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Sentenza breve 12 febbraio 2026
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01625/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00158 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01625/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2025, proposto da Chakrawartige
AY WA ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rilascio del nulla osta per l'ingresso e lo svolgimento del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. N. 01625/2025 REG.RIC.
n. 286/98 CODICE DOMANDA P-BS/L/Q/ 2025/104787, comunicata in data
11.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 11.10.2025 il SUI della Prefettura di Brescia ha respinto la domanda con la quale l'odierno ricorrente ha richiesto il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato in favore di cittadina extracomunitaria, nell'ambito del settore dell'assistenza familiare.
Il provvedimento è così motivato “MOTIVAZIONI ITL: A seguito di verifiche effettuate dallo scrivente ufficio sul portale dell'agenzia delle entrate (Punto Fisco) si rileva che, in base alla Certificazione Unica n. 15425624748 - 0000324 del 12/3/2025, per l'anno d'imposta 2024 - Quadro DB - modulo 1, il datore di lavoro risulta avere conseguito un reddito da lavoro dipendente di 3.754,70 euro, non sufficiente a coprire la soglia minima di reddito previsto dalla normativa (art. 9 DM 27.05.2020) per
l'assunzione di un cittadino extra UE nel comparto del lavoro domestico, essendo richiesta, nel caso di un datore di lavoro unico componente della famiglia anagrafica, un reddito imponibile di almeno 20.000 euro. Lo scrivente ufficio rilascia, pertanto, per quanto di competenza, parere negativo. MOTIVAZIONI SUI carenza N. 01625/2025 REG.RIC.
documentale. non sono stati prodotti: - Autodichiarazione ai sensi dell'art.22 comma
2 ter - primo e terzo periodo”.
Con il ricorso indicato in epigrafe lo straniero ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale ha lamentato di aver allegato alla domanda di nulla osta l'autocertificazione di cui all'art 22 comma 2 ter TUI e che, in ogni caso, l'eventuale carenza di siffatto documento integrerebbe al più un'irregolarità sanabile dal datore di lavoro con la presentazione delle parti davanti al SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di stile, ed hanno depositato una relazione con documentazione relativa al procedimento.
All'udienza del 11.2.2026, preavvisate le parti della possibile della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e rilevata d'ufficio ex art. 73 co. 3
c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, come da rituale avviso alle parti, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Secondo la giurisprudenza, qualora l'atto impugnato dinanzi al giudice amministrativo si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le singole ed autonome motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte in giudizio non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell'atto, rimaste inoppugnate (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 5453).
Il provvedimento impugnato con il presente gravame si fonda due distinti ed autonomi capi di motivazione, ciascuno di per sè sufficiente a sorreggerlo: il primo, inerente al difetto dei requisiti reddituali del datore di lavoro, il secondo, relativo alla mancata produzione dell'autodichiarazione di cui all'art. 22 co. 2 ter del d.lgs. n. 286/1998. N. 01625/2025 REG.RIC.
Con il ricorso l'interessato ha censurato unicamente questo secondo capo di motivazione, insistendo sulla sanabilità della mancata presentazione dell'autodichiarazione, mentre nulla ha dedotto con riguardo al primo autonomo capo e alle carenze reddituali riscontrate dall'Amministrazione in capo al datore di lavoro.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di lite, considerata la natura in rito della decisione, conseguente a rilievo ex officio, possono essere compensate per la metà, venendo l'ulteriore metà liquidata secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto dell'effettivo contributo defensionale apportato dall'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore N. 01625/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL PRESIDENTE
GE AB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00158 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01625/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2025, proposto da Chakrawartige
AY WA ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rilascio del nulla osta per l'ingresso e lo svolgimento del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. N. 01625/2025 REG.RIC.
n. 286/98 CODICE DOMANDA P-BS/L/Q/ 2025/104787, comunicata in data
11.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 11.10.2025 il SUI della Prefettura di Brescia ha respinto la domanda con la quale l'odierno ricorrente ha richiesto il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato in favore di cittadina extracomunitaria, nell'ambito del settore dell'assistenza familiare.
Il provvedimento è così motivato “MOTIVAZIONI ITL: A seguito di verifiche effettuate dallo scrivente ufficio sul portale dell'agenzia delle entrate (Punto Fisco) si rileva che, in base alla Certificazione Unica n. 15425624748 - 0000324 del 12/3/2025, per l'anno d'imposta 2024 - Quadro DB - modulo 1, il datore di lavoro risulta avere conseguito un reddito da lavoro dipendente di 3.754,70 euro, non sufficiente a coprire la soglia minima di reddito previsto dalla normativa (art. 9 DM 27.05.2020) per
l'assunzione di un cittadino extra UE nel comparto del lavoro domestico, essendo richiesta, nel caso di un datore di lavoro unico componente della famiglia anagrafica, un reddito imponibile di almeno 20.000 euro. Lo scrivente ufficio rilascia, pertanto, per quanto di competenza, parere negativo. MOTIVAZIONI SUI carenza N. 01625/2025 REG.RIC.
documentale. non sono stati prodotti: - Autodichiarazione ai sensi dell'art.22 comma
2 ter - primo e terzo periodo”.
Con il ricorso indicato in epigrafe lo straniero ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale ha lamentato di aver allegato alla domanda di nulla osta l'autocertificazione di cui all'art 22 comma 2 ter TUI e che, in ogni caso, l'eventuale carenza di siffatto documento integrerebbe al più un'irregolarità sanabile dal datore di lavoro con la presentazione delle parti davanti al SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di stile, ed hanno depositato una relazione con documentazione relativa al procedimento.
All'udienza del 11.2.2026, preavvisate le parti della possibile della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e rilevata d'ufficio ex art. 73 co. 3
c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, come da rituale avviso alle parti, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Secondo la giurisprudenza, qualora l'atto impugnato dinanzi al giudice amministrativo si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le singole ed autonome motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte in giudizio non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell'atto, rimaste inoppugnate (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 5453).
Il provvedimento impugnato con il presente gravame si fonda due distinti ed autonomi capi di motivazione, ciascuno di per sè sufficiente a sorreggerlo: il primo, inerente al difetto dei requisiti reddituali del datore di lavoro, il secondo, relativo alla mancata produzione dell'autodichiarazione di cui all'art. 22 co. 2 ter del d.lgs. n. 286/1998. N. 01625/2025 REG.RIC.
Con il ricorso l'interessato ha censurato unicamente questo secondo capo di motivazione, insistendo sulla sanabilità della mancata presentazione dell'autodichiarazione, mentre nulla ha dedotto con riguardo al primo autonomo capo e alle carenze reddituali riscontrate dall'Amministrazione in capo al datore di lavoro.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di lite, considerata la natura in rito della decisione, conseguente a rilievo ex officio, possono essere compensate per la metà, venendo l'ulteriore metà liquidata secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto dell'effettivo contributo defensionale apportato dall'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore N. 01625/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL PRESIDENTE
GE AB
IL SEGRETARIO