie dell'anno 2023, non dando più notizia di sé, ha sostenuto di essersi attivato, a tutela della minore, sia con i Parte_1
servizi sociali, sia con i suoi familiari, chiedendo aiuto per la gestione della piccola. Da un punto di vista economico, il ricorrente ha allegato di lavorare come pizzaiolo, con retribuzione mensile di 1.500 euro, e di essere gravato da diversi finanziamenti, per un ammontare mensile complessivo di circa 900 euro. Ha anche escluso che la moglie abbia una qualche risorsa economico-patrimoniale.
Nel ricorso sono stati chiesti l'affidamento e il collocamento esclusivo della figlia con il padre, con eventuali visite protette in caso di riavvicinamento della madre, mentre è stata rimessa al Tribunale la valutazione su un eventuale obbligo a carico della convenuta di un contributo al mantenimento della bambina.
In vista della prima udienza di comparizione il Consultorio incaricato ha riferito l'esito degli interventi svolti. Dopo aver ricostruito, secondo la versione di Parte_1
genesi ed evoluzione del rapporto coniugale, gli operatori hanno rivelato il perdurante interesse e la conseguente preoccupazione del marito per le sorti della moglie. Sono stati anche riportati gli esiti dei contatti telefonici intervenuti con la quale Controparte_1
ha esposto agli operatori la sua difficile situazione personale e familiare, manifestando la disponibilità a rapportarsi con i servizi per una ripresa dei rapporti con la figlia. In conclusione, l'ente incaricato ha proposto l'affidamento esclusivo della minorenne al padre
2 e ha evidenziato la necessità di attivare eventuali visite protette.
Nella contumacia della parte resistente, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti è stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, con la quale è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con sospensione delle frequentazioni tra la madre e la minorenne e con la previsione di eventuali futuri incontri solo in forma assistita e protetta. A carico del coniuge resistente è stato posto l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di 100,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia. L'assegno unico universale è stato attribuito in via integrale al padre, quale genitore affidatario esclusivo.
Dopo la rimessione in istruttoria, nell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e per la comparizione delle parti ai fini della cessazione deli effetti civili del matrimonio, è intervenuta la sola parte costituita, protraendosi la contumacia della resistente.
In tale udienza parte ricorrente ha fornito un aggiornamento, affermando che la situazione non si era sostanzialmente modificata, perché la moglie, pur avendo iniziato a rapportarsi da lontano con i servizi competenti per concordare le modalità dei contatti telefonici con la figlia, in due sole occasioni si era fatta viva di persona, in entrambi i casi per pochi giorni, senza garantire la continuità della sua presenza e senza iniziare, sotto la supervisione e secondo le indicazioni degli operatori sociali, regolari rapporti in presenza con la bambina.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, alle stesse condizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione.
2. Alla luce delle conclusioni formulate, vanno accolte le domande della parte ricorrente, con richiamo alle argomentazioni già svolte in sede di separazione.
Innanzitutto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stato certificato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risulta dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2, dell'articolo 3 della legge 898/1970, come modificata dalla legge n.55/2015. Dalla data dell'udienza di prima comparizione nel giudizio di separazione personale, i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in particolare alla luce del contegno
3 processuale ed extraprocessuale della parte resistente, che rivela il definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come anticipato, in mancanza di sostanziali novità i provvedimenti consequenziali devono corrispondere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte costituita, a quelli assunti in sede di separazione.
Essendosi protratti nel tempo la pregiudizievole lontananza della madre e il suo rifiuto di interessarsi e occuparsi con continuità della figlia, condotte che rivelano la sostanziale incapacità di un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, va ribadito l'affidamento esclusivo al padre, così come disposto sin dai provvedimenti assunti in via temporanea e urgente, dovendosi anche tener fermo il collocamento presso il ricorrente, dando così continuità a una situazione di fatto ormai consolidata e, come confermato dai servizi incaricati, corrispondente all'interesse e alle esigenze della minorenne.
Data la situazione sopra riportata, per salvaguardare l'interesse della bambina a un percorso di crescita equilibrato è necessario che operatori professionali monitorino e gestiscano l'eventuale ripresa dei rapporti con la madre, qualora essa, auspicabilmente, intendesse riprenderli, per evitare il rischio che la minorenne possa rimanere turbata da iniziative o modalità non idonee o non preparate in modo adeguato. Allo stato, le frequentazioni tra madre e figlia devono continuare a essere sospese e, quando la resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare la bambina esclusivamente alla presenza degli operatori.
Infine, vanno ribaditi i profili economici della decisione già assunta. Alla luce della previsione costituzionale, non potendosene escludere la capacità lavorativa e reddituale, la convenuta deve contribuire al mantenimento della figlia, pur dovendosi necessariamente considerare, per contenere in termini minimi l'importo dell'assegno a suo carico, la sua attuale e consolidata situazione di disoccupazione. L'assegno unico universale spetta al genitore esclusivo affidatario.
3. L'integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore
4 indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle sole fasi di studio,
e di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cinto AG
(VE) in data 09/09/2015 tra e Parte_1 Controparte_1
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinto AG (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio Anno 2015, Numero 4, Parte I, Serie - Ufficio 1);
2) affida la figlia minorenne al padre, al quale è attribuito in via esclusiva Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il padre potrà adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per la minorenne
(concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé e per la figlia); con collocazione presso il padre;
3) dispone la sospensione delle frequentazioni madre-figlia; quando la madre sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare la figlia in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare di competenza, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
4) dispone che la madre provveda al mantenimento della figlia in via Controparte_1
indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di euro 100,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dal padre in Parte_1
quanto affidatario in via esclusiva della figlia minorenne;
5 6) condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.754,00 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 1° aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
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