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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5028/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 1 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52729 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/06/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. 52729 notificato il 21/03/2024 relativo ad IMU anno 2018, di euro 5.055,00
Eccepiva:
nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
nullità dell'atto impugnato per erroneità dell'accertamento. Precisava che l'Ente impositore ha notificato l'avviso di accertamento per nove tratti di terreno agricolo in territorio di Catania che, illegittimamente qualifica come “ aree fabbricabili”. E precisamente trattasi di terreni agricoli incolti registrati nel Catasto
Terreni del Comune di Catania ai fogli 44 e 45 particelle nn. 245, 244, 30, 32, 29,76, 284, 283 e 31 ai quali si attribuisce un valore venale di € 404.796,051 e sul quale viene applicata l'aliquota del 10,6 determinando così un'imposta anno 2018 pari ad € 3.479,00. Sotto l'aspetto formale e sostanziale, denunciava l'assenza nell'atto di elementi essenziali quali la località ove ricadono i terreni e della superficie in mq. degli stessi, omissioni queste che precludono al contribuente di verificare la corrispondenza dell'imposta non essendo sufficiente l'indicazione di un valore del bene peraltro irreale. Il
Comune di Catania, per poco più di sei ettari di terreno agricolo, per la maggior parte incolto e sterile che nella zona, secondo il prezziario regionale non raggiungeva il valore di € 0,51 al mq, (vedasi stralcio del prezziario sui valori medi venali dei terreni che si allega - All. B) con un valore complessivo del terreno di non oltre € 93.000,00 , con atto predatorio, calcola un valore ai fini IMU di € 404.796,52 sul quale applica l'aliquota abnorme del 10,6 % ( aliquota corrispondente a quella dei fabbricati urbani !!!).- Tali criteri di calcolo derivano da precedenti atti palesemente illegittimi. Il Comune, infatti, con Delibera della Giunta n.
1372 del 27.11.2009, aveva, illegittimamente, modificato il criterio di calcolo dell'imposta in questione, previa revisione dei valori catastali, sui quali si determinava l'imposta modificandoli in valori medi venali di mercato peraltro assolutamente non rispondenti ai dati reali di mercato. Facendo un esempio, alla particella 244 del foglio 44 estesa mq.
6.540 si assegna un valore venale di mercato di € 96.616,15 che equivale ad € 14,77 al mq! Il Comune di Catania con la Delibera di cui sopra, ha illegittimamente posto in atto un procedimento amministrativo che rientrava nei poteri del Consiglio Comunale demandando lo stesso alla Giunta Comunale. Si è dinanzi ad un evidente caso di incompetenza dell'organo comunale ad assumere la decisione “politica” di ricorrere alla revisione prevista dalla legge. Inoltre con la formazione delle “microzone” il Comune ha violato il dettato costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.) incorrendo nel vizio di illegittimità per disparità di trattamento fiscale derivante dalla individuazione a casaccio delle suddette microzone. Ed invero e solo al fine di far lievitare in misura macroscopica l' ammontare dell' IMU su terreni incolti o di modico valore , ha “creato” tutta una serie di “microzone” attribuendo alle stesse la qualifica di aree fabbricabili mentre le stesse sono a tutti gli effetti di legge di fatto inedificabili in quanto alcune gravate del divieto assoluto di costruire ed altre nel senso che la percentuale edificatoria non potrebbe semmai eccedere lo 0,03%. In proposito si fa rilevare l'assurdità delle stime catastali posto che si riferiscono ad aree agricole in relazione alle quali l'Ente non ha mai offerto, né offre, alcuno dei servizi che potrebbero giustificare l'imposizione del tributo (che, ripetiamo, è esattamente rapportato a quello degli immobili urbani). Non vi sono strade, né illuminazione, né servizi fognari, né servizio di vigilanza di alcun genere (i reati di furto, danneggiamento e quant' altro sono all'ordine del giorno essendo zone totalmente abbandonate) né, infine, opere di urbanizzazione. Sotto tale profilo è evidente la mistificazione posta in essere dal Comune di Catania nella determinazione dei valori attribuiti ai terreni e l'assurda entità dell'aliquota applicata. Ed invero, richiamando il Regolamento ICI del Comune di Catania entrato in vigore il 01.01.2001, all'art. 2 si ha la seguente definizione di AREA FABBRICABILE: “è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità…”. Se valgono i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, è facile accertare che proprio in prossimità dei terreni del ricorrente altre aree analoghe sono state occupate dai lavori della linea ferroviaria CT-PA; orbene in base ad informazioni assunte in loco risulta al dichiarante che l'indennità di espropriazione per tale opera pubblica non arriva ad eccedere l'importo di
