Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1183
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione

    Il termine ultimo per la riscossione scadeva il 31/12/2023, ma è stato sospeso dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, che ha ulteriormente spostato il termine di riscossione di 85 giorni. L'atto impugnato è stato notificato il 21/03/2024, quindi tempestivamente.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per erroneità dell'accertamento

    L'eccezione appare generica, astratta e priva di supporto probatorio. Il ricorrente non ha fornito prova dell'inidoneità edificatoria del fondo o dell'irrilevanza del suo valore.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per incompetenza della Giunta Comunale all'approvazione delle aliquote

    Il Consiglio Comunale, con Regolamento ICI approvato con Deliberazione n. 23 del 28/12/2000, ha attribuito alla Giunta Municipale la competenza a determinare periodicamente e per zone i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili. Tale potere non è stato impugnato. La delibera della Giunta che indica i valori di riferimento è legittima e costituisce esercizio del potere di determinare i valori venali, integrando una fonte di presunzioni utilizzabili anche retroattivamente, superabile dal contribuente con prova contraria e specifiche allegazioni, che nel caso di specie mancano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1183
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo