TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 455
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

    Il Tribunale ha ritenuto pacifica l'omissione delle comunicazioni individuali a tutti i comproprietari, sottolineando che la partecipazione di un comproprietario non sana la mancata comunicazione agli altri.

  • Accolto
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità

    Il Tribunale ha ritenuto pacifica l'omissione delle comunicazioni individuali a tutti i comproprietari, sottolineando che la partecipazione di un comproprietario non sana la mancata comunicazione agli altri.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione e dei principi CEDU in materia di tutela della proprietà

    Il Tribunale ha accolto il ricorso per le violazioni procedurali relative alle comunicazioni, ritenendo che tali vizi comportino l'annullamento dell'atto.

  • Accolto
    Effetto caducante degli atti consequenziali

    Il Tribunale ha applicato la teoria dell'effetto caducante, ritenendo che l'annullamento dell'atto presupposto privi di fondamento giuridico gli atti consequenziali, come la procedura di gara.

  • Inammissibile
    Mancata considerazione della diminuzione di valore del bene residuo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile questa censura, ritenendo che le questioni relative alla determinazione dell'indennità di esproprio rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Imposizione di asservimento di fatto sull'area interna della vasca di laminazione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile questa censura, ritenendo che si tratti di una problematica indennitaria da farsi valere dinanzi al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Criticità sulla localizzazione e tenuta idraulica delle opere e esclusione della riprofilatura dell'alveo

    Il Tribunale ha ritenuto che tali censure attengano a valutazioni tecnico-discrezionali non irragionevoli, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale, e che non sia stata fornita la prova che il contenuto dell'atto avrebbe potuto essere diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 455
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 455
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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