€ 1,00 al mq. trattandosi di terreni agricoli come quelli oggetto dell'accertamento. Ma v'è di più: il ricorrente ha posto il quesito al Comune, ma non ha ricevuto esauriente riscontro;
si evince da ciò che la determinazione del “valore venale di mercato “ nella misura di oltre € 14,71 al mq è solo al fine di incrementare la previsione di bilancio, ma non ha alcun riscontro reale. I terreni agricoli, specie da alcuni decenni , hanno completamente perduto ogni interesse economico;
ricordiamo a noi stessi che se fino a qualche decennio addietro un fondo agrumetato di primo livello poteva essere valutato in circa € 3.00 a mq, un terreno incolto e sterile , improduttivo e pure non irriguo ( rileviamo che da oltre trenta anni il
Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, nella zona in questione, non eroga più l' acqua ) al massimo potrebbe essere valuta a circa € 0,50 al mq. , e mai € 14,71. Ulteriore vizio di illegittimità dell' atto che oggi si impugna si rileva nell' intento del Comune di superare il paletto della decadenza dall' azione per il decorso del termine quinquennale ricorrendo alla imposizione del tributo con efficacia retroattiva che nessun principio normativo in materia prevede-. Il Comune di Catania continua ad avvalersi della sopra richiamata Delibera 1372 della Giunta Comunale del 27.11.2009 che, si ripete, ha artatamente stravolto i dati catastali in ordine al valore dei terreni agricoli, con la assurda creazione di microzone senza tener conto del fatto che le aree agricole in questione sono del tutto prive di ogni e qualsiasi opera di urbanizzazione (oltre che inedificabili). Si allega la richiamata delibera All. C). La questione de qua è stata già ampiamente dibattuta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, di seguito al procedimento di impugnazione incoato dall'odierno ricorrente iscritto al n. 4538/2011 avverso l' avviso di accertamento ICI anno 2006 relativo ai medesimi terreni agricoli. La Commissione, Sezione 6, ha accolto ricorso con la seguente motivazione: “ … E invero, se è vero che l' art. 6 comma 1, D. Lgs N. 504/1992, nella sua formulazione originaria, attribuiva alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote ICI – disposizione, che costituiva una deroga al criterio della L.
6.8.1990 n. 192, il cui art. 32, lettera g) demandava alla competenza esclusiva dei consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi – tuttavia detta disposizione è rimasta in vigore solo fino al 1.1.1997, cioè fino all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 53 della L. 23.12.1996 n. 662, che ha assoggettato l'ICI alla disciplina comune a tutte le altre imposte comunali. Pertanto, dal complesso quadro legislativo, deve desumersi la competenza del
Consiglio Comunale per la determinazione di dette aliquote. Invero, nel vigore della L. n. 142 del 1990, di riforma del sistema delle autonomie locali, l'art. 32 lett. g), demanda alla competenza del Consiglio
Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Pertanto, in riferimento all'ICI relativa agli anni successivi al 1997 la fissazione di un'aliquota diversa dell'imposta è di competenza del Consiglio Comunale, pena la nullità della stessa.
Inoltre, l'art. 1 della legge Regionale Siciliana n. 48/91, nel richiamare le norme della legge statale n. 142/
'90, ha operato un semplice rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico. Ne consegue che l'ordinamento regionale non ha subito alcuna automatica modifica in dipendenza della successiva normazione decisa dal legislatore statale con l'emanazione del T.U. 267/2000 (che ha sottratto al
Consiglio Comunale le prerogative in materia di tributi). Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali insisteva in tutti i motivi del ricorso sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Faceva presente che non risulta la costituzione in giudizio dell'Ente impositore. Sulla ritualità dell'atto di accertamento si rafforzano le contestazioni già mosse rilevando come l'Ente impositore abbia di fatto disatteso le indicazioni di cui all'art. 1 dello Statuto dei Diritti del Contribuente così come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, che ha recepito i principi della normativa europea in materia tributaria, secondo il quale tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo allo scopo di consentire al Contribuente di porre in essere tutte le adeguate difese prima della fase contenziosa.
Allegava le notifiche in eml di accettazione e consegna. Con vittoria di spese e compensi.
