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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 02 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286/2023 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore C.F._1 della (P.IVA: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Montone ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Vietri di Potenza, al Corso Vittorio Emanuele n.52, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L. n. 689/81, dai funzionari dott.ssa dott. dott.ssa Marta Controparte_3 Controparte_4
AR e dott. RI Romaniello ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'ente, in Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 41, come in atti;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 10.05.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 78/A e 78/B dell'11.04.23, prot. 9246, con le quali veniva ingiunto alla sig.ra e alla società in solido il Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 1.666,67 a titolo di sanzione amministrativa, scaturente dal verbale di accertamento del 10.11.2020, n. PZ 00001/2020-755-
09, con il quale veniva contestata la interposizione illecita da appalto illecito di personale, per avere utilizzato la prestazione lavorativa di un dipendente a nome di , fornita in regime di contratto di appalto per servizi dalla Parte_2 [...]
a seguito di contratto stipulato tra le parti in data Controparte_5
03.07.2018, deducendo la carenza di sostegno probatorio.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accogliere il ricorso ed annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore dell'
[...]
CP_
e del 11.04.23, prot. Controparte_6
9246 con la quale è stata irrogata ai ricorrenti, sig.ra e Parte_1 CP_1 una sanzione amministrativa di € 1.666,67 e di ogni atto presupposto
[...] connesso e conseguente e specificatamente del verbale di accertamento n.ro PZ
00001/2020-755-09 del 10.11.2020; con vittoria di spese e competenze difensive.
Si costituiva l' , in persona Controparte_2 del dirigente p.t., e domandava il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della controparte alle spese del presente giudizio, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.lgs.149/2015.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 02 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la
2 decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la deduzione relativa alla violazione dell'art. 18 della legge 689/81 non appare condivisibile, atteso che nelle ordinanze- ingiunzione impugnate il richiamo all'atto di contestazione dell'illecito, ritualmente notificato, integra la motivazione per relationem la cui legittimità è ritenuta dal costante e condivisibile orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 911 del 02.02.1996: “Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per "relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, ed, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”).
Passando all'esame del merito, parte ricorrente, con il presente giudizio, propone opposizione avverso le ordinanze n. 78/A e 78/B dell'11.04.2023, prot. n. 9246, di ingiunzione di pagamento alla sig.ra e alla società Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, dell'importo complessivo di € 1.709,27 CP_1
(comprensivi di spese di notifica), scaturite dal verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00001/2020-755-09 del 10/11/2020, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 29, comma 1, e dell'art 18, comma 5 bis, del
Decreto Legislativo 10 settembre 2023 n. 276, così come modificato dall'art. 1,
D.lgs. 08/2016 – Interposizione Illecita da pseudo-appalto – per avere la società nella persona dell'amministratore sig.ra Controparte_1 CP_8
3
[...] (committente), in data 04/07/2018, stipulato un contratto di appalto di servizi, con la società (appaltatore), non genuino, attuando Controparte_9 di fatto una utilizzazione illecita della prestazione lavorativa del sig. Pt_2 per il periodo dal 05/07/2018 al 05/11/2018 per un totale di 86 giornate
[...] lavorative.
Nell'azione di accertamento negativo, esperita dalla parte ricorrente/intimata ed avente ad oggetto l'impugnazione nel merito del verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00001/2020-755-09 del 10.11.2020, costituente il presupposto delle ordinanze-ingiunzione opposte, assume rilievo dirimente la individuazione della parte sulla quale grave l'onere probatorio.
Al riguardo si osserva che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso di specie “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito CP_1 contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il Pt_3 verbale non riveste efficacia probatoria” anche relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori e riportate nello stesso (ex multis Cass. civ. sez. lav. del
10.11.2010 n. 22862 nonché, sotto tale ultimo profilo, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3525 del 22.02.2005: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali
4 ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni)”).
Nel caso di specie, l' resistente, attraverso la documentazione CP_2 prodotta, non ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante relativamente alla sussistenza dei fatti addebitati alla parte ricorrente.
Sul tema oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte, con orientamento costante al quale si ritiene di dare continuità, ha statuito: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)” (si veda, ex multis,
Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 12551 del 25.06.2020).
In applicazione dei principi richiamati, dalla documentazione prodotta e dall'esito dell'attività istruttoria espletata è emerso che alla società
[...]
(appaltatore) sia stata affidata la realizzazione di un risultato Controparte_9
5 autonomo da conseguire con la propria organizzazione del lavoro;
che vi sia stato un reale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e Parte_2 di controllo espletato dalla predetta società; che quest'ultima abbia assunto il rischio d'impresa (si vedano le deposizioni rese dal sig. e Testimone_1 dal sig. , escussi nel corso dell'udienza del 13 maggio 2025, i quali Parte_2 hanno riferito: a) di essere stati dipendenti della società Controparte_9
b) di aver lavorato presso la società c) che ad impartire le
[...] Controparte_1 direttive sulle mansioni e l'attività da espletare fosse l'appaltatore attraverso la presenza in cantiere dei suoi responsabili, con cadenza ogni 10/15 giorni;
ed hanno escluso che la parte ricorrente impartisse ordini in merito all'attività lavorativa e che le buste paga fossero state consegnate loro dalla società ricorrente).
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, consegue l'annullamento delle ordinanze – ingiunzione n. 78/A e 78/B (prot. n. 9246) dell'11.04.2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come precisato nelle note difensive.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro tempore della con Controparte_1 ricorso depositato il 10.05.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze – ingiunzione n. 78/A e 78/B (prot. n. 9246) dell'11.04.2023;
2. condanna l' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.300,00 oltre spese generali nella misura
6 del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 02 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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