In data 16/01/2026 si costituiva il Comune di Catania il quale controdeduceva:
che le eccezioni in ricorso sono infondate, che la richiesta di pagamento è stata emessa tempestivamente nel rispetto dei termini di cui alla legge n°
296/2006, all'art. 1 commi dal 161 al 167 e nel rispetto della normativa emergenziale intervenuta per fronteggiare la pandemia causata dal Covid 19, D. L. n° 18/2020. La normativa emanata ha, infatti, effetti diretti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali in genere. Ebbene, per i tributi locali non si applica l'ulteriore proroga prevista dall'art. 157 del D. L. n° 34/2020, meglio noto come
“Decreto Rilancio”. Ciò significa che, per i tributi locali, resta applicabile il solo differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 del richiamato D. L. n° 18/2020, noto anche come “Decreto Cura Italia”, che prevede, appunto, la sospensione dei termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso operata dagli uffici degli enti impositori, ivi compresi gli enti locali. Di conseguenza, gli atti con cui i Comuni contestano le irregolarità in materia di IMU, TASI e di tutti gli altri tributi locali relativi all'annualità 2018, possono essere validamente notificati fino alla data del 26 marzo 2024, in deroga all'ordinario termine di prescrizione quinquennale del 31.12.2023, fissato dalla normativa di riferimento
Legge n° 296/2006. Così come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n° 6/DF/2020, la norma sopra richiamata, non sospende l'attività degli enti impositori, ma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento nel periodo individuato, con l'effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, cioè, come già detto, 85 giorni. Nel caso di specie, come già documentalmente dimostrato, l'avviso di accertamento n° 52729 è stato emesso in data 01.06.2023, inviato all'Agente postale per la successiva fase di spedizione a mezzo raccomandata in data 08.11.2023, come si evince dal modulo di accettazione di corrispondenza (distinta di spedizione) che si produce (alleg. 5). La procedura di consegna dell'atto si è, come detto, definita con la notifica avvenuta in data 21.03.2024, come da documentazione prodotta, quindi, entro il termine ultimo del 26.03.2024 fissato dagli artt. 67 e 68 della disciplina emergenziale emanata con il D. L. n° 18/2020 per fronteggiare la ben nota situazione pandemica, normativa che, come detto, ha prorogato di giorni 85
(ottantacinque) il termine ultimo di notifica. Tutto ciò a conferma della correttezza dell'operato dell'Ufficio che, a ben vedere, entro i termini previsti dalla vigente normativa, ha proceduto all'accertamento di cui è causa l'odierno procedimento. L'annualità d'imposta 2018, infatti, il cui termine per la notifica degli accertamenti è ordinariamente fissata al 31.12.2023 (quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. n° 161 L. n° 296/2006), applicabile all'IMU e più in generale a tutti i tributi locali, in forza del rinvio operato dall'art. 1 comma 776 della L. n°
160/2019, cade in prescrizione 85 giorni dopo ed è, quindi, accertabile e notificabile entro il 26 marzo
2023.
Precisava che la presentazione del ricorso sana eventuali vizi di notifica, ciò perché ha raggiunto lo scopo cui era destinata, consentendo quindi, al soggetto interessato di venire a conoscenza dell'atto impositivo senza pregiudizio alcuno al diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto all'interessato.
Citava giurisprudenza di legittimità.
Che i due punti relativi alla nullità illegittimità ed erroneità dell'accertamento ed Incompetenza a deliberare le aliquote della Giunta Comunale, vanno trattati congiuntamente. Precisava che l'Ufficio ha emesso l'avviso impugnato per recupero IMU anno d'imposta 2018, avendo rilevato che il ricorrente, come più in dettaglio riportato a pag. 5 dell'avviso alla voce “Riepilogo Immobili Attivi”, è proprietario di n.
9 particelle di terreno/aree edificabili, rispettivamente, individuate in Catasto al Foglio 44 particelle 076,
244 e 245 ed al foglio 45 particelle 029, 030, 031, 283 e 284, aree per cui non risulta essere stato eseguito “in autoliquidazione” alcun pagamento ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno di riferimento. Rilevava che per quanto attiene l'eccezione relativa al fatto che l'atto opposto sarebbe assolutamente carente degli elementi essenziali dai quali desumere l'ubicazione delle aree tassate, si specifica che tale eccezione dovrebbe essere sollevata contro la competente Agenzia delle Entrate –
Ufficio del Territorio in quanto i dati riportati nel corpo dell'avviso impugnato rispecchiano quanto indicato nelle visure catastali relative alle predette aree, di cui si produce copia (alleg. 6). Né si può, in alcun modo, dubitare che le predette aree, oggetto di tassazione ai fini IMU, siano di proprietà di parte ricorrente, nella percentuale di possesso indicata nelle visure prodotte in atti. Rilevava, inoltre, per quanto attiene la lamentata, “Incompetenza della Giunta Comunale all'approvazione/deliberare le aliquote” si fa rilevare l'infondatezza della contestazione mossa, considerato che il Consiglio Comunale di questo Ente con Regolamento Ici approvato con Deliberazione n. 23 del 28/12/2000, all'art. 3 comma 1, ha specificato la competenza della Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili. Si riporta qui di seguito il citato art. 3 del Regolamento:
“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di eliminare l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare, periodicamente e per zone, con specifico atto della G M. da pubblicare nei modi di legge, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi della professionalità dei settori Urbanistico e Tecnico. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune. Nel caso che risultasse dichiarato un valore superiore a quello predeterminato, non compete alcun rimborso al contribuente. Le suddette norme si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 31, co. 1, lettere c), d), ed e), della L. 5/08/1978 n. 457”. Sull'argomento, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, con decisione del 25/07/2012 n. 13105, ha affermato che l'atto regolamentare del
Comune di cui all'art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 446/1997, è previsto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione locale intenda autoimporsi vincoli all'esercizio della potestà di accertamento dei tributi di propria spettanza e non anche riguardo a studi statistici o rilevamento dei valori medi recependoli in un atto amministrativo generale. La Suprema Corte, già con la sentenza 30/06/2010 n.
15555, aveva peraltro statuito che, in tema di imposta comunale sugli immobili, la delibera della Giunta comunale di determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, non ha natura di regolamento. Da ciò l'effetto che tali atti – emanati ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997 – sono una mera fonte di presunzioni del valore massimo delle aree edificatorie, che il contribuente deve superare in giudizio per contrastare l'accertamento dell'ente locale. Alle medesime conclusioni era giunta codesta ill.ma Corte, già nel lontano anno 2017 con la sentenza n° 4025/2017 depositata in data 10.04.2017 (alleg. 7), chiamata a pronunciarsi su altro ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso altro avviso di accertamento emesso per recupero Ici anno d'imposta 2007. Il Giudice adito ha così motivato il rigetto dell'eccezione di Parte, si riporta il passo relativo, “… In ordine alla illegittimità della delibera di GM posta a base della determinazione dei valori. L'Ente con regolamento Ici approvato con la deliberazione n. 23 del 28/12/2000 all'art. 3 comma 1 ha specificato la competenza della Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili (“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di eliminare l'insorgenza di contenzioso, il
Comune può determinare, periodicamente e per zone, con specifico atto della G.M. da pubblicare nei modi di legge, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi della professionalità dei settori Urbanistico e Tecnico. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune. Nel caso che risultasse dichiarato un valore superiore a quello predeterminato, non compete alcun rimborso al contribuente. Le suddette norme si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 31, co. 1, lettere c), d), ed e), della L. 5/08/1978 n. 457”). Ancora di recente la Suprema Corte ha chiarito che” In tema di ICI, la delibera con cui la giunta municipale provvede ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tale attività viene svolta al fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente” (Cass. Civ. sez, V 11.6.2021 n. 16681). Ciò equivale a precostituire una presunzione sul valore del bene superabile dal contribuente con allegazioni specifiche e puntuali. Nella specie mancano tali allegazioni, non essendo stato comprovato in alcun modo la natura del fondo e la sua non capacità edificatoria …”. Parimenti di eguale tenore la decisione resa da codesta Corte con la richiamata e prodotta in atti, sentenza n° 819/2025 resa nel giudizio promosso dal
Sig. Ricorrente_1 avvero l'avviso di accertamento emesso per IMU anno 2017. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali, secondo la tariffa introdotta dal
D. M. 10 marzo 2014, in relazione al valore della lite ed all'attività prestata.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa a IMU anno 2018;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, stante che, la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L.
296/2006, secondo cui “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”. Orbene, nel caso in esame il termine ultimo per la riscossione scadeva il 31/12/2023, termine che, tuttavia, è stato sospeso dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, che ha ulteriormente spostato il termine di riscossione di 85 giorni, così come anche stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960, la quale ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 del DL
18/2020, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Orbene, nel caso in esame il termine di riscossione scadeva il 26/03/2024, per cui stante che, l'atto impugnato è stato notificato il
21/03/2024, lo stesso appare tempestivo;
che vanno disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per erroneità dell'accertamento, posto che, l'eccezione appare non solo generica ed astratta, ma anche priva di supporto probatorio;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per incompetenza della Giunta Comunale all'approvazione/deliberare le aliquote”, in quanto il Consiglio Comunale del comune di Catania con Regolamento ICI approvato con Deliberazione n. 23 del 28/12/2000, all'art. 3 comma 1, ha specificato attribuito la competenza della Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili. Orbene, tale potere attribuito dal
Consiglio Comunale non è stato mai posto in discussione, né parimenti impugnato davanti alle autorità competenti. Inoltre, occorre evidenziare che l'Ente impositore con il citato regolamento ha specificato che la competenza spetta alla Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili , fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per cui il Comune può determinare, periodicamente e per zone, con specifico atto della giunta municipale , i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi del proprio ufficio tecnico. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione , la quale con sentenza 16681/ 21, ha stabilito che” In tema di ICI, la delibera con cui la giunta municipale provvede ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tale attività viene svolta al fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, superabile dal contribuente con prova contraria e con specifiche allegazioni. Orbene, nel caso in esame, così come già rilevato, il ricorrente ha omesso di fornire in sede processuale ogni congrua prova, suscettibile di inibire le presunzione dell'ente impositore, infatti, non ha provato né la l'inidoneità edificatoria del fondo, né l'irrilevanza del valore dello stesso fondo, infatti, anche nel momento in cui richiama le somme corrisposte in occasione degli espropri, rimane sempre nel limbo dell'incertezza, senza mai dare prove concrete.
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore del comune di Catania, ch e si liquidano in euro
300,00. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5028/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 1 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52729 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/06/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il Comune di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. 52729 notificato il 21/03/2024 relativo ad IMU anno 2018, di euro 5.055,00
Eccepiva:
nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione;
nullità dell'atto impugnato per erroneità dell'accertamento. Precisava che l'Ente impositore ha notificato l'avviso di accertamento per nove tratti di terreno agricolo in territorio di Catania che, illegittimamente qualifica come “ aree fabbricabili”. E precisamente trattasi di terreni agricoli incolti registrati nel Catasto
Terreni del Comune di Catania ai fogli 44 e 45 particelle nn. 245, 244, 30, 32, 29,76, 284, 283 e 31 ai quali si attribuisce un valore venale di € 404.796,051 e sul quale viene applicata l'aliquota del 10,6 determinando così un'imposta anno 2018 pari ad € 3.479,00. Sotto l'aspetto formale e sostanziale, denunciava l'assenza nell'atto di elementi essenziali quali la località ove ricadono i terreni e della superficie in mq. degli stessi, omissioni queste che precludono al contribuente di verificare la corrispondenza dell'imposta non essendo sufficiente l'indicazione di un valore del bene peraltro irreale. Il
Comune di Catania, per poco più di sei ettari di terreno agricolo, per la maggior parte incolto e sterile che nella zona, secondo il prezziario regionale non raggiungeva il valore di € 0,51 al mq, (vedasi stralcio del prezziario sui valori medi venali dei terreni che si allega - All. B) con un valore complessivo del terreno di non oltre € 93.000,00 , con atto predatorio, calcola un valore ai fini IMU di € 404.796,52 sul quale applica l'aliquota abnorme del 10,6 % ( aliquota corrispondente a quella dei fabbricati urbani !!!).- Tali criteri di calcolo derivano da precedenti atti palesemente illegittimi. Il Comune, infatti, con Delibera della Giunta n.
1372 del 27.11.2009, aveva, illegittimamente, modificato il criterio di calcolo dell'imposta in questione, previa revisione dei valori catastali, sui quali si determinava l'imposta modificandoli in valori medi venali di mercato peraltro assolutamente non rispondenti ai dati reali di mercato. Facendo un esempio, alla particella 244 del foglio 44 estesa mq.
6.540 si assegna un valore venale di mercato di € 96.616,15 che equivale ad € 14,77 al mq! Il Comune di Catania con la Delibera di cui sopra, ha illegittimamente posto in atto un procedimento amministrativo che rientrava nei poteri del Consiglio Comunale demandando lo stesso alla Giunta Comunale. Si è dinanzi ad un evidente caso di incompetenza dell'organo comunale ad assumere la decisione “politica” di ricorrere alla revisione prevista dalla legge. Inoltre con la formazione delle “microzone” il Comune ha violato il dettato costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.) incorrendo nel vizio di illegittimità per disparità di trattamento fiscale derivante dalla individuazione a casaccio delle suddette microzone. Ed invero e solo al fine di far lievitare in misura macroscopica l' ammontare dell' IMU su terreni incolti o di modico valore , ha “creato” tutta una serie di “microzone” attribuendo alle stesse la qualifica di aree fabbricabili mentre le stesse sono a tutti gli effetti di legge di fatto inedificabili in quanto alcune gravate del divieto assoluto di costruire ed altre nel senso che la percentuale edificatoria non potrebbe semmai eccedere lo 0,03%. In proposito si fa rilevare l'assurdità delle stime catastali posto che si riferiscono ad aree agricole in relazione alle quali l'Ente non ha mai offerto, né offre, alcuno dei servizi che potrebbero giustificare l'imposizione del tributo (che, ripetiamo, è esattamente rapportato a quello degli immobili urbani). Non vi sono strade, né illuminazione, né servizi fognari, né servizio di vigilanza di alcun genere (i reati di furto, danneggiamento e quant' altro sono all'ordine del giorno essendo zone totalmente abbandonate) né, infine, opere di urbanizzazione. Sotto tale profilo è evidente la mistificazione posta in essere dal Comune di Catania nella determinazione dei valori attribuiti ai terreni e l'assurda entità dell'aliquota applicata. Ed invero, richiamando il Regolamento ICI del Comune di Catania entrato in vigore il 01.01.2001, all'art. 2 si ha la seguente definizione di AREA FABBRICABILE: “è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità…”. Se valgono i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, è facile accertare che proprio in prossimità dei terreni del ricorrente altre aree analoghe sono state occupate dai lavori della linea ferroviaria CT-PA; orbene in base ad informazioni assunte in loco risulta al dichiarante che l'indennità di espropriazione per tale opera pubblica non arriva ad eccedere l'importo di
€ 1,00 al mq. trattandosi di terreni agricoli come quelli oggetto dell'accertamento. Ma v'è di più: il ricorrente ha posto il quesito al Comune, ma non ha ricevuto esauriente riscontro;
si evince da ciò che la determinazione del “valore venale di mercato “ nella misura di oltre € 14,71 al mq è solo al fine di incrementare la previsione di bilancio, ma non ha alcun riscontro reale. I terreni agricoli, specie da alcuni decenni , hanno completamente perduto ogni interesse economico;
ricordiamo a noi stessi che se fino a qualche decennio addietro un fondo agrumetato di primo livello poteva essere valutato in circa € 3.00 a mq, un terreno incolto e sterile , improduttivo e pure non irriguo ( rileviamo che da oltre trenta anni il
Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, nella zona in questione, non eroga più l' acqua ) al massimo potrebbe essere valuta a circa € 0,50 al mq. , e mai € 14,71. Ulteriore vizio di illegittimità dell' atto che oggi si impugna si rileva nell' intento del Comune di superare il paletto della decadenza dall' azione per il decorso del termine quinquennale ricorrendo alla imposizione del tributo con efficacia retroattiva che nessun principio normativo in materia prevede-. Il Comune di Catania continua ad avvalersi della sopra richiamata Delibera 1372 della Giunta Comunale del 27.11.2009 che, si ripete, ha artatamente stravolto i dati catastali in ordine al valore dei terreni agricoli, con la assurda creazione di microzone senza tener conto del fatto che le aree agricole in questione sono del tutto prive di ogni e qualsiasi opera di urbanizzazione (oltre che inedificabili). Si allega la richiamata delibera All. C). La questione de qua è stata già ampiamente dibattuta innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, di seguito al procedimento di impugnazione incoato dall'odierno ricorrente iscritto al n. 4538/2011 avverso l' avviso di accertamento ICI anno 2006 relativo ai medesimi terreni agricoli. La Commissione, Sezione 6, ha accolto ricorso con la seguente motivazione: “ … E invero, se è vero che l' art. 6 comma 1, D. Lgs N. 504/1992, nella sua formulazione originaria, attribuiva alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote ICI – disposizione, che costituiva una deroga al criterio della L.
6.8.1990 n. 192, il cui art. 32, lettera g) demandava alla competenza esclusiva dei consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi – tuttavia detta disposizione è rimasta in vigore solo fino al 1.1.1997, cioè fino all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 53 della L. 23.12.1996 n. 662, che ha assoggettato l'ICI alla disciplina comune a tutte le altre imposte comunali. Pertanto, dal complesso quadro legislativo, deve desumersi la competenza del
Consiglio Comunale per la determinazione di dette aliquote. Invero, nel vigore della L. n. 142 del 1990, di riforma del sistema delle autonomie locali, l'art. 32 lett. g), demanda alla competenza del Consiglio
Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Pertanto, in riferimento all'ICI relativa agli anni successivi al 1997 la fissazione di un'aliquota diversa dell'imposta è di competenza del Consiglio Comunale, pena la nullità della stessa.
Inoltre, l'art. 1 della legge Regionale Siciliana n. 48/91, nel richiamare le norme della legge statale n. 142/
'90, ha operato un semplice rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico. Ne consegue che l'ordinamento regionale non ha subito alcuna automatica modifica in dipendenza della successiva normazione decisa dal legislatore statale con l'emanazione del T.U. 267/2000 (che ha sottratto al
Consiglio Comunale le prerogative in materia di tributi). Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
In data 12/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali insisteva in tutti i motivi del ricorso sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Faceva presente che non risulta la costituzione in giudizio dell'Ente impositore. Sulla ritualità dell'atto di accertamento si rafforzano le contestazioni già mosse rilevando come l'Ente impositore abbia di fatto disatteso le indicazioni di cui all'art. 1 dello Statuto dei Diritti del Contribuente così come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, che ha recepito i principi della normativa europea in materia tributaria, secondo il quale tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo allo scopo di consentire al Contribuente di porre in essere tutte le adeguate difese prima della fase contenziosa.
Allegava le notifiche in eml di accettazione e consegna. Con vittoria di spese e compensi.
In data 16/01/2026 si costituiva il Comune di Catania il quale controdeduceva:
che le eccezioni in ricorso sono infondate, che la richiesta di pagamento è stata emessa tempestivamente nel rispetto dei termini di cui alla legge n°
296/2006, all'art. 1 commi dal 161 al 167 e nel rispetto della normativa emergenziale intervenuta per fronteggiare la pandemia causata dal Covid 19, D. L. n° 18/2020. La normativa emanata ha, infatti, effetti diretti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali in genere. Ebbene, per i tributi locali non si applica l'ulteriore proroga prevista dall'art. 157 del D. L. n° 34/2020, meglio noto come
“Decreto Rilancio”. Ciò significa che, per i tributi locali, resta applicabile il solo differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 del richiamato D. L. n° 18/2020, noto anche come “Decreto Cura Italia”, che prevede, appunto, la sospensione dei termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso operata dagli uffici degli enti impositori, ivi compresi gli enti locali. Di conseguenza, gli atti con cui i Comuni contestano le irregolarità in materia di IMU, TASI e di tutti gli altri tributi locali relativi all'annualità 2018, possono essere validamente notificati fino alla data del 26 marzo 2024, in deroga all'ordinario termine di prescrizione quinquennale del 31.12.2023, fissato dalla normativa di riferimento
Legge n° 296/2006. Così come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n° 6/DF/2020, la norma sopra richiamata, non sospende l'attività degli enti impositori, ma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento nel periodo individuato, con l'effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, cioè, come già detto, 85 giorni. Nel caso di specie, come già documentalmente dimostrato, l'avviso di accertamento n° 52729 è stato emesso in data 01.06.2023, inviato all'Agente postale per la successiva fase di spedizione a mezzo raccomandata in data 08.11.2023, come si evince dal modulo di accettazione di corrispondenza (distinta di spedizione) che si produce (alleg. 5). La procedura di consegna dell'atto si è, come detto, definita con la notifica avvenuta in data 21.03.2024, come da documentazione prodotta, quindi, entro il termine ultimo del 26.03.2024 fissato dagli artt. 67 e 68 della disciplina emergenziale emanata con il D. L. n° 18/2020 per fronteggiare la ben nota situazione pandemica, normativa che, come detto, ha prorogato di giorni 85
(ottantacinque) il termine ultimo di notifica. Tutto ciò a conferma della correttezza dell'operato dell'Ufficio che, a ben vedere, entro i termini previsti dalla vigente normativa, ha proceduto all'accertamento di cui è causa l'odierno procedimento. L'annualità d'imposta 2018, infatti, il cui termine per la notifica degli accertamenti è ordinariamente fissata al 31.12.2023 (quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. n° 161 L. n° 296/2006), applicabile all'IMU e più in generale a tutti i tributi locali, in forza del rinvio operato dall'art. 1 comma 776 della L. n°
160/2019, cade in prescrizione 85 giorni dopo ed è, quindi, accertabile e notificabile entro il 26 marzo
2023.
Precisava che la presentazione del ricorso sana eventuali vizi di notifica, ciò perché ha raggiunto lo scopo cui era destinata, consentendo quindi, al soggetto interessato di venire a conoscenza dell'atto impositivo senza pregiudizio alcuno al diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto all'interessato.
Citava giurisprudenza di legittimità.
Che i due punti relativi alla nullità illegittimità ed erroneità dell'accertamento ed Incompetenza a deliberare le aliquote della Giunta Comunale, vanno trattati congiuntamente. Precisava che l'Ufficio ha emesso l'avviso impugnato per recupero IMU anno d'imposta 2018, avendo rilevato che il ricorrente, come più in dettaglio riportato a pag. 5 dell'avviso alla voce “Riepilogo Immobili Attivi”, è proprietario di n.
9 particelle di terreno/aree edificabili, rispettivamente, individuate in Catasto al Foglio 44 particelle 076,
244 e 245 ed al foglio 45 particelle 029, 030, 031, 283 e 284, aree per cui non risulta essere stato eseguito “in autoliquidazione” alcun pagamento ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno di riferimento. Rilevava che per quanto attiene l'eccezione relativa al fatto che l'atto opposto sarebbe assolutamente carente degli elementi essenziali dai quali desumere l'ubicazione delle aree tassate, si specifica che tale eccezione dovrebbe essere sollevata contro la competente Agenzia delle Entrate –
Ufficio del Territorio in quanto i dati riportati nel corpo dell'avviso impugnato rispecchiano quanto indicato nelle visure catastali relative alle predette aree, di cui si produce copia (alleg. 6). Né si può, in alcun modo, dubitare che le predette aree, oggetto di tassazione ai fini IMU, siano di proprietà di parte ricorrente, nella percentuale di possesso indicata nelle visure prodotte in atti. Rilevava, inoltre, per quanto attiene la lamentata, “Incompetenza della Giunta Comunale all'approvazione/deliberare le aliquote” si fa rilevare l'infondatezza della contestazione mossa, considerato che il Consiglio Comunale di questo Ente con Regolamento Ici approvato con Deliberazione n. 23 del 28/12/2000, all'art. 3 comma 1, ha specificato la competenza della Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili. Si riporta qui di seguito il citato art. 3 del Regolamento:
“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di eliminare l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare, periodicamente e per zone, con specifico atto della G M. da pubblicare nei modi di legge, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi della professionalità dei settori Urbanistico e Tecnico. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune. Nel caso che risultasse dichiarato un valore superiore a quello predeterminato, non compete alcun rimborso al contribuente. Le suddette norme si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 31, co. 1, lettere c), d), ed e), della L. 5/08/1978 n. 457”. Sull'argomento, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, con decisione del 25/07/2012 n. 13105, ha affermato che l'atto regolamentare del
Comune di cui all'art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 446/1997, è previsto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione locale intenda autoimporsi vincoli all'esercizio della potestà di accertamento dei tributi di propria spettanza e non anche riguardo a studi statistici o rilevamento dei valori medi recependoli in un atto amministrativo generale. La Suprema Corte, già con la sentenza 30/06/2010 n.
15555, aveva peraltro statuito che, in tema di imposta comunale sugli immobili, la delibera della Giunta comunale di determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, non ha natura di regolamento. Da ciò l'effetto che tali atti – emanati ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997 – sono una mera fonte di presunzioni del valore massimo delle aree edificatorie, che il contribuente deve superare in giudizio per contrastare l'accertamento dell'ente locale. Alle medesime conclusioni era giunta codesta ill.ma Corte, già nel lontano anno 2017 con la sentenza n° 4025/2017 depositata in data 10.04.2017 (alleg. 7), chiamata a pronunciarsi su altro ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso altro avviso di accertamento emesso per recupero Ici anno d'imposta 2007. Il Giudice adito ha così motivato il rigetto dell'eccezione di Parte, si riporta il passo relativo, “… In ordine alla illegittimità della delibera di GM posta a base della determinazione dei valori. L'Ente con regolamento Ici approvato con la deliberazione n. 23 del 28/12/2000 all'art. 3 comma 1 ha specificato la competenza della Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili (“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di eliminare l'insorgenza di contenzioso, il
Comune può determinare, periodicamente e per zone, con specifico atto della G.M. da pubblicare nei modi di legge, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi della professionalità dei settori Urbanistico e Tecnico. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune. Nel caso che risultasse dichiarato un valore superiore a quello predeterminato, non compete alcun rimborso al contribuente. Le suddette norme si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 31, co. 1, lettere c), d), ed e), della L. 5/08/1978 n. 457”). Ancora di recente la Suprema Corte ha chiarito che” In tema di ICI, la delibera con cui la giunta municipale provvede ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tale attività viene svolta al fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente” (Cass. Civ. sez, V 11.6.2021 n. 16681). Ciò equivale a precostituire una presunzione sul valore del bene superabile dal contribuente con allegazioni specifiche e puntuali. Nella specie mancano tali allegazioni, non essendo stato comprovato in alcun modo la natura del fondo e la sua non capacità edificatoria …”. Parimenti di eguale tenore la decisione resa da codesta Corte con la richiamata e prodotta in atti, sentenza n° 819/2025 resa nel giudizio promosso dal
Sig. Ricorrente_1 avvero l'avviso di accertamento emesso per IMU anno 2017. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali, secondo la tariffa introdotta dal
D. M. 10 marzo 2014, in relazione al valore della lite ed all'attività prestata.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa a IMU anno 2018;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, stante che, la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L.
296/2006, secondo cui “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”. Orbene, nel caso in esame il termine ultimo per la riscossione scadeva il 31/12/2023, termine che, tuttavia, è stato sospeso dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, che ha ulteriormente spostato il termine di riscossione di 85 giorni, così come anche stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960, la quale ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 del DL
18/2020, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Orbene, nel caso in esame il termine di riscossione scadeva il 26/03/2024, per cui stante che, l'atto impugnato è stato notificato il
21/03/2024, lo stesso appare tempestivo;
che vanno disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per erroneità dell'accertamento, posto che, l'eccezione appare non solo generica ed astratta, ma anche priva di supporto probatorio;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per incompetenza della Giunta Comunale all'approvazione/deliberare le aliquote”, in quanto il Consiglio Comunale del comune di Catania con Regolamento ICI approvato con Deliberazione n. 23 del 28/12/2000, all'art. 3 comma 1, ha specificato attribuito la competenza della Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili. Orbene, tale potere attribuito dal
Consiglio Comunale non è stato mai posto in discussione, né parimenti impugnato davanti alle autorità competenti. Inoltre, occorre evidenziare che l'Ente impositore con il citato regolamento ha specificato che la competenza spetta alla Giunta Municipale a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili , fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per cui il Comune può determinare, periodicamente e per zone, con specifico atto della giunta municipale , i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi del proprio ufficio tecnico. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione , la quale con sentenza 16681/ 21, ha stabilito che” In tema di ICI, la delibera con cui la giunta municipale provvede ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tale attività viene svolta al fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, superabile dal contribuente con prova contraria e con specifiche allegazioni. Orbene, nel caso in esame, così come già rilevato, il ricorrente ha omesso di fornire in sede processuale ogni congrua prova, suscettibile di inibire le presunzione dell'ente impositore, infatti, non ha provato né la l'inidoneità edificatoria del fondo, né l'irrilevanza del valore dello stesso fondo, infatti, anche nel momento in cui richiama le somme corrisposte in occasione degli espropri, rimane sempre nel limbo dell'incertezza, senza mai dare prove concrete.
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore del comune di Catania, ch e si liquidano in euro
300,00. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES